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784.10

Legge
sulle telecomunicazioni

(LTC)

del 30 aprile 1997 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 92 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 1996©FF_1996_II®3,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

3 FF 1996 III 1297

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

1 La presente legge ha lo scopo di offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti.

2 La presente legge intende in particolare:

a.
garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili;
b.
assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze e rispettoso dei diritti della personalità e della proprietà immateriale;
c.
rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione;
d.4
proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità sleale e dall'abuso di servizi a valore aggiunto;
e.5
proteggere i fanciulli e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione.

4 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

5 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 26 Oggetto

La presente legge disciplina la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusa la trasmissione di programmi radiotelevisivi per quanto la legge federale del 24 marzo 20067 sulla radiotelevisione (LRTV) non disponga altrimenti.

6 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

7 RS 784.40

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:8

a.
informazioni: segni, segnali, caratteri, immagini, suoni e rappresentazioni di qualunque altro genere destinati all'uomo, ad altri esseri viventi o a macchine;
b.
servizio di telecomunicazione: trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi;
c.
trasmissione mediante telecomunicazione: emissione o ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde;
cbis.9
servizio telefonico pubblico: servizio di telecomunicazione che permette la trasmissione della voce in tempo reale mediante uno o più elementi di indirizzo previsti a tale scopo nel quadro di un piano di numerazione nazionale o internazionale;
cter.10
servizio a valore aggiunto: prestazione fornita mediante un servizio di telecomunicazione e fatturata agli utenti dal loro fornitore di servizi di telecomunicazione in aggiunta ai servizi di telecomunicazione;
d.
impianti di telecomunicazione: apparecchi, linee o altri dispositivi previsti o impiegati per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione;
dbis. e dter.11 ...
e.12
interconnessione: accesso mediante la connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l'integrazione funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l'accesso a servizi di terzi;
ebis.13
linee affittate: fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto;
eter.14
canalizzazioni di cavi: condotte sotterranee in cui sono inserite le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusi i pozzi d'accesso;
f.15
f. elemento di indirizzo: sequenza di cifre, lettere o segni, oppure altre informazioni che permettono di identificare le persone, i processi informatici, le macchine, gli apparecchi o gli impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione;
g.16
dati elenco: indicazioni che identificano o caratterizzano un cliente in relazione a un elemento di indirizzo attribuitogli individualmente e che sono destinate alla pubblicazione di un elenco o sono necessarie alla fornitura di un servizio di telecomunicazione;
h.17
programmi radiotelevisivi: una serie di trasmissioni ai sensi dell'articolo 2 LRTV18.

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

9 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

10 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

11 Introdotte dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Abrogate dal n. I della LF del 22 mar. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

13 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

14 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

17 Introdotta dall'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

18 RS 784.40

Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 3a19 Rapporto di valutazione

1 Ogni tre anni il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale in merito:

a.
all'evoluzione e capillarità degli investimenti su scala nazionale;
b.
all'evoluzione del servizio universale;
c.
alla qualità e ai prezzi dei servizi di telecomunicazione offerti;
d.
all'evoluzione della concorrenza in materia di reti;
e.
ai costi e alla garanzia dell'accesso ai collegamenti d'utente, a prescindere dalla tecnologia su cui si basano.

2 Se del caso, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale proposte tese a promuovere una concorrenza efficace.

19 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 420 Registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione

1 L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle risorse seguenti per la fornitura di tali servizi:

a.
radiofrequenze la cui utilizzazione è sottoposta a concessione;
b.
elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale.

2 I fornitori registrati possono consentire l'utilizzazione delle risorse di cui al capoverso 1 soltanto ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione che si siano precedentemente registrati.

3 L'UFCOM stila e pubblica una lista dei fornitori registrati e dei servizi di telecomunicazione da loro offerti.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla registrazione.

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 521 Fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera

L'autorità competente può vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze o gli elementi di indirizzo di cui all'articolo 4 capoverso 1, se non è concessa la reciprocità. Sono fatti salvi gli impegni internazionali che vi si oppongono.

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 622 Fornitori di servizi di telecomunicazione con sede o una stabile organizzazione in Svizzera

I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno la loro sede o una stabile organizzazione in Svizzera devono:

a.
osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali nel settore;
b.
offrire un adeguato numero di posti di formazione professionale di base.

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 6a23 Blocco dell'accesso ai servizi di telecomunicazione

I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l'accesso alla telefonia e a Internet delle persone la cui relazione commerciale non ha avuto inizio mediante la sottoscrizione di un abbonamento, se all'inizio della relazione commerciale esse:

a.
hanno utilizzato un'identità inesistente o l'identità di una persona che non aveva precedentemente acconsentito a questa relazione; o
b.
non hanno presentato un documento conforme alle esigenze definite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 201624 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

23 Introdotto dall'all. n. II 3 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).

24 RS 780.1

Art. 1126 Concessione dell'accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono concedere agli altri fornitori, in modo trasparente e non discriminatorio e a prezzi orientati ai costi, le seguenti prestazioni d'accesso ai loro dispositivi e servizi:27

a.28
accesso completamente disaggregato al collegamento d'utente per utilizzare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
b. e c.29 ...
d.
interconnessione;
e.
linee affittate;
f.
accesso alle canalizzazioni di cavi, se queste dispongono di capacità sufficienti.

2 Essi sono tenuti a presentare separatamente le condizioni e i prezzi delle singole prestazioni.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4 I fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano all'UFCOM30 una copia dei loro accordi relativi all'accesso. Per quanto non vi si oppongano interessi preponderanti pubblici o privati, l'UFCOM consente la consultazione di questi accordi.

5 Per la diffusione di programmi radiotelevisivi non sussiste alcun obbligo d'accesso.

26 Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

29 Abrogate dal n. I della LF del 22 mar. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

30 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 11a31 Controversie relative all'accesso

1 Se i fornitori di servizi di telecomunicazione non giungono a un'intesa entro tre mesi, la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), su richiesta di una delle parti, stabilisce le condizioni d'accesso su proposta dell'UFCOM.32 A tale scopo considera segnatamente le condizioni che promuovono una concorrenza efficace, nonché le conseguenze della sua decisione su enti concorrenti. Essa può concedere la protezione giuridica a titolo provvisorio.

2 Per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, l'Ufficio federale consulta la Commissione della concorrenza. Quest'ultima può pubblicare il proprio parere.

3 La ComCom33 decide entro sette mesi dal ricevimento della richiesta.

4 La ComCom disciplina il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono presentare nell'ambito della procedura di cui al capoverso 1.

31 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

33 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 1235 Aggregazione di servizi

1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato può aggregare i propri servizi purché li offra anche separatamente.

2 Non devono essere offerti separatamente i servizi che, per motivi tecnici o economici o per considerazioni relative alla qualità o alla sicurezza, possono essere offerti soltanto aggregati.

3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche quando un fornitore di servizi di telecomunicazione aggrega i propri servizi con quelli di un'impresa terza di cui detiene il controllo o al cui controllo soggiace.

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 12a36 Obblighi di trasparenza e d'informazione

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione garantiscono ai clienti prezzi trasparenti.

