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817.022.14

Ordinanza del DFI
sugli integratori alimentari

(OIAl)

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° febbraio 2024)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera a, 12 capoverso 3, 14 capoverso 1, 25 capoverso 2, 26 capoverso 3 e 36 capoversi 3 e 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

ordina:

Art. 1 Integratori alimentari

Gli integratori alimentari sono derrate alimentari destinate a integrare la dieta normale. Costituiscono una fonte concentrata di vitamine, di sali minerali o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti sia pluricomposti, e sono immessi sul mercato in forme di dosaggio.

Art. 2 Requisiti

1 Gli integratori alimentari possono essere immessi sul mercato soltanto in forma preconfezionata, a meno che non vengano somministrati ai consumatori per il consumo diretto.

2 Per la loro assunzione, devono essere offerti in piccoli quantitativi in forma di capsule, pastiglie, compresse, pillole o altre forme di somministrazione simili, oppure in forma di polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale e flaconi a contagocce o altre forme di somministrazione di liquidi e polveri.

3 Possono contenere:

a.
le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato 1 parte A alle condizioni in esso elencate;
b.
altre sostanze nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato 1 parte B;
c.
sostanze che:
1.
sono ammesse dall'ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sui nuovi tipi di derrate alimentari e possono essere utilizzate come integratori alimentari, oppure
2.
sono state autorizzate dall'USAV come nuove derrate alimentari;
d.
altre derrate alimentari; sono fatte salve le lettere a-c.

4 Sono vietate le sostanze elencate nell'allegato 4 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM).

5 Le quantità massime di vitamine, sali minerali e altre sostanze fissate nell'allegato 1 non devono superare la dose giornaliera raccomandata.

6 I composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze sono disciplinati nell'allegato 2.

7 I requisiti per le colture batteriche vive sono disciplinati nell'allegato 3.

8 Per gli integratori alimentari con sali minerali basici sono ammessi sali basici (bicarbonato, carbonato e citrato) dei sali minerali di magnesio, potassio o calcio.

Art. 3 Caratterizzazione

1 La denominazione specifica per gli integratori alimentari è Ğintegratore alimentareğ.4

2 Per gli integratori alimentari devono essere indicati, in forma numerica per dose giornaliera raccomandata, il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze e le relative percentuali rispetto alle quantità di riferimento di cui all'allegato 10 parte A dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). L'indicazione della percentuale può comparire anche in forma grafica.

3 Nella caratterizzazione occorre precisare il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori. I valori indicati devono basarsi sui valori medi di cui all'articolo 26 capoverso 4 OID.

4 Nel caso si faccia riferimento a una vitamina, a un sale minerale o a un'altra sostanza, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:

a.
per le vitamine e i sali minerali: almeno il 15 per cento della quantità di riferimento di cui all'allegato 10, parte A OID;
b.6
per le altre sostanze: almeno il 15 per cento della quantità massima secondo l'allegato 1; questa percentuale può essere eccezionalmente inferiore se si può dimostrare, sulla base di dati e informazioni scientifici generalmente riconosciuti, che la sostanza è presente in una quantità tale da produrre un effetto nutritivo o fisiologico.

5 Nel caso si faccia riferimento a colture batteriche vive o lattasi, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:

a.
per le colture batteriche vive: almeno 108 UFC7;
b.
per la lattasi: almeno 4500 unità FCC8.

6 L'aggiunta di colture batteriche vive deve figurare nell'elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:

a.
con la nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell'International Committee on Systematics of Prokaryotes9; oppure
b.
con l'indicazione Ğcon batteri acidolatticiğ.

7 Oltre alle indicazioni specificate nell'articolo 3 capoverso 1 lettere a-i, k, m e o-q OID, occorre indicare:

a.
la dose giornaliera raccomandata espressa in porzioni del prodotto;
b.
l'avvertenza di non superare la dose giornaliera raccomandata;
c.
un riferimento al fatto che gli integratori alimentari non devono essere utilizzati in sostituzione di un'alimentazione variata;
d.
un riferimento al fatto che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli;
e.
l'avvertenza o il riferimento al gruppo di destinatari specifico o alle condizioni d'uso di cui all'allegato 1;
f.10
i nomi delle categorie di vitamine, sali minerali o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una menzione relativa alla natura di tali vitamine, sali minerali o altre sostanze.

