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Ordinanza
sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni
di collaboratore

(Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC)

del 27 giugno 2012 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 129 capoverso 1 lettera d e 199 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull'imposta federale diretta (LIFD),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza stabilisce le indicazioni che il datore di lavoro deve fornire alle autorità fiscali nell'attestazione concernente le partecipazioni di collaboratore:

a.
all'atto della consegna di partecipazioni di collaboratore;
b.
nel momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro derivante dalle partecipazioni di collaboratore.

2 L'ordinanza si applica a:

a.
azioni, buoni di godimento, buoni di partecipazione, quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che conferiscono ai collaboratori diritti patrimoniali o diritti societari nei confronti del datore di lavoro, della sua società madre o di un'altra società del gruppo (azioni di collaboratore);
b.
opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore e partecipazioni improprie di collaboratore.
Art. 2 Periodo di maturazione (vesting)

Nella presente ordinanza si considera quale periodo di maturazione il periodo che intercorre tra l'acquisizione di una partecipazione di collaboratore e la nascita del diritto di esercizio.

Art. 3 Diritto di esercizio

1 Il diritto di esercizio nasce al momento dell'acquisizione del diritto (maturazione).

2 I periodi di attesa che terminano dopo la maturazione non sono considerati ai fini della determinazione della stessa.

Sezione 2: Contenuto e forma dell'attestazione

Art. 4 Attestazione concernente azioni di collaboratore

Le attestazioni concernenti azioni di collaboratore devono contenere le seguenti indicazioni:

a.
la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore,
b.
la data di acquisizione delle azioni di collaboratore,
c.
il valore venale delle azioni di collaboratore quotate oppure il valore determinato mediante una formula (valore matematico) delle azioni di collaboratore non quotate al momento dell'acquisizione,
d.
eventuali periodi di attesa nonché la durata di eventuali obblighi di restituzione,
e.
il prezzo di acquisto convenuto,
f.
il numero di azioni di collaboratore acquisite,
g.
il vantaggio valutabile in denaro attestato nel certificato di salario o nel conteggio dell'imposta alla fonte.
Art. 5 Attestazione concernente opzioni di collaboratore e aspettative su azioni di collaboratore

1 Le attestazioni concernenti opzioni di collaboratore che vengono tassate al momento della consegna devono contenere per analogia le indicazioni di cui all'articolo 4.

2 Le attestazioni concernenti opzioni di collaboratore e aspettative su azioni di collaboratore che vengono tassate al momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro devono contenere le seguenti indicazioni:

a.
al momento dell'acquisizione:
1.
la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore,
2.
la data di acquisizione delle partecipazioni di collaboratore,
3.
la data della nascita del diritto di esercizio, se determinabile,
4.
il numero di partecipazioni di collaboratore acquisite;
b.
al momento dell'esercizio del diritto, della vendita o della conversione in azioni di collaboratore:
1.
la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore,
2.
la data d'acquisizione delle partecipazioni di collaboratore,
3.
la data d'esercizio del diritto, della vendita o della conversione,
4.
il valore venale della relativa azione quotata o il valore matematico della relativa azione non quotata, al momento dell'esercizio del diritto, della vendita o della conversione,
5.
il prezzo convenuto per l'esercizio, la vendita o la conversione,
6.
il numero di partecipazioni di collaboratore vendute, convertite o sulle quali è stato esercitato il diritto,
7.
il vantaggio valutabile in denaro attestato nel certificato di salario o nel conteggio dell'imposta alla fonte.
Art. 7 Attestazione in caso di arrivo in Svizzera del collaboratore

1 Se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva all'estero ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore che egli ha realizzato in Svizzera dopo l'arrivo nel nostro Paese, il datore di lavoro svizzero, oltre alle indicazioni previste agli articoli 5 e 6, deve fornire le seguenti indicazioni:

a.
il numero di giorni del periodo di maturazione durante i quali il collaboratore ha lavorato in Svizzera;
b.
il vantaggio valutabile in denaro.

2 Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:

(vantaggio valutabile in denaro ricevuto complessivamente dal collaboratore) × (numero di giorni di lavoro in Svizzera durante il periodo di maturazione) ÷ (numero di giorni del periodo di maturazione).
Art. 8 Attestazione in caso di partenza all'estero del collaboratore

1 Se il collaboratore durante il periodo in cui risiedeva in Svizzera ha acquisito opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore che egli ha realizzato all'estero dopo la partenza dalla Svizzera, nei confronti delle autorità cantonali competenti ai sensi dell'articolo 107 LIFD il datore di lavoro svizzero è tenuto a:2

a.
comunicare la realizzazione;
b.
attestare il numero di giorni del periodo di maturazione durante i quali il collaboratore ha lavorato in Svizzera;
c.
attestare il vantaggio valutabile in denaro; e
d.
versare l'imposta alla fonte conformemente all'articolo 100 capoverso 1 lettera d LIFD.

2 Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:

(vantaggio valutabile in denaro ricevuto complessivamente dal collaboratore) × (numero di giorni di lavoro in Svizzera durante il periodo di maturazione) ÷ (numero di giorni del periodo di maturazione).

