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742.120

Ordinanza
sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento
dell'infrastruttura ferroviaria

(OCPF)

del 14 ottobre 2015 (Stato 1° novembre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 9b, 57 capoverso 3 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr);

visto l'articolo 35 capoverso 3 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV),3

ordina:

1 RS 742.101

2 RS 745.1

3 Nuovo testo giusta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
la separazione tra trasporti e infrastruttura nonché la delimitazione tra mantenimento della qualità e ampliamento dell'infrastruttura;
b.
il rilascio, la modifica, il rinnovo e il trasferimento nonché la revoca di concessioni per l'infrastruttura;
c.
la pianificazione del mantenimento della qualità dell'infrastruttura;
d.
la pianificazione dell'ampliamento dell'infrastruttura;
e.
il finanziamento dell'esercizio, del mantenimento della qualità e dell'ampliamento dell'infrastruttura;
ebis.4
la presentazione dei conti;
f.
il finanziamento degli investimenti in impianti a fune;
g.
la concessione di aiuti finanziari per gravi danni causati da calamità naturali;
h.5
il finanziamento della ricerca.

4 Introdotta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

5 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159).

Art. 2 Separazione del settore dell'infrastruttura dagli altri settori: portata della separazione6

1 Nel bilancio del gestore dell'infrastruttura gli impianti dell'infrastruttura e il relativo finanziamento devono essere esposti separatamente dagli altri settori.

2 L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può obbligare il gestore dell'infrastruttura a separare i fondi di investimento per l'infrastruttura dalle altre liquidità.

3 Nel conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti e nel conto degli investimenti il settore dell'infrastruttura deve essere completamente separato dagli altri settori dell'impresa o essere nettamente distinto con l'ausilio di totali intermedi.7

4 I valori d'acquisto e contabili del settore dell'infrastruttura devono essere documentati separatamente nel bilancio o nell'allegato del conto annuale. 8

5 Gli ammortamenti del settore dell'infrastruttura devono essere documentati separatamente nel conto economico o nell'allegato del conto annuale. Le imprese che non tengono un conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni devono strutturare il proprio conto economico assicurando la separazione o distinzione di cui al capoverso 3.9

6 Il conto delle immobilizzazioni e degli ammortamenti deve essere strutturato almeno secondo i generi d'impianto e i tipi d'impianto principali.10

6 Nuovo testo giusta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

7 Introdotto dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

8 Introdotto dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

9 Introdotto dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

10 Introdotto dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 3 Separazione del settore dell'infrastruttura dagli altri settori: conto per settori11

1 L'UFT può obbligare il gestore dell'infrastruttura a suddividere il settore dell'infrastruttura per tratte e nodi ferroviari.

2 Le rimunerazioni per prestazioni fornite al di fuori del regime di accesso alla rete con personale e impianti dell'infrastruttura sono considerate ricavi. Devono coprire almeno i costi marginali. Sono parimenti considerate ricavi accessori dell'infrastruttura le rimunerazioni per l'utilizzazione di costruzioni, impianti, in particolare terreni, e installazioni ai sensi degli articoli 34 e 35 Lferr.

3 Se le esigenze stabilite ai capoversi 1 e 2 non possono essere soddisfatte diversamente, il gestore dell'infrastruttura deve tenere un conto dei costi di esercizio e un conto delle prestazioni. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina i dettagli della tenuta dei conti.

3bis Se l'impresa tiene una rubrica settoriale per l'infrastruttura nel conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni, l'articolo 66 capoverso 3 Lferr è considerato rispettato.12

4 L'UFT può esonerare i gestori dell'infrastruttura esteri dall'obbligo di tenere un conto per settori, se i costi non coperti delle tratte interessate possono essere documentati in altro modo.

11 Nuovo testo giusta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

12 Introdotto dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 4 Eccezione all'obbligo di separare i conti

I gestori dell'infrastruttura che conformemente all'articolo 49 Lferr non ricevono alcuna indennità sono esentati dall'obbligo di esporre nel bilancio l'infrastruttura separatamente dagli altri settori e di tenere un conto per settori.

Art. 5 Delimitazione tra i settori d'investimento mantenimento della qualità e ampliamento

1 Gli investimenti nel mantenimento della qualità servono:

a.
a rinnovare in modo pianificato l'infrastruttura;
b.
a rispettare le prescrizioni e gli standard determinanti;
c.
a garantire la capacità di trasporto, la stabilità dell'orario e l'efficienza della manutenzione esistenti;
d.13
ad assorbire l'evoluzione della domanda:
1.
nel traffico viaggiatori senza treni-chilometri supplementari,
2.
nel trasporto di merci senza tracce supplementari;
e.
ad adeguare l'alimentazione elettrica, i sistemi di informazione e le installazioni per la comunicazione alle esigenze del traffico.

