632.10
Legge
sulla tariffa delle dogane
(LTD)
del 9 ottobre 1986 (Stato 1° gennaio 2024)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 101 e 133 della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 19853,
decreta:
1 Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4
2 Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.
1 Se non è prescritta un'altra modalità di misura per la loro imposizione, le merci sono imposte secondo il peso lordo.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare l'imposizione secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi.
3 Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l'aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.
Il Consiglio federale può, di sua iniziativa, aumentare singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l'aumento.
1 Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoriamente in vigore le aliquote di dazio conseguenti da accordi ch'esso può applicare provvisoriamente in virtù dell'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 19826 sulle misure economiche esterne.
2 Il Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite da trattati internazionali.
3 Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Commissione per la politica economica:7
- a.
- diminuire adeguatamente le aliquote;
- b.
- ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci;
- c.8
- determinare i contingenti doganali.9
1 Le merci non menzionate nella tariffa d'esportazione sono esenti dai dazi d'uscita.
2 Se, per effetto di condizioni straordinarie all'estero, si riscontrasse che le aliquote della tariffa d'esportazione non siano sufficienti a impedire l'esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella tariffa, per le quali non sia stabilita un'aliquota.
3 Il Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della tariffa d'esportazione non più giustificate dallo stato dell'approvvigionamento del Paese.
4 Il Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l'esportazione in franchigia delle merci menzionate nella tariffa d'esportazione.
In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rincaro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può accordare agevolazioni doganali temporanee o, eccezionalmente, anche la franchigia doganale.
Se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all'estero, le relazioni commerciali con l'estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna.
Sull'importazione, l'esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio esterno).
1 Il Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell'articolo 16 della Convenzione internazionale del 14 giugno 198315 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la tariffa generale.
2 Esso può, giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera c di questa Convenzione, designare delle linee tariffarie della tariffa generale quali linee statistiche nella tariffa d'uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell'aggravio daziario.
Il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein©La_lista_d®17 si applica provvisoriamente.
1 Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull'agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell'ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici.
2 Le autorità incaricate dell'esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio.
3 Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all'Ufficio federale dell'agricoltura. Può delegare tale competenza all'Ufficio federale dell'agricoltura soltanto se a quest'ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio.19
4 Fatto salvo l'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20-22 della legge del 20 aprile 199820 sull'agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze:
- a.
- la determinazione di prezzi soglia;
- b.
- la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell'allegato 2;
- c.
- la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c.21
1 Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali relativi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le aliquote della tariffa generale concernenti i prodotti agricoli.
2 In casi urgenti, la decisione è presa dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)22.
3 Il DEFR può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi.
1 Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all'articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.25
2 Le relative ordinanze sono valevoli non oltre l'entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall'Assemblea federale o dal popolo.
1 Il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale, se:27
- a.
- applica accordi a titolo provvisorio (art. 4 cpv. 1);
- b.28
- sono adottati provvedimenti in base agli articoli 4-7 e 9a o in base alla sezione 6;
- c.
- vengono fissati nuovi prezzi soglia;
- d.
- sono stabiliti nuovi quantitativi di contingenti doganali o nuove ripartizioni temporali.
2 L'Assemblea federale approva gli accordi e decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione dei provvedimenti, sempre che non siano già stati abrogati.
Il Consiglio federale istituisce una Commissione per la politica economica quale organo consultivo.
1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni transitorie.
2 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini pubblica la tariffa d'uso.31
1 Il Consiglio federale adatta alla tariffa generale della presente legge le disposizioni della legislazione federale che recano voci tariffali e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge.
2 La legge federale del 19 giugno 195932 su la tariffa delle dogane svizzere è abrogata.
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 198833
Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare la tariffa generale in seguito alla soppressione della denaturazione dei cereali panificabili nell'ambito dell'abrogazione della legge sui cereali.
(art. 1 cpv. 1 e 10 cpv. 4 lett. b)