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Fedlex DEFRITRMEN
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641.611

Ordinanza
sull'imposizione degli oli minerali

(OIOm)

del 20 novembre 1996 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 21 giugno 19961 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm2),

ordina:

1 RS 641.61

2 Nuova espr. giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Definizioni e disposizioni amministrative

Art. 1 Definizioni

1 A tenore della legislazione sull'imposizione degli oli minerali s'intende per:

a.
«olio da riscaldamento medio e olio da riscaldamento pesante» (voce 2710.19923 della tariffa doganale4): l'olio da riscaldamento medio e pesante del commercio internazionale usuale e quello corrispondente alle definizioni della norma svizzera5 secondo lo stato all'atto dell'entrata in vigore della presente ordinanza;
b.
«condotte»: quelle giusta la legge del 4 ottobre 19636 sugli impianti di trasporto in condotta;
c.
«tassati all'aliquota inferiore»: l'imposizione di una merce a un'aliquota inferiore a quella cui sarebbero assoggettate le medesime merci altrimenti utilizzate.

2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) statuisce in merito all'adozione di ulteriori modifiche della norma svizzera.7

3 Nuova voce giusta l'all. n. 13 dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2091).

4 RS 632.10, All.

5 Il testo di tale norma può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch

6 RS 746.1

7 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 30 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 583).

Art. 28 Collaborazione con la Carbura

L'autorità fiscale9 e l'Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati relativi ai rapporti stesi dalle persone assoggettate all'imposta e dai detentori di scorte obbligatorie.

8 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

9 Nuova espressione giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2a10 Collaborazione con l'organo d'esecuzione

L'autorità fiscale e l'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 della legge del 30 settembre 201611 sull'energia (LEne) possono scambiarsi dati relativi ai titolari di autorizzazioni ai sensi della LIOm e dati provenienti da notifiche che i contribuenti, gli esportatori e gli aventi diritto al rimborso devono effettuare.

10 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).

11 RS 730.0

Art. 3 Spese di riscossione

L'autorità fiscale computa come spese di riscossione l'1,5 per cento degli introiti provenienti dall'imposta sui carburanti.

Sezione 2: Controlli dell'autorità fiscale

Art. 4 Procedura

1 L'autorità fiscale può entrare in fondi e in locali per effettuare controlli nonché per fermare veicoli allo scopo di controllarne il carburante.

2 Sempre che le circostanze lo permettano, i controlli aziendali devono essere effettuati durante il tempo di gestione, d'esercizio o di lavoro.

3 Le persone controllate sono tenute a cooperare nel modo richiesto dall'autorità fiscale.

Art. 5 Campionatura

1 L'autorità fiscale può prelevare campioni, in particolare dai serbatoi dei veicoli e delle macchine.

2 La campionatura è messa a verbale.

Art. 6 Provvedimenti per assicurare le prove

1 L'autorità fiscale custodisce all'intenzione dell'autorità competente campioni, atti e altri oggetti suscettibili di servire come mezzi probatori in una procedura penale.

2 Il risultato del controllo è messo a verbale.

Art. 7 Responsabilità

1 I deprezzamenti e le spese inerenti ai controlli non sono indennizzati.

2 È fatta salva un'eventuale responsabilità secondo la legge del 14 marzo 195812 sulla responsabilità.

Sezione 3: Prestazione di garanzie

Art. 8 Principio

1 È tenuto a prestare garanzia chiunque è abilitato a produrre dichiarazioni fiscali periodiche, a trasportare merci non imponibili o è depositario autorizzato.

2 La prestazione di garanzia serve a garantire l'imposta e gli altri tributi, in particolare per:

a.
le merci non imponibili immagazzinate in depositi autorizzati;
b.
le merci non tassate durante il trasporto;
c.
i crediti fiscali insoluti.

3 Per le scorte obbligatorie non imponibili, la Carbura deve prestare una garanzia adeguata.13

13 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

Art. 9 Importo e genere della prestazione di garanzia

1 L'autorità fiscale determina l'importo della prestazione di garanzia; essa tiene particolarmente conto dei quantitativi medi immessi in consumo nonché dei quantitativi non imponibili immagazzinati in depositi autorizzati.

2 La garanzia è prestata mediante fideiussione, deposito in contanti o deposito di titoli.

Art. 10 Genere e forma della fideiussione

1 Con la fideiussione fiscale solidale sono garantiti tutti i crediti nei confronti della persona assoggettata all'imposta.

2 La fideiussione è stesa su modulo ufficiale. Su di esso è indicato l'importo massimo della responsabilità.

Art. 11 Diritti e doveri del fideiussore

1 Se il fideiussore paga il credito, l'autorità fiscale gli rilascia, su richiesta, un'attestazione, in base alla quale egli può far valere il suo diritto di regresso nei confronti della persona assoggettata all'imposta e chiedere il rigetto definitivo di qualsiasi opposizione.

2 Riguardo al credito, il fideiussore non può far valere eccezioni che non siano quelle della persona assoggettata all'imposta. Gli atti esecutivi promossi contro quest'ultima hanno effetto anche contro il fideiussore.

Art. 12 Estinzione della fideiussione

1 La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente con la responsabilità della persona soggetta all'imposta.

2 Dopo un anno, il fideiussore può disdire la fideiussione presso l'autorità fiscale. In tal caso, dopo 60 giorni dal recapito della disdetta, egli non risponde più delle conseguenze degli atti commessi dalla persona soggetta all'imposta.

3 L'autorità fiscale può annullare la fideiussione ed esigere un'altra prestazione di garanzia, in particolare se il fideiussore lascia il suo domicilio in Svizzera.

Sezione 4: Statistica

Art. 14 Scopo

La statistica sul movimento delle merci a tenore della LIOm deve segnatamente informare in merito:

a.
alla fabbricazione e all'estrazione;
b.
all'immissione in consumo;
c.
a determinati impieghi di merci, per esempio a scopi esenti da imposta o fruenti di agevolazioni fiscali.
Art. 15 Base

La statistica è elaborata in base alle dichiarazioni fiscali nonché ai rapporti periodici dei depositari autorizzati.

Art. 16 Designazione della merce e quantità

1 Nelle dichiarazioni fiscali e nei rapporti periodici:

a.
le merci sono designate con la voce della tariffa doganale e il numero statistico;
b.
le quantità sono indicate in litri a 15°C per le merci misurate secondo criteri volumetrici oppure in chilogrammi per le merci misurate secondo la massa.

2 L'autorità fiscale stabilisce i numeri statistici.

3 Essa può prescrivere che nei rapporti sia menzionato un codice invece della voce della tariffa doganale e del numero statistico; pubblica le relative tabelle di concordanza.

Art. 17 Pubblicazione

1 L'autorità fiscale pubblica i risultati della statistica.

2 Essa riassume determinate cifre della statistica se la loro pubblicazione particolareggiata dovesse pregiudicare considerevolmente gli interessi dell'economia privata.

3 Essa può elaborare e pubblicare statistiche speciali e rilevamenti speciali.

4 Per le statistiche speciali e i rilevamenti speciali sono riscossi emolumenti secondo l'appendice all'ordinanza del 4 aprile 200715 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini16.17

15 RS 631.035

16 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

17 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Capitolo 2: Tariffe

Sezione 1: Tariffa d'imposta

Art. 18 Tariffa dell'imposta sugli oli minerali

1 Per una determinata merce fa stato l'aliquota d'imposta corrispondente alla voce della tariffa doganale applicabile a tale merce.

2 L'aliquota d'imposta di franchi 11,90 per 1000 kg per il gasolio della voce 2710.199918 della tariffa doganale corrisponde a franchi 9,90 per 1000 l a 15°C.

18 Nuova voce giusta l'all. n. 13 dell'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2091).

Art. 19 Supplemento fiscale sugli oli minerali

Il supplemento fiscale sugli oli minerali di franchi 300 per 1000 l a 15°C per il gas di petrolio e gli idrocarburi gassosi delle voci 2711.2110 e 2910 della tariffa doganale corrisponde a franchi 399,30 per 1000 kg.

Sezione 1a:19 Carburanti rinnovabili20

19 Introdotta dalla cifra I dell'O del 30 gen. 2008 (RU 2008 583). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667).

20 Nuova espr. giusta l'all. n. 2 lett. a dell'O del 2 apr. 2025 sul CO2, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 19a Carburanti rinnovabili

Per carburanti rinnovabili s'intendono:

a.
l'etanolo rinnovabile21: etanolo proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
b.
il biodiesel: esteri monoalchilici di acidi grassi di oli vegetali o animali;
c.
il biogas: gas ricco di metano proveniente dalla fermentazione o dalla gassificazione della biomassa, inclusi il gas di depurazione e il gas di discarica;
d.
il metanolo rinnovabile22: metanolo proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
e.
il dimetiletere rinnovabile23: etere dimetilico proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
f.
l'idrogeno rinnovabile24: idrogeno proveniente da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
g.
i carburanti rinnovabili sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici provenienti da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili;
h.
gli oli vegetali e animali o gli oli usati vegetali e animali;
i.25
gli esteri vegetali e animali idrogenati, gli acidi grassi, gli oli e gli oli usati.

21 Nuova espr. giusta l'all. n. 2 lett. b dell'O del 2 apr. 2025 sul CO2, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

22 Nuova espr. giusta l'all. n. 2 lett. c dell'O del 2 apr. 2025 sul CO2, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

23 Nuova espr. giusta l'all. n. 2 lett. d dell'O del 2 apr. 2025 sul CO2, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

24 Nuova espr. giusta l'all. n. 2 lett. e dell'O del 2 apr. 2025 sul CO2, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

25 Introdotta testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 2 apr. 2025 sul CO2, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Art. 19c Esigenze ecologiche

1 Le esigenze di cui all'articolo 12b capoverso 1 lettere a-c LIOm (esigenze ecologiche) sono adempiute se:

a.
dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i carburanti rinnovabili emettono almeno il 40 per cento in meno di gas serra rispetto alla benzina fossile;
b.
dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, i carburanti rinnovabili inquinano l'ambiente al massimo il 25 per cento in più rispetto alla benzina fossile; e
c.
le materie prime non sono coltivate su superfici che hanno subito un cambiamento di destinazione dopo il 1° gennaio 2008 e che prima di tale cambiamento presentavano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità.