2 Essi informano il pubblico sulla qualità dei servizi offerti.

3 Il Consiglio federale stabilisce le indicazioni che i fornitori devono pubblicare.

4 L'UFCOM può informare il pubblico sui diversi servizi di telecomunicazione offerti dai fornitori.

36 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 12abis37 Roaming internazionale

1 Nell'ambito dell'utilizzo di reti di telefonia mobile estere (roaming internazionale), il Consiglio federale può emanare norme che impediscono l'applicazione di prezzi al dettaglio eccessivi e adottare misure volte a promuovere la concorrenza. In particolare, può:

a.
emanare prescrizioni sulle modalità di fatturazione;
b.
obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile a permettere ai loro clienti di usufruire all'estero di servizi di roaming di fornitori terzi;
c.
fissare massimali di prezzo sulla base di accordi internazionali;
d.
obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile a proporre offerte comprendenti prestazioni di roaming e opzioni che permettono di usufruire di prestazioni di roaming a prezzo fisso o a prezzo ridotto rispetto alla normale tariffa.

2 L'UFCOM osserva il mercato e analizza l'evoluzione tecnologica e dei prezzi. A tale scopo si basa in particolare sulle informazioni raccolte presso i fornitori in virtù dell'articolo 59 capoverso 1 e collabora con il Sorvegliante dei prezzi.

37 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 12b38 Servizi a valore aggiunto

Per impedire gli abusi, il Consiglio federale disciplina i servizi a valore aggiunto, in particolare:

a.
fissando massimali di prezzo;
b.
emanando prescrizioni sull'identificazione dei servizi a valore aggiunto;
c.
stabilendo importi oltre i quali ulteriori spese possono essere fatturate soltanto previo esplicito consenso degli utenti;
d.
prescrivendo, nel rispetto degli impegni internazionali, che i fornitori di servizi a valore aggiunto abbiano la loro sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

38 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 12bbis 39 Motivi per bloccare il collegamento

Se un cliente contesta una fattura del suo fornitore di servizi di telecomunicazione per prestazioni diverse da quelle di telecomunicazione, il fornitore non può, per tale motivo, né bloccare l'accesso ai servizi di telecomunicazione né disdire il contratto prima che la controversia sia stata composta.

39 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 12c40 Conciliazione

1 L'UFCOM istituisce un organo di conciliazione o ne incarica terzi. In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, ogni parte può adire l'organo di conciliazione.

2 Chi adisce l'organo di conciliazione paga un emolumento per l'esame del caso. Il fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento.

3 Le parti non sono vincolate alla decisione dell'organo di conciliazione.

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

40 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 12d41 Elenchi pubblici

1 I clienti dei fornitori di servizi di telecomunicazione scelgono liberamente se figurare negli elenchi pubblici. Nei limiti previsti dal capoverso 2, possono stabilire quali dati personali siano pubblicati nell'elenco.

2 Il Consiglio federale può definire il contenuto minimo di un'iscrizione in un elenco. Può disciplinare i dettagli relativi alla pubblicazione e all'utilizzo dei dati.

41 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 12e42 Internet aperto

1 I fornitori di accesso a Internet trasmettono informazioni senza fare distinzioni di natura tecnica o economica tra emittenti, destinatari, contenuti, servizi, classi di servizi, protocolli, applicazioni, programmi o terminali.

2 Possono trasmettere informazioni in modo differenziato se necessario per:

a.
rispettare una prescrizione legale o la decisione di un'autorità giudiziaria;
b.
garantire l'integrità o la sicurezza della rete, dei servizi forniti tramite la stessa o dei terminali ad essa collegati;
c.
ottemperare a un'esplicita richiesta del cliente; o
d.
far fronte a congestioni temporanee e straordinarie della rete; se identici, i flussi di dati vanno trattati allo stesso modo.

3 Attraverso lo stesso collegamento i fornitori possono offrire, oltre all'accesso a Internet, altri servizi che, per determinati contenuti, applicazioni o servizi, devono essere ottimizzati in modo da soddisfare le esigenze di qualità dei clienti. Gli altri servizi non possono essere utilizzati o offerti in sostituzione di servizi di accesso a Internet e non devono deteriorare la qualità dei servizi di accesso a Internet.

4 I fornitori di accesso a Internet devono informare il pubblico e i clienti se, al momento della trasmissione, trattano le informazioni in modo differenziato sotto il profilo tecnico o economico.

42 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 1343 Informazione da parte dell'UFCOM

1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'UFCOM fornisce su richiesta informazioni sul nome e sull'indirizzo del fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, sui servizi da esso forniti e sui perseguimenti e sulle sanzioni di natura amministrativa o penale di cui è oggetto.

2 L'UFCOM può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

3 Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso l'UFCOM può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 13a44 Elaborazione dei dati

1 La Commissione e l'Ufficio federale possono elaborare dati personali, inclusi i dati su perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale, ove sia indispensabile per adempiere i compiti conferiti loro dalla legislazione sulle telecomunicazioni.45 A tal fine, possono avvalersi di un sistema d'informazioni.

2 La ComCom e l'UFCOM prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati al momento dell'elaborazione, in particolare al momento della loro trasmissione.

3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive, in particolare sull'organizzazione e la gestione del sistema d'informazioni, sulle categorie di dati da elaborare, sull'autorizzazione d'accesso e di elaborazione, sulla durata di conservazione, nonché sull'archiviazione e la distruzione dei dati.

44 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

45 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 68 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 13b46 Assistenza amministrativa

1 La ComCom e l'UFCOM trasmettono ad altre autorità svizzere i dati di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione raccolti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi.47 I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

2 Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la Commissione e l'Ufficio federale possono trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore delle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione raccolti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, soltanto se queste autorità:48

a.
utilizzano tali dati unicamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione e osservare il mercato;
b.
sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale; e
c.
trasmettono tali dati ad autorità competenti e a organi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico, solo previa approvazione della ComCom o dell'UFCOM o conformemente a un'autorizzazione generale prevista da un trattato internazionale.

3 La ComCom e l'UFCOM non sono autorizzati a trasmettere dati ad autorità penali estere se l'assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La ComCom o l'UFCOM decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

4 Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla Commissione e all'Ufficio federale i dati che potrebbero essere importanti per l'esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione.49 I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

46 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

47 Nuovo testo del secondo per. giusta l'all. 1 n. II 68 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

48 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 68 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

49 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 68 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Sezione 2: Concessione per il servizio universale50

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 1451 Concessione

1 La ComCom vigila affinché il servizio universale sia garantito a tutte le cerchie della popolazione in tutte le regioni del Paese. A tale scopo rilascia periodicamente una o più concessioni.

2 La concessione è vincolata all'onere di fornire integralmente o in parte le prestazioni del servizio universale (art. 16) a tutte le cerchie della popolazione della zona interessata dalla concessione.

3 Per il rilascio della concessione è bandita una pubblica gara. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Non si applica il diritto in materia di appalti pubblici.52

4 Se è evidente a priori che la pubblica gara non può svolgersi in condizioni di concorrenza o se non pervengono candidature adeguate, la ComCom può fare capo a uno o più fornitori di servizi di telecomunicazione per garantire il servizio universale.