2 Gli investimenti nell'ampliamento servono:

a.14
ad aumentare la capacità:
1.
per treni-chilometri supplementari nel traffico viaggiatori,
2.
per tracce supplementari nel trasporto di merci;
b.
a ridurre i tempi di percorrenza.

3 Se le misure previste per il flusso degli utenti in una delle stazioni indicate nell'allegato richiedono investimenti superiori a dieci milioni di franchi, tali misure sono considerate un ampliamento.

13 Nuovo testo giusta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

14 Nuovo testo giusta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 6 Gestione

1 L'UFT gestisce il finanziamento dell'infrastruttura.

2 Il processo di gestione comprende in particolare:

a.
la pianificazione delle prestazioni da fornire e degli obiettivi da convenire nonché pure le trattative con i gestori dell'infrastruttura o con terzi (società costruttrici) incaricati di attuare le misure;
b.
la verifica periodica della fornitura delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi da parte dei gestori dell'infrastruttura e delle società costruttrici (monitoraggio);
c.
la disposizione di misure tecniche, finanziarie od organizzative adeguate, qualora il raggiungimento degli obiettivi sia compromesso;
d.
se del caso, l'adeguamento delle prestazioni da fornire o degli obiettivi convenuti oppure la modifica della convenzione sul finanziamento.

3 L'UFT fissa caso per caso i termini per le fasi del processo e li comunica tempestivamente ai gestori dell'infrastruttura, alle società costruttrici e ad altri servizi responsabili della pianificazione (art. 15 cpv. 2).

Art. 7 Documenti pubblici

1 Le convenzioni sulle prestazioni, i rapporti sullo stato della rete come pure i piani di investimento dei gestori dell'infrastruttura e delle società costruttrici sono pubblici.

2 L'UFT rende accessibili questi documenti in forma adeguata. Per la pubblicazione dei piani di investimento dei gestori dell'infrastruttura si coordina con il Servizio di assegnazione delle tracce.15

3 Può pubblicare gli atti e i documenti di cui agli articoli 27 e 31.

15 Per. introdotto dalla cifra I n. 3 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Sezione 2: Concessioni

Art. 8 Domande

1 Le domande di concessione devono essere presentate all'UFT.

2 Le domande per il rilascio o l'estensione della concessione devono comprendere:

a.
un rapporto di base con le seguenti indicazioni:
1.
nome, sede e indirizzo del richiedente,
2.
descrizione del progetto,
3.
motivazione della domanda (scopo, importanza della ferrovia, attuale offerta+, domanda di trasporto prevista, scelta della linea, genere di ferrovia, ubicazione delle stazioni ecc.),
4.
raccordo alle ferrovie esistenti e relativo finanziamento,
5.
scadenzario per la realizzazione del progetto,
6.
organizzazione dell'esercizio e della manutenzione,
7.
coordinamento con altre procedure di autorizzazione,
8.
strategia di sicurezza,
9.
considerazione delle esigenze delle persone con mobilità ridotta;
b.
la seguente documentazione tecnica:
1.
carta topografica in scala 1:25 000 con l'indicazione del tracciato e l'ubicazione delle stazioni e delle fermate,
2.
profilo longitudinale in scala 1:25 000 con l'indicazione delle stazioni e delle fermate e il chilometraggio,
3.
dati sullo scartamento, sul numero di binari, sulla declività, sul raggio minimo, sul genere di trazione e sul sistema di corrente;
c.
indicazioni sui legami fra il progetto e i piani settoriali e le strategie della Confederazione, i piani direttori cantonali, i piani direttori e i piani d'utilizzazione comunali nonché, se del caso, i piani di sviluppo regionali;
d.
un rapporto concernente l'impatto dell'impianto sull'ambiente di cui agli articoli 7-11 dell'ordinanza del 19 ottobre 198816 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (1° grado);
e.
un calcolo della redditività comprendente:
1.
un piano di investimento,
2.
un piano di finanziamento e la relativa prova,
3.
un conto economico di previsione.

3 In vista del rinnovo, della modifica (eccetto l'estensione) o del trasferimento della concessione, l'UFT decide, caso per caso, quali documenti deve comprendere la domanda.

4 L'UFT comunica al richiedente quante copie della domanda e dei documenti devono essere presentate.

5 Se i documenti allegati alla domanda sono incompleti o lacunosi, l'UFT impartisce un termine per completarli. Se questo termine trascorre inutilizzato, l'UFT non entra nel merito della domanda.

Art. 9 Consultazione

1 L'UFT sente i Cantoni, le imprese di trasporto con una concessione per il trasporto di viaggiatori e i gestori dell'infrastruttura interessati.

2 I Cantoni provvedono a rendere pubbliche in maniera adeguata le domande per il rilascio o la modifica delle concessioni. Informano l'UFT sui pareri di terzi pervenuti.

