Art. 1 Garanzia di origine
1 Il periodo di produzione determinante per il rilevamento dell'elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata2 superiore a 30 kVA e, a scelta, a un mese civile, un trimestre civile o un anno civile per gli altri impianti.
2 La garanzia di origine comprende, in particolare:
- a.
- la quantità di elettricità prodotta in kWh;
- b.
- il periodo di produzione in mesi;
- c.
- la denominazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione dell'elettricità, conformemente al numero 1.1 dell'allegato;
- d.
- i dati per l'identificazione dell'impianto di produzione, in particolare la denominazione, l'ubicazione, la data di entrata in servizio, la data di rilascio dell'ultima concessione nel caso di un impianto idroelettrico, il nome e indirizzo del gestore;
- e.
- i dati tecnici dell'impianto di produzione, in particolare il tipo di impianto, la potenza elettrica e, nel caso di un impianto idroelettrico, l'indicazione se si tratta di una centrale ad acqua fluente o ad accumulazione, con o senza pompaggio;
- f.
- i dati per l'identificazione del luogo in cui l'elettricità immessa in rete dal produttore viene misurata (punto di misurazione), in particolare il nome e l'indirizzo del gestore del punto di misurazione e i dati relativi al suo controllo ufficiale, il numero d'identificazione, l'ubicazione, il nome e l'indirizzo del gestore della rete alimentata attraverso tale punto di misurazione;
- g.
- l'indicazione se una parte dell'elettricità è consumata sul posto (consumo proprio);
- h.
- l'indicazione dell'eventuale ammontare della rimunerazione unica, del contributo d'investimento, del premio di mercato o del finanziamento dei costi supplementari ricevuto dal produttore;
- i.
- i dati relativi alle emissioni di CO2 generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte.
3 Nel caso degli impianti a combustibili fossili con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e con un consumo proprio, inclusa l'alimentazione ausiliaria non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, in deroga all'articolo 1 capoverso 2 lettera a l'energia immessa (produzione eccedentaria) può essere registrata nella garanzia di origine.3
4 Una garanzia di origine che non viene annullata entro 12 mesi dalla fine del rispettivo periodo di produzione perde la sua validità e non può più essere utilizzata. Una garanzia di origine il cui periodo di produzione coincide con i mesi di gennaio, febbraio, marzo o aprile oppure con tutto il primo trimestre perde la sua validità solo a fine maggio dell'anno seguente.
5 L'organo di esecuzione di cui all'articolo 64 della legge federale del 30 settembre 20164 sull'energia (LEne) emana direttive sulla forma delle garanzie di origine, dopo aver dato alle cerchie interessate la possibilità di esprimersi.
6 Il gestore ha diritto alla registrazione di garanzie di origine a partire dalla messa in esercizio di un nuovo impianto di produzione se presenta all'organo di esecuzione la certificazione completa dei dati dell'impianto al più tardi entro un mese dalla messa in esercizio dello stesso. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto alla registrazione di garanzie di origine.5
2 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
3 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).
5 Introdotto dalla cifra I dell'O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917).