1 L'autorità competente può autorizzare, in singoli casi, deroghe alle prescrizioni degli articoli 3.06, 5.02 capoversi 1, 2, 4 e 5, 6.02, 6.11, 6.15, 9.01, 10.03, 10.08, 11.02, 11.04, 12.03 capoverso 1 lettera a, 12.04, 13.03 ultima parte del periodo, 13.05, 13.06, 13.10, 13.11, 13.11a, 13.11b, 13.18, 13.19 e 14.08, se non ne risulta pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della navigazione e se non vi sono da temere pericoli o intralci che potrebbero essere causati dalla navigazione.145
2 Se manifestazioni giusta l'articolo 11.05 come anche prove e controlli di novità tecniche nel campo della navigazione sono autorizzate, l'autorità competente può, secondo le condizioni previste al capoverso 1, autorizzare altre eccezioni a prescrizioni della presente ordinanza.
3 L'autorità competente può, secondo le condizioni del capoverso 1, autorizzare eccezioni alle prescrizioni dell'articolo 13.17 nei casi di navi a motore fuoribordo, di navi il cui numero ammissibile dei passeggeri non superi le 12 persone e di navi passeggeri dotate di nuove tecnologie di propulsione.146
4 L'autorità competente può autorizzare eccezioni all'articolo 13.20 se la nave presenta, in ragione della costruzione, una galleggiabilità sufficiente in caso d'avaria.
5 L'autorità competente può autorizzare, in determinate zone presso la riva, alle condizioni del capoverso 1, l'impiego di natanti da diporto che non soddisfano le prescrizioni del capo XIII, quali le tavole a vela o le tavole ad aquilone.147
6 L'autorità competente può, alle condizioni di cui al capoverso 1, autorizzare eccezioni al divieto di cui all'articolo 8.01 capoverso 1. Prima che tali eccezioni siano autorizzate occorre stabilire, d'intesa con le autorità competenti degli altri Stati rivieraschi del Lago di Costanza, pari condizioni per il trasporto di sostanze o merci pericolose. Questo vale anche se il trasporto è effettuato sul territorio di un unico Stato rivierasco.148
7 L'autorità competente può riconoscere alle condizioni del capoverso 1, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, ad esempio nello sport di massa o di punta nella pratica della vela, anche certificati di capacità ufficiali non rilasciati da uno Stato costiero del lago di Costanza secondo l'articolo 12.09.149