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780.11

Ordinanza
sulla sorveglianza della corrispondenza postale
e del traffico delle telecomunicazioni

(OSCPT)

del 15 novembre 2017 (Stato 26 marzo 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 18 marzo 20161 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT);
visti gli articoli 269bis capoverso 2, 269ter capoverso 4 e 445 del Codice di procedura penale (CPP)2;
visti gli articoli 70bis capoverso 2, 70ter capoverso 4 e 218 della procedura penale militare del 23 marzo 19793 (PPM),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Introduzione

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l'organizzazione e la procedura applicabili alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché alla fornitura di informazioni sui servizi postali e di telecomunicazione.4

2 Essa si applica:

a.
alle autorità che dispongono la sorveglianza e alle autorità che dirigono il procedimento;
b.
alle autorità d'approvazione;
c.
alle autorità di polizia federali, cantonali e comunali;
d.
al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
e.
alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO);
f.
alle competenti autorità federali e cantonali, al fine di concludere cause di diritto penale amministrativo;
g.
al Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT);
h.
ai fornitori di servizi postali (FSP);
i.
ai fornitori di servizi di telecomunicazione (FST);
j.5
ai fornitori di servizi di comunicazione derivati (FSCD);
k.
ai gestori di reti di telecomunicazione interne;
l.
alle persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione;
m.
ai rivenditori professionali di carte o di altri mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Sezione 2: Ordine di sorveglianza

Art. 36 Richieste al Servizio SCPT

L'autorità che dispone la sorveglianza e quella d'approvazione usano uno dei canali seguenti per trasmettere al Servizio SCPT gli ordini di sorveglianza, le relative proroghe o revoche, le approvazioni e i diritti di accesso da concedere:

a.
un mezzo di trasmissione sicuro autorizzato dal DFGP;
b.
una lettera, se per motivi tecnici non è disponibile un mezzo di trasmissione di cui alla lettera a; o
c.
in casi urgenti il telefono, con trasmissione successiva, entro 24 ore, dell'ordine di sorveglianza come previsto nella lettera a o b.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 4 Esecuzione della sorveglianza

1 Per ciascun caso specifico, il Servizio SCPT determina le misure tecniche e organizzative indispensabili all'esecuzione della sorveglianza, sempreché dette misure non risultino direttamente dalle norme vigenti riguardanti in particolare i tipi di di informazioni e di sorveglianza standardizzati.

2 La persona obbligata a collaborare che, a seguito di problemi d'esercizio, è impossibilitata ad adempiere i propri obblighi in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ne informa immediatamente il Servizio SCPT e motiva successivamente tale inadempienza per scritto. Il Servizio SCPT informa immediatamente le persone obbligate a collaborare se, a seguito di suoi problemi d'esercizio, la sorveglianza non può essere effettuata.

3 Indipendentemente dalla causa del problema, la persona obbligata a collaborare deve memorizzare temporaneamente e successivamente consegnare senza indugio almeno i metadati della sorveglianza in tempo reale non trasmessi. Se i metadati della sorveglianza in tempo reale non sono più disponibili o sono incompleti, la persona obbligata a collaborare deve consegnare senza indugio i corrispondenti metadati della sorveglianza retroattiva conformemente alle istruzioni impartite dal Servizio SCPT.

Art. 4a7 Inizio e fine della sorveglianza retroattiva

1 La sorveglianza retroattiva inizia al più presto sei mesi prima del giorno di ricezione dell'ordine da parte del Servizio SCPT; il numero del primo giorno della sorveglianza corrisponde a quello del giorno di ricezione dell'ordine. In mancanza del giorno corrispondente nel mese di inizio della sorveglianza, quest'ultima inizia non prima dell'ultimo giorno di detto mese.

2 La sorveglianza retroattiva finisce al più tardi il giorno di ricezione dell'ordine da parte del Servizio SCPT.

7 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 5 Salvaguardia del segreto d'ufficio e professionale

Se constata che la sorveglianza riguarda una persona tenuta al segreto d'ufficio o professionale e non sono stati presi i provvedimenti a tutela del segreto previsti dalla legge, il Servizio SCPT ne informa senza indugio l'autorità che dispone la sorveglianza e l'autorità d'approvazione e per il momento non concede alla prima e alle persone designate nell'ordine di sorveglianza l'accesso ai dati della sorveglianza nelle situazioni seguenti:

a.
se la sorveglianza è stata ordinata da un'autorità di perseguimento penale civile: nel caso di persone appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170-173 CPP, qualora non siano stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 271 CPP;
b.
se la sorveglianza è stata ordinata da un'autorità di perseguimento penale militare: nel caso di persone appartenenti a una delle categorie professionali di cui all'articolo 75 lettera b PPM, qualora non siano stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 70b PPM;
c.
se la sorveglianza è stata ordinata dal SIC: nel caso di persone appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 171-173 CPP, qualora non siano stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 20158 sulle attività informative in combinato disposto con l'articolo 23 dell'ordinanza del 16 agosto 20179 sui servizi d'informazione.
Art. 6 Obbligo del segreto

La sorveglianza o la fornitura di informazioni sono eseguite in modo tale da evitare che la persona interessata o terzi non autorizzati ne vengano a conoscenza.

Art. 7 Selezione tecnica dei dati (cernita)

Se tecnicamente possibile e se non comporta un onere sproporzionato, il Servizio SCPT esegue su richiesta dell'autorità che ha disposto la sorveglianza una cernita automatizzata.

Art. 8 Registrazione delle telefonate a scopo probatorio

1 Il Servizio SCPT registra a scopo probatorio le telefonate attinenti all'adempimento dei suoi compiti.

2 Eventuali valutazioni delle registrazioni sono eseguite dal consulente per la protezione dei dati del Servizio SCPT.10

3 Le registrazioni delle telefonate sono conservate dal Servizio SCPT per due anni e in seguito devono essere distrutte.

10 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 85 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 9 Fascicolo relativo alla sorveglianza

1 Il Servizio SCPT allestisce un fascicolo nel sistema di trattamento per ogni ordine di sorveglianza.

2 Il fascicolo comprende tutti i documenti relativi al caso, in particolare:

a.
l'ordine di sorveglianza e gli allegati;
b.
il mandato o i mandati di sorveglianza alle persone obbligate a collaborare;
c.
la conferma con la data di trasmissione del mandato o dei mandati alle persone obbligate a collaborare;
d.
la conferma di esecuzione del mandato o dei mandati di sorveglianza da parte delle persone obbligate a collaborare;
e.
le decisioni dell'autorità competente sull'approvazione o sul rifiuto dell'ordine di sorveglianza e le eventuali decisioni su ricorso;
f.
gli eventuali ordini di proroga della sorveglianza e le eventuali decisioni dell'autorità competente per l'approvazione;
g.
l'ordine di revoca della sorveglianza;
h.
la corrispondenza relativa alla sorveglianza;
i.
le misure speciali di protezione ordinate;
j.
i giustificativi contabili.

3 I dati della sorveglianza sono conservati conformemente all'articolo 11 LSCPT e distrutti conformemente all'articolo 14 dell'ordinanza del 15 novembre 201711 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OST-SCPT).

Sezione 3: Orari d'ufficio e disciplinamento del servizio di picchetto

Art. 10 Orari d'ufficio ordinari e giorni festivi

1 Gli orari d'ufficio ordinari del Servizio SCPT e delle persone obbligate a collaborare sono da lunedì a venerdì con orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 17.00.

2 Gli orari d'ufficio ordinari non valgono nei giorni festivi. Si considerano giorni festivi il 1° e il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il 24 dicembre dalle ore 12.00, il 25 e il 26 dicembre e il 31 dicembre dalle ore 12.00.

Art. 1112 Prestazioni al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi

1 Al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi, il Servizio SCPT, i FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) forniscono un servizio di picchetto durante il quale sono sempre raggiungibili per riparare eventuali guasti e, nella misura in cui sono tenuti a farlo secondo gli articoli 18 e 50, garantire le prestazioni seguenti:

a.
la fornitura di informazioni secondo gli articoli 35-43 e 48a-48c, nonché secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43;
b.
l'attivazione di sorveglianze in tempo reale secondo gli articoli 54-59;
c.
l'esecuzione di sorveglianze retroattive secondo gli articoli 60-63, 65 e 66 dichiarate urgenti;
d.
l'esecuzione di ricerche d'emergenza secondo l'articolo 67 e di ricerche di condannati secondo l'articolo 68, eccettuata l'analisi della copertura di rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna secondo l'articolo 64;
e.
l'attribuzione di mandati di localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile secondo l'articolo 68a.

2 Le autorità annunciano per telefono le prestazioni di cui al capoverso 1 al servizio di picchetto del Servizio SCPT, a meno che le informazioni siano fornite in forma automatizzata tramite l'interfaccia di consultazione del sistema di trattamento.

3 Le domande di informazioni particolari e gli ordini di sorveglianze particolari (art. 25) non sono né accettati né trattati al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi.

4 I FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), i FSCD e i FSCD con obblighi di informazione supplementari (art. 22) che dispongono già di un servizio di picchetto interno comunicano al Servizio SCPT i dati di contatto aggiornati del proprio servizio di picchetto. In casi di particolare urgenza, il Servizio SCPT è autorizzato a contattarli attraverso questo canale anche al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Sezione 4: Statistiche

Art. 12 Statistica delle sorveglianze e delle informazioni

1 Il Servizio SCPT pubblica annualmente una statistica delle sorveglianze ordinate nell'anno civile trascorso e delle informazioni fornite. Questa statistica indica in particolare il numero di:

a.
misure di sorveglianza in tempo reale;
b.
misure di sorveglianza retroattiva;
c.
informazioni;
d.
ricerche d'emergenza;
e.
ricerche di condannati;
f.13
localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile.

2 La statistica di cui al capoverso 1 indica:

a.
il tipo di reato;
b.
il Cantone di provenienza dell'autorità che dispone la sorveglianza o l'autorità federale che dispone la sorveglianza oppure, nel caso delle ricerche d'emergenza, anche un'autorità del Principato del Liechtenstein, oppure, per le informazioni, l'autorità cantonale o federale competente (art. 1 cpv. 1 lett. c-f);
c.14
il tipo di informazione, di sorveglianza, di ricerca d'emergenza, di ricerca di condannati e di localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile;
d.
la durata della sorveglianza, se del caso;
e.
gli emolumenti;
f.
le indennità.

13 Introdotta dal n. I 12 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

14 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

Art. 13 Statistica delle misure di sorveglianza con apparecchi tecnici speciali e programmi informatici speciali

1 Il pubblico ministero o il giudice istruttore militare pubblicano annualmente una statistica sugli apparecchi tecnici speciali e sui programmi informatici speciali impiegati per le sorveglianze nell'anno civile trascorso (art. 269bis cpv. 2 e 269ter cpv. 4 CPP o art. 70bis cpv. 2 e 70ter cpv. 4 PPM). La statistica fornisce informazioni sul tipo di reato.

2 Il pubblico ministero o l'Ufficio dell'auditore in capo del DDPS trasmette la statistica al Servizio SCPT nel primo trimestre dell'anno successivo. Nella statistica sono inclusi soltanto gli interventi conclusi nell'anno in esame.

3 Il Servizio SCPT pubblica annualmente una statistica consolidata. Questa non contiene alcuna informazione sul Cantone dell'autorità che dispone la sorveglianza o sull'autorità federale che dispone la sorveglianza.

Capitolo 2: Corrispondenza postale

Art. 14 Obblighi dei FSP

1 Ciascun FSP deve essere in grado di fornire le informazioni di cui all'articolo 20 LSCPT e di eseguire i tipi di sorveglianza di cui all'articolo 16, nella misura in cui le informazioni e le sorveglianze riguardano servizi da esso offerti.

2 Ciascun FSP deve essere in grado di ricevere ed eseguire le domande di informazioni e gli ordini di sorveglianza durante gli orari d'ufficio ordinari.

Art. 15 Ordine di sorveglianza della corrispondenza postale

L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio SCPT contiene le seguenti indicazioni:

a.
i dati di contatto dell'autorità che dispone la sorveglianza;
b.
i dati di contatto delle persone autorizzate cui sono destinati i dati della sorveglianza;
c.
se noti, il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo e la professione della persona da sorvegliare;
d.
i numeri di riferimento e la denominazione del caso cui si riferisce la sorveglianza;
e.
il motivo della sorveglianza, in particolare la fattispecie penale sulla quale la sorveglianza mira a fare luce;
f.
i nomi dei FSP;
g.
i tipi di sorveglianza ordinati;
h.
se necessario, le informazioni complementari sulla corrispondenza postale delle persone interessate;
i.
l'inizio e la fine della sorveglianza;
j.
nel caso di persone tenute al segreto professionale ai sensi dell'articolo 271 CPP o dell'articolo 70b PPM: la menzione di tale circostanza;
k.
eventualmente le misure a tutela delle persone tenute al segreto professionale e le altre misure di protezione che le autorità, i FSP ed il Servizio SCPT devono attuare.
Art. 16 Tipi di sorveglianza

Possono essere ordinati i tipi di sorveglianza seguenti:

a.
l'intercettazione degli invii postali (sorveglianza in tempo reale; tipo di sorveglianza PO_1_RT_INTERCEPTION);
b.
la trasmissione dei seguenti metadati relativi alla corrispondenza postale (sorveglianza in tempo reale; tipo di sorveglianza PO_2_RT_DELIVERY), purché siano disponibili:
1.
il destinatario degli invii postali,
2.
il mittente degli invii postali,
3.
la natura degli invii postali,
4.
il luogo di spedizione degli invii postali,
5.
lo stadio a cui si trovano gli invii postali,
6.
la firma del ricevente;
c.
la trasmissione dei seguenti metadati (sorveglianza retroattiva; tipo di sorveglianza PO_3_HD):
1.
per gli invii postali con giustificativo di distribuzione: il ricevente, il mittente e, se i relativi dati sono disponibili, la natura, il luogo di spedizione, come pure lo stadio a cui si trova l'invio postale,
2.
se il FSP registra altri metadati: tutti i dati disponibili.

