1 Agli esami genetici volti a determinare caratteristiche del patrimonio genetico che non sono trasmesse ai discendenti si applicano gli articoli 3-15, 27, 33 e 56-58. Il Consiglio federale, sentita la Commissione federale per gli esami genetici sull'essere umano di cui all'articolo 54 (Commissione), può:
- a.
- escludere tali esami dal campo d'applicazione della presente legge se sono eseguiti in ambito medico e se dalla loro esecuzione non risultano informazioni eccedenti su caratteristiche trasmesse ai discendenti;
- b.
- prevedere disposizioni derogatorie sull'informazione di cui all'articolo 6;
- c.
- dichiarare applicabili altre disposizioni, in particolare sul diritto di prescrivere e sull'obbligo di autorizzazione.
2 Agli esami genetici per la tipizzazione di gruppi sanguigni o di caratteristiche ematiche o tissutali eseguiti nell'ambito di trasfusioni di sangue e di trapianti di organi, tessuti e cellule si applicano gli articoli 3-12, 16 capoverso 2 lettera b, 17 capoversi 1 lettere b e c, 2 lettera b e 3, 27, 33 e 56-58. Il Consiglio federale, sentita la Commissione, può:3
- a.4
- stabilire che sono applicabili soltanto gli articoli 16 capoverso 2 lettera b e 17 capoversi 1 lettere b e c, 2 lettera b e 3 se dall'esecuzione di tali esami non risultano informazioni eccedenti su caratteristiche trasmesse ai discendenti;
- b.
- prevedere disposizioni derogatorie sull'informazione di cui all'articolo 6;
- c.
- dichiarare applicabili anche agli esami genetici nell'ambito delle cure post-trapianto le disposizioni relative agli esami per la tipizzazione di gruppi sanguigni o di caratteristiche ematiche o tissutali.
3 All'allestimento di profili del DNA volti a determinare la filiazione o l'identità di una persona si applicano, oltre al capitolo 5, soltanto gli articoli 3-5, 7-13, 15 e 56-58. L'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale o per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse è disciplinato dalla legge del 20 giugno 20035 sui profili del DNA.
4 Gli esami genetici e prenatali nell'ambito della ricerca sulle malattie umane nonché sulla morfologia e sulla funzione del corpo umano sono disciplinati dalla legge del 30 settembre 20116 sulla ricerca umana.