1 Gli integratori alimentari possono essere immessi sul mercato soltanto in forma preconfezionata, a meno che non vengano somministrati ai consumatori per il consumo diretto.
2 Per la loro assunzione, devono essere offerti in piccoli quantitativi in forma di capsule, pastiglie, compresse, pillole o altre forme di somministrazione simili, oppure in forma di polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale e flaconi a contagocce o altre forme di somministrazione di liquidi e polveri.
3 Possono contenere:
- a.
- le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato 1 parte A alle condizioni in esso elencate;
- b.
- altre sostanze nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato 1 parte B;
- c.
- sostanze che:
- 1.
- sono ammesse dall'ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sui nuovi tipi di derrate alimentari e possono essere utilizzate come integratori alimentari, oppure
- 2.
- sono state autorizzate dall'USAV come nuove derrate alimentari;
- d.
- altre derrate alimentari; sono fatte salve le lettere a-c.
4 Sono vietate le sostanze elencate nell'allegato 4 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM).
5 Le quantità massime di vitamine, sali minerali e altre sostanze fissate nell'allegato 1 non devono superare la dose giornaliera raccomandata.
6 I composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze sono disciplinati nell'allegato 2.
7 I requisiti per le colture batteriche vive sono disciplinati nell'allegato 3.
8 Per gli integratori alimentari con sali minerali basici sono ammessi sali basici (bicarbonato, carbonato e citrato) dei sali minerali di magnesio, potassio o calcio.