Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina i controlli della circolazione e i provvedimenti, le notifiche e le statistiche che comportano.
741.013
del 28 marzo 2007 (Stato 1° aprile 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 30 capoverso 4, 55 capoverso 7, 56 capoverso 1, 57 capoverso 3 lettera b, 103 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581
sulla circolazione stradale,
ordina:
La presente ordinanza disciplina i controlli della circolazione e i provvedimenti, le notifiche e le statistiche che comportano.
1 Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
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Ufficio federale delle strade; |
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Ufficio federale dei trasporti; |
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legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale; |
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ordinanza del 13 novembre 19622 sulle norme della circolazione stradale; |
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ordinanza del 19 giugno 19953 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; |
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ordinanza del 27 ottobre 19764 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli; |
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ordinanza del 19 giugno 19955 per gli autisti; |
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Ordinanza del 6 maggio 19817 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti. |
2 Sono veicoli utilitari i trattori a sella e i rimorchi con un peso totale superiore a 3,5 t nonché gli autobus, i furgoncini e gli autocarri.
6 Introdotta dal n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4929).
1 Il controllo della circolazione sulle strade pubbliche, compreso il controllo del trasporto delle persone e l'ammissione come impresa di trasporto stradale, incombe agli organi di polizia competenti secondo il diritto cantonale. È fatta salva l'ordinanza dell'11 febbraio 20048 sulla circolazione stradale militare.
2 La polizia agisce aiutando ed educando gli utenti della strada, impedisce che siano commesse infrazioni, denuncia i contravventori e infligge multe disciplinari conformemente alla legge federale del 24 giugno 19709 concernente le multe disciplinari.
9 [RU 1972 666, 1996 1075, 2006 3545 art. 44 n. 4, 2012 6291. RU 2017 6559 all. n. I]. Vedi ora la LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2020 (RS 314.1).
1 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)11 è competente per il controllo in materia di polizia stradale dei veicoli e dei conducenti che entrano o escono dalla Svizzera. Effettua i controlli in materia di polizia stradale insieme alla verifica doganale dei veicoli, del loro carico e degli occupanti.12
2 In particolare controlla:13
3 Può ordinare:14
4 Se constata un'infrazione, l'UDSC impedisce al conducente di continuare la corsa.15
5 Se i suoi ordini non sono eseguiti o se non può punire un'infrazione con la procedura della multa disciplinare ai sensi della legge del 18 marzo 201616 sulle multe disciplinari, l'UDSC chiede l'intervento del posto di polizia cantonale più vicino.17
6 Se la polizia cantonale non può essere contattata, l'UDSC redige il rapporto di denuncia e lo consegna, unitamente ai mezzi di prova di cui dispone, al comando di polizia competente. Quest'ultimo avvia il procedimento penale.18
7 L'USTRA disciplina, d'intesa con l'UDSC, i particolari dell'esecuzione dei controlli in materia di polizia stradale. Sono fatti salvi accordi più particolareggiati stipulati dai Cantoni con il Dipartimento federale delle finanze conformemente all'articolo 97 della legge del 18 marzo 200519 sulle dogane.20
10 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).
11 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
12 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).
13 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).
14 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).
15 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).
17 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 1 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).
18 Introdotto dall'all. 3 n. 1 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).
20 Introdotto dall'all. 3 n. 1 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).
1 Le autorità cantonali concentrano i controlli sui comportamenti che compromettono la sicurezza, sui luoghi pericolosi e sul sostegno degli sforzi intesi a conseguire l'obiettivo di trasferimento secondo la legge del 19 dicembre 200821 sul trasferimento del traffico merci.22
2 I controlli sono effettuati per campionatura, sistematicamente o nel quadro di controlli ad ampio raggio. Possono essere coordinati a livello intercantonale o internazionale.
3 Nel limite delle proprie possibilità, la polizia partecipa ai controlli organizzati a livello internazionale.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4671).