3 Nel caso di nuove tratte, il termine è di tre mesi. Negli altri casi è di un mese.

Art. 10 Contenuto

La concessione menziona:

a.
il nome, la sede e l'indirizzo del gestore dell'infrastruttura;
b.
il punto iniziale e finale dell'infrastruttura nonché i punti nodali più importanti;
c.
lo scartamento, se del caso il sistema di cremagliera;
d.
il tipo di trazione e, nel caso di trazione elettrica, anche il sistema di corrente;
e.
la durata della concessione;
f.
gli obblighi e le condizioni;
g.
nel caso di nuove tratte, i termini per la presentazione dei piani, all'inizio e alla conclusione dei lavori di costruzione;
h.
la portata dell'obbligo di esercizio e le eventuali restrizioni dei trasporti e degli orari di esercizio.
Art. 11 Registro delle concessioni

1 L'UFT tiene un registro elettronico delle concessioni. Il registro è pubblico.

2 Nel registro sono menzionati nome, sede e indirizzo dei gestori dell'infrastruttura, nonché il contenuto delle concessioni.

Art. 12 Statistiche

1 Il gestore dell'infrastruttura deve presentare annualmente all'UFT le statistiche sulla propria attività nel settore oggetto della concessione. L'UFT stabilisce i contenuti delle statistiche in una direttiva.

2 Nel quadro delle statistiche sui trasporti pubblici i dati inerenti alla produzione e alle prestazioni fornite nonché pure i valori finanziari possono essere pubblicati per tratta o per concessione.

3 Il gestore dell'infrastruttura assicura che siano disponibili, per tempo e con una qualità sufficiente, i dati delle imprese ferroviarie relativi alle prestazioni di trasporto (persone-km, tonnellate-km) sulla tratta interessata.

4 I detentori di cui all'articolo 17a capoverso 2 Lferr possono consultare i dati delle imprese ferroviarie che li riguardano.

Sezione 3: Pianificazione del mantenimento della qualità

Art. 13 Mantenimento della qualità dell'infrastruttura

1 I gestori dell'infrastruttura pianificano il mantenimento della qualità della propria infrastruttura. A tal fine tengono conto dei principi di pianificazione di cui all'articolo 15 capoverso 1 e stabiliscono i contenuti principali della pianificazione d'intesa con l'UFT.

2 L'UFT informa i gestori dell'infrastruttura con almeno due anni di anticipo sulle condizioni quadro per la convenzione sulle prestazioni di cui all'articolo 51 Lferr.

3 I gestori dell'infrastruttura assicurano l'armonizzazione tra i progetti per il mantenimento della qualità e le misure delle fasi di ampliamento di cui all'articolo 48c Lferr.

Art. 14 Esame di offerte di trasporto alternative

1 Prima di importanti investimenti nel mantenimento della qualità di tratte destinate prevalentemente al traffico regionale viaggiatori, l'UFT incarica le imprese interessate di esaminare, coinvolgendo i Cantoni e le regioni di pianificazione interessati, se vi sono alternative che presentano un migliore rapporto costo-utilità.

2 Sono determinanti in particolare:

a.
i costi e i ricavi dell'infrastruttura;
b.
i costi e i ricavi dei trasporti;
c.
i criteri di cui all'articolo 31a capoverso 3 della legge del 20 marzo 200917 sul trasporto di viaggiatori (LTV);
d.
il grado di sfruttamento delle linee negli orari di punta;
e.
le ripercussioni sulla qualità del collegamento nel traffico viaggiatori e nel trasporto di merci.

Sezione 4: Pianificazione dell'ampliamento

Art. 15 Principi di pianificazione

1 L'UFT stabilisce i principi di pianificazione, in particolare i criteri di valutazione delle singole fasi di ampliamento di cui all'articolo 48c Lferr. A tal fine si fonda sugli ampliamenti già decisi e, in base ai modelli nazionali del traffico, effettua un'analisi del fabbisogno per la relativa fase di ampliamento. Considera in particolare le direttive finanziarie e in materia di trasporti, di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente nonché pure le questioni concernenti il materiale rotabile.

2 Informa i Cantoni, i rappresentanti del settore del trasporto di merci e le imprese ferroviarie sui principi di pianificazione, sul procedimento e sullo scadenzario.

Art. 16 Svolgimento della pianificazione

1 I Cantoni elaborano i programmi d'offerta per il traffico regionale viaggiatori nelle regioni di pianificazione di cui all'articolo 48d capoverso 2 Lferr, ne stabiliscono l'ordine di priorità e li armonizzano tra loro. Possono esprimersi in merito ai programmi d'offerta di cui ai capoversi 2 e 3.

2 L'UFT elabora il programma d'offerta per il trasporto di merci. A tal fine coinvolge i rappresentanti del settore del trasporto di merci e tiene conto delle esigenze dei Cantoni interessati.

3 Incarica le imprese di trasporto ferroviario attive nel traffico viaggiatori a lunga distanza oppure terzi di predisporre il programma d'offerta per il traffico a lunga distanza. Gli incaricati devono considerare le esigenze dei Cantoni interessati.