5 Di regola, le concessioni scadono alla stessa data.

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

52 Per. introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 15 Condizioni per il rilascio della concessione

Chiunque vuole ottenere una concessione per il servizio universale deve:

a.
disporre delle necessarie capacità tecniche;
b.53
rendere verosimile di essere in grado di assicurare l'offerta di prestazioni, in particolare dal profilo finanziario, e l'esercizio per tutta la durata della concessione e indicare l'indennità finanziaria secondo l'articolo 19 che intende ottenere;
c.
garantire di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue disposizioni d'esecuzione nonché la concessione;
d.54
garantire di osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e le condizioni di lavoro abituali nel settore.

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 16 Portata del servizio universale55

1 I concessionari del servizio universale forniscono nella loro zona di concessione, tenendo conto dello stato attuale della tecnica e della domanda, una o più delle seguenti prestazioni:56

a.57
il servizio telefonico pubblico, ossia la trasmissione della voce in tempo reale mediante telecomunicazione, compresa la trasmissione di dati a velocità compatibili con le vie di trasmissione della voce, nonché il collegamento e i servizi supplementari;
b.
l'accesso ai servizi d'emergenza;
c.58
un numero sufficiente di telefoni pubblici a pagamento;
d.59
l'accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio telefonico pubblico; il Consiglio federale può prevedere che il concessionario del servizio universale tenga un elenco di tutti i clienti di prestazioni del servizio universale (elenco universale);
e. 60
... 61

1bis Le prestazioni attinenti al servizio universale devono essere proposte in modo da poter essere fruite dai disabili a condizioni che dal profilo qualitativo, quantitativo ed economico siano comparabili a quelle offerte ai non disabili. A tal fine il concessionario del servizio universale provvede segnatamente a:

a.
conformare i telefoni pubblici alle esigenze dei disabili sensoriali e di quelli con mobilità ridotta;
b.
mettere a disposizione degli audiolesi un servizio di trasmissione e di commutazione dei messaggi;
c.
mettere a disposizione degli ipovedenti un servizio d'informazione e di trasmissione.62

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere speciali disposizioni per i collegamenti fuori delle località. Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).63

3 Il Consiglio federale adegua periodicamente le prestazioni del servizio universale alle esigenze sociali ed economiche e allo stato della tecnica.

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

60 Abrogata dall'all. n. 5 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).

61 Questo elenco non è più aggiornato. Vedi ora: il cpv. 3 nonché l'art. 15 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1).

62 Introdotto dall'all. n. 5 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).

63 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 17 Qualità e prezzi

1 Le prestazioni del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un determinato livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi.

2 Il Consiglio federale fa in modo che le tariffe siano stabilite indipendentemente dalle distanze. Esso fissa periodicamente, per le prestazioni rilevanti del servizio universale, il limite massimo dei prezzi. Questo limite è uniformato per tutta la zona ed è fissato in base all'evoluzione del mercato.

Art. 1965 Indennità finanziaria

1 Qualora prima del rilascio della concessione risulti che i costi per la fornitura del servizio universale in una determinata zona non possono essere coperti nonostante una gestione efficace, il concessionario ha diritto a un'indennità finanziaria.

2 Il concessionario che riceve un'indennità finanziaria deve comunicare ogni anno all'UFCOM tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione e del controllo dei costi, in particolare le informazioni finanziarie e contabili.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 19b67 Pubblicazione da parte dell'UFCOM

Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'UFCOM pubblica il nome e l'indirizzo del concessionario, l'oggetto della concessione, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

67 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Sezione 3: Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici68

68 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 2069 Servizio d'emergenza

1 I fornitori del servizio telefonico pubblico devono offrire un servizio che permetta agli utenti di contattare la centrale d'allarme competente in situazioni di pericolo per l'integrità fisica, la vita, la salute o la proprietà (servizio d'emergenza).

2 Essi devono garantire l'istradamento e la localizzazione delle chiamate d'emergenza. Tenendo conto degli interessi della popolazione e dei fornitori nonché dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale, il Consiglio federale può definire eccezioni e prevedere l'utilizzazione di funzioni di localizzazione di apparecchi terminali anche se l'utente non vi ha espressamente acconsentito.

3 Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di fornire il servizio d'emergenza ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 2170 Raccolta e messa a disposizione dei dati elenco

1 I fornitori del servizio telefonico pubblico raccolgono e aggiornano i dati elenco dei loro clienti. Essi:

a.
non sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati;
b.
garantiscono che i dati siano conformi alle indicazioni fornite dal cliente;
c.
possono rifiutare di inserire nei dati elenco le indicazioni palesemente inesatte o impiegate a scopi illeciti; tali indicazioni possono essere cancellate dai dati elenco.

2 I fornitori del servizio telefonico pubblico permettono ai fornitori di servizi basati sui dati elenco di accedere ai contenuti minimi dei dati elenco dei propri clienti e di ottenerli in formato elettronico.

3 Garantiscono l'accesso in modo trasparente, non discriminatorio e a prezzi orientati ai costi risultanti dalla messa a disposizione dei dati elenco. Tengono conto delle norme tecniche internazionali. Alla composizione delle controversie si applicano per analogia gli articoli 11a e 11b.

4 I fornitori di servizi basati sui dati elenco rispettano l'integrità dei dati. Possono modificarli solo previo accordo del fornitore del servizio telefonico pubblico responsabile della raccolta dei dati. Aggiornano o cancellano i dati conformemente alle modifiche comunicate dai fornitori del servizio telefonico pubblico. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul trattamento dei dati elenco.

5 I fornitori del servizio telefonico pubblico possono far capo a terzi per adempiere i propri obblighi.

6 Il Consiglio federale può estendere l'applicazione delle disposizioni del presente articolo ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 21a71 Interoperabilità

1 I fornitori del servizio telefonico pubblico garantiscono la capacità di comunicazione fra tutti gli utenti di questo servizio (interoperabilità).72

2 Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di cui al capoverso 1 ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.73 Può prescrivere interfacce per garantire un accesso alle prestazioni conforme alle norme internazionali. L'UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

3 I fornitori tenuti a garantire l'interoperabilità devono offrire l'interconnessione anche se non detengono una posizione dominante sul mercato. Alle controversie relative alle condizioni d'interconnessione si applicano per analogia gli articoli 11a capoversi 1 e 3 nonché 11b.74 Il Consiglio federale può imporre altri obblighi ai fornitori tenuti a garantire l'interoperabilità.

71 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

74 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Capitolo 3: Radiocomunicazioni

Art. 2276 Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze

1 Lo spettro delle radiofrequenze può essere utilizzato liberamente nel rispetto delle prescrizioni di utilizzazione.

2 Il Consiglio federale può prevedere che l'utilizzazione di determinate frequenze sia ammessa soltanto:

a.
con una concessione dell'UFCOM o, nei casi di cui all'articolo 22a, della ComCom;
b.
dopo una notifica all'UFCOM;
c.
con un certificato di capacità.

3 Il Consiglio federale prevede limitazioni di cui al capoverso 2 soltanto:

a.
per evitare interferenze radioelettriche;
b.
per garantire la qualità tecnica dei servizi di telecomunicazione e di altre applicazioni di radiocomunicazione;
c.
per assicurare un'utilizzazione efficiente dello spettro delle radiofrequenze; o
d.
nel caso in cui un altro atto normativo o una convenzione internazionale preveda che lo spettro delle radiofrequenze possa essere utilizzato soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente.