4 Nuovo testo giusta dal n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 826).

5 RS 817.022.16

6 Nuovo testo giusta dal n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 826).

7 UFC = Unità formanti colonia

8 FCC = Food Chemicals Codex

9 ICSP; www.the-icsp.org

10 Introdotta dal n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 826).

Art. 4 Riferimenti non ammessi

La caratterizzazione, la presentazione e la pubblicità degli integratori alimentari non possono contenere riferimenti in cui si affermi o si suggerisca che un'alimentazione equilibrata e variata non consenta generalmente un apporto adeguato delle quantità di sostanze nutritive.

Art. 5 Criteri di purezza

1 Per le sostanze elencate nell'allegato 2 valgono i criteri specifici di purezza per gli additivi fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/201211 .

2 Per le sostanze elencate nell'allegato 2, per i quali non sono stati fissati criteri di purezza, valgono i criteri di purezza riconosciuti generalmente e raccomandati dagli organismi internazionali quali FAO/OMS e le farmacopee internazionali.

11 Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1739, GU L 253 del 30.9.2015, pag. 3.

Art. 6 Adeguamento degli allegati

1 L'USAV adegua regolarmente gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

2 Può stabilire altresì disposizioni transitorie.

Art. 6a12 Disposizione transitoria della modifica del 12 marzo 2018

Le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della modifica del 12 marzo 2018 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2019 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte

12 Introdotto dal n. I dell'O dell'USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1335).

Art. 6b13 Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino 30 giugno 2022 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

13 Introdotto dal n. I dell'O dell'USAV del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2309).

Art. 6c14 Disposizione transitoria della modifica dell'8 dicembre 2023

Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell'8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

14 Introdotto dal n. I dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 826).

Allegato 115

15 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'USAV del 27 mag. 2020 (RU 2020 2309). Aggiornato dal n. II dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 826).

(art. 2 cpv. 3 lett. a e b nonché 5, 3 cpv. 4 lett. b e 7 lett. e)

Vitamine, sali minerali e altre sostanze nelle quantità massime ammesse per gli adulti

Parte A: vitamine e sali minerali ammessi

Vitamine e sali minerali

Quantità massime ammesse per adulti per dose giornaliera raccomandata

Avvertenze (corsivo), condizioni d'uso

1 Vitamine

Biotina

nessuna

Acido folico

750 µg

Niacina

600 mg;

di cui 10 mg al massimo come acido nicotinico ed esanicotinato di inositolo (come somma)

Acido pantotenico

nessuna

Riboflavina (vitamina B2)

nessuna

Tiamina (vitamina B1)

nessuna

Vitamina A

1360 µg16 (corrisponde a 8,2 mg di beta-carotene)

Solo come beta-carotene

Vitamina B6

15 mg

Vitamina B12

nessuna

Vitamina C

750 mg

Vitamina D

70 µg

Vitamina E

205 mg

Vitamina K

225 µg

A partire da una dose giornaliera di 25 µg: i pazienti che assumono anticoagulanti devono consultare il proprio medico prima di assumere preparati a base di vitamina K.

2 Sali minerali

Boro

1 mg

Calcio

Cloruro

750 mg

solo come ione di accompagnamento

Cromo

188 µg

Ferro

21 mg

Iodio

200 µg

Potassio

2250 mg

Rame

1,6 mg

Magnesio

375 mg

A partire da una dose giornaliera >250 mg: i preparati di magnesio possono avere un effetto lassativo.

Manganese

3 mg

Molibdeno

Fosfato

300 µg

solo come ione di accompagnamento

Selenio

165 µg

Silicio

nessuna

Zinco

5,3 mg

16 Retinolo equivalente, fattore di conversione: beta-carotene = 6 × retinolo equivalente

Parte B: altre sostanze con restrizioni d'uso

Altre sostanze

Quantità massime ammesse per adulti per dose giornaliera raccomandata

Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d'uso

1 Aminoacidi

L-arginina

2500 mg

L-citrullina

1000 mg

L-glutammina

10 g

Glicina

5 g

L-istidina

600 mg

L-isoleucina

2200 mg

L-leucina

4000 mg

L-lisina

1800 mg

L-metionina

900 mg

L-ornitina

2000 mg

L-fenilalanina + L-tirosina (come somma)

1500 mg

L-treonina

900 mg

L-triptofano

240 mg

L-valina

2000 mg

2 Altre sostanze senza aminoacidi

Acido alfalinoleico (n-3)

2000 mg

Beta-alanina

3,2 g

Non assumere per più di 8-10 settimane.

