1 I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere adottati prima della morte del donatore soltanto se questi ne è stato informato esaurientemente e ha dato il proprio consenso liberamente.
2 Se il donatore è incapace di discernimento e non ha dato alcun consenso, i provvedimenti di cui al capoverso 1 possono essere adottati soltanto se gli stretti congiunti vi acconsentono e detti provvedimenti adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b. Nel decidere, gli stretti congiunti rispettano la volontà presunta del donatore.
3 Se la volontà presunta del donatore non può essere accertata, gli stretti congiunti possono acconsentire ai provvedimenti di cui al capoverso 1 se questi ultimi:
- a.
- sono indispensabili per la riuscita di un trapianto di organi, tessuti o cellule; e
- b.
- comportano per il donatore soltanto rischi e costrizioni minimi.
4 Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 lettere a e b. Consulta previamente le cerchie interessate.
5 Gli stretti congiunti possono acconsentire ai provvedimenti di cui al capoverso 1 soltanto dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.
6 I provvedimenti di cui al capoverso 1 non sono ammessi se il donatore è incapace di discernimento e non vi sono stretti congiunti o se questi non sono raggiungibili.
7 I provvedimenti di cui al capoverso 1 non sono parimenti ammessi se:
- a.
- accelerano la morte del donatore;
- b.
- potrebbero indurre nel donatore uno stato vegetativo permanente.
8 In mancanza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione, dopo la morte del donatore i provvedimenti di cui al capoverso 1 possono essere adottati finché gli stretti congiunti non hanno preso la decisione. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima consentita per tali provvedimenti.
9 L'articolo 8 capoverso 6 si applica per analogia.