4 Il Consiglio federale non prevede limitazioni di cui al capoverso 2 per le frequenze la cui attribuzione è di competenza dell'esercito o della protezione civile secondo il piano nazionale di attribuzione delle frequenze.

5 Stabilisce le prescrizioni in materia di utilizzazione e le condizioni per il rilascio dei certificati di capacità.

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 22a77 Concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione

1 La ComCom rilascia le concessioni per l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze destinato alla fornitura di servizi di telecomunicazione.

2 Se si prevede che le frequenze disponibili non siano sufficienti, indìce generalmente una pubblica gara.

3 Se non si constata né si prevede una penuria di frequenze secondo il capoverso 2, la ComCom può delegare all'UFCOM, in casi particolari o in maniera generale per intere bande di frequenze, la competenza di rilasciare le concessioni di radiocomunicazione.

4 Il Consiglio federale disciplina i principi per il rilascio delle concessioni di radiocomunicazione destinate totalmente o in parte alla diffusione di programmi radiotelevisivi.

77 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 23 Condizioni per il rilascio della concessione

1 Chiunque vuole ottenere una concessione deve:

a.78
disporre delle necessarie capacità tecniche e, se prescritto per l'utilizzazione di determinate frequenze (art. 22 cpv. 2 lett. c), di un certificato di capacità corrispondente;
b.79
offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la LRTV80 e le relative disposizioni d'esecuzione nonché la concessione.

2 In quanto non vi si oppongano obblighi internazionali, l'autorità concedente può rifiutarsi di rilasciare una concessione a imprese organizzate secondo la legislazione di un altro Paese se non è garantita la reciprocità.

3 Una concessione di radiocomunicazione è rilasciata soltanto se, in base al piano nazionale di attribuzione delle frequenze, le frequenze disponibili sono sufficienti.

4 Il rilascio di una concessione di radiocomunicazione non deve né sopprimere né pregiudicare considerevolmente una concorrenza efficace, tranne nel caso in cui ragioni di efficienza economica giustifichino un'eccezione. L'autorità concedente consulta la ComCom nei casi in cui è necessario determinare se il rilascio di una concessione riduca notevolmente la concorrenza o impedisca una concorrenza efficace.81

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

79 Nuovo testo giusta dall'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

80 RS 784.40

81 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 2482 Procedura di rilascio della concessione

1 Il Consiglio federale disciplina la procedura per il rilascio della concessione di radiocomunicazione. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. I dati forniti dai richiedenti sono trattati in modo confidenziale.

2 Non si applica il diritto in materia di appalti pubblici.

3 Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d'affari, il Consiglio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196883 sulla procedura amministrativa (PA) concernenti:

a.
l'accertamento dei fatti (art. 12 PA);
b.
la cooperazione delle parti (art. 13 PA);
c.
l'esame degli atti (art. 26-28 PA);
d.
il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31 PA);
e.
la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35 PA).

4 Le decisioni incidentali pronunciate in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili separatamente dal merito.

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

83 RS 172.021

Art. 24c86 Durata della concessione

La concessione è rilasciata per un periodo determinato. L'autorità concedente stabilisce la durata in funzione del genere e dell'importanza della concessione.

86 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 24d87 Trasferimento della concessione e cooperazione tra concessionari

1 La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente.

2 Il trasferimento presuppone il consenso dell'autorità concedente. Il consenso può essere rifiutato soltanto se:

a.
non sono rispettate le condizioni per il rilascio della concessione secondo l'articolo 23; o
b.
non è garantita un'utilizzazione delle frequenze efficiente e priva di interferenze.

3 L'autorità concedente può, per alcune bande di frequenze, prevedere eccezioni al requisito del consenso se si può presumere che continui a essere garantita un'utilizzazione efficiente ed esente da interferenze e che la concorrenza efficace non venga né soppressa né pregiudicata considerevolmente. I trasferimenti che non necessitano di un consenso vanno previamente notificati all'autorità concedente.

4 Se la concessione è stata rilasciata dalla ComCom, il capoverso 2 si applica per analogia al trasferimento economico della concessione. Vi è trasferimento economico quando un'impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.

5 L'utilizzazione comune di elementi delle reti di radiocomunicazione da parte dei titolari di concessioni rilasciate dalla ComCom deve essere previamente notificata alla ComCom. L'utilizzazione comune delle frequenze necessita del consenso di cui al capoverso 2.

87 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 24e88 Modifica e revoca della concessione

1 L'autorità concedente può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici.

2 Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revocati o ridotti in modo sostanziale.

88 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 24f89 Informazione da parte dell'UFCOM

1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'UFCOM fornisce informazioni riguardanti il nome e l'indirizzo del concessionario, l'oggetto della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, le attribuzioni delle frequenze, nonché le stazioni emittenti.90

2 L'UFCOM può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

89 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 25 Gestione delle frequenze

1 L'UFCOM gestisce nel rispetto degli accordi internazionali lo spettro delle frequenze nonché i diritti d'utilizzazione e le posizioni orbitali dei satelliti assegnati alla Svizzera. Adotta le misure atte a garantire un'utilizzazione efficiente ed esente da interferenza nonché ad assicurare un accesso equo a questi beni sulla base del piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.

1bis Stabilisce il piano nazionale di attribuzione delle frequenze. Tiene debitamente conto delle frequenze necessarie per i compiti dell'esercito e della protezione civile; collabora con il servizio competente dell'esercito.91

2 Il Consiglio federale approva il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.92

3 In caso di chiamata in servizio di truppe, il Consiglio federale può attribuire all'esercito, per la durata dell'impiego, frequenze supplementari, libere o attribuite tramite concessione.93

91 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

92 Nuovo testo giusta dall'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

93 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 26 Controllo tecnico

1 L'UFCOM controlla lo spettro delle frequenze ai fini della pianificazione e nell'ambito della vigilanza sull'utilizzazione delle frequenze.

2 Esegue tali controlli da solo oppure in collaborazione con altre autorità. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

3 L'UFCOM è autorizzato ad ascoltare o a registrare il traffico delle radiocomunicazioni, nella misura necessaria per garantire una radiodiffusione e una telecomunicazione esente da interferenze, sempreché altri provvedimenti si siano rivelati inefficaci o comportino un dispendio sproporzionato.

4 Le informazioni registrate possono essere utilizzate solamente per determinare le interferenze e le fonti di interferenze.

5 In caso di sospetto fondato di reato secondo la presente legge, le registrazioni che possono fungere da prova sono trasmesse all'autorità competente. Ogni altra registrazione deve essere immediatamente distrutta.

Capitolo 4: Elementi di indirizzo

Art. 2895 Gestione degli elementi di indirizzo

1 L'UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale.

2 Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall'UFCOM.

3 Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi.

4 Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

5 I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri.

6 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su:

a.
la loro attribuzione, la loro utilizzazione, il loro blocco, il loro trasferimento e la loro revoca;
b.
l'allestimento dei piani di numerazione;
c.
la delega della loro gestione a terzi, la fine dell'attività delegata e la vigilanza su quest'ultima;
d.
la loro subattribuzione;
e.
la portabilità dei numeri.