4 L'UFT coordina i programmi d'offerta, li adegua per quanto necessario e incarica le imprese ferroviarie di sviluppare le misure necessarie per l'infrastruttura e il materiale rotabile. Valuta le singole misure, ne stabilisce l'ordine di priorità e le classifica in livelli di urgenza.

5 Sulla base di misure scelte dal primo livello di urgenza, elabora un programma d'offerta per il traffico viaggiatori e il trasporto di merci. Le necessarie misure infrastrutturali rappresentano la relativa fase di ampliamento.18

18 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159).

Art. 17 Modifica di misure

Misure già decise, ma non ancora attuate, possono essere modificate in una fase di ampliamento successiva, qualora le condizioni quadro siano mutate o un nuovo programma d'offerta consenta una gestione del traffico più vantaggiosa sul piano dell'economia aziendale e macroeconomico.

Art. 18 Rapporto sulla successiva fase di ampliamento pianificata

Il rapporto sulla successiva fase di ampliamento pianificata comprende in particolare:

a.19
il programma d'offerta di cui all'articolo 16 capoverso 5, comprese una rappresentazione grafica dell'utilizzazione prevista della rete ferroviaria nelle ore con il maggior numero di tracce sull'arco della giornata e della settimana e le informazioni supplementari determinanti per ogni tratta;
b.
dati sulle condizioni generali di trasporto, in particolare scenari demografici, previsioni del traffico, criteri d'idoneità e di valutazione;
c.
dati sull'evoluzione del traffico a lunga distanza, regionale e del trasporto di merci;
d.
un elenco delle misure di ampliamento dell'infrastruttura con dati su costi e utilità.

19 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159).

Sezione 4a: Programma di utilizzazione della rete20

20 Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159).

Art. 1921 Base

Il programma di utilizzazione della rete di cui all'articolo 9b Lferr si fonda sulle fasi di ampliamento stabilite.

21 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159).

Art. 19a22 Contenuto

1 Il programma di utilizzazione della rete stabilisce, per una determinata fase di ampliamento, l'utilizzazione delle tracce prevista per un'ora modello.

2 Può stabilire che diversi tipi di trasporto si alternino nell'utilizzo di tracce prestabilite.

3 Mantiene libere capacità per il traffico non pianificabile a lungo termine.

4 Distingue l'utilizzazione delle tracce da parte dei seguenti tipi di trasporto:

a.
traffico viaggiatori a lunga distanza;
b.
traffico regionale viaggiatori;
c.
trasporto di merci;
d.
altri tipi di trasporto, in particolare il trasporto di autoveicoli accompagnati (carico autoveicoli).

5 Può altresì contenere per determinate tratte istruzioni specifiche importanti per l'utilizzazione di una traccia.

22 Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159).

Art. 19b23 Carattere vincolante

Il programma di utilizzazione della rete è vincolante per i gestori dell'infrastruttura e per le autorità.

23 Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159).

Art. 19d25 Pubblicazione

L'UFT pubblica il programma di utilizzazione della rete in forma elettronica.

25 Introdotto dalla cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159).

Sezione 5: Principi di finanziamento

Art. 20 Oggetto del finanziamento

1 Sono oggetto del finanziamento le costruzioni, gli impianti e le installazioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 Lferr nonché i veicoli necessari per l'esercizio e il mantenimento della qualità di tale infrastruttura.

2 Possono essere altresì oggetto del finanziamento:

a.
le costruzioni e gli impianti che non sono più necessari per l'esercizio dell'infrastruttura, se il mantenimento della qualità è di interesse pubblico e non può essere finanziato altrimenti;
b.
le costruzioni, gli impianti, le installazioni e i veicoli a utilizzazione mista di gestori dell'infrastruttura, compresi i costi convenuti per il finanziamento con capitale di terzi.
Art. 21 Strumenti di finanziamento

1 Il finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità è disciplinato da convenzioni sulle prestazioni di cui all'articolo 51 Lferr.

2 Il finanziamento dell'ampliamento è disciplinato da convenzioni di attuazione di cui all'articolo 48f Lferr. Queste convenzioni sono valide fino alla conclusione dei relativi progetti.

3 I fondi sono prelevati dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 201326 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria. I progetti i cui lavori di costruzione sono già iniziati sono prioritari rispetto ai nuovi progetti.

Art. 22 Tratte per il collegamento capillare

1 Sono considerate tratte per il collegamento capillare, e come tali escluse dalle prestazioni federali secondo l'articolo 49 Lferr, le tratte:

a.
destinate prevalentemente alle offerte secondo l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 4 novembre 200927 sul trasporto di viaggiatori o l'articolo 8 capoverso 7 dell'ordinanza del 16 ott. 202428 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV); oppure
b.
le cui fermate non distano, per la maggior parte, più di 1,5 km una dall'altra e non servono al collegamento di altre località alla rete ferroviaria.29

2 Le tratte per il collegamento capillare sono determinate al rilascio della concessione o, su domanda di un Cantone, prima della stipula della convenzione sulle prestazioni.