2 È considerata un cambiamento di destinazione anche l'utilizzazione di superfici in precedenza non utilizzate.

3 Le superfici con un elevato stock di carbonio sono in particolare le foreste nonché le torbiere e altre zone umide.

4 Le superfici con una grande biodiversità sono in particolare le superfici in zone protette che:

a.
sono riconosciute come tali dalla legislazione o dall'autorità competente per la protezione della natura nel Paese in questione;
b.
sono riconosciute come tali da accordi internazionali; o
c.
sono inserite negli elenchi di organizzazioni intergovernative o dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).
Art. 19d Esigenze sociali

1 Le esigenze di cui all'articolo 12b capoverso 1 lettere d ed e LIOm (esigenze sociali) sono adempiute se:

a.
le superfici sulle quali sono coltivate le materie prime necessarie per i carburanti rinnovabili sono state acquistate legalmente, e tale acquisto a norma di legge si basa sul diritto nazionale e sugli obblighi internazionali dello Stato nel quale si trovano le superfici coltivate nonché sugli standard internazionali riconosciuti da detto Stato; e
b.26
all'atto della coltivazione delle materie prime e della produzione dei carburanti rinnovabili sono osservate la legislazione sociale applicabile nel luogo di produzione o, almeno, i principi e diritti fondamentali dei lavoratori oggetto delle convenzioni principali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

2 Le convenzioni principali dell'OIL:27

a.
Convenzione n. 29 del 28 giugno 193028 concernente il lavoro forzato od obbligatorio;
b.
Convenzione n. 87 del 9 luglio 194829 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;
c.
Convenzione n. 98 del 1° luglio 194930 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva;
d.
Convenzione n. 100 del 29 giugno 195131 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile;
e.
Convenzione n. 105 del 25 giugno 195732 concernente la soppressione del lavoro forzato;
f.
Convenzione n. 111 del 25 giugno 195833 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione;
g.
Convenzione n. 138 del 26 giugno 197334 concernente l'età minima di ammissione all'impiego;
gbis.35
Convenzione n. 155 del 22 giugno 198136 sulla salute e sicurezza sul lavoro;
h.
Convenzione n. 182 del 17 giugno 199937 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione;
i.38
Convenzione n. 187 del 15 giugno 200639 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

26 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629). Vedi anche le disp. trans. alla fine di questo testo.

27 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629).

28 RS 0.822.713.9

29 RS 0.822.719.7

30 RS 0.822.719.9

31 RS 0.822.720.0

32 RS 0.822.720.5

33 RS 0.822.721.1

34 RS 0.822.723.8

35 Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629).

36 www.ilo.org/normlex > Instruments > Conventions > Fondamentales > C155

37 RS 0.822.728.2

38 Introdotta dalla cifra I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629).

39 www.ilo.org/normlex > Instruments > Conventions > Fondamentales > C187

Art. 19f Prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e prova della plausibilità dell'adempimento delle esigenze sociali

1 La prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e la prova della plausibilità dell'adempimento delle esigenze sociali devono essere fornite:

a.
dall'importatore, per i carburanti rinnovabili importati;
b.
dallo stabilimento di fabbricazione, per i carburanti rinnovabili prodotti in Svizzera.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni disciplina i dettagli concernenti la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche.

3 Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca disciplina i dettagli concernenti la prova della plausibilità dell'adempimento delle esigenze sociali.

Art. 19g Domanda di agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili

1 La domanda di agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili deve essere presentata all'autorità fiscale.

2 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a.
documenti che provano l'adempimento delle esigenze ecologiche; e
b.
documenti che rendono plausibile l'adempimento delle esigenze sociali.

3 La domanda deve essere presentata per scritto. L'autorità fiscale può esigere che sia utilizzato un modulo ufficiale.

4 Se la domanda è accolta, l'autorità fiscale comunica per scritto al richiedente il numero della prova attribuito.

Art. 19h Durata di validità dell'agevolazione fiscale

1 L'agevolazione fiscale è valida fino al 31 dicembre 2030. È revocata se le condizioni non sono più soddisfatte.40

2 L'importatore o lo stabilimento di fabbricazione deve comunicare immediatamente all'autorità fiscale i seguenti cambiamenti:

a.
i cambiamenti relativi alla biomassa utilizzata o agli altri agenti energetici rinnovabili e al processo di produzione che possono comportare il mancato adempimento delle esigenze ecologiche o sociali;
b.
i cambiamenti relativi al flusso di merci o alle persone coinvolte nel commercio.

40 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 2 apr. 2025 sul CO2, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

Sezione 2: Imposta differenziata secondo l'impiego della merce

Art. 20 Impegno circa l'uso

1 Le persone che utilizzano merci tassate all'aliquota inferiore devono depositare l'impegno circa l'uso, steso in doppio esemplare su modulo ufficiale presso l'autorità fiscale.

2 Le persone che esercitano il commercio di merci tassate all'aliquota inferiore devono impegnarsi nei confronti dell'autorità fiscale a cederle correttamente e in conformità della LIOm (impegno particolare); l'impegno, steso in doppio esemplare su modulo ufficiale, dev'essere depositato presso l'autorità fiscale.

3 L'autorità fiscale attesta sulla copia il deposito dell'impegno.

Art. 21 Condizioni per l'applicazione dell'aliquota inferiore

1 La persona soggetta all'imposta può tassare la merce all'aliquota inferiore sempre che sia in possesso di una copia dell'attestazione giusta l'articolo 20 capoverso 3 intestata al destinatario della merce.

2 Le persone che hanno depositato un impegno particolare possono cedere merci tassate all'aliquota inferiore solo se sono in possesso di una copia dell'attestazione giusta l'articolo 20 capoverso 3 intestata al destinatario della merce.

Art. 22 Procedura41

1 Sempre che la sicurezza fiscale sia garantita, l'autorità fiscale può prevedere che per determinate merci e impieghi l'agevolazione fiscale sia concessa a prescindere dalla procedura di cui agli articoli 20 e 21.

2 Il DFF42 può esigere l'imposizione all'aliquota più elevata e concedere la restituzione dell'imposta se è comprovato l'impiego fruente dell'agevolazione fiscale.43

41 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

42 Nuovo termine giusta la cifra I dell'O del 30 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 583). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

43 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

Art. 23 Obbligo di rilevamento e onere della prova44

1 Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero o altre merci tassate all'aliquota inferiore deve registrare le entrate, le uscite, l'uso proprio e le scorte. Per ogni operazione, tali rilevamenti devono contenere la data, la quantità e il genere di merce nonché, per le uscite, il nome del destinatario.

1bis Se l'uso o la fornitura non sono comprovati con una fattura, un bollettino di consegna, una contabilità-merci o un rilevamento concernente il consumo (controlli del consumo) si applicherà l'aliquota più elevata.45

2 Una volta all'anno devono essere determinate le scorte e la contabilità merci deve essere aperta con i dati relativi alle scorte accertate.

44 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

45 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

Art. 24 Riserva d'uso

1 Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero o altre merci tassate all'aliquota inferiore deve notificare una riserva d'uso nel bollettino di fornitura e nella fattura.

2 La riserva d'uso ha il seguente tenore:

a.
per l'olio da riscaldamento: «Questo olio è stato tassato ad un'aliquota di favore e può pertanto essere destinato solo al riscaldamento. Qualsiasi altro uso (ad es. come carburante o per la pulizia) è vietato. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali»;
b.
per le altre merci: «Questa merce è stata tassata ad un'aliquota di favore e può pertanto essere impiegata solo per gli scopi menzionati nella riserva d'uso notificata sulla fattura».

3 Per le altre merci di cui al capoverso 2 lettera b l'autorità fiscale può accettare una formulazione diversa della riserva d'uso, a condizione che il contenuto corrisponda a quello del capoverso 2 lettera b.46

46 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Art. 25 Olio da riscaldamento extra leggero

1 L'olio da riscaldamento extra leggero non dev'essere versato in un recipiente allacciato o allacciabile a un motore a combustione.

2 L'olio da riscaldamento extra leggero depositato in un tale recipiente è considerato come utilizzato illegalmente.

Capitolo 3: Esenzioni

Sezione 1: Forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

Art. 2647 Beneficiari

1 Hanno diritto al carburante esente da imposta:

a.
i beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200748 sullo Stato ospite che godono di privilegi doganali in virtù del diritto internazionale, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite;
b.
le persone beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge sullo Stato ospite che godono di privilegi doganali in virtù del diritto internazionale, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite;
c.
i capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo durante lo svolgimento effettivo di una funzione ufficiale in Svizzera.

2 Non hanno diritto al carburante esente da imposta:

a.
i cittadini svizzeri;
b.
le persone di nazionalità estera con un permesso di dimora secondo la legge federale del 16 dicembre 200549 sugli stranieri e la loro integrazione50 che lavorano presso una missione diplomatica, una missione permanente o un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative oppure un posto consolare.

47 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

48 RS 192.12

49 RS 142.20

50 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019.

Art. 2751 Utilizzazione di carburante esente da imposta in veicoli stradali

1 Un beneficiario ai sensi dell'articolo 26 può acquistare carburante esente da imposta destinato a essere utilizzato in veicoli stradali solo se è in possesso di una carta carburante.

2 Il carburante deve essere acquistato presso una stazione di rifornimento designata dall'autorità fiscale.

3 Solo il veicolo menzionato nella carta carburante può essere rifornito con il carburante.

4 Il carburante può essere utilizzato esclusivamente per corse:

a.
effettuate da un beneficiario istituzionale ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera a per l'adempimento di funzioni ufficiali;
b.
effettuate da una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b o da una persona ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera c per uso personale.