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 28a96 Delega a terzi della gestione di elementi di indirizzo

1 In casi particolari l'UFCOM può delegare a terzi la gestione di determinati elementi di indirizzo.

2 Sceglie i terzi sulla base di una pubblica gara o di una procedura mediante invito. Li designa direttamente se motivi importanti lo giustificano.

3 Qualora dalla pubblica gara o dalla procedura mediante invito non risulti alcun candidato adeguato o se il delegato non può più adempiere i suoi obblighi, l'UFCOM può obbligare terzi ad assumere questo compito. Per la loro attività, questi possono esigere prezzi che coprono i costi pertinenti e permettono loro di realizzare un utile adeguato.

4 L'articolo 24 si applica per analogia alla procedura di selezione.

96 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 28b97 Domini Internet

La presente legge si applica ai seguenti domini Internet:

a.
il dominio con codice del Paese «.ch» e qualsiasi altro dominio Internet la cui gestione è di competenza della Confederazione e la cui indicazione alfanumerica o la cui trasposizione in altri alfabeti o sistemi grafici faccia riferimento alla Svizzera;
b.
i domini generici la cui gestione è di competenza degli enti svizzeri di diritto pubblico;
c.
i domini generici la cui gestione è di competenza di privati con domicilio o sede in Svizzera;
d.
i domini generici che, in virtù della loro denominazione, rivestono un'importanza particolare per la Svizzera sotto il profilo politico, culturale, geografico o religioso.

97 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 28c98 Gestione dei domini Internet: competenza

1 L'UFCOM gestisce i domini Internet che rientrano nella competenza della Confederazione.

2 Può fornire prestazioni commerciali a favore di terzi a condizione che ciò sia necessario per la gestione dei nomi di dominio e che siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 41a capoversi 2 e 3 della legge del 7 ottobre 200599 sulle finanze della Confederazione.

98 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

99 RS 611.0

Art. 28d100 Gestione dei domini Internet: principi

La gestione dei domini Internet e dei nomi di dominio a essi subordinati si basa sui seguenti principi:

a.
sono garantite la sicurezza e la disponibilità dell'infrastruttura e dei servizi necessari al funzionamento del sistema dei nomi di dominio;
b.
la gestione avviene in modo trasparente e non discriminatorio, se rientra nell'ambito di competenza degli enti di diritto pubblico;
c.
i titolari e richiedenti di nomi di dominio sono protetti contro l'utilizzo abusivo dei loro dati personali.

100 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 28e101 Gestione dei domini Internet: modalità

Il Consiglio federale disciplina le modalità di gestione dei domini Internet e dei nomi di dominio ad essi subordinati; tiene conto delle regole che si applicano a livello internazionale. Può in particolare:

a.
stabilire le condizioni per l'attribuzione, l'utilizzazione, il blocco, il trasferimento e la revoca di nomi di dominio subordinati ai domini la cui gestione compete alla Confederazione;
b.
disciplinare il trattamento dei dati personali inerenti ai domini regolamentati dalla presente legge, compresa la messa a disposizione del pubblico di una banca dati che garantisca a chiunque l'accesso a informazioni relative ai titolari di nomi di dominio;
c.
prevedere misure contro l'uso di nomi di dominio che sia illecito o contrario all'ordine pubblico, e disciplinare la collaborazione con i servizi privati o pubblici specializzati nel settore;
d.
stabilire l'organizzazione istituzionale, funzionale e operativa dei domini la cui gestione è di competenza alla Confederazione;
e.
disciplinare la gestione dei domini di competenza di enti di diritto pubblico diversi dalla Confederazione o di privati residenti in Svizzera;
f.
emanare disposizioni applicabili ai domini generici che rivestono un'importanza particolare sotto il profilo politico, culturale, geografico o religioso nella misura in cui è necessario per la salvaguardia degli interessi della Svizzera.

101 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 29 Obbligo d'informazione

Il titolare di elementi di indirizzo è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni necessarie per la gestione degli elementi di indirizzo attribuiti.

Capitolo 5: Impianti di telecomunicazione

Art. 31104 Importazione, offerta, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio105

1 Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull'importazione, sull'offerta, sulla messa a disposizione sul mercato e sulla messa in servizio d'impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda le esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni, nonché la valutazione della conformità, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione e l'obbligo di certificazione (art. 3 della legge federale del 6 ottobre 1995106 sugli ostacoli tecnici al commercio).107

2 Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1, l'UFCOM, di regola, le concretizza:108

a.
definendo norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempite anche le esigenze fondamentali; oppure
b.109
dichiarando vincolanti norme tecniche, atti dell'Unione europea o altri regolamenti.

3 Nell'ambito dell'attuazione del capoverso 2, l'UFCOM tiene conto delle norme internazionali; le deroghe richiedono l'approvazione della Segreteria di Stato dell'economia110.

3bis L'UFCOM può elaborare e pubblicare norme tecniche.111

4 Se il Consiglio federale non ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1 o se l'UFCOM non le ha concretizzate conformemente al capoverso 2, la persona che offre, mette a disposizione sul mercato112 o mette in servizio un impianto di telecomunicazione deve provvedere affinché quest'ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunicazioni. Regole di questo tipo sono, in primo luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. In mancanza di tali norme, devono essere rispettate le specifiche tecniche dell'UFCOM e, se anche queste mancano, le norme nazionali.

5 Per motivi di sicurezza di tecnica delle telecomunicazioni, l'UFCOM può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a persone particolarmente qualificate. Esso può definire i dettagli di tale cessione.

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

106 RS 946.51

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

110 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

111 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

112 Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 32 Installazione ed esercizio

Un impianto di telecomunicazione può essere installato ed esercitato solamente se, al momento della sua prima messa a disposizione sul mercato113, messa in servizio o installazione, corrispondeva alle prescrizioni vigenti e tale è stato mantenuto. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.114

113 Nuova espr. giusta l'all. n. 4 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

114 Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 32a115 Impianti di telecomunicazione destinati a garantire la sicurezza pubblica

Il Consiglio federale disciplina l'importazione, l'offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica.

115 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 32b116 Divieto di impianti e dispositivi che provocano interferenze

1 Sono vietati la fabbricazione, l'importazione, l'offerta, la messa a disposizione sul mercato, il possesso, la messa in servizio, l'installazione nonché l'esercizio di impianti di telecomunicazione o di altri dispositivi destinati a interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione oppure a impedirli.

2 È fatto salvo l'articolo 32a.

116 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).

Art. 33 Controllo

1 Al fine di controllare se le prescrizioni sull'importazione, sull'offerta, sulla messa a disposizione sul mercato, sulla messa in servizio, sull'installazione e sull'esercizio di impianti di telecomunicazione sono rispettate, l'UFCOM può accedere ai locali degli impianti durante il normale orario di lavoro.117

2 Il Consiglio federale disciplina il diritto d'accesso agli impianti di telecomunicazione che soggiacciono alle prescrizioni militari sull'obbligo del segreto.