27 RS 745.11

28 RS 745.16

29 Nuovo testo giusta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 23 Cofinanziamento da parte dei Cantoni

1 La chiave per il calcolo delle partecipazioni cantonali al versamento di cui all'articolo 57 capoverso 1 Lferr pondera al 50 per cento sia per la Confederazione sia per i Cantoni i viaggiatori-chilometri e i treni-chilometri ordinati congiuntamente nel traffico regionale viaggiatori.

2 L'UFT calcola ogni anno le partecipazioni per l'anno successivo sulla base dei dati previsionali delle convenzioni sull'offerta di cui all'articolo 31a LTV30 concluse per l'anno precedente. Nel calcolo tiene conto delle offerte di trasporto su tratte e tronchi per la cui infrastruttura vengono erogati contributi dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria. Comunica ai Cantoni il risultato del calcolo per l'anno seguente alla fine di febbraio.

3 Il versamento viene addebitato trimestralmente sul conto corrente di ogni Cantone presso la Banca nazionale svizzera.

Art. 24 Piano di investimento e partecipazione31

1 Il gestore dell'infrastruttura presenta ogni anno all'UFT il piano di investimento aggiornato e concordato con l'impresa di trasporto ferroviario. Tale piano comprende le informazioni per almeno i cinque anni successivi.

2 Il piano di investimento contiene tutti i progetti pianificati per investimenti nel mantenimento della qualità e nell'ampliamento nonché il relativo finanziamento, compreso l'eventuale finanziamento da parte di terzi.

3 I costi dei progetti devono essere esposti per i generi di impianti prestabiliti. L'UFT può ammettere semplificazioni.

4 Il gestore dell'infrastruttura fornisce alle imprese che intendono esercitare il diritto di partecipazione di cui all'articolo 37a Lferr le necessarie indicazioni sui progetti contenuti nel piano di investimento. Su richiesta spiega loro perché determinati investimenti non sono stati integrati nel piano di investimento. Le risposte alle richieste devono essere trasmesse per scritto a tutte le imprese di trasporto ferroviario interessate e a tutti i raccordati interessati.32

5 Le imprese possono sottoporre all'UFT per decisione le proprie esigenze di cui il gestore dell'infrastruttura non ha tenuto conto. L'UFT decide definitivamente.33

6 Se la controversia verte sulla violazione del diritto di partecipazione, è escluso l'esame di merito dei progetti d'investimento. La Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr) decide definitivamente.34

31 Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

32 Introdotto dalla cifra I n. 3 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (RU 2020 1915). Nuovo testo giusta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

33 Introdotto dalla cifra I n. 3 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

34 Introdotto dalla cifra I n. 3 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 25 Forme di finanziamento

1 Alla fine di ogni anno la parte dei fondi di investimento di cui agli articoli 51b e 58a Lferr corrispondente agli ammortamenti effettivi, inclusi gli ammortamenti diretti, viene imputata alle indennità. Il 31 dicembre i fondi restanti sono convertiti in mutui senza interessi condizionalmente rimborsabili.

2 Nei casi previsti dall'articolo 51b capoverso 2 Lferr e dall'articolo 29 della legge del 5 ottobre 199035 sui sussidi, l'UFT esige il rimborso dei mutui.

3 L'UFT decide sulla rinuncia al rimborso dei mutui o alla loro conversione in capitale proprio di cui all'articolo 51b capoverso 3 Lferr.36

35 RS 616.1

36 Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 dell'O del 27 ago. 2025 concernente l'abolizione dell'obbligo di approvazione o consultazione del DFF o dell'AFF statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari, in vigore dal 1° nov. 2025 (RU 2025 550).

Art. 26 Convenzioni sulla collaborazione tra imprese di trasporto

1 Nelle convenzioni sulla rimunerazione per l'utilizzazione di costruzioni, impianti e installazioni (art. 34 cpv. 2 e 35 Lferr), in particolare terreni e punti di vendita, le imprese di trasporto prendono in considerazione gli interessi dei committenti delle offerte di trasporto secondo l'articolo 28 LTV37.

2 Convengono rimunerazioni che coprono i costi integrali secondo l'articolo 64 Lferr. Le rimunerazioni non devono comprendere un interesse calcolato.38

37 RS 745.1

38 Nuovo testo giusta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Sezione 6: Finanziamento dell'esercizio e del mantenimento della qualità

Art. 27 Offerta

1 I gestori dell'infrastruttura inoltrano all'UFT un'offerta vincolante e firmata in modo giuridicamente valido, conforme alle direttive finanziarie e funzionali.