51 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Art. 2852 Carta carburante

1 Le carte carburante vanno chieste ai competenti uffici di emissione designati dall'autorità fiscale.

2 Il beneficiario si impegna, con modulo ufficiale, a utilizzare il carburante secondo l'articolo 27 capoversi 3 e 4.

3 La carta carburante deve essere restituita immediatamente all'ufficio di emissione se:

a.
il veicolo menzionatovi è alienato;
b.
il beneficiario perde il diritto al carburante esente da imposta.

52 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Art. 28a53 Utilizzazione di carburante esente da imposta in altri veicoli e macchine

1 Il carburante esente da imposta può essere utilizzato in veicoli e macchine diversi da quelli di cui all'articolo 27 solo come segue:

a.
da un beneficiario istituzionale ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera a: per l'adempimento di funzioni ufficiali;
b.
da una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b o da una persona ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera c: per uso personale.

2 Per gli aeromobili di beneficiari ai sensi dell'articolo 26 il carburante è esente da imposta se è utilizzato secondo il capoverso 1 e se il rifornimento avviene su un aerodromo doganale ai sensi dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 200554 sulle dogane. In casi eccezionali e d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, l'autorità fiscale può autorizzare il rifornimento su altri aerodromi.

3 L'autorità fiscale definisce la procedura per la consegna di carburante esente da imposta.

53 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

54 RS 631.0

Art. 28b55 Combustibili esenti da imposta

1 Hanno diritto al combustibile esente da imposta:

a.
i beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera a, a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all'adempimento di funzioni ufficiali;
b.
le persone beneficiarie ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b e le persone ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera c, a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all'uso personale.

2 L'autorità fiscale definisce la procedura per la consegna di combustibile esente da imposta.

55 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Sezione 2: Altre esenzioni

Art. 29 Campioni

Sono considerati esenti da imposta i campioni per l'esecuzione di analisi, privi di valore intrinseco a causa della loro irrilevanza, destinati all'analisi di qualità, composizione e proprietà della merce.

Art. 30 Merci andate perse

1 La persona soggetta all'imposta chiede per scritto all'autorità fiscale l'esenzione giusta l'articolo 17 capoverso 1 lettera c LIOm.

2 La domanda deve contenere le conclusioni, la loro motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova e dei giustificativi nonché la firma del richiedente. I mezzi di prova e i giustificativi devono essere allegati.

3 L'autorità fiscale può effettuare chiarimenti per accertare le fattispecie. Il richiedente è tenuto a collaborare nell'ambito dell'accertamento della fattispecie.

Art. 31 Energia industriale

L'energia industriale esente da imposta comprende l'energia utilizzata per la produzione delle merci assoggettate alla LIOm e quella per l'esercizio della raffineria, a eccezione dei carburanti utilizzati per i veicoli.

Art. 32 Perdite di fabbricazione

È esonerato dall'imposta come perdita di fabbricazione al massimo l'1 per cento della quantità di greggio trattato nelle raffinerie di petrolio.

Art. 33 Rifornimento di aeromobili

1 I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 200556 sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati:57

a.
per voli secondo orario a destinazione dell'estero;
b.58
per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero;
c.
per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo);
d.
per voli scuola o voli di prova;
e.
per la prova al suolo di motori.

2 I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se:

a.
sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero;
b.59
il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e
c.
per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio.60

3 Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità.

3bis Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta.61

4 Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero.

5 L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione.62

56 RS 631.0

57 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

58 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521).

59 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

60 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

61 Introdotto dalla cifra I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135).

62 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Art. 34 Carburanti

1 I carburanti importati nel serbatoio di un veicolo sono esenti da imposta:

a.
trattandosi di aeromobili, sempre che restino a bordo;
b.
trattandosi di altri veicoli, sempre che si trovino nei serbatoi incorporati e allacciati al motore e che vengano consumati direttamente con il medesimo veicolo, ma sino a 400 litri al massimo per autoveicolo pesante immatricolato in Svizzera e purché quest'ultimo sia stato rifornito all'estero in correlazione con un trasporto transfrontaliero.63

2 I carburanti importati nei bidoni di scorta di un veicolo sono esenti da imposta sino 25 litri al massimo.

63 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

Art. 35 Impianti pilota e impianti di dimostrazione

1 I carburanti prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili in impianti pilota e in impianti di dimostrazione, ma che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 19a, sono esenti da imposta; essi possono contenere una quota molto esigua di agenti energetici non rinnovabili, sempre che ciò sia indispensabile per la loro produzione.64

2 ...65

3 Sono considerati impianti pilota e impianti di dimostrazione quelli il cui esercizio corrisponde alla politica energetica e ambientale della Confederazione, nei quali sono ottenuti annualmente al massimo 5 milioni di litri di equivalente diesel, e che:66

a.
servono a sperimentare sistemi e permettono di raccogliere nuovi dati scientifici o tecnici; oppure
b.
servono ai sondaggi di mercato permettendo soprattutto di valutare l'impatto economico di un'eventuale introduzione sul mercato.

4 Su richiesta, il DFF statuisce in merito all'esenzione fiscale. Esso la revoca quando le relative condizioni non sono più adempite.

5 Se più impianti perseguono lo stesso obiettivo secondo il capoverso 3 lettere a o b e la produzione totale eccede 20 milioni di litri di equivalente diesel, il DFF esonera proporzionatamente dall'imposta i vari richiedenti.67

64 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667).

65 Abrogato dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667).

66 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

67 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

Capitolo 4: Riscossione dell'imposta

Sezione 1: Dichiarazione fiscale

Art. 36 Forma

1 La dichiarazione fiscale s'effettua:

a.
per scritto; oppure
b.
mediante elaborazione elettronica dei dati, nella forma prescritta dall'autorità fiscale.

2 L'autorità fiscale può prescrivere la dichiarazione fiscale computerizzata, in particolare per la dichiarazione fiscale periodica.

Art. 37 Contenuto

1 La dichiarazione fiscale scritta è stesa su modulo ufficiale, debitamente riempito e firmato dalla persona soggetta all'imposta. Essa può essere inoltrata anche sotto forma di lettera, sempre che quest'ultima contenga tutti i dati secondo il modulo ufficiale.

2 La dichiarazione fiscale computerizzata deve contenere tutti i dati richiesti per una dichiarazione fiscale scritta.

Art. 38 Dichiarazione fiscale all'atto dell'importazione

1 All'atto dell'importazione, la dichiarazione doganale stesa secondo le istruzioni dell'autorità fiscale funge da dichiarazione fiscale.

2 Occorre in particolare menzionare se la merce è dichiarata provvisoriamente oppure definitivamente.

Art. 39 Autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica

1 Chi importa professionalmente merci assoggettate alla LIOm può presentare all'autorità fiscale una domanda scritta per l'ottenimento di un'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica.

2 L'autorità fiscale rilascia l'autorizzazione se il richiedente ha prestato una garanzia per l'imposta e gli altri tributi. L'autorizzazione non è trasmissibile.

3 I depositari autorizzati non necessitano dell'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica.

Art. 40 Estinzione dell'autorizzazione fiscale periodica

1 L'importatore che rinuncia all'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica deve comunicarlo per scritto, con tre mesi d'anticipo, all'autorità fiscale; la rinuncia prende effetto a fine mese.

2 L'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica si estingue:

a.
con la liquidazione della persona giuridica o il decesso del titolare dell'autorizzazione;
b.
con la dichiarazione di fallimento del titolare dell'autorizzazione.
Art. 41 Procedura in caso di dichiarazione fiscale periodica

1 La persona assoggettata all'imposta deve presentare la dichiarazione fiscale periodica entro il 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale.68

1bis Sono esentati dagli obblighi di cui al capoverso 1 gli stabilimenti di fabbricazione di carburanti rinnovabili per la produzione di energia elettrica fruenti dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 12b LIOm.69

2 La dichiarazione fiscale dev'essere presentata nella forma prescritta e menzionare i dati relativi alle quantità totali, per genere di merce (voce della tariffa doganale, numero statistico) e per aliquota d'imposta, separatamente per:

a.
le dichiarazioni fiscali provvisorie;
b.
ogni deposito autorizzato; e
c.70
i depositi di scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati.

3 Se le aliquote d'imposta cambiano, devono essere presentate delle dichiarazioni fiscali separate per i periodi che precedono e seguono il cambiamento.

68 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3133).

69 Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).

70 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Art. 42 Altre dichiarazioni fiscali

1 Per i crediti fiscali giusta l'articolo 4 capoverso 2 LIOm, la persona assoggettata all'imposta deve presentare la dichiarazione fiscale entro il giorno feriale che segue quello in cui sorge il credito fiscale.

2 Per le forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari nonché per i carburanti destinati al rifornimento di aeromobili, la persona soggetta all'imposta deve presentare la dichiarazione fiscale entro il 20° giorno del mese che segue il giorno della fornitura.

Sezione 2: Pagamento dell'imposta

Art. 43 Calcolo dell'imposta

1 Per il calcolo dell'imposta fanno stato il genere, la quantità e lo stato della merce al momento in cui sorge il credito fiscale.

2 Per le merci in un deposito autorizzato tale momento è quello in cui la merce defluisce dal dispositivo di misurazione.71

71 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Art. 44 Imposizione

1 Se l'imposta è fissata definitivamente dall'ufficio doganale all'atto dell'importazione, l'imposizione e il pagamento si fondano sulla legislazione doganale.

2 Trattandosi di una dichiarazione fiscale periodica, la persona assoggettata determina spontaneamente l'imposta e la paga conformemente all'articolo 22 capoverso 2 LIOm.

3 Trattandosi di una dichiarazione fiscale secondo l'articolo 42 capoverso 1, l'imposta è determinata dall'autorità fiscale; il termine di pagamento è di 30 giorni.

