742.144
Legge federale
concernente il risanamento fonico delle ferrovie
(LRFF)1
del 24 marzo 2000 (Stato 1° marzo 2014)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 87 della Costituzione federale2;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19993,
decreta:
1 La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell'ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti:
- a.
- sui veicoli ferroviari;
- b.
- sulla strada ferrata;
- c.
- sulla via di propagazione del suono;
- d.
- sugli edifici esistenti.
2 La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e la ricerca del settore pubblico nel campo ferroviario.
1 Il risanamento fonico dev'essere realizzato principalmente mediante provvedimenti sui veicoli ferroviari e sulla strada ferrata.7
2 Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del suono.8
3 I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev'essere protetto mediante provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.
1 I provvedimenti sui veicoli ferroviari, sulla via di propagazione del suono e sugli edifici esistenti devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2015.
2 I provvedimenti complementari di cui all'articolo 7a devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2025.
1 Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate per quanto possibile mediante provvedimenti attuabili dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabili sotto il profilo economico.
2 Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell'evoluzione tecnica.
3 Il Consiglio federale emana valori limite di emissione per i carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale. Tali valori limite si applicano dal 1° gennaio 2020.11
4 Per motivi importanti, il Consiglio federale può rinviare di due anni al massimo l'entrata in vigore dei valori limite.12
5 Può prevedere eccezioni in particolare per i veicoli speciali con chilometraggio limitato e per i veicoli storici.13
1 Per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in esercizio la Confederazione mette a disposizione dei proprietari che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari. I contributi possono essere versati forfettariamente.
2 Nel determinare i contributi, è data la priorità ai veicoli ferroviari che corrispondono ai nuovi standard di risanamento acustico.
3 I contributi sono versati soltanto per i veicoli ferroviari che restano in servizio almeno fino al 31 dicembre 2019 o durante dieci anni dopo la realizzazione del provvedimento di protezione fonica. L'aiuto finanziario dev'essere restituito se i veicoli in questione sono messi anticipatamente fuori servizio.14
1 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, allestisce un piano delle emissioni foniche presumibili fino al 31 dicembre 2015. Sulla base di tale piano sono determinati i futuri provvedimenti edili16.
2 Nell'allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
- a.
- dell'infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell'entità e della struttura del traffico previsti per tale data;
- b.
- delle emissioni foniche presumibili per i veicoli ferroviari.
1 Per gli impianti ferroviari fissi esistenti devono essere ordinati provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono fino a che siano osservati i valori limite di immissione.17
2 I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell'ambito del risanamento.
3 L'autorità accorda facilitazioni se:
- a.
- il risanamento provoca costi sproporzionati;
- b.
- interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio si oppongono al risanamento.
4 Il Consiglio federale disciplina la valutazione della proporzionalità dei costi.
5 ... 18
1 Se sono state accordate facilitazioni secondo l'articolo 7 capoverso 3, a partire dal 2016 l'Ufficio federale dei trasporti può ordinare provvedimenti sulla strada ferrata e ulteriori provvedimenti sulla via di propagazione del suono.
2 Il Consiglio federale disciplina i provvedimenti e la valutazione della proporzionalità dei costi.
La Confederazione assume i costi dei provvedimenti sulla strada ferrata e sulla via di propagazione del suono.20I contributi possono essere versati forfettariamente.
Per quanto possano essere tenuti in considerazione in occasione del risanamento, devono essere rimborsati i costi per provvedimenti edili realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto.
1 Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d'allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.
2 Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.
3 I contributi possono essere versati forfettariamente.
4 Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.
1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l'acquisto e per l'esercizio di carri merci particolarmente silenziosi.
2 I mezzi finanziari destinati alla ricerca del settore pubblico sono prelevati dal credito d'impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
1 Il Consiglio federale può creare i posti necessari all'esecuzione della presente legge presso l'Ufficio federale dei trasporti e l'Ufficio federale dell'ambiente25 al di fuori del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 197426 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
2 I costi per il personale sono computati sul credito d'impegno.
1 Le procedure e le competenze sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 195727 sulle ferrovie.
2 I Cantoni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d'isolamento acustico su edifici.
I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono giudicati secondo la presente legge.
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3 La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2015.
4 La durata di validità della presente legge è prorogata sino al 31 dicembre 2028.28
Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 200029