3 Se in Svizzera il datore di lavoro detiene unicamente uno stabilimento d'impresa, l'autorità competente ai sensi del capoverso 1 corrisponde all'autorità fiscale cantonale del Cantone in cui è situato lo stabilimento d'impresa. In presenza di più stabilimenti d'impresa, l'autorità competente è l'autorità fiscale del Cantone in cui è situato lo stabilimento che contabilizza i relativi stipendi.

2 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 apr. 2018 sull'adeguamento di ordinanze alla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1827).

Art. 10 Forma dell'attestazione

Il datore di lavoro è tenuto ad allegare l'attestazione concernente le partecipazioni di collaboratore al certificato di salario o al conteggio dell'imposta alla fonte.

Sezione 3: Casi speciali

Art. 11 Liberazione di azioni di collaboratore prima della scadenza del periodo di attesa

1 Se le azioni di collaboratore divengono liberamente disponibili prima del termine del periodo originario di attesa, al momento della liberazione risulta un reddito supplementare da attività lucrativa.

2 Il reddito supplementare da attività lucrativa va calcolato considerando il valore venale o il valore matematico al momento della liberazione e il numero di anni rimanenti fino alla scadenza del periodo di attesa.

3 Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:

x - x ÷ 1,06n.
(x) corrisponde al valore venale o al valore matematico dell'azione al momento della liberazione, mentre (n) corrisponde al numero di anni che intercorrono dal momento della liberazione alla scadenza del periodo di attesa. Gli anni di attesa interrotti dalla liberazione vanno considerati proporzionalmente.

4 Le attestazioni del reddito supplementare da attività lucrativa in seguito alla liberazione prima della scadenza del periodo di attesa devono contenere le seguenti indicazioni:

a.
la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore;
b.
la data del termine ordinario del periodo di attesa;
c.
la data della liberazione;
d.
la riduzione per il periodo di attesa residuo (arrotondato a tre cifre decimali);
e.
il valore venale o il valore matematico dell'azione di collaboratore al momento della liberazione;
f.
il vantaggio valutabile in denaro per ogni azione di collaboratore;
g.
il numero di azioni di collaboratore;
h.
il vantaggio valutabile in denaro attestato nel certificato di salario o nel conteggio dell'imposta alla fonte.
Art. 12 Restituzione di azioni di collaboratore

1 Se alla cessazione del rapporto di lavoro, è tenuto in ossequio al contratto a restituire le azioni di collaboratore al datore di lavoro senza risarcimento o al di sotto del loro attuale valore venale, il collaboratore può far valere le spese di conseguimento del reddito. Queste sono calcolate sulla base della differenza tra il valore venale o il valore matematico al momento della restituzione e il prezzo di restituzione.

2 L'entità delle spese di conseguimento del reddito va calcolata secondo la seguente formula:

x ÷ 1,06n ‒ y.
(x) corrisponde al valore venale o al valore matematico dell'azione di collaboratore al momento della restituzione, (y) al prezzo di restituzione e (n) al numero di anni che intercorrono tra il momento della restituzione e la scadenza del termine di attesa. Gli anni di attesa interrotti dalla restituzione vanno considerati proporzionalmente.

3 Il datore di lavoro è tenuto ad attestare le spese di conseguimento del reddito al collaboratore. Le spese di conseguimento del reddito non possono essere compensate con il reddito lordo nel certificato di salario o nel conteggio dell'imposta alla fonte.

4 Se l'importo restituito supera l'attuale valore venale o il valore matematico, la parte eccedente va attestata quale reddito supplementare. L'attestazione deve contenere per analogia le indicazioni di cui all'articolo 11 capoverso 4.

Art. 13 Collaboratori domiciliati all'estero

1 Gli articoli 7 e 8 non si applicano ai collaboratori soggetti all'imposizione alla fonte ai sensi dell'articolo 91 LIFD.3

2 Questi collaboratori sottostanno all'imposizione alla fonte con aliquote ordinarie per la totalità del loro reddito derivante da partecipazioni di collaboratore (art. 85 LIFD).

3 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 apr. 2018 sull'adeguamento di ordinanze alla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1827).

Art. 15 Realizzazione di vantaggi valutabili in denaro dopo la cessazione del rapporto di lavoro

1 Se i vantaggi valutabili in denaro provenienti da opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore sono realizzati in un momento in cui non sussiste più alcun rapporto di lavoro tra la persona beneficiaria e il datore di lavoro, quest'ultimo trasmette l'attestazione all'autorità fiscale cantonale del Cantone di domicilio della persona beneficiaria.

2 Se la persona beneficiaria non è domiciliata in Svizzera, l'attestazione è trasmessa alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 107 LIFD.4

4 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O dell'11 apr. 2018 sull'adeguamento di ordinanze alla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1827).

Sezione 4: Classificazione delle partecipazioni di collaboratore in categorie e ulteriori indicazioni

Art. 17 Ulteriori indicazioni

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità fiscali cantonali possono richiedere al datore di lavoro ulteriori informazioni a complemento delle indicazioni previste nella presente ordinanza qualora sia necessario ai fini dell'imposizione regolamentare dei redditi.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Disposizioni transitorie

Alle partecipazioni di collaboratore consegnate ai collaboratori prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ma realizzate soltanto successivamente, si applicano gli obblighi di attestazione previsti dalla presente ordinanza. Sono eccettuate le partecipazioni di collaboratore tassate prima della sua entrata in vigore.