4 Per ogni altra imposizione, il termine di pagamento decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno in cui l'imposta diventa esigibile.

Art. 45 Condono dell'imposta

1 Le domande di condono dell'imposta devono essere inoltrate per scritto all'autorità fiscale.

2 La domanda deve contenere le conclusioni, la loro motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova e dei giustificativi nonché la firma del richiedente. I mezzi di prova e i giustificativi devono essere allegati.

3 L'autorità fiscale può effettuare chiarimenti per accertare la fattispecie. Il richiedente è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti.

4 L'autorità fiscale statuisce in merito al condono dell'imposta.

Sezione 3:72 Miscele di carburanti

72 Introdotta dalla cifra I dell'O del 30 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 583).

Art. 45a Anticipazione per le miscele di carburanti

1 L'agevolazione fiscale per la quota di carburanti rinnovabili presente nelle miscele costituite da carburanti fruenti dell'agevolazione fiscale e da altri carburanti è concessa proporzionalmente se sono adempiute le esigenze ecologiche e sociali.73

2 Essa è concessa sotto forma di anticipazione per le merci:

a.
importate e immesse in un deposito autorizzato o in un deposito di scorte obbligatorie fuori del deposito autorizzato;
b.
miscelate con altri carburanti in un deposito autorizzato.

73 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667).

Art. 45b Rivendicazione dell'anticipazione

1 Per le merci di cui all'articolo 45a capoverso 2 lettera a, l'importatore indicato sulla dichiarazione d'importazione deve chiedere l'anticipazione:

a.
unitamente alla dichiarazione fiscale periodica;
b.74
...
c.
in un altro modo autorizzato dall'autorità fiscale.

2 Per le merci di cui all'articolo 45a capoverso 2 lettera b, il depositario autorizzato deve chiedere l'anticipazione mediante la dichiarazione fiscale periodica.

74 Abrogata dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667).

Art. 45c Restituzione dell'anticipazione

1 L'autorità fiscale chiede la restituzione dell'anticipazione concessa sulle merci:

a.
non tassate, esportate da un deposito autorizzato;
b.
esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 17 capoversi 1 lettere a, g e h, nonché 2 lettere a e b LIOm, e:
1.
immesse in consumo da un deposito autorizzato o da un deposito di scorte obbligatorie fuori del deposito autorizzato, o
2.
per le quali è stata accordata l'esenzione dall'imposta sotto forma di rimborso.

2 L'anticipazione è restituita in base al tenore effettivo di carburanti rinnovabili. Se il contribuente non può provare il tenore effettivo di carburanti rinnovabili, l'anticipazione è restituita in base alla quantità di carburanti rinnovabili che può essere aggiunta al massimo per merce.75

75 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667).

Art. 45d76 Valore di tolleranza

Le quote di carburanti di cui all'articolo 20a capoverso 2 LIOm non devono essere dichiarate separatamente se all'atto della manipolazione sono inevitabili e la loro percentuale non supera lo 0,5 per cento vol. della miscela.

76 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 4 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667).

Sezione 4:77 Disposizioni speciali concernenti i carburanti rinnovabili e il gas naturale consegnato tramite stazioni di rifornimento collegate alla rete di gas naturale

77 Originaria avanti l'art. 45d. Introdotta dalla cifra I dell'O del 30 gen. 2008 (RU 2008 583). Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 702).

Art. 45e

1 Il biogas, l'idrogeno rinnovabile e il gas sintetico devono essere dichiarati all'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 della legge del 30 settembre 201678 sull'energia se:

a.
sono immessi e misurati nella rete di gas naturale tramite una conduttura fissa; o
b.
sono raffinati per ottenere un carburante di qualità e sono consegnati direttamente a una stazione di rifornimento.

2 Gli stabilimenti di fabbricazione che producono carburanti rinnovabili devono presentare all'autorità fiscale, tramite l'organo d'esecuzione:

a.
la dichiarazione fiscale periodica di cui all'articolo 20 LIOm;
b.
il rapporto periodico di cui all'articolo 31 LIOm.

3 I fornitori e i venditori di gas naturale devono presentare all'autorità fiscale, tramite l'organo d'esecuzione, le dichiarazioni relative a una differenza d'imposta di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera a LIOm.

4 Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, idrogeno rinnovabile o gas sintetico nonché i fornitori e i venditori di gas naturale devono registrare:

a.
i ritiri di biogas, idrogeno rinnovabile e gas sintetico, ripartiti secondo i fornitori;
b.
le consegne di biogas, idrogeno rinnovabile e gas sintetico, ripartite secondo i destinatari.

5 Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono dichiarare all'organo d'esecuzione tutte le quantità di biogas, idrogeno rinnovabile e gas sintetico importate, esportate e commercializzate.

6 L'organo d'esecuzione trasmette senza indugio i dati all'autorità fiscale. Verifica in particolare che le quantità dichiarate siano state conteggiate integralmente e che non siano state utilizzate o computate più volte.

Capitolo 5: Restituzione dell'imposta

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 46 Obbligo di custodia e onere della prova79

1 Il beneficiario custodisce durante cinque anni tutti i documenti importanti al fine dell'agevolazione fiscale e, a richiesta, li presenta all'autorità fiscale.

2 La restituzione non è concessa se il beneficiario dell'agevolazione non può comprovare nel modo prescritto quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell'agevolazione.80

79 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

80 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

Art. 4881 Perenzione del diritto alla restituzione

1 Le restituzioni dell'imposta ai sensi dell'articolo 18 capoversi 1bis, 1ter, 2 e 3 LIOm sono accordate su domanda.

2 Le domande di restituzione devono essere inoltrate entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio nel quale il carburante è stato consumato. La restituzione non è accordata in caso di domande inoltrate in ritardo.82

3 Per le seguenti restituzioni l'anno civile è considerato come anno d'esercizio:

a.83
restituzioni a richiedenti che non sono legati a un anno d'esercizio;
b.
restituzioni per il carburante utilizzato da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione;
c.
restituzioni per il carburante utilizzato per l'agricoltura.84

81 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

82 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629).

83 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 2 apr. 2025 sul CO2, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

84 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629).

Sezione 2: Restituzione dell'imposta alle imprese di trasporto concessionarie

Art. 4986 Genere e portata

1 L'imposta è restituita alle seguenti imprese:

a.
imprese con una concessione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) che effettuano corse con veicoli stradali e veicoli su rotaia per il trasporto di persone al di fuori del traffico locale secondo l'articolo 18 capoverso 1bis LIOm;
b.
imprese con una concessione dell'UFT che effettuano corse con battelli per il trasporto di persone; oppure
c.
imprese con una concessione federale che effettuano corse con battelli per il trasporto transfrontaliero di persone, purché siano indennizzati i costi non coperti secondo l'articolo 28 della legge del 20 marzo 200987 sul trasporto di viaggiatori.

2 Il traffico locale comprende le linee che in virtù dell'articolo 5 capoversi 1 e 4 dell'ordinanza del 4 novembre 200988 sul trasporto di viaggiatori servono al collegamento capillare di località. L'UFT decide sulle controversie in merito all'attribuzione di una linea al traffico locale.

3 Per le corse con battelli nelle acque di confine il diritto alla restituzione di cui al capoverso 1 lettera b sussiste anche per le corse su tratti di linea al di fuori del territorio nazionale svizzero se almeno una delle banchine della linea si trova sul territorio nazionale svizzero.

4 Il diritto alla restituzione di cui ai capoversi 1 e 2 sussiste anche per le corse di sostituzione e di rinforzo nonché per le corse a vuoto effettuate per necessità d'esercizio.

5 L'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta nonché sulle quantità consumate.

6 Il DFF fissa le aliquote ridotte.

86 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 248).

87 RS 745.1

88 RS 745.11

Art. 5089 Condizioni materiali

1 Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell'agevolazione fiscale; egli deve effettuare a tal riguardo dei controlli del consumo.

2 I controlli del consumo devono menzionare il genere e la quantità di carburante consumato per ogni veicolo. Devono contenere almeno i seguenti dati:

a.
la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento all'inizio e alla fine del periodo di restituzione;
b.
la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento, suddivise tra scopi fruenti e scopi non fruenti dell'agevolazione fiscale;
c.90
i dati necessari per l'identificazione del veicolo, in particolare il numero di matricola o il numero di serie.

3 Il beneficiario può determinare la prestazione chilometrica che beneficia dell'agevolazione fiscale e la prestazione chilometrica che non ne beneficia anche in base alla rispettiva quota percentuale della prestazione chilometrica totale del suo parco veicoli.91

89 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

90 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 248).

91 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 248).

Art. 51 Condizioni formali

1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate all'autorità fiscale nella forma da essa autorizzata.92

2 Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi nell'arco di un anno civile.93

92 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

93 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629).

Sezione 3: Restituzione dell'imposta per gli idrocarburi gassosi

Art. 52 Impianti

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente se gli impianti di travaso del carburante e quelli per il recupero di idrocarburi liquidi gassosi provenienti dal travaso di carburante sono conformi alle disposizioni dell'ordinanza del 16 dicembre 198594 contro l'inquinamento atmosferico.

Art. 53 Condizioni per la restituzione

Per beneficiare della restituzione devono essere adempite le seguenti condizioni:

a.
la benzina deve essere stata caricata in autocisterne o carri cisterna;
b.
la benzina deve essere stata tassata;
c.
gli idrocarburi gassosi provenienti dalle autocisterne e dai carri cisterna devono essere trasportati all'impianto di recupero;
d.
il recupero dev'essere garantito.
Art. 55 Procedura di restituzione

1 Il depositario autorizzato presenta per scritto la domanda di restituzione all'autorità fiscale, unitamente alla dichiarazione fiscale periodica. Nella dichiarazione fiscale egli deduce dal volume imponibile la quantità fruente della restituzione.