Sulle strade pubbliche, il controllo delle licenze e dei permessi è ammesso in qualsiasi momento; al di fuori di esse, è ammesso soltanto per chiarire le infrazioni e gli infortuni oppure in caso di sospetto di infrazioni che abbiano un rapporto diretto di tempo e di luogo con il controllo. Sono fatti salvi i controlli nell'azienda giusta gli articoli 22 e 27.
La polizia può deviare dal loro itinerario i veicoli a motore e i rimorchi per farli pesare su bilance o sottoporli a controlli più approfonditi in un centro di controllo.
23 Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4671).
1 Nella misura del possibile, durante i controlli vanno impiegati ausili tecnici, in particolare per controllare:
1bis Gli ausili tecnici utilizzati sono retti dall'ordinanza del 15 febbraio 200626 sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.27
2 Per i controlli mediante ausili tecnici, l'USTRA disciplina, d'intesa con l'Istituto federale di metrologia:28
3 L'USTRA definisce le esigenze poste al personale incaricato del controllo e della valutazione.
4 Per sperimentare nuovi ausili tecnici, l'USTRA può rilasciare un permesso d'esercizio temporaneo basato su un rapporto di prova dell'Istituto federale di metrologia e può definire i margini tecnici di tolleranza conformi allo stato della tecnica.29
24 Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2355).
25 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
27 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2355).
28 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7065).
29 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mag. 2011 (RU 2011 2355). Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7065).
1 Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare strumenti per test preliminari che danno indicazioni sullo stato di ebrietà.
2 Se vi sono indizi tali da lasciar supporre che la persona controllata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall'alcol e che in tale stato abbia condotto un veicolo, la polizia può eseguire test preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicamenti, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore.
3 I test preliminari devono essere eseguiti conformemente alle prescrizioni del fabbricante dello strumento impiegato.
4 Se il risultato dei test preliminari è negativo e la persona controllata non mostra indizi d'inabilità alla guida, si rinuncia a effettuare ulteriori accertamenti.
5 Se il test preliminare relativo al consumo di alcol risulta positivo oppure nel caso in cui la polizia non abbia impiegato uno strumento per test preliminari, viene eseguito un accertamento etilometrico.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
1 L'accertamento etilometrico può essere effettuato utilizzando:
2 Se una misurazione è effettuata mediante etilometro precursore, determinati valori possono essere riconosciuti tramite apposizione della firma (art. 11 cpv. 3).
31 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
1 L'accertamento con etilometro precursore può essere effettuato:
2 Per l'accertamento sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre 0,05 mg/l, occorre effettuare due nuove misurazioni. Se anche queste presentano uno scarto superiore a 0,05 mg/l e vi sono indizi di uno stato di ebrietà, occorre disporre un accertamento etilometrico probatorio o un esame del sangue.
3 Fa fede il valore più basso delle due misurazioni. La persona interessata può riconoscerlo con la propria firma se corrisponde alle seguenti concentrazioni di alcol nell'aria espirata:
4 Gli etilometri precursori devono soddisfare i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 200634 sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
5 L'USTRA disciplina l'uso degli etilometri precursori.
32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
1 L'accertamento con etilometro probatorio può essere effettuato dopo un tempo di attesa di almeno 10 minuti.
2 Se l'etilometro rileva la presenza di alcol in bocca, occorre attendere almeno altri 5 minuti prima di procedere all'accertamento etilometrico.
3 Gli etilometri probatori devono soddisfare i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
4 L'USTRA disciplina l'uso degli etilometri probatori.
35 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
1 L'esame del sangue per rilevare la presenza di alcol deve essere disposto se:
2 L'esame del sangue può essere disposto se vi sono indizi di inabilità alla guida e non è possibile eseguire un accertamento etilometrico o se quest'ultimo non è idoneo ad accertare l'infrazione.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
L'esame del sangue deve essere disposto se vi sono indizi di inabilità alla guida non attribuibili o non unicamente attribuibili all'influsso dell'alcol. È possibile disporre anche un prelievo delle urine.