2 All'offerta vanno allegati in particolare i seguenti documenti:

a.
una descrizione qualitativa e quantitativa dell'offerta di prestazioni che tenga conto della pianificazione sovraordinata dell'infrastruttura;
b.
la pianificazione a medio termine e il piano di investimento;
c.
i valori di riferimento proposti per gli indicatori ai fini della misurazione delle prestazioni;
d.
se del caso, le motivazioni delle differenze rispetto alle pianificazioni precedenti e all'ultimo conto annuale;
e.39
...
f.40
il riepilogo dei ricavi e dei costi pianificati;
g.
una dichiarazione che confermi il rispetto delle direttive finanziarie e funzionali.

3 I documenti vanno inoltrati in formato elettronico.

4 L'UFT disciplina il grado di dettaglio dei documenti. Nel singolo caso può esigere una strutturazione più dettagliata o concedere agevolazioni.41

39 Abrogata l'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

40 Nuovo testo giusta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

41 Introdotto dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 28 Contenuto della convenzione sulle prestazioni

La convenzione sulle prestazioni di cui all'articolo 51 Lferr comprende:

a.
la descrizione di ipotesi di fondo;
b.
gli obiettivi convenuti;
c.
la descrizione delle prestazioni da fornire, in particolare degli investimenti da effettuare e del loro finanziamento;
d.
l'assegnazione delle quote annue delle indennità di esercizio e dei contributi agli investimenti della Confederazione;
e.
gli indicatori e i rispettivi valori di riferimento ai fini della misurazione del raggiungimento degli obiettivi;
f.
le direttive per il rendiconto (art. 31).
Art. 29 Modifica della convenzione sulle prestazioni

1 Se durante il periodo di validità di una convenzione sulle prestazioni si constatano deroghe rilevanti alle ipotesi di fondo che esulano dall'ambito di responsabilità dei gestori dell'infrastruttura, le parti contraenti avviano trattative al fine di adeguare la convenzione stessa.

2 Durante il processo riguardante il preventivo della Confederazione sono possibili, nell'ambito di una convenzione sulle prestazioni, trasferimenti tra indennità di esercizio e contributi agli investimenti. Se in questo processo viene decisa una riduzione del limite di spesa, l'UFT verifica, d'intesa con i gestori dell'infrastruttura, se la convenzione sulle prestazioni può essere adempiuta.

3 Le modifiche della convenzione sulle prestazioni vanno stabilite per scritto.

Art. 31 Rendiconto e verifica del raggiungimento degli obiettivi

1 L'UFT ha il diritto di consultare i documenti e i dati dei gestori dell'infrastruttura concernenti il settore infrastruttura.

2 I gestori dell'infrastruttura presentano periodicamente all'UFT un rapporto riguardante il raggiungimento degli obiettivi, lo stato della rete, il volume di traffico e il grado di sfruttamento dell'infrastruttura nonché lo stato degli investimenti e il coinvolgimento delle imprese di trasporto ferroviario. L'UFT disciplina i dettagli del rendiconto. Nel singolo caso può esigere una strutturazione più dettagliata o concedere agevolazioni.42

3 L'UFT può pubblicare i rapporti.

4 Se le prestazioni ordinate non sono fornite come convenuto o se gli obiettivi o i termini fissati non sono rispettati, l'UFT può disporre le misure del caso o esigere il rimborso di prestazioni finanziarie.

5 Se un progetto comporta rischi notevoli, in particolare geologici, l'UFT può esigere un rendiconto specifico secondo l'articolo 37 capoverso 1.

42 Nuovo testo giusta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Sezione 7: Finanziamento dell'ampliamento

Art. 32 Gestione

1 L'UFT pianifica, gestisce e sorveglia il finanziamento dell'ampliamento.

2 Emana direttive sull'attuazione delle singole misure di ampliamento. A tal fine coinvolge le imprese interessate.

3 Informa i Cantoni sullo stato dei lavori di ampliamento.

Art. 33 Convenzioni di attuazione

1 Il DATEC conclude convenzioni di attuazione sull'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 48f Lferr con i gestori dell'infrastruttura o le società costruttrici. Le fasi di progettazione e realizzazione sono di regola disciplinate in convenzioni di attuazione separate.43

2 Le convenzioni di attuazione comprendono:

a.
le ipotesi di fondo;
b.
gli obiettivi stabiliti riguardo alla funzionalità, ai costi e alla messa in esercizio;
c.
la descrizione delle prestazioni per la progettazione e la realizzazione;
d.
i termini e i costi stabiliti per la fornitura di prestazioni parziali;
e.
i requisiti tecnici specifici;
f.
l'organizzazione di progetto per l'attuazione e la collaborazione con l'UFT;
g.
i dati sui contributi agli investimenti assegnati dalla Confederazione, eventuali contributi dei Cantoni o di terzi e la considerazione del rincaro attestato.

43 Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 dell'O del 27 ago. 2025 concernente l'abolizione dell'obbligo di approvazione o consultazione del DFF o dell'AFF statuito in 12 disposizioni che prevedono aiuti finanziari, in vigore dal 1° nov. 2025 (RU 2025 550).