2 Se il recupero durante l'operazione di carico non è garantito, non sarà concessa nessuna restituzione.

Sezione 4: Restituzione dell'imposta per le merci nuovamente immesse in un deposito autorizzato

Art. 57

Il depositario autorizzato chiede per scritto all'autorità fiscale la restituzione giusta l'articolo 18 capoverso 1 lettera b LIOm. Egli allega alla domanda i mezzi di prova, in particolare quelli concernenti l'uscita dal deposito, l'imposizione e la reimmissione della merce nel deposito autorizzato.

Sezione 4a:95 Restituzione dell'imposta per i veicoli adibiti alla preparazione di piste

95 Introdotta dalla cifra I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2995).

Art. 57a Genere e portata

La parte d'imposta di cui all'articolo 18 capoverso 1ter della legge è restituita ai gestori di veicoli adibiti alla preparazione di piste; l'importo della restituzione è calcolato in base alla quantità consumata.

Art. 57b Veicoli adibiti alla preparazione di piste

Sono considerati veicoli adibiti alla preparazione di piste i veicoli cingolati idonei alla preparazione e alla protezione di piste da sci e da snowboard, snowpark, piste da sci di fondo, piste per slitte e sentieri invernali; le slitte a motore e i quad cingolati sono parimenti considerati veicoli adibiti alla preparazione di piste.

Art. 57c96 Condizioni materiali

1 Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per il funzionamento dei veicoli adibiti alla preparazione di piste per un impiego secondo l'articolo 57b; egli deve effettuare a tal riguardo dei controlli del consumo.

2 I controlli del consumo devono menzionare il genere e la quantità di carburante consumato per ogni veicolo adibito alla preparazione di piste. Devono contenere almeno i seguenti dati:

a.
la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento all'inizio e alla fine del periodo di restituzione;
b.
la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento;
c.
i dati necessari per l'identificazione del veicolo adibito alla preparazione di piste, in particolare il numero di telaio o il numero di serie.

96 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

Art. 57d Condizioni formali

1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate all'autorità fiscale nella forma da essa autorizzata.97

2 Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi.

97 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

Sezione 5: Restituzione dell'imposta all'agricoltura

Art. 58 Genere e portata

1 È restituita l'imposta sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per unità di superficie e genere di coltura (consumo secondo norma).98

2 L'imposta è restituita ai gestori di aziende agricole, ad eccezione delle corporazioni alpestri e delle aziende d'estivazione; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta nonché sul consumo secondo norma.99

3 Il DFF fissa le norme; esso tiene conto a tal fine dei seguenti tipi d'attività e generi di trasporto:

a.
lavori campestri;
b.
lavori forestali;
c.
lavori eseguiti nella fattoria;
d.
trasporti dalla fattoria ai campi e viceversa;
e.
trasporti di legname dalla foresta a una strada accessibile agli autocarri che provvedono al trasporto.

4 Il DFF fissa le aliquote d'imposta ridotte.100

98 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3927).

99 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

100 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3927).

Art. 59 Procedura di restituzione

1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale all'autorità fiscale.101

2 Esse vertono sull'anno civile trascorso.

101 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3927).

Sezione 6: Restituzione dell'imposta alla silvicoltura

Art. 61 Genere e portata

1 È restituita l'imposta sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per abbattere, approntare o trasportare un metro cubo di legname oppure per lavorare un ettaro di bosco o di vivaio per piante forestali, tenendo conto delle macchine e dei veicoli utilizzati (consumo secondo norma).

2 L'imposta è restituita alle aziende forestali; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta nonché sul consumo secondo norma.

3 Il DFF fissa le norme; esso tiene conto a tal fine dei seguenti tipi d'attività e generi di trasporto:

a.
lavori di piantagione e di cura delle piante;
b.
lavori di abbattimento del legname;
c.
trasporti di legname sino a una strada accessibile agli autocarri che provvedono al trasporto;
d.
trasporti nelle foreste, sino al posto di lavoro, di operai, materiale e macchine con veicoli per terreno vario e trattori.

4 Il DFF stabilisce per quali veicoli e macchine è accordata la restituzione e fissa le aliquote d'imposta ridotte.

Art. 62 Procedura di restituzione

1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale all'autorità fiscale.

2 Esse vertono sull'anno civile trascorso o sull'anno forestale; fa stato la situazione aziendale dell'ultimo giorno del sesto mese.

Sezione 6a:103 Restituzione dell'imposta per l'estrazione della pietra da taglio naturale

103 Introdotta dalla cifra I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2695).

Art. 62a Genere e portata

1 L'imposta è restituita alle imprese che si occupano dell'estrazione della pietra da taglio naturale; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta nonché alla quantità consumata.

2 Il DFF stabilisce per quali lavori, veicoli e macchine è accordata la restituzione e fissa le aliquote d'imposta ridotte.

Art. 62b104 Condizioni materiali

1 Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell'agevolazione fiscale; egli deve effettuare a tal riguardo dei controlli del consumo.

2 I controlli del consumo devono menzionare il genere e la quantità di carburante consumato per ogni veicolo e macchina. Devono contenere almeno i seguenti dati:

a.
la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento all'inizio e alla fine del periodo di restituzione;
b.
la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento, suddivise tra scopi fruenti e scopi non fruenti dell'agevolazione fiscale;
c.
i dati necessari per l'identificazione del veicolo o della macchina, in particolare il numero di telaio o il numero di serie.

3 Se un veicolo o una macchina non è dotato di serie di un contachilometri o di un contatore delle ore di funzionamento e se il suo equipaggiamento con un contatore risulta sproporzionato, l'autorità fiscale può autorizzare, su domanda, che nel controllo del consumo non siano menzionati i dati di cui al capoverso 2 lettera a.105

104 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

105 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629).

Art. 62c Condizioni formali

1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate all'autorità fiscale nella forma da essa autorizzata.106

2 Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi.

106 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

Sezione 7: Restituzione dell'imposta ai pescatori professionali

Art. 63 Genere e portata

1 L'imposta è restituita ai titolari di una patente cantonale di pescatore professionale; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta nonché alla quantità consumata.107

1bis È restituita l'imposta sulla quantità di carburante che è consumata per il funzionamento di pescherecci.108

2 Il DFF fissa le aliquote d'imposta ridotte.

107 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

108 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

Art. 64109 Condizioni materiali

1 Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per il funzionamento del peschereccio; egli deve effettuare a tal riguardo dei controlli del consumo.

2 I controlli del consumo devono menzionare il genere e la quantità di carburante consumato per ogni peschereccio. Devono contenere almeno i dati necessari per l'identificazione del peschereccio, in particolare il numero dello scafo o il numero di serie.

109 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

Art. 65110 Condizioni formali

1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate all'autorità fiscale nella forma da essa autorizzata.

2 Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi.

110 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

Sezione 8: Altre restituzioni dell'imposta

Art. 66111 Genere e portata

1 L'imposta è restituita alla persona che consuma carburante per il quale il DFF prevede la restituzione a tenore dell'articolo 18 capoverso 3 LIOm o dell'articolo 22 capoverso 2 della presente ordinanza per scopi diversi da quelli previsti nel capi-tolo 5 sezioni 5-7; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta nonché alla quantità consumata.

2 Il DFF stabilisce per quali scopi e per quali macchine e impianti è accordata la restituzione e fissa le aliquote d'imposta ridotte.

111 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

Art. 66a112 Condizioni materiali

1 Il beneficiario deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell'agevolazione fiscale; egli deve effettuare a tal riguardo dei controlli del consumo.

2 I controlli del consumo devono menzionare il genere e la quantità di carburante consumato per ogni macchina o impianto. Devono contenere almeno i seguenti dati:

a.
la cifra segnata dal contatore delle ore di funzionamento all'inizio e alla fine del periodo di restituzione;
b.
la quantità di ore di funzionamento, suddivise tra scopi fruenti e scopi non fruenti dell'agevolazione fiscale;
c.
i dati necessari per l'identificazione della macchina o dell'impianto, in particolare il numero di serie.

3 Se una macchina o un impianto non è dotato di serie di un contatore delle ore di funzionamento e se il suo equipaggiamento con un contatore risulta sproporzionato, l'autorità fiscale può autorizzare, su domanda, che nel controllo del consumo non siano menzionati i dati di cui al capoverso 2 lettera a.113

112 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

113 Introdotto dalla cifra I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629).

Art. 66b114 Condizioni formali

1 Le domande di restituzione devono essere inoltrate all'autorità fiscale nella forma da essa autorizzata.

2 Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi.

114 Introdotto dalla cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

Capitolo 6: Depositi autorizzati

Sezione 1: Definizioni

Art. 67 Raffinerie di olio di petrolio

Le raffinerie di olio di petrolio sono stabilimenti nei quali sono trasformate le merci della voce 2709 della tariffa doganale e in cui possono essere depositate merci non imponibili assoggettate alla LIOm.

Art. 68 Stabilimenti di fabbricazione

1 Gli stabilimenti di fabbricazione sono stabilimenti nei quali sono estratte o prodotte merci subordinate alla LIOm, ma che non sono raffinerie di olio di petrolio.

2 Non sono considerate fabbricazione né estrazione:

a.
la miscelatura di merci fuori dei depositi autorizzati, sempre che sia già stata riscossa l'imposta sulle singole componenti;
b.
l'aggiunzione di additivi alle merci;
c.
l'essiccazione o la semplice pulitura meccanica di oli minerali prima del primo impiego;
d.
il ricupero o la preparazione di prodotti di oli minerali tassati, sempre che l'imposta riscossa non sia inferiore a quella cui sarebbe assoggettato l'olio minerale ricuperato o preparato;
e.
il ricupero di carburanti liquidi da idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburanti.
Art. 69 Punti franchi

I punti franchi sono depositi cisterna e depositi di gas naturale nei quali i commercianti depositano, a tempo indeterminato e in esenzione da imposta, merci subordinate alla LIOm.

