Art. 1 Campo d'applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai prodotti elettrici a bassa tensione utilizzati con una tensione nominale compresa fra 50 V e 1000 V in corrente alternata o fra 75 V e 1500 V in corrente continua (prodotti a bassa tensione), nel senso dei prodotti oggetto della direttiva 2014/35/UE4 (direttiva UE «bassa tensione»).
2 Si applica anche ai prodotti a bassa tensione:
- a.
- con una tensione d'esercizio inferiore a 50 V in corrente alternata o a 75 V in corrente continua;
- b.
- elencati nell'allegato II della direttiva UE «bassa tensione», eccettuato il caso in cui la loro sicurezza elettrica è disciplinata in atti normativi speciali.
3 Per la compatibilità elettromagnetica sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 20155 sulla compatibilità elettromagnetica.
4 Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione), testo secondo GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.