38 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
Se non è possibile stabilire chi, tra le persone coinvolte, conduceva il veicolo, possono essere sottoposte agli accertamenti di cui agli articoli 10-12a tutte le persone da non escludere a tal fine.
39 Introdotto dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
1 La polizia deve informare la persona interessata in particolare sul fatto che:
2 Se la persona interessata si rifiuta di sottoporsi a un test preliminare, all'accertamento etilometrico, al prelievo del sangue o delle urine o all'esame medico, occorre informarla sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 16c cpv. 1 lett. d in combinato disposto con il cpv. 2 e l'art. 91a cpv. 1 LCStr).41
3 L'accertamento etilometrico, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni etilometriche e l'ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine devono essere registrati in un rapporto. L'USTRA stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto.42
40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
1 Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato. Il prelievo delle urine è effettuato sotto l'adeguata sorveglianza di una persona qualificata.
2 Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequivocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura e inviato per l'esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto dall'USTRA.
3 Su proposta dei Cantoni, l'USTRA riconosce i laboratori che dispongono delle installazioni necessarie per le analisi medico-legali del sangue e delle urine e garantiscono un esame irreprensibile. Esso controlla o fa controllare l'attività dei laboratori riconosciuti.
1 Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d'inabilità alla guida dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicamenti, accertabili a livello medico. L'USTRA stabilisce i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto.
2 L'autorità competente può dispensare il medico dall'obbligo di effettuare un'analisi se la persona interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d'inabilità alla guida dovuta a una sostanza diversa dall'alcol.
1 I risultati dell'analisi del sangue o delle urine sono sottoposti, all'attenzione dell'autorità penale e dell'autorità di revoca, a un perito riconosciuto che ne valuta l'incidenza sull'abilità alla guida se:
2 Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell'esame medico e dell'analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni.
3 Su proposta dei laboratori, l'USTRA riconosce la qualità di perito a persone che:
44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
È possibile stabilire l'ebrietà o l'influsso di una sostanza diversa dall'alcol sulla ridotta abilità alla guida in base allo stato e al comportamento della persona sospetta o mediante l'accertamento relativo al consumo, in particolare se non è stato possibile effettuare l'accertamento etilometrico46, l'analisi preliminare per rilevare tracce di stupefacenti o di medicamenti né il prelievo del sangue.
45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4671).
46 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
L'USTRA disciplina le ulteriori esigenze concernenti la procedura per accertare l'inabilità alla guida nel traffico stradale a seguito dell'influsso di alcol, stupefacenti e medicamenti.
I conducenti al beneficio di privilegi e immunità diplomatici o consolari non possono essere sottoposti, senza il loro consenso, a esami per l'accertamento dell'inabilità alla guida.
Sono effettuati controlli sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti di veicoli a motore che sottostanno all'OLR 148 e all'OLR 249.
2 Nei confronti dei conducenti che sottostanno all'OLR 1, le autorità cantonali provvedono affinché ogni anno siano effettuati controlli durante il 3 per cento almeno dei giorni lavorativi, almeno il 30 per cento dei quali da effettuarsi nel quadro di controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro di controlli nell'azienda.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4929).
1 Sulla strada, La polizia controlla in particolare l'osservanza delle prescrizioni concernenti:
2 Per individuare precocemente abusi e manipolazioni del tachigrafo, la polizia può consultare mediante collegamento radio i seguenti dati per decidere se sia il caso di fermare il veicolo per un controllo:
3 I dati trasmessi mediante collegamento radio devono essere distrutti dalla Polizia al più tardi entro tre ore dalla trasmissione, a meno che non facciano presumere una manipolazione o un abuso del tachigrafo. Se nel corso del controllo stradale tale sospetto non è confermato, i dati trasmessi vanno distrutti.52
50 Nuovo testo gisuta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 239).
51 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 239).
52 Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 239).
1 I controlli nell'azienda sono effettuati nella sede dell'azienda o di una sua succursale. Se la sede o la succursale è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d'immatricolazione informa l'autorità competente per il controllo nell'azienda.
