Art. 1 Scopi
1 Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura e i comprensori edificabili siano separati da quelli non edificabili.5 Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. Essi tengono conto delle condizioni naturali, come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia.
2 Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:
- a.
- proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio;
- abis.6
- promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti preservando una qualità abitativa adeguata;
- b.7
- realizzare insediamenti compatti;
- bbis.8
- creare e conservare le premesse territoriali per le attività economiche;
- c.
- promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia;
- d.
- garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese;
- e.
- garantire la difesa nazionale;
- f.9
- promuovere l'integrazione degli stranieri e la coesione sociale.
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
6 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
8 Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 899; FF 2010 931).
9 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).