Art. 1 Definizioni
1 A tenore della legislazione sull'imposizione degli oli minerali s'intende per:
- a.
- «olio da riscaldamento medio e olio da riscaldamento pesante» (voce 2710.19923 della tariffa doganale4): l'olio da riscaldamento medio e pesante del commercio internazionale usuale e quello corrispondente alle definizioni della norma svizzera5 secondo lo stato all'atto dell'entrata in vigore della presente ordinanza;
- b.
- «condotte»: quelle giusta la legge del 4 ottobre 19636 sugli impianti di trasporto in condotta;
- c.
- «tassati all'aliquota inferiore»: l'imposizione di una merce a un'aliquota inferiore a quella cui sarebbero assoggettate le medesime merci altrimenti utilizzate.
2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) statuisce in merito all'adozione di ulteriori modifiche della norma svizzera.7
3 Nuova voce giusta l'all. n. 13 dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2091).
5 Il testo di tale norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch
7 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 583).