2 I controlli nell'azienda devono essere effettuati in particolare se:
3 I controlli di cui al capoverso 2 sono conteggiati quali controlli giusta l'articolo 20.
4 Invece di un controllo in loco, il controllo può essere effettuato sulla base di documenti di controllo. Se un'azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l'articolo 13 lettere b, c e d OLR 153 o l'articolo 16a OLR 254, può trasmetterli per via elettronica all'autorità di controllo nella forma da essa richiesta e in osservanza delle necessarie misure di sicurezza.55
5 Se possibile la valutazione deve coinvolgere almeno i mezzi di controllo di un mese.
6 Sono oggetto dei controlli:
55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4929).
56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 239).
Le autorità cantonali provvedono affinché lo stato tecnico dei veicoli sia debitamente controllato.
1 È effettuata almeno una delle seguenti procedure di controllo:
2 I dispositivi di frenatura e le emissioni di gas di scarico devono essere verificati conformemente alle disposizioni dell'allegato II della direttiva 2000/30/CE.
3 Prima dell'ispezione tecnica giusta il capoverso 1 lettera c devono essere consultati i documenti di cui al capoverso 1 lettera b. Se è dimostrato che sono già stati controllati durante gli ultimi tre mesi, i punti da verificare devono essere controllati soltanto in presenza di difetti manifesti o di incongruenze con i documenti di cui al capoverso 1 lettera b.
4 Dopo l'ispezione tecnica giusta il capoverso 1 lettere c e d, al conducente è rilasciato un rapporto conformemente all'allegato I della direttiva 2000/30/CE. L'USTRA determina la forma e il contenuto del rapporto.
5 I controlli su strada dello stato tecnico dei veicoli utilitari sono effettuati senza preavviso.
58 Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giu. 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2003/26/CE, GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 37)
1 Basandosi sul documento di manutenzione antinquinamento (art. 35 cpv. 4 OETV59), la polizia controlla se il detentore di un veicolo assoggettato all'obbligo di manutenzione di cui all'articolo 59a ONC60 ha effettuato il servizio di manutenzione del sistema antinquinamento.
2 Nel traffico essa può effettuare controlli successivi dei gas di scarico giusta l'articolo 36 OETV in collaborazione con l'autorità d'immatricolazione.
1 Il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose deve essere effettuato in base alla lista di controllo di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2022/199961.
2 Le autorità cantonali provvedono affinché sia sottoposta a controllo una quota rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose.
3 Dopo il controllo, al conducente sono consegnati la lista di controllo debitamente compilata o un certificato attestante l'esecuzione del controllo.
4 Prima di effettuare un controllo devono essere consultata l'eventuale lista di controllo o l'eventuale certificato inerente a un controllo recentemente effettuato. La portata del controllo è eventualmente ridotta di conseguenza.
5 L'USTRA determina la forma e il contenuto della lista di controllo e del certificato di controllo.
61 Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 274 del 24.10.2022, pag. 1). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 13 nov. 2022.
1 Le autorità cantonali eseguono controlli presso le aziende che spediscono, trasportano o ricevono merci pericolose.
2 Se in occasione di un controllo in un'azienda si rileva un'infrazione alle norme sul trasporto di merci pericolose, il trasporto previsto deve essere reso conforme alle prescrizioni prima che il veicolo lasci l'azienda, o essere sottoposto ad altri provvedimenti idonei.
1 In occasione di controlli su strada o nell'azienda possono essere richiesti campioni di merce o di imballaggi.
2 Possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati a condizione che ciò non comporti un pericolo per la sicurezza. I campioni sono consegnati per esame a un laboratorio riconosciuto dal Cantone.
3 Se il prodotto trasportato non è conforme alle prescrizioni, può essere vietata l'esecuzione del trasporto o possono essere sequestrati gli imballaggi.
1 La polizia vigila affinché, prima di riprendere la corsa, sia ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni.
2 Se il sovraccarico non può essere sanzionato secondo la procedura della multa disciplinare, la polizia deve ordinare il trasbordo o lo scarico del veicolo fino al peso autorizzato e sorvegliare l'operazione.