-
Consegna solo sotto forma di compresse formulate con metodi adeguati (additivi) come compresse Ğslow-releaseğ.
-
L'assunzione va ripartita in almeno 2 dosi al giorno, preferibilmente durante il pasto.

Betaina

1500 mg

Carotenoide luteina

20 mg

Carotenoide zeaxantina

2 mg

Colina

550 mg

Condroitina solfato

500 mg

Non adatto alle donne in gravidanza e allattamento, ai bambini, ai giovani e alle persone che assumono medicamenti anticoagulanti.

Coenzima NADH

20 mg

Coenzima Q 10

200 mg

Caffeina

200 mg; o
3 mg/kg di peso corporeo

Acido docosaesaenoico (DHA)

1000 mg

A partire da una dose giornaliera > 450 mg: non adatto per le donne in gravidanze e allattamento

450 mg

Per le donne in gravidanza e allattamento.

Acido eicosapentaenoico (EPA) + acido docosaesaenoico DHA (come somma) (a lunga catena n-3)

5000 mg

Non adatto alle donne in gravidanza e allattamento.

450 mg

Per le donne in gravidanza e allattamento.

Glucosamina

750 mg

Esperidina

430 mg

Se si assumono medicamenti, prima del consumo è opportuno consultare il proprio medico.

Inositolo

1000 mg

Isoflavone

50 mg (riferiti all'aglicone)

Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG)

300 mg (calcolati come EGCG)

Non assumere se nello stesso giorno si consumano altri prodotti contenenti tè verde.

Non può essere assunto dalle donne in gravidanza e in allattamento e dai minori di 18 anni.

Non assumere a stomaco vuoto.

Acido linoleico coniugato (CLA)

3 g

Non adatto ai diabetici, ai giovani, alle donne in gravidanza e in allattamento.

Creatina

3 g

L-carnitina

2000 mg

Lattasi

nessuna

I consumatori vanno inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio a uno specialista circa il ruolo di tale sostanza nella propria dieta.

Lattulosio

10 g

Colture batteriche vive

nessuna

Acido linoleico (n-6)

10 g

Metilsulfonilmetano (MSM)

1000 mg

Proantocianidine oligomeriche (OPC)

150 mg

Un prodotto con OPC non sostituisce un'alimentazione con frutta e verdura fresche.

Taurina

1000 mg

Concentrato di pomodoro solubile in acqua (WSTC I)

3 g

Concentrato di pomodoro solubile in acqua (WSTC II)

150 mg

Allegato 217

17 Aggiornato dal n. II dell'O dell'USAV del 12 mar. 2018 (RU 2018 1335), dal n. II cpv. 2 dell'O dell'USAV del 27 mag. 2020 (RU 2020 2309) e dal n. II dell'O del DFI dell'8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 826).

(art. 2 cpv. 6 nonché 5 cpv. 1 e 2)

Composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze

1. Vitamine

Acido pantotenico

D-pantotenato, calcio

D-pantotenato di sodio

D-pantenolo

Pantetina

Biotina

D-biotina

Folato

Acido pteroilglutammico

L-metil-folato di calcio

Acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina

Niacina

Acido nicotinico

Nicotinamide

Esanicotinato di inositolo o esaniacinato di inositolo

Nicotinamide riboside cloruro

Riboflavina

Riboflavina

Riboflavina 5'-fosfato, sodio

Tiamina mononitrato

Tiamina cloridrato

Tiamina mononitrato

Tiamina monofosfato cloruro

Tiamina pirofosfato cloruro

Vitamina A

Beta-carotene

Vitamina B6

Piridossina cloridrato

Piridossina-5'-fosfato

Piridossale -5'-fosfato

Vitamina B12

Cianocobalamina

Idrossocobalamina

5'-deossiadenosilcobalamina

Metilcobalamina

Vitamina C

Acido L-ascorbico

L-ascorbato di sodio

L-ascorbato di calcio (può contenere fino al 2 % di treonato)

L-ascorbato di potassio

6-palmitato di L-ascorbile

L-ascorbato di magnesio

L-ascorbato di zinco

Vitamina D

Vitamina D3 o colecalciferolo

Vitamina D2 o ergocalciferolo

Vitamina E

D-alfa-tocoferolo

DL-alfa-tocoferolo

D-alfa-tocoferilacetato

DL-alfa-tocoferilacetato

D-alfa-tocoferil succinato

Tocoferoli misti18

Tocotrienolo tocoferolo19

18 α-tocoferolo <20 %, β-tocoferolo < 10 %, γ-tocoferolo 50-70 %, e δ-tocoferolo 10-30 %

