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641.91

Legge federale
relativa all'Accordo con la Comunità europea
sulla fiscalità del risparmio

(Legge sulla fiscalità del risparmio, LFR)

del 17 dicembre 2004 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
in esecuzione dell'Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Accordo);
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20043,

decreta:4

1 RS 101

2 RS 0.641.926.81

3 FF 2004 5273

4 Adottata dall'art. 2 del DF del 17 dic. 2004 (RU 2005 2557).

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 In vista dell'attuazione dell'Accordo, la presente legge disciplina:

a.
la ritenuta di imposta sui pagamenti di interessi, la divulgazione volontaria di pagamenti di interessi e le pene per le infrazioni a queste disposizioni;
b.
l'assistenza amministrativa tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea in caso di frode fiscale ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1 dell'Accordo.

2 Le disposizioni dell'Accordo sono direttamente applicabili agli agenti pagatori svizzeri.

Art. 2 Definizioni

La presente legge utilizza come segue le definizioni qui appresso:

a.
agente pagatore, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo;
b.
pagamento di interessi, ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo;
c.
beneficiario effettivo, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo.

Capitolo 2: Ritenuta di imposta e divulgazione volontaria

Sezione 1: Obblighi degli agenti pagatori

Art. 3 Annuncio come agente pagatore

1 Gli agenti pagatori devono annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2 Nell'annuncio l'agente pagatore deve indicare:

a.
il suo nome (la sua ditta) e la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all'estero o di una ditta individuale con domicilio all'estero: il nome (la ditta) e il luogo della sede centrale e l'indirizzo della direzione nazionale;
b.
il genere di attività;
c.
la data di inizio dell'attività.

3 Le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 19345 sulle banche e le società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del 15 giugno 20186 sugli istituti finanziari sono considerate annunciate se hanno iniziato l'attività prima del 1° luglio 2005.7

5 RS 952.0

6 RS 954.1

7 Nuovo testo giusta l'all. n. 9 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

Art. 4 Ritenuta di imposta

1 Gli agenti pagatori effettuano una ritenuta di imposta sui pagamenti di interessi conformemente agli articoli 1, 3-5, 7 e 16 dell'Accordo.

2 L'agente pagatore può correggere entro cinque anni una ritenuta di imposta prelevata ingiustamente purché sia certo che nessun computo e nessun rimborso siano stati o non siano ancora stati richiesti nello Stato di residenza del beneficiario del pagamento degli interessi.

Art. 5 Trasferimento della ritenuta di imposta

1 Al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interessi, gli agenti pagatori trasferiscono all'Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1.

2 Gli agenti pagatori indicano all'atto del trasferimento le modalità di assegnazione degli importi agli Stati membri dell'Unione europea.

3 La ritenuta di imposta è calcolata e dedotta in franchi svizzeri. Se il pagamento di interessi è effettuato in valuta estera, l'agente pagatore procede alla conversione al corso del giorno di conteggio con il cliente.

4 Sugli importi di ritenuta di imposta trasferiti dopo il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interesse è dovuto senza diffida un interesse di mora a contare dal 1° aprile sino alla data di incasso. Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il saggio di interesse.

Art. 6 Divulgazione volontaria

1 Conformemente all'articolo 2 dell'Accordo, in presenza di un'autorizzazione espressa del beneficiario effettivo, l'agente pagatore comunica il pagamento di interessi all'Amministrazione federale delle contribuzioni. La comunicazione subentra alla ritenuta di imposta.

2 Una volta rilasciata, l'autorizzazione è valida finché l'agente pagatore riceve una revoca espressa da parte del beneficiario effettivo o dei suoi successori legali. La revoca è valida soltanto se il beneficiario effettivo o i suoi successori legali garantiscono nei confronti dell'agente pagatore l'importo della ritenuta di imposta dovuto al posto della comunicazione.

3 Gli agenti pagatori effettuano ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo al pagamento, le comunicazioni relative ai pagamenti di interessi.

4 L'agente pagatore può revocare una comunicazione relativa a un pagamento di interessi entro il 31 maggio dell'anno in cui tale comunicazione è stata effettuata. Qualora si debba procedere alla ritenuta di imposta, l'agente pagatore deve trasferirla immediatamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 7 Prescrizione

1 Il credito di consegna della ritenuta di imposta o di presentazione della comunicazione di interessi si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel corso del quale doveva essere versata la ritenuta o presentata la dichiarazione.

2 La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale, inteso a far valere il credito di ritenuta di imposta o la dichiarazione degli interessi, che viene portato a conoscenza di un agente pagatore. Ad ogni interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

3 Il termine assoluto di prescrizione è di 15 anni.

Sezione 2: Organizzazione e procedura

Art. 8 Compiti e competenze dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni provvede alla corretta applicazione delle disposizioni in materia di ritenuta di imposta e di divulgazione volontaria previste dall'Accordo e dalla presente legge.

2 Essa emana le decisioni necessarie all'applicazione delle disposizioni.

3 Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli cartacei o in forma elettronica ed emanare istruzioni.

4 Per chiarire la fattispecie essa può:

a.
verificare in loco i libri di commercio, i giustificativi e altri documenti dell'agente pagatore;
b.
raccogliere informazioni scritte e orali;
c.
convocare a interrogatori rappresentanti dell'agente pagatore.

5 Se constata che gli agenti pagatori non hanno adempito i loro obblighi o li hanno adempiti in modo lacunoso, essa offre loro la possibilità di esprimersi sulle lacune accertate.

6 L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione se non è raggiunta un'intesa tra di essa e l'agente pagatore.

7 Su richiesta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emana a titolo cautelare una decisione di accertamento della qualità di agente pagatore, delle basi di calcolo della ritenuta di imposta o del contenuto della dichiarazione di interessi.