3 Se un impianto di telecomunicazione non è conforme alle prescrizioni, l'UFCOM adotta le misure necessarie. Può in particolare limitarne o proibirne l'installazione e l'esercizio nonché l'importazione, l'offerta e la messa a disposizione sul mercato, ordinare il ripristino di uno stato conforme alle prescrizioni o il ritiro oppure sequestrare l'impianto senza indennizzo.118

4 L'UFCOM può pubblicare le informazioni concernenti le misure di cui al capoverso 3 e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.119

5 Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.120

6 Può contribuire all'allestimento di banche dati internazionali finalizzate allo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato. È autorizzato a inserire soltanto dati che può trasmettere ad autorità estere conformemente all'articolo 13b.121

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

119 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

120 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

121 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 34 Interferenze

1 Se un impianto di telecomunicazione interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l'UFCOM può obbligare l'esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l'esercizio, anche se l'impianto è conforme alle disposizioni relative all'importazione, all'offerta, alla messa a disposizione sul mercato, alla messa in servizio, all'installazione e all'esercizio.122

1bis L'UFCOM può limitare o vietare l'offerta e la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione che interferiscono o possono interferire con le utilizzazioni dello spettro delle frequenze che necessitano di una protezione particolare. Questa disposizione è applicabile anche se gli impianti sono conformi alle disposizioni relative all'offerta e alla messa a disposizione sul mercato.123

1ter Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le seguenti autorità possono installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze, per gli scopi qui indicati:

a.
le autorità di polizia, di perseguimento penale e di esecuzione delle pene, per garantire la sicurezza pubblica e l'amministrazione della giustizia penale;
b.
il Servizio delle attività informative della Confederazione, per garantire la protezione e la sicurezza dei propri collaboratori, delle proprie informazioni e dei propri impianti;
c.
l'esercito, per garantire la difesa del Paese;
d.
le autorità competenti, per le ricerche d'emergenza o le ricerche di persone condannate.124

1quater Se interferenze lecite ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.125

2 Per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radiodiffusione, l'UFCOM ha accesso a tutti gli impianti di telecomunicazione.126

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

123 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

124 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

125 Introdotto dall'all. n. II 13 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 35 Utilizzazione di aree d'uso comune128

1 Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.129

2 I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.130 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.131

4 L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.132

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

132 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 35a133 Altri collegamenti

1 Nella misura in cui è ragionevolmente esigibile, oltre al collegamento scelto, il proprietario dell'immobile deve tollerare altri collegamenti fino all'abitazione o al locale commerciale se un fornitore di servizi di telecomunicazione lo richiede e se ne assume i costi.134

2 È fatto salvo il collegamento di immobili in esecuzione di specifici disposti cantonali.

3 Non può essere riscosso alcun compenso per l'utilizzo quando:

a.
il locatario o l'affittuario rinuncia fin dall'inizio a utilizzare un nuovo collegamento;
b.
il collegamento è disdetto; il fornitore di servizi di telecomunicazione o se del caso il locatore prevede un termine di disdetta confacente.

4 Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli. Non può essere fatturato alcun costo per l'apposizione dei sigilli o per la riattivazione dei collegamenti.135

133 Introdotto dall'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 35b136 Accesso al punto d'entrata nell'edificio e coutenza di impianti domestici

1 Nella misura in cui è tecnicamente possibile e in assenza di altri motivi importanti che giustifichino il rifiuto, ogni fornitore di servizi di telecomunicazione ha il diritto di accedere al punto d'entrata nell'edificio e di utilizzare in comune gli impianti domestici atti alla trasmissione d'informazioni mediante telecomunicazione.

2 Il proprietario dell'immobile e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a permettere la coutenza degli impianti domestici in modo trasparente e non discriminatorio.

3 Il proprietario dell'immobile deve dare ai fornitori che ne fanno domanda le informazioni necessarie relative agli impianti domestici.

4 I fornitori che hanno finanziato gli impianti devono essere indennizzati in modo adeguato.

5 Su richiesta, la ComCom decide in merito a controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardanti l'accesso al punto d'entrata nell'edificio o le condizioni di coutenza. L'articolo 11b si applica per analogia.

136 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 36 Diritto d'espropriazione e diritto di coutenza

1 Qualora l'allestimento di un impianto di telecomunicazione sia di pubblico interesse, il DATEC137 conferisce il diritto d'espropriazione. La procedura si svolge conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930138 sull'espropriazione.

2 Per ragioni di pubblico interesse, segnatamente per tener conto degli imperativi della pianificazione del territorio, della protezione del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, dell'ambiente, della natura e degli animali o di difficoltà tecniche, l'UFCOM può, su richiesta, obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a consentire a terzi, dietro adeguata retribuzione, la coutenza dei loro impianti di telecomunicazione e di altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti, a condizione che gli impianti dispongano di capacità sufficienti.139

3 Alle stesse condizioni, l'UFCOM può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a installare e a utilizzare congiuntamente impianti di telecomunicazione e altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti.140

137 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

138 RS 711

139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

140 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 36a141 Protezione delle linee esistenti

Le linee di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che alla data dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 si trovano in canalizzazioni realizzate ai fini dell'urbanizzazione ai sensi del diritto in materia di pianificazione del territorio possono essere rimosse soltanto per motivi importanti. Se possibile, ai fornitori di servizi di telecomunicazione vanno proposte canalizzazioni alternative.

141 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 37142 Proprietà di linee

1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi.

2 Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave.

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 37a143 Radiocomunicazione dei radioamatori

1 Per le antenne semplici a filo o ad asta nonché per le antenne collocate su aste leggere simili a un pennone per bandiera le autorità possono prevedere una procedura di autorizzazione semplificata.

2 La manutenzione di un'antenna o la sua sostituzione con un'antenna di dimensioni comparabili non sottostà ad autorizzazione.

143 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Capitolo 6: Tasse

Art. 38144 Tassa destinata a finanziare il servizio universale

1 L'UFCOM riscuote dai fornitori di servizi di telecomunicazione una tassa il cui provento è utilizzato esclusivamente per finanziare i costi non coperti del servizio universale secondo l'articolo 16 e i costi per la gestione del meccanismo di finanziamento.

2 La tassa deve coprire complessivamente i costi menzionati nel capoverso 1 ed è stabilita proporzionalmente alle cifre d'affari realizzate con i servizi di telecomunicazione offerti.

3 Il Consiglio federale può esentare i fornitori di servizi di telecomunicazione dal pagamento della tassa se la cifra d'affari che realizzano con questi servizi è inferiore a un importo determinato.

4 Esso disciplina i dettagli della fornitura delle informazioni necessarie per la ripartizione e il controllo dei costi menzionati nel capoverso 1.

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 39145 Tasse della concessione di radiocomunicazione

1 L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV146.147

2 L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:

a.
la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze;
b.
la larghezza di banda attribuita;
c.
la copertura territoriale; e
d.
la durata di utilizzazione.

3 Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale.148

3bis Per favorire l'introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all'articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell'offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l'importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.149

4 Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima.

5 A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione:

a.
le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere;
b.
le imprese pubbliche di trasporto;
c.150
i beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b nonché d-l della legge del 22 giugno 2007151 sullo Stato ospite;
d.152
le persone giuridiche di diritto privato, purché assumano compiti pubblici della Confederazione, di un Cantone o di un Comune

145 Nuovo testo giusta l'all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

146 RS 784.40

147 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237).

