(art. 100 cpv. 1 lett. a n. 1 e 103 cpv. 2 LD)
1 L'Amministrazione delle dogane controlla l'identità di una persona sulla base delle caratteristiche descritte o memorizzate in documenti quali passaporti, carte d'identità o altri documenti riconosciuti.
2 Essa può constatare i dati personali e l'identità della persona sulla base dell'immagine del viso, del colore, degli occhi, della statura, del colore dei capelli, delle impronte delle due dita e di altre caratteristiche personali, se:151
- a.
- una persona non può legittimare la propria identità conformemente al capoverso 1; o
- b.
- i compiti attribuiti all'Amministrazione delle dogane lo richiedono.
2bis Le impronte delle due dita di cui al capoverso 2 possono essere registrate nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell'Ufficio federale di polizia. Sono cancellate non appena l'identità è accertata, ma al più tardi due anni dopo il rilevamento segnaletico.152
3 L'AFD può accertare o completare i dati concernenti l'identità di una persona fotografandola o rilevandone dati biometrici se:153
- a.154
- nei casi previsti dall'articolo 103 capoverso 1 lettere a e b LD, mediante dati dattiloscopici; il trattamento dei dati è disciplinato dall'ordinanza del 6 dicembre 2013155 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica;
- b.156
- nei casi previsti dall'articolo 103 capoverso 1 lettera a LD mediante le immagini del viso; il trattamento dei dati è disciplinato dall'ordinanza del 23 agosto 2017157 sul trattamento dei dati nell'UDSC.
4 Essa deve cancellare i dati rilevati non appena sono stati memorizzati nella corrispondente banca dati conformemente al capoverso 3.158
5 Se l'Amministrazione delle dogane rileva dati biometrici conformemente al capoverso 3, senza essere un'autorità preposta all'accertamento, è tenuta a presentare le domande di cancellazione di questi dati, non appena ciò si renda necessario secondo i pertinenti disposti di natura non doganale.