19 Livelli tipici dei singoli tocoferoli e tocotrienoli sono: - 115 mg/g α-tocoferolo (minimo 101 mg/g); - 5 mg/g β-tocoferolo (minimo < 1 mg/g); - 45 mg/g γ-tocoferolo (minimo 25 mg/g); - 12 mg/g δ-tocoferolo (minimo 3 mg/g); - 67 mg/g α-tocotrienolo (minimo 30 mg/g); - < 1 mg/g β-tocotrienolo (minimo < 1 mg/g); - 82 mg/g γ-tocotrienolo (minimo 45 mg/g); - 5 mg/g δ-tocotrienolo (minimo 1 mg/g).

Vitamina K

Fillochinone o fitomenadione

Menachinone20

20 Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.

2. Sali minerali

Calcio

Acetato di calcio

L-ascorbato di calcio

Bisglicinato di calcio

Carbonato di calcio

Cloruro di calcio

Citrato-malato di calcio

Sali di calcio dell'acido citrico

Gluconato di calcio

Glicerofosfato di calcio

Lattato di calcio

Piruvato di calcio

Sali di calcio dell'acido ortofosforico

Succinato di calcio

Idrossido di calcio

Calcio L-lisinato

Malato di calcio

Ossido di calcio

Calcio L-pidolato

L-treonato di calcio

Solfato di calcio

Oligosaccaridi di fosforil e calcio

Alghe rosse calcaree o maerl21

21 Le alghe calcificate delle specie Lithothamnium corallioides e Phymatolithon calcareum o miscele di tali prodotti.

Calcio - Magnesio - Miscele

Polvere di dolomite

Polvere di corallo fossile o scleratinia

Cromo

Cloruro di cromo (III)

Lievito arricchito di cromo22

Cromo (III) lattato triidrato

Nitrato di cromo

Picolinato di cromo

Solfato di cromo (III)

22 In presenza di cloruro di cromo (III) come fonte di cromo nelle colture di lievito arricchito di cromo Saccharomyces cerevisiae che contengono 230-300 mg di cromo/kg nella forma in polvere commercializzata. I livelli di cromo (VI) non superano lo 0,2 per cento del tenore complessivo di cromo.

Ferro

Carbonato ferroso

Citrato ferroso

Citrato ferrico di ammonio

Gluconato ferroso

Fumarato ferroso

Difosfato ferrico di sodio

Lattato ferroso

Solfato ferroso

Difosfato ferrico o pirofosfato ferrico

Saccarato ferrico

Ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)

Bisglicinato ferroso

L-pidolato ferroso

Fosfato ferroso (II)

Fosfato di ammonio ferroso

Sodio ferrico EDTA

Ferro (II) taurato

Iodio

Ioduro di sodio

Iodato di sodio

Ioduro di potassio

Iodato di potassio

Magnesio

Acetato di magnesio

L-ascorbato di magnesio

Bisglicinato di magnesio

Carbonato di magnesio

Cloruro di magnesio

Citrato-malato di magnesio

Sali di magnesio dell'acido citrico

Gluconato di magnesio

Glicerofosfato di magnesio

Sali di magnesio dell'acido ortofosforico

Lattato di magnesio

Magnesio L-lisinato

Idrossido di magnesio

Magnesio malato

Ossido di magnesio

Magnesio L-pidolato

Citrato di potassio e magnesio

Magnesio piruvato

Magnesio succinato

Solfato di magnesio

Magnesio taurato

Magnesio acetil taurato

Manganese

Ascorbato di manganese

L-aspartato di manganese

Bisglicinato di manganese

Carbonato di manganese

Cloruro di manganese

Citrato di manganese

Gluconato di manganese

Glicerofosfato di manganese

Pidolato di manganese

Solfato di manganese

Molibdeno (VI)

Molibdato di ammonio

Molibdato di potassio

Molibdato di sodio

Boro

Acido borico

Borato di sodio

Potassio

Solfato di potassio

Bicarbonato di potassio

Carbonato di potassio

Cloruro di potassio

Citrato di potassio

Gluconato di potassio

Glicerofosfato di potassio

Lattato di potassio

Idrossido di potassio

Potassio L-pidolato

Malato di potassio

Sali di potassio dell'acido ortofosforico

Rame

Carbonato di rame

Citrato di rame

Gluconato di rame

Solfato di rame

Rame L-aspartato

Rame bisglicinato

Complesso rame-lisina

Ossido di rame (II)

Selenio

L-selenometionina

Lievito arricchito di selenio23

Acido selenioso

Selenato di sodio

Idrogenoselenito di sodio

Selenito di sodio

23 Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di 2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina (tra il 60 % e l'85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non superano normalmente l'1 % del tenore complessivo di selenio estratto.