148 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237).

149 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237).

150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

151 RS 192.12

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 40154 Tasse amministrative

1 L'autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per:

a.155
la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione;
b.156
le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione dei dati elenco, interoperabilità e coutenza di impianti;
c.
la composizione di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto;
d.157
il rilascio, la modifica e l'annullamento di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione, la vigilanza in materia nonché la registrazione dell'utilizzazione delle frequenze;
e.
l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti;
f.
l'amministrazione, l'attribuzione e la revoca di elementi d'indirizzo;
g.
la registrazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione.

1bis Non sono riscosse tasse amministrative secondo il capoverso 1 lettere d ed e per le concessioni di radiocomunicazione rilasciate all'esercito, alla protezione civile, al Corpo delle guardie di confine, alla polizia, ai pompieri, ai servizi di protezione e di salvataggio che operano esclusivamente nell'interesse pubblico, nonché agli stati maggiori di comando civili.158

2 Se un'attività ai sensi del capoverso 1 riguarda servizi di telecomunicazione o concessioni di radiocomunicazione che servono interamente o parzialmente alla diffusione di programmi radiotelevisivi, l'autorità può tener conto della limitata capacità finanziaria dell'emittente titolare di un diritto d'accesso che viene direttamente o indirettamente gravata dalla tassa.

3 Se le attività enumerate nel capoverso 1 sono trasferite a terzi, questi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all'UFCOM per approvazione, in particolare se per questi servizi non vi è concorrenza.

4 Il DATEC può fissare limiti massimi di prezzo, segnatamente se il livello dei prezzi su un determinato mercato fa supporre che vi saranno abusi.

154 Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

157 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

158 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 41159 Determinazione e riscossione delle tasse

Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle tasse; fissa le modalità di finanziamento del servizio universale, nonché l'importo delle tasse per le concessioni di radiocomunicazione e delle tasse amministrative.

159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 42 Garanzia

L'autorità competente per la riscossione delle tasse può esigere un'adeguata garanzia dalla persona assoggettata.

Capitolo 7: Segreto delle telecomunicazioni, protezione dei dati e protezione dei fanciulli e degli adolescenti160

160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 43 Obbligo del segreto

Le persone che sono o erano incaricate di svolgere compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni non possono fornire a terzi indicazioni sul traffico delle telecomunicazioni di utenti e non devono offrire a nessuno l'occasione di fornire indicazioni di questo genere.

Art. 45 Informazioni

1 L'utente può richiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione informazioni sui dati impiegati per l'allestimento della fattura, in particolare sugli elementi di indirizzo, sull'ora della comunicazione e sulla retribuzione dovuta.

2 Chiunque abbisogni di questi dati per l'identificazione di comunicazioni stabilite abusivamente o di pubblicità di massa effettuata in modo sleale può richiedere al fornitore del servizio di telecomunicazione di fornirgli informazioni sul nome e l'indirizzo degli utenti mediante il cui collegamento sono state stabilite le comunicazioni.162

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 45a163 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti164

1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a proteggere i fanciulli e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. Può segnatamente obbligare i fornitori di servizi d'accesso a Internet a consigliare i loro clienti sulle possibili misure in materia di protezione dei fanciulli e degli adolescenti.165

2 Il Consiglio federale può determinare le misure di lotta appropriate e necessarie.

163 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 45b166 Dati relativi all'ubicazione

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare dati relativi all'ubicazione dei loro clienti soltanto per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; possono farlo anche per servizi d'altro genere se i clienti hanno dato previamente il loro consenso oppure se i dati sono previamente resi anonimi.

166 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 45c167 Dati memorizzati su apparecchi di terzi

L'elaborazione, attraverso la trasmissione mediante telecomunicazione, di dati memorizzati su apparecchi di terzi è autorizzata unicamente:

a.
per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; oppure
b.
se gli utenti sono informati dell'elaborazione medesima e del suo scopo ed è data loro la possibilità di rifiutarla.

167 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 46 Protezione della personalità

Il Consiglio federale disciplina in particolare l'identificazione del collegamento che ha stabilito la chiamata, la deviazione della stessa, l'impiego di dati relativi al traffico delle telecomunicazioni nonché la sicurezza dei servizi di telecomunicazione contro le intercettazioni e le ingerenze non autorizzate. In tale contesto, tiene conto della protezione della personalità degli utenti e degli interessi pubblici preponderanti.

Art. 46a168 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti

1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a proteggere i fanciulli e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. Può segnatamente obbligare i fornitori di servizi d'accesso a Internet a consigliare i loro clienti sulle possibili misure in materia di protezione dei fanciulli e degli adolescenti.

2 Allo scopo di cancellare tempestivamente e su scala internazionale informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale169, l'UFCOM, l'Ufficio federale di polizia e i servizi cantonali competenti coordinano misure adeguate. Possono sostenere e far capo a servizi di segnalazione gestiti da terzi nonché ad autorità all'estero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3 I fornitori di servizi di telecomunicazione dissimulano le informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale segnalate loro dall'Ufficio federale di polizia. I fornitori di servizi di telecomunicazione segnalano all'Ufficio federale di polizia casi sospetti di informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell'articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale scoperti casualmente nel quadro della loro attività o segnalati loro per scritto da terzi.

168 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

169 RS 311.0

Capitolo 8: Interessi nazionali importanti

Art. 47170 Comunicazione a garanzia della sicurezza

1 Il Consiglio federale determina i servizi di telecomunicazione che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono assicurare affinché l'esercito, la protezione civile, il Corpo delle guardie di confine, la polizia, i pompieri, i servizi di protezione e di salvataggio nonché gli stati maggiori di comando civili possano adempiere i propri compiti in tutte le situazioni.

2 In vista e in caso di situazioni particolari e straordinarie può obbligare i fornitori a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercitazioni.

3 Disciplina l'indennizzo per tali prestazioni tenendo in debito conto gli interessi del fornitore.

4 Può obbligare il personale necessario a prestare servizio se una situazione straordinaria lo richiede.

5 Sono fatte salve le disposizioni della legge militare del 3 febbraio 1995171 riguardanti la requisizione e la facoltà del generale di disporre.

170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

171 RS 510.10

Art. 48 Limitazione del traffico delle telecomunicazioni

1 Il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza, la restrizione o l'interruzione del traffico delle telecomunicazioni qualora una situazione straordinaria o altri importanti interessi nazionali lo esigano. Disciplina l'indennizzo per l'attuazione di tali misure tenendo in debito conto gli interessi delle persone incaricate.172

2 Le misure di cui al capoverso 1 non danno diritto né al risarcimento dei danni né al rimborso di tasse.

172 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 48a173 Sicurezza

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro le manipolazioni non autorizzate degli impianti di telecomunicazione commesse con trasmissioni mediante telecomunicazione. Al fine di proteggere gli impianti, sono autorizzati a deviare o a impedire le comunicazioni e a dissimulare informazioni.

