Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione3
1 La presente ordinanza disciplina la pubblicità destinata al pubblico e professionale dei medicamenti pronti per l'uso della medicina umana e veterinaria.
1bis Essa si applica per analogia anche alla pubblicità professionale e alla pubblicità destinata al pubblico di espianti standardizzati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 16 marzo 20074 sui trapianti.5
2 Non si applica:
- a.
- all'imballaggio e all'informazione relativi al medicamento;
- b.
- ai cataloghi per la vendita e ai listini prezzi, se non contengono dati medici sui medicamenti;
- c.
- alle informazioni di carattere generale sulla salute o su malattie, se non si riferiscono direttamente o indirettamente a medicamenti determinati.
3 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 7 dell'O del 16 mar. 2007 sui trapianti, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1961).
5 Introdotto dal n. 3 dell'all. 7 dell'O del 16 mar. 2007 sui trapianti (RU 2007 1961). Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 23 mar. 2016 concernente l'esecuzione della legislazione sui trapianti, in vigore dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1171).