3 In caso di inosservanza dell'obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento, la polizia ordina che venga effettuato il servizio di manutenzione.
La polizia vieta al conducente di continuare la corsa se:
62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
63 Introdotta dal n. I dell'O del 29 nov. 2013 (RU 2013 4671). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
1 La polizia sequestra immediatamente la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre se il conducente:66
2 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere sequestrata se il conducente mette in pericolo la circolazione, in particolare se:
3 Il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per una determinata categoria, sottocategoria o categoria speciale comporta il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali, fino alla restituzione della licenza o fino a quando l'autorità di revoca ha emanato la sua decisione.
66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
1 La polizia sequestra sul posto la licenza di circolazione se:
2 La licenza di circolazione può essere sequestrata se il veicolo, considerato lo stato o il carico, costituisce un pericolo per la circolazione o cagiona rumore evitabile oppure se la licenza di circolazione e le targhe sono usate abusivamente.
3 Il sequestro della licenza di circolazione comporta anche il sequestro delle targhe e il divieto di continuare la corsa. Il veicolo può essere sequestrato e sottoposto a un esame suppletivo.
1 La polizia deve confermare per scritto il sequestro della licenza per allievo conducente, della licenza di condurre, della licenza di circolazione e il divieto di continuare la corsa indicando le conseguenze giuridiche del provvedimento.
2 Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all'autorità di revoca del Cantone di domicilio. Le licenze di circolazione e le targhe sequestrate devono essere inviate entro tre giorni lavorativi all'autorità di revoca del Cantone di stanza. In entrambi i casi devono essere allegati una conferma scritta e brevemente motivata del sequestro e il rapporto di polizia. Se quest'ultimo non è ancora disponibile, deve essere trasmesso appena possibile.68
3 Se i motivi che hanno originato il sequestro della licenza oppure il divieto di continuare la corsa cessano di esistere, la licenza e le targhe devono essere restituite e il veicolo deve essere riconsegnato per l'ulteriore uso.
68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 giu. 2022, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2022 406).
1 Il sequestro della licenza di circolazione e delle targhe, il divieto di continuare a fare uso del veicolo o il sequestro del veicolo sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che sono manifestamente in uno stato non conforme alle prescrizioni.
2 Il sequestro della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è pure ammesso in caso di impiego abusivo delle stesse. È fatto salvo l'articolo 60 numero 4 secondo periodo dell'ordinanza del 20 novembre 195969 sull'assicurazione dei veicoli.
3 Le misure ordinate giusta il capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo contestato è rimesso in uno stato conforme alle prescrizioni. Se non può essere ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni, l'autorità cantonale annulla la licenza e distrugge o oblitera le targhe. Restituisce le licenze all'autorità d'immatricolazione annunciandole che le targhe sono state distrutte o obliterate. Il detentore può esigere la restituzione delle targhe obliterate o la conferma che sono state distrutte.
1 I conducenti al beneficio di privilegi e di immunità diplomatici o consolari che commettono infrazioni nella circolazione stradale possono essere fermati per l'accertamento dell'identità. Essi devono presentare la carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri.
2 I documenti di legittimazione come anche le licenze di condurre e di circolazione non possono essere sequestrati.
3 La polizia vieta al conducente di proseguire la corsa se egli stesso o il veicolo si trovano in uno stato tale da mettere in grave pericolo la circolazione.70
70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
La polizia notifica all'autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale. Non deve essere fatta nessuna notifica se la denuncia si basa sull'articolo 6 capoverso 4 della legge del 18 marzo 201671 sulle multe disciplinari.72
72 Nuovo testo del per. giusta l'all. 3 n. 1 dell'O del 16 gen. 2019 concernente le multe disciplinari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 529).
Se la polizia viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, quali una grave malattia o una tossicomania, li comunica all'autorità competente in materia di circolazione stradale.
La polizia notifica all'autorità di immatricolazione i veicoli che hanno subito danni gravi a seguito di un incidente o che hanno presentato gravi difetti nel corso di un controllo.