Art. 34 Modifica della convenzione di attuazione

1 Se durante il periodo di validità di una convenzione di attuazione si constatano deroghe rilevanti alle ipotesi o agli obiettivi stabiliti, le parti contraenti avviano trattative al fine di adeguare la convenzione stessa.

2 L'UFT può convenire con i gestori dell'infrastruttura o con le società costruttrici deroghe minori al procedimento, all'organizzazione o alle disposizioni tecniche stabiliti nella convenzione di attuazione (art. 33 cpv. 2 lett. d-f).

3 Le modifiche della convenzione di attuazione vanno stabilite per scritto.

Art. 35 Finanziamento di misure supplementari o alternative da parte di terzi

1 Se i Cantoni e altri terzi intendono finanziare misure supplementari o alternative, l'UFT esamina se queste misure possono essere integrate nella pianificazione dell'ampliamento o, come misure di ampliamento subordinate (art 51 cpv. 2 Lferr), nella pianificazione del mantenimento della qualità.

2 Se l'attuazione delle misure è possibile, l'UFT ne stabilisce il finanziamento nella convenzione in modo che non generi costi supplementari per la Confederazione né nella fase di costruzione né in quella d'esercizio. A tal fine tiene conto dei seguenti principi:

a.
l'aumento o la riduzione dei costi per l'esercizio e il mantenimento della qualità generati da tali misure sono calcolati per un periodo massimo di 40 anni dalla messa in esercizio;
b.
il calcolo viene effettuato come calcolo economico dinamico;
c.
i contributi di terzi sono forniti a fondo perso.

3 I contributi di terzi sono versati direttamente ai gestori dell'infrastruttura. Se il contributo copre anche spese conseguenti, il gestore dell'infrastruttura ne assicura l'impiego conforme alle disposizioni contrattuali per l'intero periodo stabilito nella convenzione.

4 Gli investimenti evitati grazie a tali misure vengono computati, se assimilabili a queste sul piano funzionale, temporale e spaziale.

5 I capoversi 1-4 si applicano per analogia a misure edili di terzi estranee alla ferrovia ma che interessano l'infrastruttura ferroviaria.

6 L'UFT pubblica periodicamente i valori di riferimento per gli adeguamenti al rincaro e gli interessi di computo in base all'evoluzione congiunturale.

Art. 36 Prefinanziamento

1 Le convenzioni per il prefinanziamento di misure già decise devono rispettare i seguenti principi:

a.
la Confederazione rimborsa i costi prefinanziati. Sui costi prefinanziati non sono dovuti interessi;
b.
il rimborso dei costi prefinanziati avviene alla data inizialmente prevista per l'attuazione della misura;
c.
le misure prefinanziate non devono compromettere altre misure di mantenimento della qualità e di ampliamento.

2 In caso di misure prefinanziate il DATEC conclude convenzioni di attuazione con i gestori dell'infrastruttura o le società costruttrici interessati.

3 Se l'Assemblea federale ha deciso soltanto la progettazione di una misura, il prefinanziamento si limita ai costi di progettazione.

Art. 37 Rendiconto e sorveglianza sull'ampliamento

1 Il gestore dell'infrastruttura o la società costruttrice inoltra periodicamente all'UFT un rendiconto sugli ampliamenti. In tale rendiconto informa sulle prestazioni, i costi, le finanze, le scadenze e i rischi. Il DATEC disciplina i dettagli del rendiconto.

2 L'UFT sorveglia la corretta fornitura delle prestazioni nell'ambito delle convenzioni di attuazione.

3 Redige annualmente un rapporto sullo stato dei lavori di ampliamento.

Sezione 7a:44 Convenzione su compiti sistemici

44 Introdotta dalla cifra I n. 3 dell'O del 13 mag. 2020 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 37a

La convenzione su compiti sistemici di cui all'articolo 37 Lferr ha durata illimitata. Può essere denunciata con un preavviso di 12 mesi per la fine di un anno civile.

Sezione 7b:45 Presentazione dei conti

45 Introdotta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 37b Modifica della durata di utilizzazione

1 Al settore dell'infrastruttura possono essere imputati ammortamenti solo fino a un valore contabile pari a zero.

2 Se la durata di utilizzazione di un impianto è oggetto di una rivalutazione, il valore contabile residuo deve essere ammortizzato in base alla durata di utilizzazione residua ridefinita.

3 In caso di liquidazioni di impianti (risultati di alienazioni), i ricavi e i costi, comprensivi dei valori contabili residui, devono essere contabilizzati nel settore che ha assunto i costi degli impianti.

4 I ricavi presumibili di alienazioni nel settore dell'infrastruttura direttamente connesse con rinnovi, ampliamenti o sostituzioni previsti devono essere iscritti separatamente nel piano di investimento.

