Art. 1
1 La presente ordinanza si applica:
- a.
- agli aeromobili iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili o che devono esservi registrati;
- b.
- a aeromobili, motori, eliche, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti sviluppati, costruiti o modificati in Svizzera o da imprese svizzere operanti presso l'aeroporto di Basilea-Mulhouse per cui è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale;
- c.
- a eliche, motori, parti d'aeromobile ed equipaggiamenti che devono essere montati su un aeromobile svizzero o per i quali è necessario o richiesto un certificato di tipo, un certificato di navigabilità, un certificato di navigabilità per l'esportazione o un'altra conferma o autorizzazione ufficiale.
2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera8:
- a.9
- regolamento (UE) n. 1321/201410;
- b.11
- regolamento (UE) n. 2018/113912;
- c.
- regolamento (UE) n. 748/201213.14
3 Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all'allegato I al regolamento (UE) n. 2018/1139, sono esclusi dal campo d'applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2.15
8 La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'all. all'Acc. sul trasporto aereo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).
9 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
10 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni.
11 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
12 Regolamento (UE) n. 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.
13 Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 ago. 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione).
14 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 16 gen. 2013, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 309).
15 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 184).