Capitolo 3: Traffico delle telecomunicazioni

Sezione 1: Disposizioni generali per informazioni e sorveglianze

Art. 17 Domande di informazioni

1 Le domande di informazioni delle autorità di cui all'articolo 15 LSCPT rivolte ai FST, ai FSCD 15e ai gestori di reti di telecomunicazione interne, nonché le informazioni fornite da questi alle autorità sono trasmesse con procedura di richiamo o mediante le interfacce tramite il sistema di trattamento secondo l'OST-SCPT16.

2 Se la procedura di richiamo tramite il sistema di trattamento non è disponibile per motivi tecnici, le domande di informazioni e le informazioni fornite alle autorità possono essere inoltrate al Servizio SCPT per posta o telefax.

3 In casi urgenti le autorità possono presentare le domande di informazioni al Servizio SCPT per telefono e trasmettere successivamente la domanda di informazioni conformemente al capoverso 1 o 2.

4 Nella domanda di informazioni devono essere indicati, oltre ai dati previsti per i singoli tipi di informazione, il numero massimo di pacchetti di dati da trasmettere e, se disponibili, i numeri di riferimento e la denominazione del caso cui si riferisce la sorveglianza.

15 Nuova espr. giusta il n. I cpv. 2 dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

16 RS 780.11

Art. 1817 Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte di FST e di FSCD con obblighi supplementari

1 I seguenti fornitori forniscono le informazioni tramite l'interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT:

a.
i FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51);
b.
i FSCD con obblighi di informazione supplementari (art. 22);
c.
i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52).

2 I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti, forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35-37, 40, 41 e 48b nonché all'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d'accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.

3 I FST con obblighi di sorveglianza ridotti sono esentati dal fornire le informazioni di cui all'articolo 48b. Forniscono le informazioni standardizzate come segue:

a.
per scritto, al di fuori del sistema di trattamento, tramite un mezzo di trasmissione sicuro autorizzato dal DFGP;
b.
manualmente, tramite l'interfaccia di consultazione del sistema di trattamento; o
c.
in forma automatizzata, se lo desiderano e d'accordo con il Servizio SCPT.

4 I FSCD con obblighi supplementari ai sensi dell'articolo 22 o 52 forniscono in forma automatizzata le informazioni di cui agli articoli 35-37, 40 e 41 nonché all'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35 e 40. Sono esentati dal fornire le informazioni di cui agli articoli 48a-48c. Forniscono le altre informazioni standardizzate manualmente o, se lo desiderano e d'accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 18a18 Obblighi per la trasmissione di informazioni da parte dei FSCD senza obblighi supplementari e dei gestori di reti di telecomunicazione interne

1 Nel fornire informazioni, i FSCD senza obblighi supplementari e i gestori di reti di telecomunicazione interne non sono tenuti a rispettare i tipi previsti dalla presente ordinanza.

2 Trasmettono i dati di cui dispongono per scritto al di fuori del sistema di trattamento tramite un mezzo di trasmissione sicuro autorizzato dal DFGP.

3 Se lo desiderano, possono trasmettere i dati tramite l'interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT manualmente o, d'accordo con il Servizio SCPT, in forma automatizzata.

18 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 19 Identificazione degli utenti

1 I FST, i FSCD con obblighi di informazione supplementari ai sensi dell'articolo 22, i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari ai sensi dell'articolo 52 e i rivenditori di cui all'articolo 2 lettera f LSCPT devono garantire l'identificazione degli utenti con mezzi adeguati.

2 I FST devono garantire con mezzi adeguati l'identificazione di tutti gli utilizzatori finali dell'accesso WLAN21 pubblici gestiti professionalmente.

21 Nuova espr. giusta il n. I cpv. 1 dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). La correzione del 26 mar. 2024 concerne soltanto il testo francese (RU 2024 125). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Art. 2022 Verifica dei dati degli utenti di servizi di telefonia mobile

1 Per i servizi di telefonia mobile, il FST verifica, alla consegna dei mezzi di accesso o alla prima attivazione dei servizi, l'identità dell'utente conformemente agli articoli 20a e 20b.

2 Tale obbligo non incombe al FST ma al rivenditore di cui all'articolo 2 lettera f LSCPT, nel caso in cui quest'ultimo esegua direttamente la consegna dei mezzi di accesso o la prima attivazione dei servizi.

3 Il FST verifica in modo adeguato che il rivenditore abbia registrato e identificato correttamente l'utente e abbia trasmesso al FST i dati forniti e la copia del documento d'identità presentato.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 20a23 Prova dell'identità di persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile

1 Per le persone fisiche utenti di servizi di telefonia mobile, la prova dell'identità deve essere fornita esibendo uno dei seguenti documenti valido il giorno del rilevamento:

a.
un passaporto svizzero o straniero;
b.
una carta d'identità svizzera o straniera; o
c.
una carta di soggiorno per stranieri secondo gli articoli 71 e 71a dell'ordinanza del 24 ottobre 200724 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa.

2 Devono essere rilevati i seguenti dati dell'utente:

a.
in base al documento presentato:
1.
i cognomi e i nomi,
2.
la data di nascita,
3.
il tipo e il numero del documento, nonché il Paese o l'organizzazione di emissione,
4.
le cittadinanze;
b.
l'indirizzo;
c.
se nota, la professione.

3 Se il cliente non ha un abbonamento, devono essere inoltre rilevati i seguenti dati:

a.
la data e l'ora della consegna dei mezzi di accesso o della prima attivazione dei servizi;
b.
il nome e l'indirizzo completo del luogo di consegna o di attivazione;
c.
i cognomi e i nomi della persona che effettua il rilevamento.

4 Il FST o, se del caso, il rivenditore deve allestire o far allestire una copia elettronica ben leggibile del documento originale presentato. Il rivenditore trasmette al FST entro tre giorni dal rilevamento i dati di cui ai capoversi 2 e 3 nonché la copia del documento.

23 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

24 RS 142.201

Art. 20b25 Prova dell'identità di persone giuridiche utenti di servizi di telefonia mobile

1 Per le persone giuridiche utenti di servizi di telefonia mobile devono essere rilevati e verificati per mezzo di prove idonee i seguenti dati:

a.
il nome, la sede e i dati di contatto;
b.
il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 201026 sul numero d'identificazione delle imprese o il Legal Entity Identifier (LEI);
c.
se disponibili, i cognomi e i nomi degli utenti dei servizi del fornitore.

2 Il rivenditore trasmette i dati al FST entro tre giorni dal rilevamento.

3 L'articolo 20a capoverso 3 si applica per analogia.

25 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

26 RS 431.03

Art. 20c27 Consegna di mezzi di accesso e attivazione di servizi per il SIC e le autorità di polizia

1 Su richiesta del SIC o di un'autorità di polizia federale o cantonale, il Servizio SCPT funge da intermediario tra un FST e l'autorità in questione nella conclusione di un contratto concernente la consegna di mezzi di accesso e l'attivazione di servizi. Il contratto prevede che i dati di cui all'articolo 20b siano accessibili soltanto a una cerchia molto ristretta di persone degne di fiducia. D'accordo con il Servizio SCPT, il FST definisce i metodi per impedire l'ulteriore diffusione dei dati.

2 Il Servizio SCPT verifica l'identità delle persone autorizzate a ottenere mezzi di accesso e servizi a nome delle autorità e trasmette al FST i dati necessari per la consegna dei mezzi di accesso e per l'attivazione dei servizi. Il FST documenta internamente i mezzi di accesso consegnati alle autorità e i servizi attivati a nome delle stesse.

3 I mezzi di accesso e i servizi di cui al presente articolo possono essere impiegati soltanto nell'ambito del diritto applicabile all'autorità in questione.

27 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 2128 Termini di conservazione

1 I seguenti fornitori devono conservare ed essere in grado di trasmettere, per l'intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine, le seguenti indicazioni:

a.
i FST e i FSCD con obblighi supplementari secondo l'articolo 22 o 52: le indicazioni sui servizi e sui dati ai fini dell'identificazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1;
b.
i FST: anche le indicazioni su identificativi attribuiti a lungo termine secondo l'articolo 48a.

2 I FST devono conservare i dati relativi all'identificazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 ed essere in grado di trasmetterli durante il periodo di validità dell'autorizzazione di accesso al WLAN pubblico gestito professionalmente e per sei mesi dopo la sua scadenza.

3 Ai fini dell'identificazione, devono conservare per sei mesi i dati sull'assegnazione univoca degli indirizzi IP per l'accesso alla rete ed essere in grado di fornire le informazioni di cui all'articolo 37.

4 I FST che offrono servizi di telefonia mobile devono conservare ed essere in grado di trasmettere i dati degli utenti di cui agli articoli 20a e 20b nonché la copia del documento d'identità per l'intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine.

5 I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), devono conservare per sei mesi i seguenti dati ai fini dell'identificazione:

a.
i metadati sugli identificativi dei dispositivi effettivamente usati, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 36 capoverso 1 lettera b numero 4 e 41 capoverso 1 lettera b numero 2;
b.
i metadati sull'assegnazione e la traduzione (NAT) degli indirizzi IP e dei numeri di porta per l'accesso alla rete, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 38 e 39; e
c.
i metadati per la determinazione delle reti immediatamente adiacenti di una comunicazione o di un tentativo di comunicazione per i servizi di telefonia e multimediali, per poter fornire le informazioni di cui all'articolo 48c.

6 Ai fini dell'identificazione, i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) devono conservare per sei mesi i dati di cui al capoverso 5 lettere a e b.

7 I metadati di cui al capoverso 5 devono essere distrutti non appena scade il termine di conservazione, a condizione che nessun altro atto normativo preveda che debbano o possano essere conservati più a lungo.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 22 FSCD con obblighi di informazione supplementari

1 Il servizio SCPT dichiara che un FSCD ha obblighi di informazione supplementari (art. 22 cpv. 4 LSCPT) se raggiunge uno dei valori seguenti:

a.
100 domande di informazioni negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno);
b.
un fatturato annuo in Svizzera di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi, se gran parte dell'attività commerciale consiste nel fornire servizi di comunicazione derivati, e 5000 utenti che utilizzano i servizi del fornitore.

2 Se un fornitore controlla ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni29 una o più imprese soggette all'obbligo di presentare i conti, per il calcolo dei valori di cui al capoverso 1 il fornitore e le imprese controllate sono considerati come un'unità.

3 I fornitori che superano o non raggiungono i valori di cui al capoverso 1 lettera b devono comunicarlo per scritto al Servizio SCPT entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e consegnare i giustificativi corrispondenti.

4 Su richiesta, i fornitori devono presentare al Servizio SCPT in particolare i dati necessari per verificare i valori di cui al capoverso 1 lettera b e i documenti giustificativi. Il Servizio SCPT può inoltre ricorrere ai dati ottenuti in esecuzione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni, nonché ai dati ottenuti da altre autorità in esecuzione del diritto federale.

5 Un fornitore oggetto di una dichiarazione secondo cui ha obblighi di informazione supplementari deve garantire la memorizzazione dei dati necessari per fornire le informazioni entro due mesi e la disponibilità a fornire informazioni entro dodici mesi dalla decisione.

Art. 23 Ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze

I terzi a cui ricorre il fornitore come ausiliari per la fornitura di informazioni o l'esecuzione di sorveglianze sottostanno alle stesse prescrizioni del fornitore. Quest'ultimo rimane responsabile della fornitura di informazioni e dell'esecuzione delle sorveglianze ordinate nel quadro prestabilito; in particolare adotta le misure necessarie affinché vi siano sempre a disposizione del Servizio SCPT interlocutori adeguati per la fornitura di informazioni o l'esecuzione delle sorveglianze ordinate. Sia il fornitore incaricato dal Servizio SCPT sia gli ausiliari fungono da interlocutori del Servizio SCPT.

Art. 24 Standardizzazione dei tipi di informazioni e di sorveglianza

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) standardizza i tipi di informazioni e di sorveglianza definiti in questa ordinanza.

2 Se sulla base delle norme internazionali e degli accertamenti delle persone obbligate a collaborare risulta che standardizzare un tipo di informazione o di sorveglianza non è possibile o non è proporzionato, il DFGP vi rinuncia.

Art. 25 Informazioni e sorveglianze particolari

Per le informazioni e le sorveglianze non corrispondenti ai tipi di informazione e di sorveglianza standardizzati, i FST e i FSCD mettono a disposizione del Servizio SCPT tutte le interfacce e i collegamenti al sistema di trattamento del Servizio SCPT già disponibili. Il contenuto e i metadati delle telecomunicazioni della persona sorvegliata devono essere trasmessi per quanto possibile conformemente all'articolo 26 capoverso 1 LSCPT. Il Servizio SCPT ne stabilisce le modalità caso per caso.

Art. 2630 Tipi di informazione

1 I tipi di informazione riguardano informazioni concernenti:

a.
gli utenti (art. 35, 40, 42 e 43 nonché art. 27 in combinato disposto con detti articoli);
b.
i servizi (art. 36-39 e 41);
c.
la modalità di pagamento (art. 44);
d.
la prova dell'identità (art. 45);
e.
le copie delle fatture (art. 46);
f.
le copie dei contratti (art. 47);
g.
i dati tecnici dei sistemi di telecomunicazione e degli elementi di rete (art. 48);
h.
gli identificativi attribuiti (art 48a e 48b); e
i.
la determinazione delle reti adiacenti (art. 48c).

2 Le autorità possono richiedere le informazioni che le persone obbligate a collaborare sono tenute a fornire secondo la presente ordinanza soltanto attenendosi alla procedura prevista nell'ordinanza medesima.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 27 Tipi di informazioni con ricerca flessibile dei nomi

1 I tipi di informazioni secondo gli articoli 35, 40, 42 e 43 possono essere ottenuti con una ricerca di concordanza fonetica tollerante agli errori (ricerca flessibile di nomi). L'abbreviazione del corrispondente tipo di informazioni è in questo caso completato con l'elemento «FLEX»: IR_5_NA_FLEX, IR_11_TEL_FLEX, IR_14_EMAIL_ FLEX e IR_16_COM_ FLEX.

