Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la separazione tra trasporti e infrastruttura nonché la delimitazione tra mantenimento della qualità e ampliamento dell'infrastruttura;
- b.
- il rilascio, la modifica, il rinnovo e il trasferimento nonché la revoca di concessioni per l'infrastruttura;
- c.
- la pianificazione del mantenimento della qualità dell'infrastruttura;
- d.
- la pianificazione dell'ampliamento dell'infrastruttura;
- e.
- il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e dell'ampliamento dell'infrastruttura;
- ebis.4
- la presentazione dei conti;
- f.
- il finanziamento degli investimenti in impianti a fune;
- g.
- la concessione di aiuti finanziari per gravi danni causati da calamità naturali;
- h.5
- il finanziamento della ricerca.
4 Introdotta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).
5 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159).