Sezione 2: Esigenze tecniche cui devono soddisfare i depositi autorizzati

Art. 70 Esigenze cui devono soddisfare le raffinerie di olio di petrolio e i punti franchi

1 Le raffinerie di olio di petrolio e i punti franchi devono essere architettonicamente delimitati; essi comprendono in particolare:

a.
i terminali delle condotte, inclusi i dispositivi di misurazione;
b.
le stazioni per il travaso;
c.
i serbatoi di stoccaggio;
d.
i depositi per merci non imponibili;
e.
il sistema di condotte, incluse le pompe e i dispositivi di misurazione;
f.
le stazioni di carico, tuttavia senza l'impianto (cisterna inclusa) per la distribuzione di carburanti a scopo di rifornimento di veicoli e macchine nonché di combustibili per uso proprio;
g.
l'impianto di raffinazione.

2 I serbatoi di stoccaggio, anche mobili, devono:

a.
essere misurati e calibrati;
b.
recare in un punto ben visibile un contrassegno individuale ai fini dell'identificazione;
c.
essere costruiti in modo da consentire lo stoccaggio separato di diversi generi di merci.

3 Le condotte per l'afflusso di merci sono provviste di un dispositivo di misurazione all'entrata del deposito.

4 Il sistema di condotte deve soddisfare le seguenti esigenze:

a.
deve essere concepito in modo da escludere la mescolanza di diversi generi di merci;
b.
le condotte alle stazioni di carico devono essere munite di dispositivi di misurazione e contrassegnate con i nomi dei rispettivi prodotti;
c.
il prelievo di merci eludendo i dispositivi di misurazione non dev'essere possibile.

5 I dispositivi di misurazione delle stazioni di carico devono essere costituiti da contatori volumetrici con compensatori della temperatura; i contatori devono essere allacciati al sistema informatico. In caso di guasto a tale sistema, i dati devono poter essere elaborati manualmente.

6 L'autorità fiscale può:

a.
rinunciare in singoli casi a determinate esigenze o accordare dei periodi di transizione per il loro adempimento, sempre che sia garantita la sicurezza fiscale;
b.
autorizzare a non utilizzare compensatori di temperatura, ma a misurare la temperatura del prodotto defluente e a convertire automaticamente il volume, in litri a 15°C, mediante il sistema informatico.
Art. 71 Esigenze cui devono soddisfare gli stabilimenti di fabbricazione

1 Fanno parte dello stabilimento di fabbricazione gli impianti per la fabbricazione o l'estrazione di merci contemplate dalla LIOm nonché le aree di deposito per i materiali di partenza e i prodotti finiti, ma non le altre parti dello stabilimento.

2 Lo stabilimento dev'essere disposto in modo da permettere la sorveglianza della fabbricazione o dell'estrazione sino al momento della spedizione delle merci.

3 L'autorità fiscale determina nei singoli casi le esigenze necessarie a garantire la sicurezza fiscale.

Sezione 3: Autorizzazione che conferisce lo statuto del deposito autorizzato

Art. 72 Domanda

1 La domanda che conferisce lo statuto di deposito autorizzato deve essere presentata all'autorità fiscale.

2 Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti importanti ai fini della valutazione, in particolare:

a.
l'estratto del registro di commercio;
b.
la descrizione dello stabilimento o del deposito;
c.
per le raffinerie di olio di petrolio e i punti franchi:
1.
i piani generali,
2.
i piani dei serbatoi di stoccaggio,
3.
i piani del sistema di condotte;
d.
per gli stabilimenti di fabbricazione:
1.
la presentazione schematica degli impianti,
2.
la descrizione del procedimento di fabbricazione,
3.
la designazione delle materie prime e dei prodotti da fabbricare a tenore dell'articolo 2 LIOm,
4.
la designazione dei sottoprodotti e dei residui.
Art. 73 Concessione dell'autorizzazione

1 L'autorità fiscale rilascia l'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato se:

a.
sono soddisfatte le esigenze (art. 70 e 71);
b.
è garantita la sicurezza fiscale;
c.
sono state prestate le adeguate garanzie per l'imposta e gli altri tributi.

2 L'autorizzazione non è trasmissibile.

3 In merito alla domanda è statuito mediante decisione scritta.

Art. 74 Cambiamenti nei depositi autorizzati

1 I depositari autorizzati comunicano all'autorità fiscale i cambiamenti che intendono apportare alle costruzioni e agli impianti autorizzati.

2 Sempre che la sicurezza fiscale sia pregiudicata, l'autorità fiscale può esigere la modificazione del progetto.

Art. 75 Rinuncia all'autorizzazione

1 Se il depositario autorizzato rinuncia all'autorizzazione, lo deve comunicare per scritto all'autorità fiscale con tre mesi di anticipo. Lo stesso vale anche per il depositario che rinuncia all'autorizzazione per una parte del deposito.

2 La rinuncia diventa effettiva alla fine del mese.

3 Durante un periodo di attesa di un anno il depositario che rinuncia all'autorizzazione non può beneficiare di un'altra autorizzazione per lo stesso luogo. Il periodo di attesa decorre a contare dal giorno in cui la rinuncia è diventata effettiva.

Art. 76 Estinzione dell'autorizzazione

1 La revoca dell'autorizzazione giusta l'articolo 28 capoverso 4 LIOm è oggetto di una decisione dell'autorità fiscale.

2 L'autorizzazione si estingue inoltre:

a.
con la consegna a terzi del deposito autorizzato;
b.
in seguito allo scioglimento della persona giuridica o al decesso del depositario autorizzato;
c.
con l'apertura della procedura di fallimento nei confronti del depositario autorizzato.

Sezione 4: Sorveglianza dei depositi autorizzati

Art. 79 Obblighi del depositario autorizzato

Il titolare di un deposito autorizzato soggetto a sorveglianza mette gratuitamente a disposizione:

a.
i locali e gli impianti necessari all'esecuzione della sorveglianza unitamente alle infrastrutture per il riscaldamento, l'illuminazione e l'acqua;
b.
il personale necessario, idoneo per cooperare alla sorveglianza.

Sezione 5: Contabilità merci e obbligo di notifica

Art. 80 Contabilità merci

1 Per tutte le merci, i depositari autorizzati devono registrare:

a.
le entrate;
b.
le uscite, inclusi il consumo proprio, le perdite di fabbricazione, l'energia industriale, i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione, i campioni per l'esecuzione di analisi, i fondi di serbatoi;
c.
della fabbricazione, dell'estrazione o della produzione;
d.
delle scorte.

2 La registrazione deve contenere i seguenti dati:

a.
la data, la quantità e il genere della merce per ogni procedimento;
b.115
per il trasporto di merci non tassate: il numero del bollettino di scorta, la provenienza e la destinazione, il numero dell'imposizione doganale in caso di importazioni dirette sotto vigilanza doganale (art. 104);
c.
la registrazione contabile conclusiva.

3 La contabilità merci deve:

a.
essere tenuta con un sistema informatico;
b.
essere tenuta in litri a 15°C per le merci con base di calcolo espressa in volume;
c.
essere tenuta in chilogrammi per le merci con base di calcolo fondata sulla massa;
d.
essere aggiornata costantemente e chiusa alla fine di ogni mese civile;
e.
attestare cronologicamente i movimenti di merci alla data dell'entrata e dell'uscita effettive;
f.
essere conservata per dieci anni unitamente ai rispettivi documenti giustificativi.

4 In casi debitamente motivati, l'autorità fiscale può autorizzare la tenuta di una contabilità merci non informatizzata.

115 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Art. 81 Scorte e inventario

1 Alla fine di ogni mese civile bisogna misurare le scorte nei serbatoi di stoccaggio e inventariare in modo adeguato le altre scorte in deposito.

2 Le quantità mancanti e le eccedenze vanno registrate e comprovate.

3 La contabilità merci è aperta periodicamente, tuttavia almeno il 1° gennaio, con le scorte inventariate a tenore del capoverso 1.

4 L'autorità fiscale decide circa la riscossione dell'imposta sulle quantità mancanti.

Art. 82 Rapporti

1 I depositari autorizzati notificano entro il 10° giorno del mese successivo i risultati mensili della contabilità merci secondo le istruzioni dell'autorità fiscale.116

2 I rapporti devono:

a.
essere redatti e trasmessi con un sistema informatico;
b.
contenere tutti i dati necessari alla verifica della tassazione e al controllo fiscale, in particolare alla sorveglianza del traffico delle merci non tassate e all'esecuzione di provvedimenti relativi all'approvvigionamento economico del Paese (art. 7 dell'O del 6 lug. 1983117 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi) nonché alla stesura delle statistiche;
c.
comprendere i dati concernenti il mese civile trascorso.

3 In casi debitamente motivati, l'autorità fiscale può autorizzare la stesura e la trasmissione non informatizzata del rapporto.

116 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3133).

117 RS 531.215.41

Art. 83 Ditte depositarie

Le ditte depositarie che per conto e sotto la responsabilità dei depositari autorizzati si assumono i compiti contemplati dalla presente sezione, redigono la contabilità merci e i rapporti separatamente per ogni depositario.

Sezione 6: Depositi di scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati118

118 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Art. 84119 Principio

Le scorte obbligatorie non imponibili di carburanti, olio da riscaldamento extra leggero colorato e marcato nonché altri combustibili possono essere depositate, sotto sorveglianza della Carbura, fuori dei depositi autorizzati.

119 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Art. 85 Credito fiscale e obbligo fiscale

1 Il credito fiscale sorge nel momento in cui le merci depositate a tenore dell'articolo 84 sono liberate dallo statuto di scorte obbligatorie, al più tardi però prima della loro uscita dal deposito.

2 Sono soggetti all'obbligo fiscale i depositari autorizzati di scorte obbligatorie; essi consegnano periodicamente una dichiarazione fiscale definitiva.