2 La domanda di informazioni contiene sempre il primo e almeno un altro criterio di ricerca del tipo di informazioni su cui si fonda.

Art. 2831 Tipi di sorveglianza

Sono previsti i seguenti tipi di sorveglianza:

a.
sorveglianza in tempo reale:
1.
di metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 54),
2.
di contenuti e metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 55),
3.
di metadati per le applicazioni (art. 56 e 58),
4.
tramite la determinazione della posizione mediante la rete (art. 56a e 56b),
5.
di contenuti e metadati per le applicazioni (art. 57 e 59);
b.
sorveglianza retroattiva:
1.
dei servizi di accesso alla rete (art. 60),
2.
delle applicazioni (art. 61 e 62),
3.
tramite la determinazione della localizzazione al momento dell'ultima attività (art. 63),
4.
tramite una ricerca per zona di copertura dell'antenna (art. 66) e i pertinenti preparativi (art. 64 e 65);
c.
ricerca d'emergenza (art. 67) tramite:
1.
la determinazione della localizzazione al momento dell'ultima attività (art. 67 lett. a),
2.
la determinazione della posizione mediante la rete (art. 67 lett. b e c),
3.
la sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete e per i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 lett. d),
4.
la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete e per i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 lett. e),
5.
la sorveglianza retroattiva dei servizi di accesso alla rete e dei servizi di telefonia e multimedia (art. 67 lett. f);
d.
ricerca di condannati (art. 68) tramite:
1.
la determinazione della localizzazione al momento dell'ultima attività (art. 68 cpv. 1 lett. a),
2.
la determinazione della posizione mediante la rete (art. 68 cpv. 1 lett. b e c),
3.
la sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 cpv. 1 lett. d),
4.
la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 cpv. 1 lett. e),
5.
la sorveglianza retroattiva dei servizi di accesso alla rete o delle applicazioni (art. 68 cpv. 1 lett. f),
6.
una ricerca per zona di copertura dell'antenna e i pertinenti preparativi (art. 68 cpv. 1 lett. g);
e.
localizzazione in tempo reale di potenziali terroristi tramite telefonia mobile (art. 68a).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Sezione 2: Garanzia della qualità

Art. 29 Qualità dei dati trasmessi

1 La qualità dei dati trasmessi è considerata garantita quando:

a.
il trasferimento dei dati soddisfa i requisiti stabiliti dal DFGP;
b.
il trasferimento avviene senza perdita di dati e senza interruzioni; e
c.
i dati della sorveglianza o le informazioni trasmessi corrispondono al mandato di sorveglianza o alla domanda di informazioni.

2 Le persone obbligate a collaborare sono responsabili della qualità dei dati della sorveglianza o delle informazioni trasmessi fino al momento della trasmissione.

3 Se constatano lacune nella qualità dei dati trasmessi, il fornitore e il Servizio SCPT si informano reciprocamente senza indugio. Il Servizio SCPT, dopo aver sentito il fornitore, stabilisce la gravità delle lacune e il modo di operare per eliminarle. Il fornitore e il Servizio SCPT si informano reciprocamente, regolarmente e prontamente in merito allo stato dell'eliminazione delle lacune.

Art. 30 Collegamenti test

1 Il Servizio SCPT può eseguire collegamenti test e collaborare a tal fine con le autorità di perseguimento penale e il SIC. Tali collegamenti servono segnatamente per:

a.
garantire la qualità del trasferimento dei dati da parte delle persone obbligate a collaborare al Servizio SCPT e alle autorità di perseguimento penale;
b.
verificare la disponibilità a informare e sorvegliare delle persone obbligate a collaborare;
c.
testare il sistema di trattamento del Servizio SCPT;
d.
scopi di formazione;
e.
produrre dati di riferimento.

2 Il Servizio SCPT può incaricare le persone obbligate a collaborare di partecipare alla produzione dei dati relativi ai test. Elabora un piano di test dopo aver sentito le persone obbligate a collaborare.

3 Le persone obbligate a collaborare mettono gratuitamente e permanentemente a disposizione del Servizio SCPT, su sua richiesta, i collegamenti test necessari e i servizi di telecomunicazione o i servizi di comunicazione derivati richiesti. Gli permettono di eseguire i collegamenti test necessari, che esse stesse non sono in grado di mettergli a disposizione.32

4 Le autorità di perseguimento penale e il SIC possono parimenti eseguire a proprie spese dei test ai fini della garanzia della qualità e della formazione. Presentano la relativa domanda al Servizio SCPT e versano gli emolumenti.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Sezione 3: Garanzia della disponibilità a informare e sorvegliare

Art. 31 Verifica della disponibilità a informare e sorvegliare

1 La prova della disponibilità a informare e sorvegliare di cui all'articolo 33 capoverso 1 LSCPT deve essere fornita dai FST e FSCD con obblighi di informazione (art. 22) o di sorveglianza supplementari (art. 52).

2 La prova è fornita se:

a.
i test eseguiti secondo le prescrizioni del Servizio SCPT si sono conclusi positivamente; e
b.
il fornitore conferma in un questionario elaborato dal Servizio SCPT di soddisfare le prescrizioni relative alle informazioni e sorveglianze standardizzate per le quali la prova non può essere fornita mediante test.

3 Il Servizio SCPT garantisce di procedere prontamente alla verifica e di non causare ritardi nella commercializzazione. A tal fine svolge i seguenti compiti:

a.
verifica i risultati dei test di cui al capoverso 2 lettera a;
b.
valuta il questionario di cui al capoverso 2 lettera b;
c.
verbalizza lo svolgimento della verifica;
d.
rilascia ai fornitori l'attestato di cui all'articolo 33 capoverso 6 LSCPT;
e.
conserva i verbali per la durata di validità dell'attestato e per dieci anni dopo la sua scadenza.

4 Il Servizio SCPT certifica nell'attestato che il fornitore ha fornito la prova della disponibilità per determinati tipi di informazioni e sorveglianza.

Art. 32 Durata di validità dell'attestato

1 L'attestato della disponibilità a informare e sorvegliare è valido tre anni.

2 Allo scadere della durata di validità, il Servizio SCPT può prorogarlo di altri tre anni se la persona obbligata a collaborare certifica che dal rilascio dell'attestato non sono stati operati cambiamenti che influiscono sul trasferimento dei dati o sulla disponibilità a informare e sorvegliare.

3 Il fornitore che non può più garantire la disponibilità a informare e sorvegliare ne informa senza indugio il Servizio SCPT.

Art. 33 Procedura di collaudo

Il DFGP disciplina lo svolgimento della procedura per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare.

Art. 34 Annullamento dell'attestato della disponibilità a informare e sorvegliare

Il Servizio SCPT annulla immediatamente un attestato della disponibilità a informare e sorvegliare per i tipi di informazioni e di sorveglianza in questione, se:

a.
il fornitore comunica che non può più garantire la disponibilità a informare e sorvegliare;
b.
il fornitore non è in grado, in più casi, di garantire il trasferimento dei dati e la disponibilità a informare e sorvegliare;
c.
le dichiarazioni del fornitore su cui si basa l'attestato non corrispondono a verità.

Sezione 4: Tipi di informazione per servizi di accesso alla rete

Art. 35 Tipo di informazione IR_4_NA: informazioni su utenti di servizi di accesso alla rete

1 Il tipo di informazione IR_4_NA comprende le seguenti indicazioni sugli utenti di servizi di accesso alla rete:

a.
se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
b.33
per i servizi di telefonia mobile:
1.
i dati delle persone fisiche o giuridiche di cui agli articoli 20-20b,
2.
se disponibili, altri indirizzi e dati di contatto nonché il loro periodo di validità, e
3.
per le persone fisiche, il sesso;
c.34
per gli altri servizi di accesso alla rete:
1.
i dati relativi all'identificazione ai sensi dell'articolo 19,
2.
se disponibili, i dati della persona fisica o giuridica, altri indirizzi e dati di contatto nonché il loro periodo di validità, e
3.
per le persone fisiche, il sesso;
d.
le seguenti indicazioni per ogni servizio di accesso alla rete del fornitore utilizzato dall'utente:35
1.
l'identificativo univoco che designa il fornitore (p. es. il numero FST),
2.36
l'identificativo univoco principale del servizio (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI),
3.
il periodo di utilizzazione del servizio (inizio, prima attivazione ed eventualmente fine),
4.
se del caso, altre indicazioni su opzioni supplementari o limitazioni del servizio di accesso alla rete,
5.
se del caso, gli indirizzi di installazione dell'accesso fisso alla rete e il suo periodo di validità,
6.
lo stato del servizio secondo la designazione interna del fornitore (p. es. attivo, sospeso, bloccato) e il suo periodo di validità,
7.
se del caso, tutti gli indirizzi IP statici, i prefissi IP, i settori di indirizzi IP e le maschere di sottorete o le lunghezze di prefisso assegnati al servizio di accesso alla rete e il loro periodo di validità,
8.
se il cliente non ha un abbonamento, il momento e il luogo di consegna (nome e indirizzo completo) del mezzo di accesso nonché il nome della persona incaricata della consegna,
9.37
se del caso, gli ICCID associati al momento della consegna,
10. 38
se del caso, gli IMSI o i SUPI associati,
11.39
il tipo di relazione commerciale (p. es. servizio prepagato, abbonamento),
12.40
se del caso, l'elenco o il settore degli altri elementi di indirizzo (p. es. MSISDN) e identificativi (p. es. ICCID) associati al servizio o registrati in relazione a esso e il loro periodo di validità,
13.41
la designazione del servizio (p. es. nome dell'abbonamento o della tariffa).

2 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:42

a.
il cognome e il nome;
b.
la data di nascita;
c.
il Paese e il numero postale di avviamento o il Paese e la località;
d.
la via e, se del caso, il numero civico;
e.
il numero del documento d'identità e, opzionalmente, il tipo;
f.
il nome e, opzionalmente, la sede della persona giuridica;
g.43
l'IDI o il LEI;
h.
l'identificativo dell'utente (p. es. il numero cliente);
i.44
l'identificativo dell'utente o l'identificativo del servizio, esclusi gli indirizzi IP (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI);
j.45
l'IMSI o il SUPI;
k.46
l'ICCID.

3 Per i criteri di cui al capoverso 2 lettere a-d va aggiunto un secondo criterio. Per le ricerche in base a sequenze di segni (cpv. 2 lett. a, c, d, f) il fornitore deve eseguire una ricerca letterale conformemente alle prescrizioni del DFGP.47

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

41 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 3648 Tipo di informazione IR_6_NA: informazioni su servizi di accesso alla rete

1 Il tipo di informazione IR_6_NA comprende le seguenti indicazioni sui servizi di accesso alla rete:

a.
se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. numero cliente);
b.
le seguenti indicazioni sui servizi di accesso alla rete oggetto della domanda e sugli altri servizi di accesso alla rete associati:
1.
l'identificativo univoco del servizio (p. es. nome utente),
2.
se del caso, tutti gli identificativi associati a ciascuno dei servizi (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI) e il loro periodo di validità,
3.
se disponibile, l'identificativo alternativo dell'utente, in particolare, nel caso di un accesso WLAN pubblico gestito professionalmente, un identificativo che permette di richiedere i dati relativi all'identificazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2,
4.
gli identificativi univoci conformi alle norme internazionali (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC) dei dispositivi usati negli ultimi sei mesi in relazione ai vari servizi presso il fornitore e, se disponibile, la designazione di ciascun dispositivi,
5.
se del caso, gli ICCID di tutte le SIM associate ai vari servizi e il loro periodo di validità, i codici PUK e PUK2, l'IMSI o il SUPI, il MSISDN o il GPSI e l'eUICC-ID,
6.
in caso di un'offerta multidispositivo, se si tratta del dispositivo principale o di un dispositivo secondario.

2 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

a.
l'identificativo del servizio, esclusi gli indirizzi IP (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI), o un identificativo che permette di richiedere i dati identificativi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2;
b.
l'IMSI o il SUPI;
c.
l'identificativo univoco del dispositivo conforme alle norme internazionali (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC);
d.
l'indirizzo di installazione dell'accesso fisso alla rete;
e.
l'ICCID.

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 37 Tipo di informazione IR_7_IP: identificazione dell'utenza in caso di indirizzi IP assegnati univocamente

1 Il tipo di informazione IR_7_IP comprende le seguenti indicazioni sull'utente identificato al quale, nel momento determinante, era univocamente assegnato un indirizzo IP:49

a.
se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. nome utente);
b.50
l'identificativo univoco (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI) del servizio di accesso alla rete o un identificativo che permette di richiedere i dati relativi all'identificazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2;
c.
l'identificativo univoco che designa il fornitore del servizio di accesso alla rete (p. es. il numero FST).

2 La domanda di informazioni contiene le seguenti indicazioni:

a.
l'indirizzo IP;
b.
il momento a cui si riferisce, con data e ora.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 38 Tipo di informazione IR_8_IP (NAT): identificazione dell'utenza in caso di indirizzi IP non assegnati univocamente (NAT)

1 Il tipo di informazione IR_8_IP (NAT) comprende le seguenti indicazioni ai fini dell'identificazione se l'indirizzo IP non è stato assegnato in modo univoco (NAT):51

a.
se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. nome utente);
b.52
l'identificativo univoco del servizio (p. es. nome utente, MSISDN, GPSI) del servizio di accesso alla rete o un identificativo che permette di richiedere i dati relativi all'identificazione ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2.

2 La domanda di informazioni contiene le indicazioni note sul contesto di traduzione NAT oggetto della domanda:53

a.
l'indirizzo IP sorgente pubblico;
b.
se necessario per l'identificazione, il numero di porta sorgente pubblico;
c.
se necessario per l'identificazione, l'indirizzo IP di destinazione pubblico;
d.
se necessario per l'identificazione, il numero di porta di destinazione;
e.
se necessario per l'identificazione, il tipo di protocollo di trasporto;
f.54
il momento determinante, con data e ora, all'inizio, durante o alla fine del contesto di traduzione NAT.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 3955 Tipo di informazione IR_9_NAT: informazioni su contesti di traduzione NAT

1 Il tipo di informazione IR_9_NAT comprende le seguenti indicazioni su un determinato contesto di traduzione NAT ai fini dell'identificazione in relazione a una procedura NAT al livello del fornitore:

a.
l'indirizzo IP sorgente prima o dopo la traduzione NAT;
b.
il numero di porta sorgente prima o dopo la traduzione NAT.

