1 La domanda d'approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione del progetto.
2 Per tutti i progetti si devono presentare:
- a.
- la domanda d'approvazione dei piani;
- b.
- la scheda di progetto;
- c.
- il rapporto tecnico;
- d.
- il piano d'insieme;
- e.
- i piani di situazione;
- f.
- i profili longitudinali;
- g.
- i profili normali e quelli trasversali caratteristici;
- h.
- le sagome di spazio libero determinanti;
- i.
- le convenzioni di utilizzazione e le basi di progetto delle strutture portanti;
- j.
- le domande di deroghe alle prescrizioni Oferr8 e De-Oferr9 (art. 5 Oferr) e le richieste di approvazione in singoli casi di deroghe possibili a determinate condizioni previste nelle prescrizioni;
- k.
- i rapporti sulla sicurezza (art. 8b Oferr);
- l.
- i rapporti di valutazione della sicurezza;
- m.
- i rapporti di perizia con il parere del richiedente sull'attuazione dei risultati della perizia;
- n.
- il rapporto sull'impatto ambientale (per progetti sottoposti all'obbligo di EIA) oppure il rapporto ambientale (per progetti non sottoposti all'obbligo di EIA);
- o.
- i dati relativi al fabbisogno di terreni e di altri diritti e servitù reali nonché quelli relativi alle modalità previste per acquisirli e allo stato delle trattative;
- p.
- il piano di picchettamento.
3 Per progetti su tratte interoperabili (art. 15a Oferr), oltre ai documenti di cui al capoverso 2, si devono presentare:
- a.
- tutti i documenti ulteriori trasmessi agli organismi di valutazione indipendenti (art. 15r e 15t Oferr) per i loro esami;
- b.
- qualora vi sia una partecipazione di un organismo notificato di cui all'articolo 15r Oferr: la dichiarazione «CE» di verifica, tutti gli attestati «CE» di verifica e i dossier tecnici degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e la fase precedente alla presentazione della domanda d'approvazione dei piani;
- c.
- domande di autorizzazione di deroghe alle STI (art. 15e Oferr).
4 Per progetti su tratte interoperabili che non prevedono la partecipazione di un organismo notificato, oltre ai documenti di cui al capoverso 3, si devono presentare tutti gli attestati e i rapporti degli organismi di valutazione incaricati indipendenti, riguardanti la pianificazione e precedenti la presentazione della domanda.
5 Se necessario, l'autorità competente per l'approvazione (art. 18 cpv. 2 Lferr) può esigere ulteriori documenti.
6 L'UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.