1 Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:
- a.
- i Comuni, se la decisione interessa il loro territorio;
- b.
- le organizzazioni specializzate d'importanza nazionale9, riconosciute dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni10.
2 Contro le decisioni dell'autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.
3 Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del Cantone. I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte ed esse ne risultano lese.11
4 Se il diritto federale o cantonale prevede l'attuazione di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d'opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 3.12
5 Il capoverso 3 non è applicabile se sul progetto si decide nell'ambito della procedura prevista dalla legge federale del 20 giugno 193013 sull'espropriazione.14