2 La domanda di informazioni contiene le indicazioni note sul contesto di traduzione NAT oggetto della domanda:

a.
l'indirizzo IP sorgente dopo o prima della traduzione NAT;
b.
il numero di porta sorgente dopo o prima della traduzione NAT;
c.
se necessario per l'identificazione, l'indirizzo IP pubblico di destinazione;
d.
se necessario per l'identificazione, il numero di porta di destinazione;
e.
se necessario per l'identificazione, il tipo di protocollo di trasporto;
f.
il momento determinante, con data e ora, all'inizio, durante o alla fine del contesto di traduzione NAT.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Sezione 5: Tipi di informazione per applicazioni

Art. 40 Tipo di informazione IR_10_TEL: informazioni su utenti di servizi di telefonia e multimedia

1 Il tipo di informazione IR_10_TEL comprende le seguenti indicazioni sugli utenti di servizi di telefonia e multimedia:

a.
se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
b.56
per i servizi di telefonia mobile:
1.
i dati delle persone fisiche e giuridiche di cui agli articoli 20, 20a e 20b,
2.
se disponibili, altri indirizzi e dati di contatto nonché il loro periodo di validità, e
3.
per le persone fisiche, il sesso;
c.57
per gli altri servizi di telefonia e multimediali:
1.
i dati relativi all'identificazione ai sensi dell'articolo 19,
2.
se disponibili, i dati della persona fisica o giuridica, altri indirizzi e dati di contatto nonché il loro periodo di validità, e
3.
per le persone fisiche, il sesso;
d.
le seguenti indicazioni per ogni servizio di telefonia e multimediale del fornitore utilizzato dall'utente:58
1.
l'identificativo univoco del fornitore (p. es. il numero FST),
2.59
l'identificativo univoco principale del servizio (p. es. numero di telefono, SIP URI),
3.
il periodo di utilizzazione del servizio (inizio, prima attivazione ed eventualmente fine),
4.
il tipo di servizio (p. es. impianto di telecomunicazione privato, telefono pubblico, servizio fisso o mobile),
5.
se del caso, l'indirizzo di installazione dell'accesso fisso alla rete per il servizio e il suo periodo di validità,
6.60
lo stato del servizio secondo la designazione interna del fornitore (p. es. attivo, sospeso, bloccato) e il suo periodo di validità,
7.61
se del caso, l'elenco o il settore degli altri elementi di indirizzo (p. es. numeri di telefono, IMPU) e identificativi (p. es. ICCID) associati al servizio o registrati in relazione a esso e il loro periodo di validità,
8.
se il cliente non ha un abbonamento, il momento e il luogo di consegna (nome e indirizzo completo) del mezzo di accesso nonché il nome della persona incaricata della consegna,
9.
se del caso, le indicazioni sulla preselezione per la libera scelta del fornitore di collegamenti,
10.62
se del caso, gli IMSI o i SUPI associati,
11.63
se del caso, gli ICCID associati al momento della consegna,
12.64
il tipo di relazione commerciale (p. es. servizio prepagato, abbonamento),
13.65
la designazione del servizio (p. es. nome dell'abbonamento o della tariffa).

2 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:66

a.
il cognome e il nome;
b.
la data di nascita;
c.
il Paese e il numero postale di avviamento o il Paese e la località;
d.
la via e, se del caso, il numero civico;
e.
il numero del documento di identità e, opzionalmente, il tipo;
f.
il nome e, opzionalmente, la sede della persona giuridica;
g.67
l'IDI o il LEI;
h.
l'identificativo dell'utente (p. es. il numero cliente);
i.
gli elementi d'indirizzo o gli identificativi (p. es. numero di telefono, SIP URI, TEL URI, IMPU);
j.68
l'IMSI o il SUPI;
k.69
l'ICCID.

3 Per i criteri di cui al capoverso 2 lettere a-d va aggiunto un secondo criterio. Per le ricerche in base a sequenze di segni (cpv. 2 lett. a, c, d, f) il fornitore deve eseguire una ricerca letterale conformemente alle prescrizioni del DFGP.70

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 4171 Tipo di informazione IR_12_TEL: informazioni su servizi di telefonia e multimediali

1 Il tipo di informazione IR_12_TEL comprende le seguenti indicazioni sui servizi di telefonia e multimediali:

a.
se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
b.
le seguenti indicazioni sui servizi di telefonia e multimediali oggetto della domanda e sugli altri servizi di telefonia e multimediali associati:
1.
se del caso, tutti gli elementi di indirizzo pubblici (p. es. MSISDN, SIP URI, TEL URI) e privati (p. es. IMPI) associati a ciascun servizio e il loro periodo di validità,
2.
gli identificativi univoci conformi alle norme internazionali (p. es. IMEI, PEI) dei dispositivi usati negli ultimi sei mesi in relazione a ciascuno dei servizi presso il fornitore e, se disponibile, la designazione di ciascuno di questi dispositivi,
3.
se del caso, gli ICCID di tutte le SIM associate a ciascuno dei servizi e il loro periodo di validità, i codici PUK e PUK2, l'IMSI o il SUPI, il MSISDN o il GPSI e l'eUICC-ID,
4.
in caso di un'offerta multidispositivo, se si tratta del dispositivo principale o di un dispositivo secondario.

2 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

a.
l'elemento di indirizzo pubblico (p. es. SIP URI, MSISDN, GPSI);
b.
l'IMSI o il SUPI;
c.
l'identificativo univoco del dispositivo conforme alle norme internazionali (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC);
d.
l'indirizzo di installazione dell'accesso fisso alla rete;
e.
l'elemento di indirizzo privato (p. es. IMPI);
f.
l'ICCID.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 42 Tipo di informazione IR_13_EMAIL: informazioni su utenti di servizi di posta elettronica

1 Il tipo di informazione IR_13_ EMAIL comprende su utenti di servizi di posta elettronica:

a.
se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
b.
i dati identificativi di cui all'articolo 19 e, se noti, le indicazioni relative alla persona fisica o giuridica, ulteriori dati di contatto e il sesso della persona fisica;
c.
le seguenti indicazioni su ogni servizio di posta elettronica del fornitore utilizzato dall'utente:
1.
l'identificativo univoco del fornitore del servizio,
2.
l'identificativo univoco del servizio (p. es. indirizzo di posta elettronica, nome utente),
3.
il periodo di utilizzazione del servizio (inizio, prima attivazione ed eventualmente fine),
4.
se del caso, l'elenco di tutti gli altri elementi d'indirizzo (p. es. indirizzi alias), appartenenti al servizio in questione,
5.
se del caso, l'elenco di tutti gli indirizzi a cui sono inoltrati i messaggi destinati all'indirizzo richiesto (p. es. mailing list),
6.72
la designazione del servizio;
d.73
se del caso, gli altri elementi di indirizzo o identificativi registrati presso il fornitore in relazione al servizio (p. es. indirizzo di posta elettronica, MSISDN, GPSI, elemento di indirizzo per ripristinare un accesso perduto a un indirizzo di posta elettronica).

2 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:74

a.
il cognome e il nome;
b.
la data di nascita;
c.
il Paese e il numero postale di avviamento o il Paese e la località;
d.
la via e, se del caso, il numero civico;
e.
il numero del documento di identità e, opzionalmente, il tipo;
f.
il nome e, opzionalmente, la sede della persona giuridica;
g.75
l'IDI o il LEI;
h.
l'identificativo dell'utente (p. es. il numero cliente);
i.
l'identificativo del servizio (p. es. indirizzo di posta elettronica, nome utente);
j.76
gli identificativi connessi al servizio oggetto della domanda, ad esempio un elemento di indirizzo per il ripristino.

3 Per i criteri di cui al capoverso 2 lettere a-d va aggiunto un secondo criterio. Per le ricerche in base a sequenze di segni (cpv. 2 lett. a, c, d, f) il fornitore deve eseguire una ricerca letterale conformemente alle prescrizioni del DFGP.77

72 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

76 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

77 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 43 Tipo di informazione IR_15_COM: informazioni su utenti di altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati

1 Il tipo di informazione IR_15_COM comprende le indicazioni seguenti sugli utenti di altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati (p. es. servizi di messaggeria, servizi di comunicazione nei media sociali):78

a.
se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
b.
i dati identificativi di cui all'articolo 19 e, se note, le indicazioni relative alla persona fisica o giuridica, ulteriori dati di contatto e il sesso della persona fisica;
c.
le seguenti indicazioni per ogni altro servizio di telecomunicazione o servizio di comunicazione derivato del fornitore utilizzato dall'utente:
1.
l'identificativo univoco del fornitore,
2.
l'identificativo univoco del servizio (p. es. nome utente),
3.
il periodo di utilizzazione del servizio (inizio, prima attivazione ed eventualmente fine),
4.
lo stato del servizio secondo la designazione interna del fornitore (p. es. attivo, sospeso, bloccato) e il suo periodo di validità,
5.
l'elenco degli altri elementi d'indirizzo o identificativi registrati nell'ambito del servizio,
6.79
la designazione del servizio.

2 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:80

a.
il cognome e il nome;
b.
la data di nascita;
c.
il Paese e il numero postale di avviamento o il Paese e la località;
d.
la via e, se del caso, il numero civico;
e.
il numero del documento di identità e, opzionalmente, il tipo di documento;
f.
il nome e, opzionalmente, la sede della persona giuridica;
g.81
l'IDI o il LEI;
h.
l'identificativo dell'utente (p. es. il numero cliente);
i.82
l'elemento di indirizzo o l'identificativo del servizio (p. es. indirizzo dell'utente, pseudonimo, identificativo univoco specifico dell'applicazione);
j.83
l'identificativo connesso al servizio oggetto della domanda, ad esempio un elemento di indirizzo per il ripristino.

3 In caso di indicazione di un criterio di cui al capoverso 2 lettere a-d va aggiunto un secondo criterio. Per le ricerche in base a sequenze di segni (cpv. 2 lett. a, c, d, f) il fornitore deve eseguire una ricerca letterale conformemente alle prescrizioni del DFGP.84

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

79 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

83 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

84 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Sezione 6: Altri tipi di informazione

Art. 44 Tipo di informazione IR_17_PAY: informazioni sulle modalità di pagamento degli utenti di servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati

1 Il tipo di informazione IR_17_PAY comprende le seguenti indicazioni sulle modalità di pagamento degli utenti di servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati:85

a.
l'identificativo univoco che designa il fornitore;
b.
l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
c.
l'identificativo univoco assegnato dal fornitore all'utente per i conteggi o la fatturazione;
d.
l'identificativo univoco del servizio (p. es. numero di telefono, SIP URI, nome utente);
e.
il metodo di pagamento (addebito, bonifico o prepagato);
f.
i dati del conto dell'utente registrati presso il fornitore, composti da nome della banca, titolare del conto e IBAN (o BIC e numero di conto) oppure il numero nazionale della banca e il numero di conto;
g.
gli indirizzi di fatturazione (numero civico, via, casella postale, numero postale di avviamento, luogo, Paese) e la loro durata di validità (inizio ed eventualmente fine).

2 Le indicazioni di cui al capoverso 1 vanno fornite nella misura in cui il fornitore ne disponga.

3 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:86

a.
l'identificativo dell'utente (p. es. il numero cliente);
b.
l'identificativo del servizio (p. es. numero di telefono, SIP URI, nome utente);
c.
l'identificativo assegnato dal fornitore all'utente per i conteggi o la fatturazione;
d.
i dati del conto dell'utente: IBAN (o BIC e numero di conto) oppure il numero nazionale della banca e il numero di conto;
e.
l'indirizzo di fatturazione (numero civico, via, casella postale, numero postale di avviamento, luogo, Paese);
f.87
il codice per la ricarica del credito o per il pagamento del servizio.

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

87 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 4588 Tipo di informazione IR_18_ID: prova dell'identità

1 Il tipo di informazione IR_18_ID comprende la trasmissione della copia elettronica del documento registrato dell'utente conformemente all'articolo 20a capoverso 4.

2 La domanda di informazioni precisa il momento e l'identificativo dell'utente o del servizio, l'ICCID, l'IMSI, il SUPI oppure, se del caso, l'identificativo del dispositivo a cui si riferisce la richiesta.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 46 Tipo di informazione IR_19_BILL: copia della fattura

1 Il tipo di informazione IR_19_BILL comprende la trasmissione delle copie elettroniche di tutta la documentazione di fatturazione disponibile per l'utente, esclusi i metadati per i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati.

2 La domanda di informazioni precisa il periodo e l'identificativo univoco dell'utente o del servizio oppure l'identificativo univoco per i conteggi o la fatturazione a cui si riferisce la richiesta.

Art. 47 Tipo di informazione IR_20_CONTRACT: copia del contratto

1 Il tipo di informazione IR_20_CONTRACT comprende la trasmissione delle copie elettroniche di tutta la documentazione contrattuale disponibile per l'utente per i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati.

2 La domanda di informazioni precisa il momento e l'identificativo dell'utente o del servizio, l'ICCID, l'IMSI, il SUPI oppure, se del caso, l'identificativo del dispositivo a cui si riferisce la richiesta.89

89 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 4890 Tipo di informazione IR_21_TECH: dati tecnici

1 Il tipo di informazione IR_21_TECH comprende la trasmissione dei dati tecnici dei sistemi di telecomunicazione e degli elementi di rete nella localizzazione oggetto della domanda, in particolare i dati di localizzazione delle celle radio e degli accessi WLAN pubblici gestiti professionalmente.