Silicio

Acido ortosilicico stabilizzato con colina

Biossido di silicio

Acido silicico (sotto forma di gel)

Silicio organico (monometilsilanetriolo)

Zinco

Acetato di zinco

L-ascorbato di zinco

L-aspartato di zinco

Bisglicinato di zinco

Cloruro di zinco

Citrato di zinco

Gluconato di zinco

Lattato di zinco

Zinco L-lisinato

Zinco malato

Zinco mono-L-metionina solfato

Ossido di zinco

Carbonato di zinco

Zinco L-pidolato

Picolinato di zinco

Solfato di zinco

3. Altre sostanze

3.1 Aminoacidi

Osservazione: nel caso degli aminoacidi ammessi possono essere utilizzati anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio, come pure i loro cloridrati.

L-arginina

L-citrullina, l-citrullina malato

L-cisteina

L-fenilalanina

L-glutammina

Glicina

L-istidina

L-isoleucina

L-leucina

L-lisina

L-metionina

L-ornitina

L-treonina

L-triptofano

L-tirosina

L-valina

3.2 Altre sostanze, senza aminoacidi

Acidi grassi omega-3 di oli vegetali, oli di pesce o di alghe
Acido linoleico coniugato (CLA)

Acido linoleico coniugato (ALC) d'olio di cartamo

Acido linoleico estratto da oli commestibili
Beta-alanina

Beta-alanina, n. CAS. 107-95-9, grado di purezza 98-101%; metalli pesanti 10 ppm; Pb ≤ 3 ppm; As ≤ 1 ppm; Hg ≤0.1 ppm; Cd ≤ 1ppm

Betaina

Cloridrato di betaina

Caffeina

Caffeina

Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG)

Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG) del tè verde

Coenzima NADH

NADH

Disodio NADH

Coenzima Q10

Ubichinone

Ubichinolo

Colina

Colina

Cloruro di colina

Citrato di colina

Tartrato di colina

Concentrati di pomodoro solubili in acqua WSTC I e II

Concentrati di pomodoro solubili in acqua WSTC I e II secondo il parere dell'EFSA Journal 2010; 8(7): 1689

Condroitina solfato

Condroitina solfato

Creatina

Monoidrato di creatina

Creatina piruvato

DHA e i suoi esteri ricavati da oli di pesce o di alghe
EPA e i suoi esteri ricavati da oli di pesce o di alghe
Esperidina

Esperidina da arance non mature

Glucosamina

Cloruro di glucosamina

Solfato di glucosamina

Inositolo

Inositolo

Isoflavone

Isoflavoni estratti da soia o trifoglio rosso

L-carnitina

L-carnitina

L-cloridrato di carnitina

L-carnitina-L-tartrato

Lattasi

Lattasi FCC24

24 FCC = Food Chemicals Codex

Lattulosio

Lattulosio

Luteina

Luteina e suoi esteri ricavati da tagete

Metilsulfonilmetano (MSM)

Metilsulfonilmetano (MSM)

Proantocianidine oligomeriche (OPC)

Proantocianidine oligomeriche (OPC) d'uva o di corteccia di pino

Taurina

Taurina

Zeaxantina

Zeaxantina da tagete

Allegato 3

(art. 2 cpv. 7)

Requisiti delle colture batteriche vive da utilizzare negli integratori alimentari

1
Le colture batteriche vive utilizzate negli integratori alimentari devono essere idonee all'uso alimentare e innocue per la salute.
2
Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di una o più specie di batteri (Species).
3
Occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri:
3.1
le specie di batteri devono essere preferibilmente di origine umana, non devono presentare proprietà patogene per l'uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmissibili;
3.2
le specie di batteri devono essere depositate in una collezione di ceppi internazionalmente riconosciuta;
3.3
specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia molecolare. Ciò significa che:
a.
Species: ibridazione DNA-DNA oppure analisi della sequenza dell'rRNA 16S;
b.
Ceppi: metodi di biologia molecolare internazionalmente accettati come le procedure di fingerprint PFGE o RAPD.