Art. 37c Strutturazione dei ricavi e dei costi

1 L'UFT prescrive la strutturazione dei ricavi e dei costi per il conto dei costi d'esercizio e delle prestazioni come pure per la presentazione dell'offerta.

2 Nel settore dell'infrastruttura le indennità e gli eventuali utili da attività accessorie accreditati all'infrastruttura devono essere documentati almeno secondo i seguenti criteri:

a.
indennità ai sensi dell'articolo 51b Lferr;
b.
utili da attività accessorie accreditati all'infrastruttura

Sezione 8: Investimenti in impianti a fune

Art. 38

1 In caso di investimenti in impianti a fune beneficiari di indennità della Confederazione e dei Cantoni secondo gli articoli 28-31c LTV47, si possono concludere convenzioni di finanziamento. Esse sono valide fino alla conclusione del progetto.

2 Sono considerati investimenti nell'infrastruttura di imprese di trasporto a fune ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 della legge del 23 giugno 200648 sugli impianti a fune il 50 per cento degli investimenti complessivi. I contributi agli investimenti sono concessi a fondo perso.49

47 RS 745.1

48 RS 743.01

49 Nuovo testo giusta dall'all. 4 cifra II n. 2 dell'O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Sezione 9: Danni causati dalle forze della natura

Art. 39 Presupposti

Gli aiuti finanziari di cui all'articolo 59 Lferr possono essere versati se la riparazione dei danni supera le possibilità finanziarie dei gestori dell'infrastruttura, in particolare se essa genererebbe nel conto annuale costi non coperti superiori al 20 per cento dell'indennità annua per l'esercizio o a un milione di franchi.

Art. 40 Imputazione di altre prestazioni

Nel determinare l'importo dell'aiuto finanziario si tiene conto dei contributi concessi dalla Confederazione in base ad altri atti normativi e delle prestazioni fornite da assicurazioni pubbliche e private.

Art. 41 Procedura

1 Al più tardi un anno dopo il danno subito, i gestori dell'infrastruttura presentano all'UFT la domanda corredata dei necessari documenti giustificativi.

2 L'UFT stabilisce l'ammontare dell'aiuto finanziario in base alla documentazione inoltrata e la data di versamento in funzione dei crediti disponibili.

3 Vigila affinché i contributi federali siano impiegati secondo le disposizioni ed esamina e approva i conteggi. Può concedere anticipi in caso d'urgenza.

Sezione 10: Ricerca50

50 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159).

Art. 42

1 L'UFT decide in merito a domande di finanziamento di ricerche. A tal fine tiene conto dei benefici per il mantenimento del valore e per l'efficienza e la sicurezza dell'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria, nonché della delimitazione rispetto ad altri strumenti di promozione.51

2 I lavori di pianificazione e progettazione di cui agli articoli 48a-48e Lferr non sono considerati lavori di ricerca.

3 Sono applicabili i principi generali di promozione di cui all'articolo 9 della legge federale del 14 dicembre 201252 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

51 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159).

52 RS 420.1

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 44 Disposizioni transitorie

1 Le convenzioni di finanziamento esistenti, in virtù delle quali sono concessi fondi dal Fondo per i grandi progetti ferroviari, rimangono in vigore e dal 1° gennaio 2016 sono finanziate dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

2 Le convenzioni sulle prestazioni 2013-16 concluse secondo la Lferr restano in vigore. Il contributo della Confederazione e dei Cantoni coinvolti previsto per il 2016 viene erogato dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

3 I progetti di ampliamento compresi nelle convenzioni sulle prestazioni 2013-16 e non conclusi entro il 31 dicembre 2016 vengono finanziati nella misura prevista tramite le convenzioni sulle prestazioni fino alla loro conclusione.

4 In caso di costruzioni, impianti, installazioni e veicoli a utilizzazione mista appartenenti a gestori dell'infrastruttura, rimane in vigore il diritto anteriore all'indennizzo delle spese conseguenti del finanziamento con capitale di terzi convenute prima del 1° gennaio 2016.

Allegato

(art. 5 cpv. 3)

Aarau Thalwil

Baden Thun

Basel Bad. Bf. Uster

Basel SBB Vevey

Bellinzona Wädenswil

Bern Wetzikon

Biel/Bienne Wil

Brig Winterthur

Brugg AG Yverdon-les-Bains

Bülach Zug

Chur Zürich Altstetten

Dietikon Zürich Enge

Effretikon Zürich Flughafen

Frauenfeld Zürich Hardbrücke

Fribourg/Freiburg Zürich HB (binari 3-44)

Genève Zürich Oerlikon

Genève-Aéroport Zürich Stadelhofen

Interlaken Ost

Lausanne

Lenzburg

Liestal

Lugano

Luzern

Montreux

Morges

Neuchâtel

Nyon

Olten

Pfäffikon SZ

Rapperswil

Renens VD

Schaffhausen

Solothurn

St. Gallen

Stettbach