2 I dati di localizzazione comprendono:

a.
gli identificativi degli elementi di rete (p. es. identificativo della cella o della zona) o un'altra designazione idonea (p. es. nome dell'hotspot) e le coordinate geografiche o altre indicazioni sulla localizzazione conformi alle norme internazionali;
b.
se disponibile, l'indirizzo postale della localizzazione;
c.
se del caso, la direzione principale di trasmissione delle celle;
d.
se disponibili, altre caratteristiche della localizzazione; e
e.
se del caso, le marche temporali connesse.

3 La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la stessa. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

a.
le coordinate geografiche della localizzazione, oggetto della domanda, dell'elemento di rete;
b.
l'identificativo di un elemento di rete nella localizzazione oggetto della domanda (p. es. identificativo della cella o della zona) o un'altra designazione idonea (p. es. nome dell'hotspot).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 48a91 Tipo di informazione IR_51_ASSOC_PERM: informazioni su identificativi attribuiti a lungo termine

1 Il tipo di informazione IR_51_ASSOC_PERM comprende la trasmissione di tutti gli identificativi (IMPU e IMPI) che nel momento determinante sono o erano attribuiti all'identificativo (IMPU o IMPI) oggetto della domanda allo scopo di fornire un determinato servizio di telefonia e multimediale, nonché il periodo di validità di tale attribuzione.

2 La domanda di informazioni precisa il momento determinante, l'identificativo oggetto della domanda e il tipo di identificativo (IMPU o IMPI).

91 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 48b92 Tipo di informazione IR_52_ASSOC_TEMP: informazioni immediate su identificativi attribuiti per breve tempo

1 Il tipo di informazione IR_52_ASSOC_TEMP comprende la trasmissione degli identificativi permanenti (p. es. SUPI) attribuiti, al momento della richiesta, agli identificativi temporanei (p. es. SUCI, GUTI 5G) oggetto della domanda allo scopo di fornire un determinato servizio di telecomunicazione.

2 La domanda di informazioni precisa gli identificativi temporanei oggetto della domanda e la corrispondente zona coperta dalla rete di telefonia mobile.

92 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 48c93 Tipo di informazione IR_53_TEL_ADJ_NET: determinazione delle reti adiacenti di servizi di telefonia e multimediali

1 Il tipo di informazione IR_53_TEL_ADJ_NET comprende, se del caso, la determinazione e la trasmissione della designazione delle reti immediatamente adiacenti di una comunicazione o di un tentativo di comunicazione di servizi di telefonia e multimediali (p. es. Inter Operator Identifier, indirizzo IP).

2 La domanda di informazioni precisa la comunicazione o il tentativo di comunicazione a cui si riferisce la stessa. Contiene i seguenti criteri:

a.
il momento della comunicazione o del tentativo di comunicazione;
b.
gli elementi di indirizzo a cui la comunicazione o il tentativo di comunicazione erano indirizzati; e
c.
se disponibili, gli elementi di indirizzo da cui proviene la comunicazione o il tentativo di comunicazione.

93 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Sezione 7: Disposizioni generali per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Art. 49 Ordine di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

1 L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio SCPT contiene le seguenti indicazioni:

a.
i dati di contatto dell'autorità che dispone la sorveglianza;
b.
i dati di contatto delle persone autorizzate cui sono destinati i dati della sorveglianza;
c.
se noti, cognome, nome, data di nascita, indirizzo e professione della persona da sorvegliare;
d.
i numeri di riferimento e la denominazione del caso cui si riferisce la sorveglianza;
e.
il motivo della sorveglianza, in particolare la fattispecie penale sulla quale la sorveglianza mira a fare luce;
f.
i nomi delle persone obbligate a collaborare;
g.
i tipi di sorveglianza ordinati o il tipo di sorveglianza particolare;
h.
gli identificativi da sorvegliare (Target ID);
i.
se necessario, la domanda concernente l'autorizzazione di massima per sorvegliare più collegamenti senza che sia necessario chiedere una nuova approvazione per ogni singolo caso (art. 272 cpv. 2 e 3 CPP o art. 70c cpv. 2 e 3 PPM);
j.
l'inizio e la fine della sorveglianza;
k.
nel caso di persone tenute al segreto professionale secondo l'articolo 271 CPP o secondo l'articolo 70b PPM: la menzione di tale circostanza;
l.
se del caso, le misure a tutela delle persone tenute al segreto professionale e le altre misure di protezione che le autorità e il Servizio SCPT devono attuare.

2 Se l'esecuzione della sorveglianza lo esige, il DFGP può stabilire che l'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio SCPT deve contenere indicazioni tecniche supplementari.

Art. 50 Obblighi di sorveglianza

1 Ogni FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e ogni FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) deve essere in grado di eseguire o far eseguire da terzi i tipi di sorveglianza previsti nelle sezioni 8-12 del presente capitolo (art. 54-69) e riguardanti i servizi da esso offerti. I FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari sono esentati dai tipi di sorveglianza previsti agli articoli 56a, 56b, 67 lettere b e c nonché 68 capoverso 1 lettere b e c.94

2 Il fornitore garantisce la disponibilità alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni a partire dall'inizio dell'esercizio commerciale di un servizio.

3 Garantisce di essere in grado di ricevere gli incarichi di sorveglianza anche al di fuori degli orari di servizio ordinari di cui all'articolo 10 e di eseguirli o farli eseguire da terzi conformemente alle prescrizioni del DFGP.

4 Durante il periodo stabilito dal mandato di sorveglianza, garantisce la sorveglianza di tutto il traffico delle telecomunicazioni transitante per l'infrastruttura da esso controllata, se tale traffico ha luogo tramite i servizi sorvegliati e può essere attribuito al Target ID95.

5 Il fornitore assiste il Servizio SCPT, su richiesta di quest'ultimo, nel verificare che i dati della sorveglianza trasmessi corrispondano effettivamente al traffico delle telecomunicazioni indicato nel mandato di sorveglianza.96

6 Se al Target ID sono associati altri identificativi (p. es. IMPI con IMPU, indirizzo di posta elettronica con indirizzi alias, SIM supplementare, multidispositivo), il fornitore garantisce che anche questi siano sorvegliati nell'ambito del tipo di sorveglianza.97

7 La sorveglianza in tempo reale di servizi di telefonia mobile comprende anche la sorveglianza di elementi di rete rilevanti quali l'HLR, l'HSS e l'UDM, in particolare per rilevare e trasmettere in modo standardizzato nell'IRI informazioni sulla rete che fornisce il servizio, sulla modifica degli identificativi del servizio e del dispositivo attribuiti, sugli eventi relativi alla localizzazione, sul cambio dell'elemento di rete che fornisce il servizio e sugli eventi di identificazione e autenticazione del Target ID.98

8 Se del caso, per la sorveglianza in tempo reale nell'IMS deve essere attivata la determinazione da parte della rete dei dati di localizzazione del Target ID.99

9 Se, nel corso di una sorveglianza in tempo reale o di una determinazione periodica della posizione già attivate, a un servizio si aggiunge un nuovo dispositivo (multidispositivo) o una nuova SIM (SIM supplementare), anche il nuovo dispositivo o la nuova SIM vanno sorvegliati. A tal fine non è riscosso alcun emolumento supplementare né è versata alcuna indennità supplementare. Se necessario, il fornitore può chiedere un numero amministrativo supplementare di identificazione della sorveglianza.100

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

95 Nuova espr. giusta il n. I cpv. 4 dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

97 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

98 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

99 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

100 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 51 FST con obblighi di sorveglianza ridotti

1 Su richiesta di un FST, il Servizio SCPT lo dichiara FST con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 26 cpv. 6 LSCPT) se:

a.
offre i propri servizi di telecomunicazione soltanto nel settore dell'istruzione e della ricerca;
b.
non raggiunge i due valori seguenti:
1.
incarichi di sorveglianza di dieci diversi obiettivi di sorveglianza negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno),
2.
fatturato annuo in Svizzera di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi per servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati.

2 Per il calcolo dei valori di cui al capoverso 1 si applica l'articolo 22 capoverso 2.

3 Gli FST con obblighi di sorveglianza ridotti sono obbligati a comunicare per scritto al Servizio SCPT, fornendo i corrispondenti giustificativi, che:

a.
non offrono più i loro servizi unicamente nel settore dell'istruzione e della ricerca; o
b.
hanno raggiunto l'importo di cui al capoverso 1 lettera b numero 2 per il secondo esercizio consecutivo; la comunicazione avviene entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

4 Il Servizio SCPT può inoltre ricorrere ai dati ottenuti in esecuzione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e delle telecomunicazioni, nonché ai dati ottenuti da altre autorità in esecuzione del diritto federale.

5 Un FST deve garantire la memorizzazione dei dati necessari per la sorveglianza e la disponibilità a sorvegliare rispettivamente entro due ed entro 12 mesi dal momento in cui il Servizio SCPT decide di cessare di considerarlo un FST con obblighi di sorveglianza ridotti.

Art. 52 FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari

1 Il servizio SCPT dichiara, mediante decisione, che un FSCD ha obblighi di sorveglianza supplementari (art. 27 cpv. 3 LSCPT) se ha raggiunto uno dei valori seguenti:

a.
incarichi di sorveglianza di dieci diversi obiettivi di sorveglianza negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno);
b.
fatturato annuo in Svizzera di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi, se gran parte dell'attività commerciale consiste nel fornire servizi di comunicazione derivati, e 5000 utenti che utilizzano i servizi del fornitore.

2 L'articolo 22 capoversi 2-5 si applica per analogia.

Art. 53101 Accesso agli impianti

1 Le persone obbligate a collaborare che devono garantire al Servizio SCPT o ai suoi incaricati l'accesso ai propri impianti rendono loro possibile l'accesso a edifici, dispositivi, linee, sistemi, reti e servizi nei limiti necessari alla sorveglianza o ai collegamenti test (art. 30).

2 Mettono gratuitamente a disposizione gli accessi esistenti alle reti di telecomunicazione pubbliche. D'accordo con il Servizio SCPT o i suoi incaricati, creano, se necessario per la sorveglianza, nuovi accessi alla rete a spese del Servizio SCPT.

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Sezione 8: Tipi di sorveglianza in tempo reale per i servizi di accesso alla rete

Art. 54102 Tipo di sorveglianza RT_22_NA_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete

1 Il tipo di sorveglianza RT_22_NA_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di accesso alla rete nel settore della telefonia mobile.

2 Devono essere trasmessi in tempo reale i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato o ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato:

a.
il momento dell'accesso alla rete o del distacco dalla stessa: la data, l'ora, il tipo di evento e la tecnologia nonché, se del caso, il motivo del distacco;
b.
il tipo di accesso alla rete nel momento esaminato;
c.
le informazioni AAA del servizio di accesso alla rete sorvegliato, in particolare gli identificativi dell'utente e l'IMSI o il SUPI associati;
d.
gli indirizzi IP assegnati al servizio di accesso alla rete sorvegliato e ai dispositivi associati nonché la data e l'ora della rispettiva assegnazione;
e.
gli elementi di indirizzo e gli identificativi disponibili del servizio di accesso alla rete sorvegliato, in particolare il MSISDN o il GPSI e l'IMSI o il SUPI associati;
f.
gli identificativi univoci, conformi alle norme internazionali, dei dispositivi associati del servizio di accesso alla rete sorvegliato, usati nel momento esaminato (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC);
g.
il tipo, la data e l'ora di inizio ed eventualmente di fine degli eventi che modificano le caratteristiche tecniche del servizio di accesso alla rete sorvegliato o la sua gestione della mobilità e, se note, le cause di tali eventi;
h.
i dati attuali di localizzazione del target, delle celle utilizzate o dell'accesso non 3GPP utilizzato, determinati per quanto possibile dalla rete e contrassegnati come tali, compresi i dati di localizzazione riguardanti il target dedotti dai messaggi di segnalazione NAS e, nel caso dei sistemi EPS e 5GS, i dati di localizzazione integrati, se disponibili, dalla marca temporale connessa o dall'età dei dati di localizzazione;
i.
se possibile, informazioni sulla rete che forniva precedentemente il servizio e su quella che lo fornisce attualmente;
j.
informazioni sulla modifica degli identificativi del servizio e del dispositivo attribuiti, sugli eventi relativi alla localizzazione e, se del caso, sul loro motivo, sul cambio dell'elemento di rete che fornisce il servizio nonché sugli eventi di identificazione e autenticazione del target;
k.
per la tecnologia 5G, anche informazioni sull'attribuzione di un nuovo identificativo temporaneo del target.

3 I dati di localizzazione comprendono le marche temporali associate e, se disponibile, il tipo di tecnologia di accesso alla rete utilizzato nonché:

a.
gli identificativi (p. es. identificativo della cella o della zona) e le coordinate geografiche delle celle e, se del caso, le direzioni principali di trasmissione delle celle nonché, per un gruppo di celle radio (combined cell), altri dati di localizzazione conformemente alle prescrizioni applicabili del DFGP;
b.
la posizione del target determinata dalla rete, ad esempio sotto forma di coordinate geografiche assieme al valore di incertezza associato oppure sotto forma di poligoni con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico;
c.
altre indicazioni, conformi alle norme internazionali, sulla localizzazione del target oppure delle celle; o
d.
in caso di un accesso non 3GPP:
1.
gli identificativi o un'altra designazione idonea (p. es. nome dell'hotspot) dell'accesso non 3GPP, l'indirizzo IP sorgente pubblico per la connessione sicura del target al gateway nonché, nel caso di NAT, il numero di porta sorgente e il protocollo, o
2
l'identificativo dell'accesso alla rete e, se disponibile, l'indirizzo postale di tale accesso.

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Sezione 9: Tipi di sorveglianza in tempo reale per le applicazioni

Art. 56103 Tipo di sorveglianza RT_24_TEL_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati per servizi di telefonia e multimediali

1 Il tipo di sorveglianza RT_24_TEL_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di telefonia e multimediale e, se del caso, dei servizi convergenti, in particolare SMS, segreteria vocale e RCS.