Art. 9 Rimedi giuridici

1 Contro le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere fatta opposizione entro 30 giorni dalla loro notificazione.

2 L'opposizione deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione.

3 Se l'opposizione è fatta validamente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica la decisione senza essere vincolata alle conclusioni.

4 L'Amministrazione federale delle contribuzioni motiva la propria decisione su opposizione e indica i rimedi giuridici.

5 Le decisioni su opposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.8

6 e 7 ...9

8 Nuovo testo giusta l'all. n. 61 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

9 Abrogati dall'all. n. 61 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Art. 10 Obbligo del segreto

1 Chiunque è incaricato dell'esecuzione delle disposizioni in materia di ritenuta di imposta e di divulgazione volontaria previste dall'Accordo e dalla presente legge o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di privati il segreto sulle constatazioni fatte nell'esercizio di questa attività e negare la consultazione degli atti ufficiali.

2 Non è dato obbligo del segreto:

a.
nel caso di comunicazioni relative agli interessi effettuate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni a Stati membri dell'Unione europea conformemente all'articolo 2 dell'Accordo;
b.
nei confronti di organi di amministrazione della giustizia e dell'amministrazione nel caso di procedure ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge;
c.
in caso di constatazioni concernenti infrazioni alle leggi amministrative federali o cantonali oppure al Codice penale (CP)10, qualora il Dipartimento federale delle finanze autorizzi a sporgere denuncia.

3 Le constatazioni concernenti terzi, effettuate nel corso di un controllo di un agente pagatore conformemente all'articolo 8 capoverso 4, possono unicamente essere utilizzate ai fini della ritenuta di imposta e della divulgazione volontaria.

4 Sono da preservare il segreto bancario e gli altri segreti professionali tutelati per legge.

Art. 11 Prodotto della ritenuta di imposta

1 I Cantoni partecipano in ragione del dieci per cento alla quota di ritenuta di imposta UE spettante alla Svizzera.

2 La ripartizione tra i Cantoni è effettuata il 30 giugno di ogni anno secondo una chiave stabilita dal Dipartimento federale delle finanze in collaborazione con i Cantoni.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 12 Sottrazione, violazione dell'obbligo di comunicazione

1 È punito con la multa sino a 250 000 franchi, sempre che non si applichino le disposizioni penali degli articoli 14-16 della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo (DPA), chiunque, intenzionalmente e per procurare un profitto a sé stesso o a terzi:

a.
commette una sottrazione
1.
contravvenendo all'obbligo di effettuare la ritenuta di imposta ai sensi dell'articolo 4;
2.
omettendo di trasferire una ritenuta di imposta all'Amministrazione federale delle contribuzioni conformemente all'articolo 5 capoverso 1;
b.
viola l'obbligo di comunicazione dei pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1.

2 Se ha agito per negligenza, il colpevole è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 13 Messa in pericolo della ritenuta di imposta e della divulgazione volontaria

È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, mette in pericolo l'esecuzione dell'Accordo e della presente legge:

a.
contravvenendo all'obbligo di presentare distinte e conteggi, di fornire informazioni e di esibire giustificativi nella procedura di riscossione della ritenuta di imposta o di rilascio di comunicazioni sui pagamenti di interessi;
b.
allestendo un conteggio inesatto o fornendo informazioni errate in quanto persona tenuta a effettuare la ritenuta di imposta o a rilasciare comunicazioni sui pagamenti di interessi;
c.
contravvenendo all'obbligo di corretta gestione e conservazione dei libri di commercio e dei giustificativi; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù dell'articolo 166 CP12;
d.
complicando, ostacolando o impossibilitando l'esecuzione conforme di una verifica contabile o di un altro controllo ufficiale; è fatto salvo il perseguimento penale in virtù degli articoli 285 e 286 CP;
e.
contravvenendo alle esigenze in materia di trasferimento della ritenuta di imposta o di rilascio di comunicazioni sui pagamenti di interessi.
Art. 14 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a.
viola l'Accordo, la presente legge, un'ordinanza di esecuzione o le istruzioni generali;
b.
contravviene a una decisione notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.
Art. 15 Procedura

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni comunica per scritto all'interessato l'apertura di una procedura penale. All'interessato è offerta la possibilità di esprimersi sulle accuse che gli sono mosse.

2 Al termine dell'istruzione l'Amministrazione federale delle contribuzioni pronuncia una condanna o l'archiviazione e notifica per scritto la decisione all'interessato.

3 La decisione di condanna o di archiviazione può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.13

4 Se l'individuazione delle persone fisiche punibili dovesse necessitare misure istruttorie sproporzionate rispetto alla pena, è possibile rinunciare al perseguimento di queste persone e condannare in loro vece al pagamento della multa l'agente pagatore.

13 Nuovo testo giusta l'all. n. 61 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Capitolo 3: Assistenza amministrativa in caso di frode fiscale ai sensi
dell'articolo 10 dell'Accordo

Art. 1614

L'assistenza amministrativa ai sensi dell'Accordo è retta dalla legge del 28 settembre 201215 sull'assistenza amministrativa fiscale.

14 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).

15 RS 651.1

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 26 Sospensione o cessazione dell'applicazione dell'Accordo

1 Se l'applicazione dell'Accordo è sospesa conformemente al suo articolo 18 paragrafi 4 o 5, il Consiglio federale sospende simultaneamente l'applicazione della presente legge.

2 Se l'Accordo cessa di essere in vigore conformemente al suo articolo 17 paragrafo 4, il Consiglio federale abroga simultaneamente la presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 200517

17 DCF dell'11 mag. 2005.