1 Le prescrizioni di cui all'articolo 3 determinano, in particolare, le misure tecniche di sicurezza necessarie nel caso d'incroci di linee a corrente forte con linee a corrente debole, o di linee a corrente forte fra loro.
2 Queste misure di sicurezza sono applicate in ogni singolo caso nel modo più appropriato per la totalità degli impianti che si incrociano. Ove non sia possibile mettersi d'accordo circa le misure da prendere, decide il DATEC.18
3 Le spese per queste misure di sicurezza sono sopportate in comune dalle imprese interessate.
4 Le spese sono ripartite proporzionalmente all'importanza economica di questi impianti, indipendentemente da quale delle linee sia preesistente o su quale linea vadano introdotte le misure di sicurezza o le modificazioni.
5 L'autorità federale competente decide sulle controversie circa le spese o la loro ripartizione. È fatta salva l'azione ai sensi dell'articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge del 17 giugno 200519 sul Tribunale federale riguardante le controversie tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni.20
6 Le prescrizioni del presente articolo non si applicano agli impianti domestici.