Art. 86 Istruzioni per la Carbura

Previa consultazione con la Carbura, l'autorità fiscale emana istruzioni concernenti l'esecuzione della legislazione sull'imposizione degli oli minerali. Essa disciplina in particolare le procedure amministrative e le esigenze tecniche cui devono soddisfare le infrastrutture dei depositi.

Art. 88121 Divieto d'esportazione

L'esportazione di merci non imponibili depositate come scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati è vietata.

121 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Capitolo 7: Colorazione e marcatura dell'olio da riscaldamento

Sezione 1: Sostanze per la marcatura e la colorazione

Art. 89 Obblighi del depositario autorizzato e dell'importatore

1 Prima che sorga il credito fiscale, i depositari autorizzati colorano e marcano l'olio da riscaldamento extra leggero conformemente alle disposizioni dell'articolo 90.

2 Prima che sorga il credito fiscale, gli importatori colorano e marcano, secondo le disposizioni dell'articolo 90, l'olio da riscaldamento extra leggero importato, sempre che ciò non sia avvenuto prima dell'importazione.

Art. 90 Sostanze e rapporti di miscelatura

1 Per 1000 litri a 15°C l'olio da riscaldamento extra leggero deve contenere, ben amalgamato, almeno:

a.
4,2 9 N-etil-1-4(4-fenilazofenilazo)naftil-2-ammina, o 5,5 g N-(2-etilesil)-1-[[2-metil-4-[(2-metilfenil)fenil]azo]fenil]azo]naftil-2-ammina, o 6,3 g N-(tridecil)-1-[[2-metil-4-[(2-metilfenil)fenil]azo]fenil]azo]naftil-2-ammina, o una miscela dal potere colorante equivalente composta di tali coloranti; e
b.122
6,0 g N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina (n. CAS 34432-92-3) o 9,5 g butossibenzene (n. CAS 1126-79-0).

2 Le quantità di cui al capoverso 1 possono essere superate al massimo del 50 per cento.123

122 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 629).

123 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Art. 91 Miscelature all'atto del travaso dai mezzi di trasporto

1 È vietato mescolare olio da riscaldamento extra leggero e altri oli minerali trasportati in diversi compartimenti dello stesso veicolo.

2 All'atto del travaso sono tollerate le miscelature con le quantità rimaste nelle condotte, nelle armature e nel tubo di travaso, o in una di queste parti, sempre che non ne derivi un vantaggio fiscale.

3 Se nelle condotte, nelle armature e nel tubo di travaso o in una di tali parti si trova dell'olio da riscaldamento extra leggero, bisognerà risciacquare le relative parti.124

4 Se per la risciacquatura viene utilizzato carburante già assoggettato all'imposta, quest'ultima può essere restituita; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota d'imposta per i carburanti e quella per i prodotti utilizzati ad altri scopi nonché secondo la quantità comprovatamente utilizzata. La procedura si fonda sull'articolo 66b.125

124 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

125 Introdotto dalla cifra I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3355).

Art. 92 Miscelature nei depositi autorizzati

1 In un deposito autorizzato è vietato mescolare olio da riscaldamento extra leggero e altri oli minerali.

2 All'atto della manipolazione le miscelature inevitabili sono tollerate, sempre che:

a.
la percentuale dei generi di oli minerali aggiunti non superi lo 0,5 per cento vol. della miscela; e
b.
non ne derivi un vantaggio fiscale.

3 A richiesta, l'autorità fiscale può ammettere che per la pulitura di condotte, serbatoi, altri impianti e mezzi di trasporto nei depositi autorizzati, l'olio da riscaldamento extra leggero sia mescolato alla quantità di altri oli minerali necessaria al risciacquo. Il depositario autorizzato registra gli oli minerali mescolati.

Sezione 2: Dispositivi per la colorazione e la marcatura

Art. 93 Definizioni

Sono considerati dispositivi per la colorazione e la marcatura:

a.
i dosatori ossia pompe o regolatori azionati da un dispositivo di misurazione che aggiungono al gasolio i coloranti e le sostanze per la marcatura (soluzioni) in una determinata proporzione;
b.
i miscelatori ossia dispositivi fissati ai serbatoi di deposito che, meccanicamente o pneumaticamente, mescolano i coloranti e le sostanze per la marcatura (soluzioni) al gasolio;
c.
gli ugelli di miscelatura e dispositivi analoghi ossia dispositivi fissati ai serbatoi di deposito che, mediante rotazione, mescolano i coloranti e le sostanze per la marcatura (soluzioni) al gasolio.
Art. 94 Domanda d'omologazione

1 La domanda d'omologazione dei dispositivi per la colorazione e la marcatura deve essere inoltrata per scritto all'autorità fiscale.

2 Alla domanda bisogna allegare una presentazione schematica e una descrizione precisa dei dispositivi per la colorazione e la marcatura nonché del loro funzionamento.

Art. 95 Omologazione dei dosatori

1 L'autorità fiscale omologa i dosatori se:

a.
sono funzionali e possono essere fissati in un posto facilmente accessibile;
b.
non presentano dispositivi che possano interrompere od ostacolare il flusso della soluzione per la colorazione e marcatura durante il processo di colorazione e marcatura o di prelevare o deviare detta soluzione;
c.
sono provvisti d'un generatore d'impulsi accoppiato al dispositivo di misurazione dell'olio da riscaldamento extra leggero;
d.
sono muniti di dispositivi di controllo del deflusso o di dispositivi tecnici aventi la stessa funzione, che disinseriscono o bloccano le pompe e gli altri impianti per lo scarico, il carico o particolari misurazioni di olio da riscaldamento extra leggero, quando è interrotto il procedimento di colorazione e di marcatura; possono comprendere dispositivi che consentono la commutazione su un contatore utilizzato per un altro olio minerale (ad es. olio diesel) quando il processo di colorazione e di marcatura viene interrotto;
e.
sono muniti di dispositivi d'allarme acustici e ottici che indicano le anomalie del procedimento di colorazione e di marcatura;
f.
sono protetti contro interventi non autorizzati; per la sicurezza devono poter essere installate delle chiusure;
g.
permettono d'escludere la miscelatura di olio da riscaldamento extra leggero con oli da riscaldamento non colorati né marcati;
h.
garantiscono che anche nelle più piccole quantità di olio da riscaldamento extra leggero i coloranti e le sostanze per la marcatura siano presenti, uniformemente ripartite, nella proporzione prevista dall'articolo 90.

2 L'autorità fiscale può rinunciare a singole esigenze, sempre che sia garantita la sicurezza fiscale.

3 L'omologazione è accordata per scritto. Essa è revocata se una delle esigenze di cui al capoverso 1 non è più soddisfatta.

4 Le modifiche che si intendono apportare ai dosatori omologati devono essere comunicate per scritto all'autorità fiscale e da essa autorizzate.

Art. 96 Omologazione di altri dispositivi per la colorazione e la marcatura

1 I miscelatori e gli ugelli di miscelatura nonché i dispositivi analoghi sono omologati dall'autorità fiscale, se garantiscono, in tempi adeguati, una distribuzione uniforme dei coloranti e delle sostanze per la marcatura in tutti gli strati del gasolio anche quando il serbatoio ha raggiunto il massimo livello di riempimento.

2 L'omologazione è concessa per scritto. Essa è revocata se una delle esigenze di cui al capoverso 1 non è più soddisfatta.

3 Le modifiche che si intendono apportare a miscelatori, ugelli di miscelatura e dispositivi analoghi omologati devono essere comunicate per scritto all'autorità fiscale e da essa autorizzate.

Sezione 3: Autorizzazione per la colorazione e la marcatura

Art. 97 Domanda

1 I depositari autorizzati che intendono colorare e marcare il gasolio necessitano di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità fiscale. La domanda dev'essere presentata al più tardi otto settimane prima dell'inizio della colorazione e della marcatura.

2 Alla domanda bisogna allegare:

a.
la presentazione dell'intero procedimento tecnico di colorazione e marcatura, inclusi i dispositivi previsti, come pure le sostanze per la colorazione e la marcatura (soluzioni);
b.
l'omologazione dei dispositivi per la colorazione e la marcatura con la dichiarazione del fornitore secondo cui detti dispositivi sono conformi all'omologazione;
c.
la presentazione dei dispositivi previsti per misurare le quantità di olio da riscaldamento extra leggero;
d.
la descrizione e il piano generale delle condotte, dei serbatoi, dei dispositivi per la colorazione e la marcatura nonché dei punti di rifornimento e di prelevamento; bisogna contrassegnare in particolare tutti i dispositivi mediante i quali il gasolio, l'olio da riscaldamento extra leggero e le soluzioni per la colorazione e la marcatura possono essere rispettivamente immessi nel deposito e tolti dallo stesso;
e.
la presentazione dei provvedimenti atti a proteggere i dispositivi per la colorazione e la marcatura e i rispettivi impianti contro interventi non autorizzati.

3 L'autorità fiscale può esigere ulteriori informazioni, se lo reputa necessario per il rilascio dell'autorizzazione, oppure rinunciare a singole indicazioni, se le considera superflue per esaminare la domanda.

4 Il depositario autorizzato può autorizzare una ditta depositaria a presentare la domanda; quest'ultima può presentarla per ordine di più depositari autorizzati.

Art. 98 Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione

1 L'autorità fiscale autorizza i depositari autorizzati a effettuare la colorazione e la marcatura se:

a.
i dispositivi per la colorazione e la marcatura sono omologati;
b.
i dispositivi per la colorazione e la marcatura sono concepiti, installati e utilizzati conformemente all'omologazione;
c.
i dispositivi per la colorazione e la marcatura nonché altre parti dell'impianto in cui è possibile influenzare il processo di colorazione e di marcatura sono protetti contro gli interventi non autorizzati;
d.
le condotte per l'olio da riscaldamento extra leggero sono munite, in punti ben visibili, di spie che consentono di verificare la natura del prodotto ivi contenuto;
e.
la miscelatura di olio da riscaldamento extra leggero con oli minerali non colorati né marcati è esclusa;
f.
non sussistono dubbi circa l'affidabilità fiscale del depositario autorizzato.