La polizia notifica immediatamente al Dipartimento federale degli affari esteri le infrazioni accertate commesse da conducenti al beneficio di privilegi e di immunità diplomatici o consolari. Ciò vale anche se è stata impedita la continuazione della corsa secondo l'articolo 35 capoverso 3. La notifica deve precisare il veicolo e i dati personali del conducente.
1 Se un conducente di un veicolo o un'impresa di uno Stato membro dell'Unione europea commette infrazioni gravi o ripetute tali da compromettere la sicurezza del trasporto di merci pericolose, le autorità cantonali notificano tali infrazioni alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è immatricolato o in cui l'impresa ha sede. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di prendere i provvedimenti necessari nei confronti dei contravventori o delle imprese interessate.
2 Se il conducente di un veicolo svizzero o un'impresa svizzera commette infrazioni gravi o ripetute in uno Stato membro dell'Unione europea a seguito delle quali le autorità cantonali effettuano un controllo nelle imprese interessate, tali autorità ne comunicano l'esito allo Stato che ha segnalato i fatti o ha richiesto informazioni.
1 Se un conducente di uno Stato membro dell'Unione europea commette gravi o ripetute infrazioni alle prescrizioni relative ai periodi di lavoro, di guida e di riposo, le autorità cantonali notificano tali infrazioni e le eventuali misure adottate alle autorità competenti dello Stato in cui ha sede l'impresa del conducente. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di effettuare un controllo nell'impresa interessata e di comunicarne l'esito.
2 Se conducenti svizzeri commettono in uno Stato membro dell'Unione europea gravi o ripetute infrazioni alle prescrizioni relative ai periodi di lavoro, di guida e di riposo a seguito delle quali le autorità cantonali effettuano un controllo nell'impresa interessata, tali autorità ne comunicano l'esito allo Stato che ha segnalato i fatti o ha richiesto informazioni.
1 Se sono constatati difetti gravi in un veicolo utilitario di uno Stato membro dell'Unione europea, le autorità cantonali lo notificano alle autorità competenti dello Stato in cui il veicolo è immatricolato. Le autorità cantonali possono chiedere allo Stato straniero di adottare le misure opportune e di comunicarne l'esito.
2 Se in uno Stato membro dell'Unione europea sono constatati difetti gravi in un veicolo utilitario immatricolato in Svizzera, le autorità cantonali comunicano le misure adottate allo Stato che ha segnalato i fatti o ha richiesto informazioni.
L'USTRA riceve le notifiche degli Stati membri dell'Unione europea sulle infrazioni commesse da veicoli immatricolati in Svizzera o da imprese ivi domiciliate e le trasmette all'autorità cantonale competente.
1 I Cantoni notificano ogni anno all'USTRA:
2 L'USTRA disciplina la forma delle notifiche e la relativa procedura.
1 I Cantoni notificano all'UFT:
2 Non devono essere notificate le infrazioni che comportano unicamente una multa disciplinare.
3 D'intesa con l'UFT, l'USTRA disciplina la forma delle notifiche e la relativa procedura in caso di infrazioni alle disposizioni sul trasporto di persone e l'ammissione come impresa di trasporto stradale.
L'USTRA trasmette:
74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4671).
1 In collaborazione con i Cantoni e la Direzione generale delle dogane, l'USTRA gestisce una banca dati centrale.
2 La banca dati serve:
3 Non possono essere trattati dati (art. 44-46 e 48) relativi a una persona identificata o identificabile.
4 L'USTRA emana le necessarie istruzioni tecnico-amministrative, segnatamente il regolamento per il trattamento.
75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4671).
La banca dati contiene:
È punito con la multa chi:
In deroga all'articolo 20, negli anni 2008 e 2009 devono essere effettuati controlli soltanto nel 2 per cento dei giorni lavorativi annui dei conducenti assoggettati all'OLR 176.
77 Introdotto dal n. I 1 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2) (RU 2009 5959). Abrogato dal n. I dell'O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2585).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.