2 Al fine di proteggere dai pericoli, prevenire i danni e ridurre i rischi, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne:

a.
la disponibilità;
b.
l'esercizio;
c.
la garanzia di infrastrutture ridondanti;
d.
la segnalazione delle interferenze;
e.
la tracciabilità degli incidenti;
f.
la deviazione o l'impedimento delle comunicazioni e la dissimulazione delle informazioni secondo il capoverso 1.

173 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921 939; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 49 Contraffazione o dissimulazione di informazioni

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, incaricato di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni:174

a.
contraffà o dissimula informazioni;
b.
dà occasione ad altri di contraffare o dissimulare informazioni.

2 Chiunque, per dolo, induce una persona incaricata di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni a contraffare o a dissimulare informazioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.175

174 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

175 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 50 Utilizzazione non autorizzata di informazioni

Chiunque riceve, mediante un impianto di telecomunicazione, informazioni non pubbliche che non gli sono destinate e le utilizza abusivamente o le comunica a terzi, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.176

176 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 52 Contravvenzioni

1 È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque:178

a.179
...
b.180
utilizza lo spettro delle frequenze:
1.
senza la necessaria concessione,
2.
senza previa notifica, se richiesta,
3.
senza essere titolare del certificato di capacità necessario, o
4.
violando le disposizioni d'utilizzo o la concessione;
c.181
mette in servizio elementi di indirizzo gestiti a livello nazionale senza esserne autorizzato;
d.182
importa, offre, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni;
e.
installa o esercita impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni;
f.
cede impianti di telecomunicazione a persone non autorizzate;
g.183
fabbrica, importa, offre, mette a disposizione sul mercato, possiede, mette in servizio, installa o esercita impianti di telecomunicazione o altri dispositivi destinati a interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione oppure a impedirli.

2 Se l'atto avviene per negligenza, la multa può ammontare fino a 50 000 franchi.

178 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

179 Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2019, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

183 Introdotta dall'all. n. 4 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).

Art. 53 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola, intenzionalmente o per negligenza, un'altra disposizione del diritto delle telecomunicazioni, un trattato o un accordo internazionale in materia di telecomunicazioni oppure una decisione presa sulla scorta di una di queste disposizioni e provvista della comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Art. 55 Competenza

1 Le infrazioni di cui agli articoli 52-54 sono perseguite e giudicate dal DATEC secondo le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 1974185 sul diritto penale amministrativo©RS_313.0_b®.

2 Il DATEC può delegare all'UFCOM il perseguimento e il giudizio delle infrazioni come pure l'esecuzione della decisione.

Capitolo 10: ComCom

Art. 56 ComCom

1 Il Consiglio federale nomina una ComCom composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti.

2 Nelle sue decisioni, la ComCom non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio federale e del DATEC. Essa è indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di un suo segretariato.

3 La ComCom adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, che deve essere approvato dal Consiglio federale.

4 Le spese della ComCom sono coperte con tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 57 Compiti della ComCom

1 La ComCom prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. Informa il pubblico sulle proprie attività e presenta un rapporto annuale d'attività al Consiglio federale.

2 Per quanto concerne l'esecuzione del diritto delle telecomunicazioni, la ComCom può interpellare l'UFCOM e impartirgli istruzioni.

Capitolo 11: Vigilanza e rimedi giuridici

Art. 58186 Vigilanza

1 L'UFCOM vigila affinché il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la presente legge, le prescrizioni d'esecuzione e le concessioni siano rispettati. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse.

2 Se accerta una violazione del diritto, l'UFCOM può:187

a.
esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare ch'essa abbia a ripetersi; questa persona deve comunicare all'UFCOM le disposizioni prese;
b.
esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione versi alla Confederazione i proventi così conseguiti;
c.
completare la concessione con oneri;
d.
limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione oppure limitare, sospendere o vietare completamente l'attività della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
e.188
ritirare il certificato di capacità o imporre oneri al suo titolare.

3 L'UFCOM ritira la concessione se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute.

4 Se la concessione è stata rilasciata dalla ComCom, quest'ultima prende i provvedimenti corrispondenti su richiesta dell'UFCOM.

5 L'autorità competente può disporre provvedimenti cautelari.

186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

188 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Art. 59 Obbligo d'informazione

1 Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all'autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione e alla sua valutazione.189

2 Sono tenute a presentare regolarmente all'UFCOM i dati necessari all'allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.190

2bis I dati raccolti o comunicati a scopi statistici possono essere utilizzati per altri scopi unicamente se:

a.
una legge federale lo permette espressamente;
b.
la persona interessata vi acconsente per scritto;
c.
essi servono per valutare la legislazione sulle telecomunicazioni; o
d.
essi servono quale base per l'adozione delle necessarie decisioni regolatrici.191

2ter L'UFCOM può pubblicare le quote di mercato.192

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

191 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

192 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 60193 Sanzioni amministrative

1 L'impresa che viola il diritto applicabile, la concessione o una decisione passata in giudicato può essere tenuta a pagare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi.

2 L'UFCOM accerta le infrazioni. Esso giudica i casi che esulano dal settore di competenza della ComCom secondo l'articolo 58 capoverso 4.

3 Per valutare l'importo della sanzione, l'autorità competente tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie dell'impresa.

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Capitolo 12: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione; diritto previgente: abrogazione

Art. 62 Esecuzione

1 Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge. Sono fatte salve le competenze della ComCom.

2 Il Consiglio federale può delegare all'UFCOM l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

Art. 64 Cooperazione e accordi internazionali196

1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

2 In materia di accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo, può delegare questa competenza all'UFCOM.

3 La ComCom assume a livello internazionale i compiti che rientrano nel suo settore di competenza e rappresenta la Svizzera in seno alle organizzazioni internazionali interessate.197

4 L'UFCOM rappresenta gli interessi della Svizzera in seno alle organizzazioni e ai forum internazionali, segnatamente nel settore della governanza di Internet.198

5 Per rafforzare la tutela degli interessi della Svizzera, nel suo ambito di competenza l'UFCOM può assegnare a organizzazioni che ne fanno richiesta aiuti finanziari che non sono concessi nel quadro di accordi internazionali secondo i capoversi 1 e 2.199

6 L'importo dell'aiuto finanziario dipende dall'importanza dell'organizzazione, del progetto o del provvedimento a tutela degli interessi della Svizzera e dalle altre possibilità di finanziamento del beneficiario. Ammonta al massimo al 66 per cento del costo totale della prestazione per cui è stanziato l'aiuto.200

196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

197 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

198 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

199 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

200 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 68a203 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 24 marzo 2006

1 I servizi offerti nell'ambito di una concessione di servizi di telecomunicazione al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 24 marzo 2006 sono considerati notificati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1. Le concessioni di radiocomunicazione che fanno parte delle concessioni di servizi di telecomunicazione soppresse rimangono valide e assumono gli oneri e le condizioni di queste ultime.

2 La concessione per il servizio universale rilasciata secondo il vecchio diritto è retta da questo sino alla scadenza.

203 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 70

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 ... 205

Data dell'entrata in vigore 1° gennaio 1998:206
Art. 56, 57, 64, 67, 68: 20 ottobre 1997

205 Abrogato dal n. II 31 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

206 DCF del 6 ott. 1997.

Allegato

Modifica del diritto vigente

... 207

207 Le mod. possono essere consultate alla RU 1997 2187.