2 L'autorità fiscale può:

a.
ammettere l'uso di chiusure della ditta invece di quelle ufficiali;
b.
rinunciare alle chiusure se è altrimenti garantito che il processo di colorazione e marcatura non può essere influenzato da persone non autorizzate;
c.
autorizzare, invece delle spie, altri dispositivi che consentono di verificare la natura del prodotto contenuto nelle condotte.

3 Il depositario autorizzato o la ditta depositaria incaricata comunica per scritto all'autorità fiscale, per approvazione, le modifiche che intende apportare agli impianti o al procedimento tecnico.

Art 100 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1 Il depositario autorizzato deve:

a.
sorvegliare la regolarità della colorazione e marcatura del gasolio;
b.
su richiesta dell'autorità fiscale, prelevare campioni di olio da riscaldamento extra leggero e verificarne la regolarità della colorazione e della marcatura;
c.
tenere un controllo di questi prelievi e dei risultati delle analisi;
d.
registrare entrata, consumo e scorta di coloranti e sostanze per la marcatura;
e.
comunicare immediatamente all'autorità fiscale i guasti agli impianti per la colorazione e la marcatura che hanno cagionato una colorazione o marcatura lacunosa.

2 In caso di guasti secondo il capoverso 1 lettera e l'autorità fiscale può:

a.
ordinare ulteriori misure di sorveglianza per garantire il buon funzionamento dell'esercizio;
b.
esigere che l'olio da riscaldamento extra leggero avente un tenore troppo basso di coloranti e sostanze per la marcatura sia ricolorato e rimarcato o aggiunto ad altro olio da riscaldamento extra leggero nel deposito autorizzato;
c.
rinunciare alla ricolorazione e alla rimarcatura e autorizzare l'uso come olio da riscaldamento extra leggero se per motivi economici tali procedimenti non sono adeguati, se si escludono vantaggi fiscali e la sicurezza fiscale è garantita.

Capitolo 8: Trasporto di merci non tassate

Art. 101 Bollettino di scorta

1 Per il trasporto di merci non tassate, i depositari autorizzati e gli importatori devono compilare un bollettino di scorta.

2 Le persone che compilano i bollettini di scorta conducono la merce intatta al deposito autorizzato o all'ufficio doganale menzionato nel bollettino di scorta, entro il termine previsto dall'articolo 103.

3 Il bollettino di scorta è compilato su modulo ufficiale dell'autorità fiscale. Vi si menzionano i dati seguenti:

a.
mittente, destinatario, deposito o ufficio doganale di destinazione, data della spedizione, numero d'ordine;
b.
mezzo di trasporto, genere di merce secondo tariffa sugli oli minerali, quantità (in litri a 15°C per le merci misurate secondo criteri volumetrici e in chilogrammi per le merci misurate secondo la massa);
c.
luogo, data e firma;
d.126
...

4 L'autorità fiscale può autorizzare l'uso di documenti commerciali invece del modulo ufficiale, sempre che essi contengano i dati necessari, e prescrivere documenti doganali.

126 Introdotta dalla cifraI dell'O del 30 gen. 2008 (RU 2008 583). Abrogata dalla cifra I dell'O del 4 mag. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667).

Art. 102 Procedura

1 La procedura che regge il trasporto di merci non tassate inizia:

a.
per merci importate, nel momento in cui l'ufficio doganale accetta il bollettino di scorta;
b.
per altre merci, nel momento in cui la merce lascia il deposito autorizzato e il bollettino di scorta è riempito integralmente e firmato.

2 La procedura termina:

a.
per merci esportate, nel momento in cui l'ufficio doganale attesta l'esportazione nel bollettino di scorta;
b.
per altre merci, nel momento in cui la merce giunge al deposito autorizzato e il suo arrivo è attestato nel bollettino di scorta e la quantità è regolarmente scritta nella contabilità merci.

3 L'immagazzinamento di carburanti, olio da riscaldamento extra leggero e altri combustibili in un deposito di scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati è attestato dalla Carbura nel bollettino di scorta.127

127 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Art. 103 Termini

1 La procedura dev'essere ultimata al più tardi dopo 30 giorni.

2 L'autorità fiscale può fissare altri termini per casi speciali.

Art. 104128 Importazione diretta in depositi autorizzati

Le merci importate, condotte in un deposito autorizzato sotto vigilanza doganale, sono scritte nella contabilità merci al momento dell'immagazzinamento conformemente alle indicazioni nella dichiarazione doganale.

128 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 29 dell'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Art. 105 Irregolarità

1 Qualsiasi irregolarità in correlazione con il trasporto di merci non tassate dev'essere annunciata immediatamente dal depositario autorizzato all'autorità fiscale; quest'ultima decide in merito alla procedura ulteriore.

2 Se il depositario autorizzato accerta degli ammanchi all'atto del recapito di merci non tassate, deve attestarlo sul bollettino di scorta; egli iscrive nella sua contabilità merci la quantità effettivamente immagazzinata.

3 Per gli ammanchi, l'autorità fiscale fissa l'importo d'imposta mediate decisione da notificare all'importatore o al depositario autorizzato allorché agisce in qualità di speditore.

Art. 106 Fornitura di merci non tassate a consumatori privilegiati

1 Per la fornitura di merci non tassate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari nonché di carburanti per il rifornimento di aeromobili, i depositari autorizzati che fungono da mittenti e gli importatori stendono un bollettino di scorta.

2 La procedura secondo il capoverso 1:

a.
inizia nel momento di cui all'articolo 102 capoverso 1;
b.
termina nel momento in cui l'autorità fiscale accetta la dichiarazione fiscale.

3 La procedura di trasporto dev'essere ultimata al più tardi dopo tre mesi.

Capitolo 8a:129 Interesse rimunerativo

129 Introdotto dalla cifra I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Art. 106a

1 A contare dal momento del pagamento, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti.

2 Il DFF fissa i tassi d'interesse e stabilisce l'importo fino al quale non viene versato alcun interesse rimunerativo.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Sezione 1: ...

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 112

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Disposizione transitoria della modifica del 3 luglio 2002131

1 La modifica dell'articolo 90 capoverso 1 lettera b non è applicabile all'olio da riscaldamento extra leggero già immagazzinato in un deposito autorizzato il 1° agosto 2002.

2 Le sostanze per la colorazione e la marcatura già immagazzinate in un deposito autorizzato il 1° agosto 2002 possono essere utilizzate ulteriormente per la colorazione e la marcatura.

Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2016132

Le agevolazioni fiscali per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili concesse prima dell'entrata in vigore della modifica del 4 maggio 2016 rimangono valide fino alla loro scadenza.

Disposizione transitoria della modifica del 1° luglio 2020133

Le agevolazioni fiscali per carburanti rinnovabili la cui durata di validità non è ancora scaduta il 30 giugno 2020 rimangono valide fino al 31 dicembre 2023.

Disposizioni transitorie della modifica del 25 ottobre 2023134

1 Le agevolazioni fiscali per carburanti rinnovabili concesse con decisione datata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2024 sono valide fino al 31 dicembre 2024.

2 Alle domande di agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili inoltrate prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 ottobre 2023 si applica l'articolo 19d secondo il diritto anteriore.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 aprile 2025135

1 Le agevolazioni fiscali per i carburanti rinnovabili la cui durata di validità termina il 31 dicembre 2024 sono valide fino al 31 dicembre 2030.

2 Alle domande di restituzione dell'imposta sugli oli minerali a imprese di trasporto concessionarie per i carburanti consumati fino al 31 dicembre 2025 si applica l'articolo 49 secondo il diritto anteriore.136

136 In vigore dal 1° gen. 2026.

Allegato 1

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. Sono abrogate:

a.
l'ordinanza del 20 dicembre 1972137 concernente il trattamento doganale dell'olio minerale lavorato (ordinanza doganale sulle raffinerie);
b.
l'ordinanza del 9 agosto 1972138 concernente le aliquote ponderali e la restituzione del sopraddazio sui carburanti.

2. a 6. ...139

137 [RU 1972 2817, 1987 2346]

138 [RU 1972 1888, 1975 1711, 1985 826, 1986 350, 1987 2366]

139 Le mod. possono essere consultate alla RU 1996 3393.

Allegato 2140

140 Introdotto dalla cifra II dell'O del 30 gen. 2008 (RU 2008 583). Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 2 apr. 2025 sul CO2, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2025 248).

(art. 19b)

Tariffa d'imposta per carburanti rinnovabili

Voce di tariffa

Designazione della merce

Aliquota d'imposta

Supplemento fiscale

per 1000 l
a 15 °C
fr.

per 1000 l
a 15 °C
fr.

2207.1000

2000

Etanolo rinnovabile

0.00

0.00

2710.1911

1912
1919

Esteri vegetali e animali idrogenati, acidi grassi, oli e oli usati

0.00

0.00

2804.1000

Idrogeno rinnovabile, liquefatto

0.00

0.00

2905.1110

Metanolo rinnovabile

0.00

0.00

2909.1910

Dimetiletere rinnovabile

0.00

0.00

3824.9920

Residui di distillazione di biodiesel

0.00

0.00

3826.0010

Biodiesel

0.00

0.00

Cap. 15

Oli vegetali e animali e oli usati vegetali e animali

0.00

0.00

per 1000 kg
fr.

per 1000 kg
fr.

2711.1910

Biogas, liquefatto

0.00

0.00

2711.1910

Gas sintetico, liquefatto

0.00

0.00

2711.2910

Biogas, allo stato gassoso

0.00

0.00

2711.2910

Gas sintetico, allo stato gassoso

0.00

0.00

2804.1000

Idrogeno rinnovabile, allo stato gassoso

0.00

0.00