Art. 1 Oggetto e principi della legge
1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.
2 La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto:
- a.
- un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero3);
- b.4
- un'imposta sull'acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero, nonché sull'acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull'acquisto);
- c.
- un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).
3 La riscossione è effettuata secondo i principi:
- a.
- della neutralità concorrenziale;
- b.
- dell'economicità del pagamento e della riscossione;
- c.
- della trasferibilità dell'imposta.
4 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 438; FF 2021 2363).