2 Devono essere trasmessi in tempo reale i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite i servizi sorvegliati:

a.
la data e l'ora delle procedure di login e di logout e il loro risultato;
b.
le informazioni AAA dei servizi sorvegliati e le informazioni sugli eventi di registrazione e sottoscrizione nonché le relative risposte, in particolare l'identificativo dell'utente (p. es. SIP URI, IMPI) e, per i servizi di telefonia mobile, l'IMSI o il SUPI e, se del caso, gli indirizzi IP e i numeri di porta del client e del server nonché i dati sul protocollo usato;
c.
le informazioni di segnalazione, in particolare quelle relative al sistema di servizio, allo stato dell'utente e alla qualità del servizio;
d.
se del caso, le informazioni di presenza;
e.
in caso di comunicazioni, tentativi di comunicazione e modifiche tecniche (p. es. integrazione di servizi supplementari, integrazione di servizi convergenti o passaggio a servizi di questo tipo, passaggio a un'altra tecnologia di accesso alla rete, location update), se del caso:
1.
il tipo, la data e l'ora di inizio ed eventualmente di fine,
2.
gli elementi di indirizzo (p. es MSISDN, GPSI, numero E.164, SIP URI, IMPU) di tutti i partecipanti alla comunicazione e il loro ruolo specifico,
3.
l'indirizzo di destinazione reale conosciuto e gli indirizzi intermedi disponibili, se la comunicazione o il tentativo di comunicazione sono stati deviati o trasferiti,
4.
gli identificativi univoci, conformi alle norme internazionali, dei dispositivi dei servizi sorvegliati (p. es. IMEI, PEI, indirizzo MAC),
5.
gli altri identificativi disponibili,
6.
il motivo della fine della comunicazione, della sua non riuscita o della modifica tecnica,
7.
le informazioni di segnalazione sui servizi supplementari (p. es. teleconferenza, trasferimento di chiamata, DTMF),
8.
lo stato della comunicazione o del tentativo di comunicazione,
9.
per i servizi di telefonia mobile, anche i dati attuali di localizzazione secondo l'articolo 54 capoversi 2 lettera h e 3;
f.
per i servizi di telefonia mobile, anche informazioni sulla rete che forniva precedentemente il servizio e su quella che lo fornisce attualmente, sulla modifica degli identificativi del servizio e del dispositivo attribuiti, sugli eventi relativi alla localizzazione e, se del caso, sul loro motivo, sul cambio dell'elemento di rete che fornisce il servizio nonché sugli eventi di identificazione e autenticazione del target.

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 56a104 Tipo di sorveglianza RT_54_POS_ONCE: determinazione unica e immediata della posizione mediante la rete

1 Il tipo di sorveglianza RT_54_POS_ONCE comprende la determinazione unica e immediata mediante la rete della posizione di tutti i dispositivi mobili associati al Target ID.

2 La posizione deve essere determinata dalla rete con l'aiuto di una funzione di posizionamento immediata conformemente alle prescrizioni del DFGP.

3 Devono essere trasmesse immediatamente le seguenti indicazioni:

a.
i MSISDN o i GPSI, gli IMEI o i PEI e gli IMSI o i SUPI osservati: almeno una di queste indicazioni, le altre se disponibili;
b.
l'identificativo della rete del location service client e la marca temporale della determinazione della posizione;
c.
se la posizione è stata determinata: la marca temporale della posizione e i dati della posizione come segue:
1.
se disponibile, il metodo utilizzato per determinare la posizione,
2.
se disponibili, indicazioni sul grado di precisione della posizione,
3.
la posizione sotto forma di:
-
coordinate geografiche e, se del caso, i relativi valori d'incertezza,
-
poligoni con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico, o
-
altre indicazioni conformi alle norme internazionali, e
4.
se disponibili, l'altitudine della posizione, la qualità del servizio, lo stato di spostamento del dispositivo nonché la velocità e la direzione di tale spostamento;
d.
se la posizione non è stata determinata: il motivo dell'insuccesso (codice d'errore) e i dati di localizzazione definiti nell'articolo 63 al momento dell'ultima attività rilevabile, senza costi aggiuntivi.

104 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 56b105 Tipo di sorveglianza RT_55_POS_PERIOD: determinazione ricorrente e periodica della posizione mediante la rete

1 Il tipo di sorveglianza RT_55_POS_PERIOD comprende la determinazione ricorrente e periodica mediante la rete della posizione di tutti i dispositivi mobili associati al Target ID.

2 La posizione deve essere determinata dalla rete con l'aiuto di una funzione di posizionamento periodica conformemente alle prescrizioni del DFGP.

3 Devono essere trasmesse immediatamente le seguenti indicazioni:

a.
i MSISDN o i GPSI, gli IMEI o i PEI e gli IMSI o i SUPI osservati: almeno una di queste indicazioni, le altre se disponibili;
b.
l'identificativo della rete del location service client e la marca temporale della determinazione della posizione;
c.
se la posizione è stata determinata: la marca temporale della posizione e i dati della posizione come segue:
1.
il metodo utilizzato per determinare la posizione,
2.
indicazioni sul grado di precisione della posizione,
3.
la posizione sotto forma di:
-
coordinate geografiche e, se del caso, i relativi valori d'incertezza,
-
poligoni con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico, o
-
altre indicazioni conformi alle norme internazionali, e
4.
se disponibili, l'altitudine della posizione, la qualità del servizio, lo stato di spostamento del dispositivo nonché la velocità e la direzione di tale spostamento;
d.
se la posizione non è stata determinata: il motivo dell'insuccesso (codice d'errore).

105 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 57 Tipo di sorveglianza RT_25_TEL_CC_IRI: sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di telefonia e multimedia

Il tipo di sorveglianza RT_25_TEL_CC_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di telefonia e multimediale106 e, se del caso, dei servizi convergenti, in particolare SMS, segreteria vocale e RCS. Devono essere trasmessi in tempo reale il contenuto del traffico delle telecomunicazioni, inviato, trattato o ricevuto tramite i servizi sorvegliati, e i relativi metadati secondo l'articolo 56.

106 Nuova espr. giusta il n. I cpv. 5 dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 58 Tipo di sorveglianza RT_26_EMAIL_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati per servizi di posta elettronica

Il tipo di sorveglianza RT_26_EMAIL_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di posta elettronica. Devono essere trasmessi in tempo reale i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite il servizio sorvegliato:

a.
la data e l'ora delle procedure di login e di logout e il loro stato;
b.
le informazioni AAA del servizio sorvegliato, in particolare l'identificativo dell'utente e, se del caso, gli indirizzi alias;
c.
gli indirizzi IP e i numeri di porta del client e del server nonché i dati sul protocollo usato;
d.
la data, l'ora, il volume di dati, gli indirizzi di posta elettronica di mittente e destinatario del messaggio, gli indirizzi IP e i numeri di porta dei server di posta elettronica di mittente e destinatario per i seguenti eventi:
1.
invio o inoltro di un messaggio,
2.
ricezione di un messaggio,
3.
redazione di un messaggio nella casella di posta elettronica,
4.
download di un messaggio dalla casella di posta elettronica,
5.
upload di un messaggio nella casella di posta elettronica.

Sezione 10: Tipi di sorveglianza retroattiva

Art. 60107 Tipo di sorveglianza HD_28_NA: sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di accesso alla rete

Il tipo di sorveglianza HD_28_NA comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di accesso alla rete. Devono essere trasmessi i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato o ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato:

a.
la data e l'ora d'inizio ed eventualmente di fine della sessione o la sua durata;
b.
il tipo e lo stato dell'accesso alla rete;
c.
l'identificativo usato per autenticare l'utente presso l'accesso sorvegliato, ad esempio il nome utente;
d.
l'indirizzo IP assegnato al target e il relativo tipo oppure, in caso di accesso non 3GPP, l'indirizzo IP sorgente pubblico per la connessione sicura del target al gateway e il numero di porta sorgente associato;
e.
l'identificativo univoco, conforme alle norme internazionali, del dispositivo del target (p. es. indirizzo MAC, IMEI o PEI nel caso di servizi di telefonia mobile);
f.
il volume di dati caricato e scaricato durante la sessione;
g.
per i servizi di telefonia mobile: le informazioni GPRS, EPS o 5GS (in particolare IMSI, SUPI, MSISDN, GPSI) e i dati di localizzazione a inizio e fine sessione nonché, se disponibili, quelli durante la sessione conformemente alle prescrizioni applicabili del DFGP;
h.
in caso di accesso alla rete tramite WLAN pubblico gestito professionalmente: gli identificativi (p. es. BSSID) o altre designazioni idonee (p. es. nome dell'hotspot), i dati di localizzazione (coordinate geografiche o indirizzo postale) nonché, se disponibili, il tipo di autenticazione, un identificativo che permetta di richiedere i dati identificativi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 e l'indirizzo IP dell'accesso usato dal target;
i.
se disponibili, in aggiunta alle indicazioni di cui alle lettere g e h, le informazioni relative alla localizzazione provenienti dalla navigazione marittima e aerea;
j.
in caso di accesso alla rete fissa: gli elementi di indirizzo dell'accesso e, se disponibile, l'indirizzo postale.

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 61 Tipo di sorveglianza HD_29_TEL: sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di telefonia e multimedia

Il tipo di sorveglianza HD_29_TEL comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di telefonia e multimediale e, se del caso, dei servizi convergenti, in particolare SMS, segreteria vocale e RCS. Devono essere trasmessi i seguenti metadati delle comunicazioni e dei tentativi di comunicazione dei servizi sorvegliati:108

a.
il loro tipo, la data e l'ora di inizio ed eventualmente di fine oppure la loro durata;
b.109
gli elementi di indirizzo (p. es MSISDN, GPSI, numero E.164, SIP URI, IMPU) di tutti i partecipanti alla comunicazione e il loro ruolo;
c.
il motivo della fine della comunicazione o dei tentativi di comunicazione;
d.110
per i servizi di telefonia mobile: l'IMEI o il PEI del dispositivo del target e l'IMSI o il SUPI del target;
e.
se pertinente, il tipo di servizio portante;
f.
per gli SMS e gli MMS: le informazioni sull'evento, il tipo (soltanto per gli SMS) e lo stato;
g.111
per i servizi di telefonia mobile: i dati di localizzazione, determinati per quanto possibile dalla rete e contrassegnati come tali, delle celle utilizzate dal target o dell'accesso non 3GPP all'inizio e alla fine della comunicazione o del tentativo di comunicazione nonché, se disponibili, quelli durante la comunicazione conformemente alle prescrizioni applicabili del DFGP;
g.bis 112
se disponibili, in aggiunta ai dati di cui alla lettera g, le informazioni relative alla localizzazione provenienti dalla navigazione marittima e aerea;
h.
per i servizi multimedia:
1.
l'indirizzo IP del client, il suo tipo e il numero di porto,
2.
l'identificativo di correlazione della comunicazione,
3.
i tipi di contenuto multimedia,
4.
le informazioni sui componenti multimediali (ora, nome, descrizione, iniziatore, identificativo del correlativo di accesso), e
5.
se pertinenti, le informazioni sui servizi IMS (tipo di servizio IMS utilizzato, ruolo dell'elemento di rete da cui provengono i metadati);
i.113
per i servizi multimediali: le informazioni sull'accesso alla rete del target:
1.
il tipo di accesso,
2.
la classe di accesso,
3.
l'indicazione se le informazioni sull'accesso alla rete provengono dalla rete, e
4.
i dati di localizzazione relativi all'accesso alla rete all'inizio e alla fine della sessione multimediale nonché, se disponibili, quelli durante la sessione multimediale conformemente alle prescrizioni applicabili del DFGP; e
j.114
se del caso, la designazione delle reti immediatamente

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

112 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

114 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 62115 Tipo di sorveglianza HD_30_EMAIL: sorveglianza retroattiva dei metadati per servizi di posta elettronica

Il tipo di sorveglianza HD_30_EMAIL comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di posta elettronica. Devono essere trasmessi i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite il servizio sorvegliato:

a.
la data, l'ora, il tipo di evento, gli identificativi dell'utente, gli eventuali indirizzi alias, gli indirizzi di mittente e destinatario, il protocollo usato, gli indirizzi IP e i numeri di porta del server e del client, nonché eventualmente lo stato di recapito del messaggio nei casi di invio, ricezione, login nella casella di posta, logout e, se disponibile, anche nei casi di download, upload, eliminazione, elaborazione, aggiunta di un messaggio;
b.
gli indirizzi IP e i nomi dei server di posta elettronica in uscita e in arrivo.

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 63116 Tipo di sorveglianza HD_31_PAGING: determinazione della localizzazione al momento dell'ultima attività

1 Il tipo di sorveglianza HD_31_PAGING comprende la determinazione della localizzazione al momento dell'ultima attività rilevabile dal fornitore di telefonia mobile per i servizi di accesso alla rete e per i servizi di telefonia e multimediali di tutti i dispositivi mobili della persona sorvegliata associati al Target ID.

2 Devono essere trasmessi:

a.
il MSISDN o il GPSI;
b.
l'IMSI o il SUPI;
c.
se disponibile, l'IMEI o il PEI;
d.
il tipo di tecnologia di accesso alla rete utilizzato;
e.
se del caso, la banda di frequenza;
f.
l'identificativo univoco della rete di telefonia mobile;
g.
la data e l'ora dell'ultima attività rilevabile per i servizi di accesso alla rete e i servizi di telefonia e multimediali; e
h.
i dati di localizzazione conformemente alle prescrizioni applicabili del DFGP.

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 64 Tipo di sorveglianza AS_32_PREP_COV: analisi della copertura di rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna

1 Il tipo di sorveglianza AS_32_PREP_COV comprende l'analisi della copertura di rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna secondo l'articolo 66. È condotta dal FST e finalizzata a identificare tutte le celle radio o accesso WLAN pubblico che più probabilmente coprono la localizzazione designata dall'autorità che dispone la sorveglianza sotto forma di coordinate geografiche o tramite indirizzo postale, se del caso tenendo conto di ulteriori indicazioni (p. es. orario, condizioni meteorologiche, giorno della settimana, localizzazione all'interno o all'esterno di un edificio).

