1 Il servizio universale in Svizzera nel settore dei servizi postali comprende almeno l'offerta per il trasporto dei seguenti invii postali indirizzati:
- a.
- lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg che, a seconda dell'affrancatura, sono distribuiti come invio unico:
- 1.
- il primo giorno feriale successivo al giorno della presa in consegna, oppure
- 2.
- entro il terzo giorno feriale successivo al giorno della presa in consegna;
- b.
- lettere fino a 1 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invii di massa;
- c.
- giornali e periodici in abbonamento con distribuzione regolare;
- d.9
- atti giudiziari ed esecutivi con ricevuta e successiva trasmissione della ricevuta al mittente.
2 Il servizio universale transfrontaliero nel settore dei servizi postali comprende almeno l'offerta per il trasporto all'estero dei seguenti invii postali indirizzati:
- a.
- lettere fino a 2 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invio singolo;
- b.
- lettere fino a 2 kg e pacchi fino a 20 kg distribuiti come invii di massa.10
2bis La somma della lunghezza, della larghezza e dell'altezza delle lettere di cui al capoverso 2 può essere al massimo di 90 cm, e nessun lato può superare i 60 cm.11
3 La Posta offre ai mittenti i seguenti servizi:
- a.12
- ricevuta;
- b.
- rinvio.
3bis Gli invii postali per i quali il mittente richiede una ricevuta sono considerati ricevuti ai sensi del contratto per il trasporto se il destinatario, o un'altra persona autorizzata a ricevere l'invio conformemente alle condizioni generali della Posta, conferma su carta o su un apparecchio elettronico di rilevazione usato dalla Posta che un determinato invio gli è stato consegnato. Il mittente deve avere la possibilità di escludere la consegna a persone minori di sedici anni senza sovrapprezzo. Nel caso di una ricevuta elettronica occorre garantire, mediante le opportune misure tecniche e organizzative, che il livello della protezione contro la falsificazione e la contraffazione della ricevuta corrisponda a quello della ricevuta cartacea.13
4 La Posta offre ai destinatari i seguenti servizi:
- a.
- rispedizione;
- b.
- deviazione;
- c.
- trattenimento.
4bis La Posta può prevedere un'offerta in virtù della quale i destinatari possono autorizzare per via elettronica la Posta a recapitare direttamente nella cassetta delle lettere o nella casella postale un invio postale ben definito per il quale il mittente richiede una ricevuta. Il mittente che agisce in adempimento di compiti di diritto pubblico deve avere la possibilità, senza sovrapprezzo, di escludere che si faccia uso di questa offerta per la distribuzione dei propri invii. L'autorizzazione elettronica è equiparata ai sensi del contratto per il trasporto alla ricevuta di cui al capoverso 3 lettera a.14
5 Per invio unico si intendono gli invii postali che il mittente affida alla Posta affinché quest'ultima li trasporti secondo le proprie condizioni generali.
6 Per invio di massa si intendono gli invii postali per i quali il mittente conclude con la Posta un contratto scritto per il trasporto secondo condizioni individuali.
7 I giorni feriali e di consegna sono dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi ordinari.
8 Non fanno parte dell'offerta del servizio universale gli invii espressi e per corriere.