2 Il FST trasmette al Servizio SCPT un elenco degli identificativi della cella o della zona delle celle radio identificate e degli identificativi (p. es. BSSID) o altre designazioni idonee (p. es. nome dell'hotspot) degli accessi WLAN pubblici gestiti professionalmente identificati.117

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 65 Tipo di sorveglianza AS_33_PREP_REF: comunicazioni di riferimento o accessi di riferimento alla rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna

1 Il tipo di sorveglianza AS_33_PREP_REF comprende la determinazione delle celle radio oppure di accesso WLAN pubblico sulla scorta di comunicazioni di riferimento o accessi di riferimento alla rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna secondo l'articolo 66.

2 L'autorità che dispone la sorveglianza fa eseguire di sua iniziativa comunicazioni di riferimento e accessi di riferimento alla rete nella localizzazione determinante e trasmette al Servizio SCPT un elenco con le seguenti indicazioni:118

a.
il tipo di comunicazione o di accesso alla rete;
b.
la data e l'ora della comunicazione o dell'accesso alla rete;
c.
l'elemento d'indirizzo del servizio di telefonia e multimediale utilizzato oppure del servizio di accesso alla rete;
d.
se del caso, il nome della rete mobile utilizzata.

3 Il Servizio SCPT incarica i FST di identificare, sulla scorta dei metadati del traffico delle telecomunicazioni, le celle radio o gli accessi WLAN pubblici usati all'inizio e alla fine delle comunicazioni di riferimento e degli accessi di riferimento alla rete di cui al capoverso 2 e di trasmettergli l'elenco di cui al capoverso 2 completo dei relativi identificativi della cella o della zona delle celle radio e dei relativi identificativi (p. es. BSSID) o di altre designazioni idonee (p. es. nome dell'hotspot) degli accessi WLAN.119

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 66 Tipo di sorveglianza AS_34: ricerca per zona di copertura dell'antenna

1 Il tipo di sorveglianza AS_34 comprende la sorveglianza retroattiva di tutte le comunicazioni, i tentativi di comunicazione e gli accessi alla rete che hanno avuto luogo in un periodo di al massimo due ore mediante una determinata cella radio o un determinato accesso WLAN pubblico.120

2 Il FST trasmette i metadati del traffico delle telecomunicazioni secondo gli articoli 60 e 61 risultanti dal capoverso 1.

120 Correzione del 3 lug. 2018 (RU 2018 2551).

Sezione 11: Ricerca d'emergenza, ricerca di condannati e localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile121

121 Nuovo testo giusta il n. I 12 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

Art. 67122 Tipi di sorveglianza EP: ricerca d'emergenza

Per la ricerca d'emergenza secondo l'articolo 35 LSCPT possono essere ordinati i seguenti tipi di sorveglianza:

a.
il tipo EP_35_PAGING: la localizzazione al momento dell'ultima attività, rilevabile dal fornitore di telefonia mobile, di tutti i dispositivi mobili, associati al Target ID, della persona dispersa o di terzi; corrisponde al tipo HD_31_PAGING secondo l'articolo 63;
b.
il tipo EP_56_POS_ONCE: la determinazione unica e immediata mediante la rete della posizione di tutti i dispositivi mobili, associati al Target ID, della persona dispersa o di terzi; corrisponde al tipo RT_54_POS_ONCE secondo l'articolo 56a;
c.
il tipo EP_57_POS_PERIOD: la determinazione ricorrente e periodica mediante la rete della posizione di tutti i dispositivi mobili, associati al Target ID, della persona dispersa o di terzi; corrisponde al tipo RT_55_POS_PERIOD secondo l'articolo 56b;
d.
il tipo EP_36_RT_CC_IRI: sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati; corrisponde alla combinazione dei tipi di sorveglianza secondo gli articoli 55 (servizi di accesso alla rete) e 57 (servizi di telefonia e multimediali);
e.
il tipo EP_37_RT_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati; corrisponde alla combinazione dei tipi di sorveglianza secondo gli articoli 54 (servizi di accesso alla rete) e 56 (servizi di telefonia e multimediali);
f.
il tipo EP_38_HD: sorveglianza retroattiva dei metadati; corrisponde alla combinazione dei tipi di sorveglianza secondo gli articoli 60 (servizi di accesso alla rete) e 61 (servizi di telefonia e multimediali).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 68123 Ricerca di condannati

1 Per la ricerca di condannati secondo l'articolo 36 LSCPT possono essere ordinati i seguenti tipi di sorveglianza, indicando nell'ordine di sorveglianza «ricerca di condannati» come motivo della sorveglianza (art. 49 cpv. 1 lett. e):

a.
la determinazione della localizzazione al momento dell'ultima attività rilevabile dal fornitore di telefonia mobile di tutti i dispositivi mobili, del condannato o di terzi, associati al Target ID secondo l'articolo 63;
b.
la determinazione unica e immediata della posizione mediante la rete di tutti i dispositivi mobili, del condannato o di terzi, associati al Target ID secondo l'articolo 56a;
c.
la determinazione periodica e ricorrente mediante la rete della posizione di tutti i dispositivi mobili, del condannato o di terzi, associati al Target ID secondo l'articolo 56b;
d.
uno dei tipi di sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati dei servizi di accesso alla rete o delle applicazioni secondo gli articoli 55, 57 o 59;
e.
uno dei tipi di sorveglianza in tempo reale dei metadati dei servizi di accesso alla rete o delle applicazioni secondo gli articoli 54, 56 o 58;
f.
uno dei tipi di sorveglianza retroattiva secondo gli articoli 60-62;
g.
la ricerca per zona di copertura dell'antenna secondo l'articolo 66 e i pertinenti preparativi secondo gli articoli 64 e 65.

2 Per il tipo di sorveglianza di cui al capoverso 1 lettera f, l'inizio e la fine della sorveglianza sono retti dall'articolo 4a.

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Art. 68a124 Tipo di sorveglianza ML_50_RT: localizzazione in tempo reale di potenziali terroristi tramite telefonia mobile

1 Per la localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile secondo l'articolo 23q capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 1997125 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna può essere ordinato il tipo di sorveglianza ML_50_RT.

2 Questo tipo di sorveglianza comprende la combinazione della sorveglianza in tempo reale, ai fini della localizzazione tramite telefonia mobile, dei metadati per i servizi di accesso alla rete, per i servizi di telefonia e multimediale e, se del caso, per i servizi convergenti, in particolare SMS, segreteria vocale e RCS.

3 Per i servizi di accesso alla rete devono essere trasmessi i metadati del traffico delle telecomunicazioni secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere a-c, g e h nonché capoverso 3.

4 Per i servizi di telefonia e multimediale nonché per i servizi convergenti devono essere trasmessi i metadati del traffico delle telecomunicazioni secondo l'articolo 56 capoverso 1 lettere a, b, d ed e numeri 1 e 9, nonché capoverso 2.

124 Introdotto dal n. I 12 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

125 RS 120

Sezione 12: Identificativi esterni alla rete

Art. 69

La sorveglianza secondo gli articoli 56-59, 61 e 62 comprende anche il traffico delle telecomunicazioni che ha luogo tramite i servizi sorvegliati e può essere attribuito al Target ID, anche se quest'ultimo non è gestito dal fornitore incaricato.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 70 Prescrizioni organizzative, amministrative e tecniche

Il DFGP emana le prescrizioni organizzative, amministrative e tecniche per l'attuazione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. In particolare definisce i termini entro cui devono essere consegnati i relativi dati.

Art. 71 Esecuzione

1 Il Servizio SCPT mette a disposizione i moduli e le interfacce che il servizio interessato deve utilizzare. Ciò consente in particolare:

a.
alle autorità che dispongono la sorveglianza di:
1.
trasmettere l'ordine di sorveglianza al Servizio SCPT,
2.
incaricare il Servizio SCPT di assegnare o modificare i diritti di accesso;
b.
al Servizio SCPT di:
1.
incaricare le persone obbligate a collaborare di eseguire una misura di sorveglianza,
2.
inoltrare alle persone obbligate a collaborare le domande di informazioni e trasmettere le relative risposte alle autorità richiedenti;
c.
alle autorità legittimate di trasmettere una domanda di informazioni al Servizio SCPT.

2 Il Servizio SCPT può, a tempo debito, sostituire i moduli elettronici con l'accesso online al suo sistema di trattamento e introdurre una procedura di approvazione elettronica per gli ordini soggetti ad approvazione. I moduli elettronici continueranno a essere usati se l'accesso online al sistema di trattamento non è possibile per motivi tecnici o se il sistema di trattamento non è disponibile.

Art. 74 Disposizioni transitorie

1 Le sorveglianze ordinate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza proseguono immutate. Le proroghe e l'eliminazione di tali misure sono eseguite con i tipi precedenti di sorveglianza.

2 Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, i collegamenti test che sussistono secondo la prassi anteriore sono soppressi.

3 I FST che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza, presentano al Servizio SCPT una domanda per essere classificati come FST con obblighi di sorveglianza ridotti secondo l'articolo 51 sono considerati tali dall'entrata in vigore della presente ordinanza e per la durata della procedura. Il Servizio SCPT può negare tale classificazione per la durata della procedura se l'approvazione della domanda è improbabile. L'articolo 51 capoverso 5 non si applica ai fornitori di servizi di telecomunicazione finora assoggettati all'obbligo di notifica.

4 Al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, i FST e i FSCD128 con obblighi di sorveglianza supplementari secondo l'articolo 22 adeguano i loro sistemi per attuare i nuovi requisiti quanto all'identificazione degli utenti (art. 19) e alla registrazione dei dati degli utenti dei servizi di telefonia mobile (art. 20).

5 Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, i FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti secondo l'articolo 51, e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari secondo l'articolo 52 adeguano i loro sistemi per poter fornire le informazioni secondo gli articoli 38 e 39.

6 Al più tardi 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza:

a.
devono poter essere forniti i metadati dei tentativi di comunicazione nell'ambito delle sorveglianze retroattive;
b.
i FST devono adeguare dal profilo tecnico i sistemi di cui dispongono affinché i dati dei servizi di posta elettronica possano essere forniti secondo gli articoli 58, 59 e 62. Fino a tale data devono fornire i dati dei servizi di posta elettronica secondo la prassi seguita sino ad allora.

7 Fino alla messa in esercizio del nuovo sistema di trattamento, acquistato con il programma STC129:

a.
il Servizio SCPT può allestire le statistiche (art. 12) secondo il diritto anteriore;
b.
le informazioni (art. 35-48) e sorveglianze (art. 54-68) si svolgono ancora con il sistema esistente, i precedenti formati e i relativi moduli. Sono trasmesse con un mezzo di trasmissione sicuro autorizzato dal Servizio SCPT, per posta o telefax; l'articolo 17 capoversi 1 e 2 non è applicabile;
c.
le informazioni con ricerca flessibile di nomi secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43 non sono possibili; dalla messa in esercizio del nuovo sistema di trattamento sono eseguite soltanto con gli FST e i fornitori di servizi di telecomunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari secondo l'articolo 22 che hanno debitamente adeguato i loro sistemi.

8 Al più tardi entro 12 mesi dalla messa in esercizio del nuovo sistema di trattamento, gli FST e i FSCD con obblighi di informazione supplementari secondo l'articolo 22 adeguano i propri sistemi per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 35-37 e 40-42 nonché articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 in modo automatizzato tramite l'interfaccia di consultazione del sistema di trattamento (art. 18 cpv. 2) e per poter eseguire la ricerca flessibile dei nomi secondo l'articolo 27 in combinato disposto con gli articoli 35, 40, 42 e 43.

128 Nuova espr. giusta il n. I cpv. 3 dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

129 FF 2015 2543

Art. 74a130 Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2022 relativa alla localizzazione di potenziali terroristi tramite telefonia mobile

1 Il Servizio SCPT adegua il suo sistema di trattamento entro 12 mesi dal rinnovo del componente di sistema per la sorveglianza in tempo reale al fine di poter eseguire le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile in modo standardizzato e registrarle nella statistica.

2 I FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), e i FSCD con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 52) adeguano i loro sistemi entro 12 mesi dal rinnovo del componente di sistema per la sorveglianza in tempo reale al fine di poter eseguire le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile (art. 68a) in modo standardizzato.

3 Finché le localizzazioni di potenziali terroristi tramite telefonia mobile non possono essere eseguite in modo standardizzato secondo l'articolo 68a, i fornitori eseguono i tipi di sorveglianza secondo l'articolo 54 e, all'occorrenza, secondo gli articoli 56 e 63. Il Servizio SCPT trasmette alle autorità legittimate i dati di cui agli articoli 54 e 63. Trasmette i dati di cui all'articolo 56 soltanto nella misura prevista dall'articolo 68a. Se il suo sistema di trattamento non può garantire questa cernita, il Servizio SCPT non trasmette alcun dato. Distrugge i dati non trasmessi. Gli emolumenti e le indennità sono calcolati in funzione dei tipi di sorveglianza ordinati (art. 54, 56 e 63).

130 Introdotto dal n. I 12 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

Art. 74b131 Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 2023

1 I FST garantiscono la disponibilità a fornire le informazioni di cui agli articoli 48a e 48c entro 24 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023.

2 I FST, eccettuati quelli con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 51), devono essere in grado di fornire in modo standardizzato le informazioni di cui all'articolo 48b dalla messa in esercizio del loro primo accesso commerciale alla rete di telefonia mobile che nasconde gli identificativi permanenti sull'interfaccia radio.

3 Devono essere in grado di effettuare in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56a e 67 lettera b entro 24 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023.

4 Devono attuare l'integrazione della sorveglianza retroattiva di cui all'articolo 61 lettera j entro 24 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023 e garantire la memorizzazione dei dati necessari a tal fine entro 18 mesi dall'entrata in vigore di detta modifica.

5 Devono essere in grado di effettuare in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56b e 67 lettera c entro 24 mesi dal rinnovo della componente del sistema di trattamento relativa alla sorveglianza in tempo reale.

6 Il Servizio SCPT adegua il suo sistema di trattamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023, affinché:

a.
possano essere fornite in modo standardizzato le informazioni di cui agli articoli 48a e 48c ed effettuate in modo standardizzato le sorveglianze di cui agli articoli 56a e 67 lettera b e tali informazioni e sorveglianze possano essere rilevate nelle statistiche;
b.
possano essere ricevuti i dati di cui all'articolo 61 lettera j.

7 Adegua il suo sistema di trattamento affinché le informazioni di cui all'articolo 48b possano essere fornite in modo standardizzato dalla messa in esercizio del primo accesso commerciale alla rete di telefonia mobile che nasconde gli identificativi permanenti sull'interfaccia radio e possano essere rilevate nelle statistiche.

8 Adegua il suo sistema di trattamento entro 24 mesi dal rinnovo della componente del sistema di trattamento relativa alla sorveglianza in tempo reale affinché le sorveglianze di cui agli articoli 56b e 67 lettera c possano essere effettuate in modo standardizzato e rilevate nelle statistiche.

131 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

Allegato132

132 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 685).

(art. 2)

Termini e abbreviazioni

1.
Servizio di comunicazione: servizio che permette la telecomunicazione; ne fanno parte i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati.
2.
Utente: persona che ha concluso con un FST o un FSCD un contratto sulla fruizione di tali servizi, che si è registrata per usufruire degli stessi o che ha ricevuto dal fornitore un mezzo di accesso agli stessi.
3.
WLAN (Wireless Local Area Network): rete locale senza fili.
4.
Identificativo: elemento di indirizzo, il numero identificativo o un altro elemento che identifica in modo univoco un determinato utente, servizio o dispositivo.
5.
Indirizzo IP (Internet Protocol Adress): numero identificativo di tutti i dispositivi collegati a una rete che comunicano mediante il protocollo Internet. Esistono indirizzi IP della versione 4 (IPv4) e della versione 6 (IPv6).
6.
Numero di porta: indirizzo di una porta. Una porta è il punto terminale logico di una comunicazione con o in un sistema informatico; è collegata con l'indirizzo IP e il tipo di protocollo della comunicazione.
7.
NAT (Network Address Translation): procedura per la traduzione degli indirizzi di rete. Consiste nella sostituzione automatizzata, da parte di un elemento di rete (p. es. router), delle informazioni di indirizzo in pacchetti IP con altre informazioni di indirizzo.
8.
Servizio di telefonia: servizio interattivo che permette agli interlocutori di comunicare verbalmente in tempo reale; il relativo indirizzamento avviene secondo un piano di numerazione. Sono considerati servizi di telefonia anche i sistemi di segreteria telefonica offerti da un fornitore e collegati a un servizio di telefonia (p. es. casella vocale, segreteria vocale, segreteria visiva).
9.
Servizio multimediale: servizio di telefonia che, oltre a servizi vocali, permette di usare anche altri tipi di media e funzioni quali video, immagini, audio, trasferimento di file, condivisione di contenuti, presentazione di contenuti, trasmissione di informazioni di presenza (p. es. videotelefonia, comunicazione unificata, RCS, teleconferenza, sedute di videoconferenza in linea).
10.
GPSI (Generic Public Subscription Identifier): elemento di indirizzo pubblico univoco all'interno e all'esterno di reti 5G (p. es. MSISDN).
11.
MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numero di telefono univoco mediante il quale è possibile raggiungere gli utenti in una rete di telefonia mobile.
12.
Prefisso IP: parte dell'indirizzo IP che identifica la rete.
13.
Settore di indirizzi IP (range): serie di indirizzi IP che si succedono l'uno all'altro.
14.
Maschera di sottorete: nella versione 4 del protocollo di rete (IPv4), numero di bit all'inizio dell'indirizzo IP, che identifica la rete.
15.
Lunghezza di prefisso: nella versione 6 del protocollo di rete (IPv6), numero di bit all'inizio dell'indirizzo IP, che identifica la rete.
16.
ICCID (Integrated Circuit Card Identifier): numero di serie di una scheda munita di chip (p. es. ICCID di una carta SIM) o di un profilo su un chip integrato (p. es. eUICC-ID) che identifica in modo univoco il chip o il profilo a livello internazionale.
17.
IMSI (International Mobile Subscriber Identity): numero che identifica in modo univoco a livello internazionale un utente di una rete di telefonia mobile.
18.
SUPI (SUbscription Permanent Identifier): numero che identifica in modo univoco a livello internazionale un utente di una rete di telefonia mobile 5G.
19.
IMEI (International Mobile Equipment Identity): numero che identifica in modo univoco a livello internazionale un dispositivo di telefonia mobile.
20.
PEI (Permanent Equipment Identifier): numero che identifica in modo univoco a livello internazionale un dispositivo di telefonia mobile in una rete 5G.
21.
Indirizzo MAC (Media Access Control Address): codice hardware sulla scheda di rete o sull'adattatore di rete utilizzato come indirizzo univoco al livello dello strato 2 OSI.
22.
SIM (Subscriber Identity Module): scheda munita di chip o il chip integrato nel dispositivo su cui sono memorizzati in modo sicuro l'IMSI o il SUPI e la relativa chiave usati per autenticare gli utenti di una rete di telefonia mobile, compresi USIM (Universal Subscriber Identity Module), UICC (Universal Integrated Circuit Card) ed eSIM (embedded SIM).
23.
Codice PUK (Personal Unblocking Key): numero segreto non modificabile usato per sbloccare la SIM; è vincolato alla SIM e sovraordinato al codice PIN. Se viene inserito più volte un codice PIN errato, la SIM può essere sbloccata mediante il codice PUK.
24.
Codice PUK2 (Personal Unblocking Key 2): analogo al codice PUK, ma sovraordinato al codice PIN2.
25.
eUICC-ID (abbreviato: EID, embedded Universal Integrated Circuit Card-Identifier): identificativo univoco internazionale di un chip integrato nel dispositivo e che funge da SIM (cfr. ICCID e SIM).
26.
Indirizzo IP sorgente: indirizzo IP del punto terminale di una comunicazione (normalmente il client) che stabilisce una connessione.
27.
Numero di porta sorgente: numero di porta del punto terminale di una comunicazione (normalmente il client) che stabilisce una connessione.
28.
Indirizzo IP di destinazione: indirizzo IP del punto terminale di una comunicazione (normalmente il server) con cui è stabilita una connessione.
29.
Numero di porta di destinazione: numero di porta del punto terminale di una comunicazione (normalmente il server) con cui è stabilita una connessione.
30.
SIP (Session Initiation Protocol): protocollo di comunicazione usato per la segnalazione e la gestione delle sessioni di comunicazione multimediali.
31.
SIP URI (SIP Uniform Resource Identifier): schema URI per l'indirizzamento del SIP. Si tratta di elementi di indirizzo nel formato utente@domain.tld.
32.
IMPU (IP Multimedia Public Identity): identificatore per comunicare con altri utenti. Oltre all'IMPI, un utente dell'IMS ha una o più IMPU. A un IMPI possono essere assegnate più IMPU e, viceversa, un'IMPU può essere condivisa con altri utenti.
33.
TEL URI (Telephone Uniform Resource Identifier): schema URI per i numeri di telefono. Si tratta di elementi di indirizzo nel formato tel: numero, ad esempio tel: +41-868-868-868.
34.
IMPI (IP Multimedia Private Identity): identificativo univoco internazionale che è assegnato in via permanente nell'IMS all'utente dal fornitore e usato, tra le altre cose, per la registrazione e i protocolli AAA.
35.
Servizio di posta elettronica: casella di posta o interfaccia per la lettura, la redazione, la modifica, l'invio, la ricezione o l'inoltro di messaggi di posta elettronica, basata su SMPT.
36.
Indirizzo alias: indirizzo di posta elettronica supplementare che l'utente può creare, modificare e cancellare a piacere. Gli indirizzi alias, il cui numero massimo e la cui struttura sono stabiliti dal fornitore, sono collegati all'account di posta elettronica principale dell'utente, nella cui cartella di posta in entrata sono visualizzati i messaggi inviati a un indirizzo alias.
37.
Mailing list: gruppo di indirizzi di posta elettronica, chiamato anche lista di distribuzione, a cui è assegnato un indirizzo di posta elettronica proprio. I messaggi inviati all'indirizzo della mailing list sono inoltrati agli indirizzi di posta elettronica dei membri del gruppo.
38.
Servizi di messaggistica (messaging): servizi per la trasmissione di comunicazioni o messaggi, indipendenti dai servizi di telefonia e multimediali, ad esempio: messaggistica istantanea, IMS messaging, applicazioni per messaggistica e SMS di fornitori terzi (ovvero servizi SMS non forniti dal FST dell'utente). I servizi di messaggistica possono includere anche altre funzioni come la comunicazione multimediale, la trasmissione di file e le informazioni di presenza (p. es. l'utente può visualizzare lo stato attuale ed eventualmente la localizzazione di altri utenti).
39.
Identificativo della cella: identificativo invariabile di una cella radio in una rete di telefonia mobile, ad esempio CGI (Cell Global Identity), ECGI (E‑UTRAN Cell Global Identity), NCGI (New Radio Cell Global Identity).
40.
Identificativo della zona: identificativo invariabile di una zona in una rete di telefonia mobile, ad esempio SAI (Service Area Identity), RAI (Routing Area Identity), TAI (Tracking Area Identity).
41.
Nome dell'hotspot (SSID): designazione a libera scelta del fornitore di un hotspot di norma facilmente leggibile e indicata all'utente. Nella presente ordinanza per hotspot si intende un accesso pubblico a Internet tramite WLAN (Wi‑Fi) e non un hotspot privato fisso o mobile (tethering).
42.
Target ID: identificativo sorvegliato, ovvero l'identificativo dell'oggetto della sorveglianza (target);
43.
IRI (Intercept Related Information): i metadati del traffico delle telecomunicazioni del target rilevati nell'ambito di una sorveglianza in tempo reale; sono trasmessi di regola anche in tempo reale. Vanno distinti dai metadati conservati (dati storici) i quali sono rilevati solo in modo selettivo e di regola a posteriori ai fini della sorveglianza retroattiva.
44.
HLR (Home Location Register): nelle reti di telefonia mobile di seconda e terza generazione, banca dati di un fornitore di telefonia mobile in cui sono memorizzate le caratteristiche delle funzioni dei suoi utenti (p. es. IMSI, MSISDN, configurazione, profili del servizio) e la rete utilizzata in ogni singolo caso per fornire il servizio.
45.
HSS (Home Subscriber Server): nelle reti di telefonia mobile di quarta generazione; banca dati con funzioni analoghe a HLR.
46.
UDM (Unified Data Management): nelle reti di telefonia mobile di quinta generazione; banca dati con funzioni analoghe a HLR e HSS.
47.
IMS (IP Multimedia Subsystem): un sistema di telecomunicazione basato sul protocollo Internet che mira all'integrazione di servizi vocali mobili e di funzioni Internet.
48.
Informazioni AAA (Authentication, Authorisation and Accounting Information): informazioni riguardanti il tipo di servizi autorizzati per determinati utenti e usate per conteggiarne l'uso (accounting). Ai sensi della presente ordinanza le password non sono considerate informazioni AAA. L'autenticazione consente di identificare un utente prima di concedergli l'accesso al sistema; l'autorizzazione stabilisce, da un lato, quali diritti di accesso a risorse o servizi sono assegnati a un utente e permette, dall'altro, il controllo degli accessi; per il conteggio è misurato il consumo delle risorse, da parte dell'utente, durante l'impiego.
49.
3GPP (3rd Generation Partnership Project): collaborazione a livello mondiale fra enti che si occupano di standardizzazione nella telefonia mobile.
50.
Accesso non 3GPP (non-3GPP access): accesso a una rete di telefonia mobile basato su una tecnologia non standardizzata dal 3GPP (p. es. accesso WLAN).
51.
EPS (Evolved Packet System): architettura dello standard di telefonia mobile LTE del 3GPP, in commercio come «4G».
52.
5GS (5G System): architettura di sistema dello standard di telefonia mobile 5G del 3GPP.
53.
SMS (Short Message Service): servizio di messaggistica che permette la trasmissione di brevi messaggi di testo.
54.
Segreteria vocale: dispositivo di memorizzazione usato nelle reti di telecomunicazioni che mette a disposizione servizi di segreteria (p. es. ricezione, inoltro e salvataggio di messaggi vocali). Esistono estensioni per diversi tipi di media e servizi, ad esempio SMS, posta elettronica, telefax o messaggi video, nonché funzionalità aggiuntive che consentono, ad esempio, la conversione tra diversi tipi di media (p. es. da scritto a orale) e l'invio di messaggi.
55.
RCS (Rich Communications Services, originariamente: Rich Communication Suite): specifica dell'associazione di categoria internazionale dei fornitori di servizi di telefonia mobile (GSM Association, GSMA) per la fornitura basata su IMS di servizi multimediali interoperabili (cioè indipendenti dal fornitore e dal dispositivo) con funzionalità aggiuntive. Consente di combinare diversi tipi di media (p. es. voce, musica, foto, video) e servizi (p. es. chat, chat di gruppo, chiamate, messaggi multimediali, messaggi brevi o istantanei, informazioni di presenza, trasmissione di file, rubrica); s'intendono solo i servizi RCS messi a disposizione dell'utente dal fornitore di servizi di telefonia mobile.
56.
Numero E.164: numero di telefono secondo il piano di numerazione internazionale E.164 dell'ITU-T.
57.
DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency): la multifrequenza è una procedura di segnalazione, grazie alla quale è possibile, ad esempio, inviare segnali acustici per l'uso della segreteria telefonica o di un servizio vocale interattivo automatico premendo determinati tasti durante una telefonata.
58.
BSSID (Basic Service Set Identifier): identificativo univoco (indirizzo MAC) dell'accesso WLAN.
59.
Interfaccia radio: l'interfaccia della trasmissione radio nella rete di telefonia mobile, p. es. 5G New Radio (5G NR), chiamata anche interfaccia aerea o accesso 3GPP.