Art. 1 Oggetto e scopo
La presente legge disciplina le misure volte a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in situazioni di grave penuria alle quali l'economia non è in grado di far fronte.
531
del 17 giugno 2016 (Stato 1° luglio 2023)
La presente legge disciplina le misure volte a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in situazioni di grave penuria alle quali l'economia non è in grado di far fronte.
Nella presente legge s'intende per:
1 L'approvvigionamento economico del Paese è compito dell'economia.
2 Se l'economia non è in grado di garantire l'approvvigionamento economico del Paese in una situazione di grave penuria, la Confederazione e, se necessario, i Cantoni prendono le misure necessarie.
3 L'economia e gli enti pubblici collaborano. Prima di emanare disposizioni d'esecuzione occorre verificare se è possibile garantire l'approvvigionamento economico del Paese mediante misure volontarie prese dall'economia.
1 Sono d'importanza vitale i beni e i servizi che, direttamente o nell'ambito di processi economici, sono necessari per ovviare a situazioni di grave penuria.
2 Sono beni d'importanza vitale in particolare:
3 Sono servizi d'importanza vitale in particolare:
4 I servizi d'importanza vitale comprendono anche i mezzi d'esercizio e le risorse necessari alla loro fornitura.
1 Il Consiglio federale incarica i settori specializzati di prendere le misure preparatorie necessarie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese in una situazione di grave penuria, sia essa già sopraggiunta o imminente.
2 I settori specializzati provvedono affinché le misure preparatorie non provochino una distorsione della concorrenza.
3 Il Consiglio federale provvede al coordinamento tra i dipartimenti. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è il dipartimento responsabile.
4 Se le misure volontarie prese dall'economia non sono sufficienti, il Consiglio federale può obbligare le imprese che hanno un'importanza particolare per l'approvvigionamento economico del Paese ad adottare provvedimenti per garantire la loro capacità di produzione, trasformazione e fornitura, segnatamente a preparare misure tecniche e amministrative.
5 Sono fatte salve le attività di altre autorità destinate a garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale.
Il Consiglio federale può conferire obbligatorietà generale a un accordo settoriale concluso dall'economia al fine di garantire l'approvvigionamento economico del Paese in situazioni di grave penuria, a condizione che:
1 Il Consiglio federale può prevedere per determinati beni d'importanza vitale la costituzione di scorte obbligatorie.
2 L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) conclude con le imprese interessate un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
3 Se un contratto non è concluso in tempo utile, l'UFAE ne impone la conclusione mediante decisione. Il Consiglio federale può inoltre sottoporre ad autorizzazione l'importazione di beni per i quali è prevista la costituzione di scorte obbligatorie.
1 Chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta beni d'importanza vitale è tenuto a concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.
2 Il Consiglio federale definisce la cerchia delle imprese tenute a concludere il contratto.
3 L'UFAE può esonerare dall'obbligo di concludere il contratto le imprese che contribuirebbero soltanto in esigua misura a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
Il DEFR stabilisce, per ogni bene per il quale il Consiglio federale ha previsto la costituzione di scorte obbligatorie, il fabbisogno da coprire o i quantitativi e la qualità per un periodo determinato.
Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie disciplina in particolare:
1 Le imprese che vi si sono impegnate per contratto devono costituire una scorta.
2 Se l'obbligo di costituire scorte viene trasferito parzialmente o interamente a un terzo qualificato, l'UFAE conclude con quest'ultimo, per i corrispondenti quantitativi, un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie separato.
3 Se l'utilizzazione delle capacità esistenti o la costruzione di depositi o impianti destinati al deposito di scorte obbligatorie richiedono un'espropriazione, il DEFR conferisce il diritto d'espropriazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 giugno 19303 sull'espropriazione.
1 Le merci depositate a titolo di scorta obbligatoria devono essere di proprietà del depositario della scorta obbligatoria.
2 Le merci su cui terzi hanno diritti di proprietà possono essere integrate in una scorta obbligatoria unicamente se tutti gli aventi diritto si obbligano solidalmente nei confronti della Confederazione e, all'occorrenza, nei confronti del mutuante.
1 Le scorte obbligatorie possono essere modificate o liquidate soltanto con l'accordo scritto dell'UFAE; è fatta salva la liberazione secondo l'articolo 31 capoverso 2 lettera f.
2 Prima di ridurre o di liquidare la propria scorta obbligatoria, il proprietario deve rimborsare proporzionalmente il mutuo garantito dalla Confederazione e adempiere i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia (art. 16).
3 Se il proprietario di una scorta obbligatoria non può rimborsare il mutuo né adempiere i propri obblighi nei confronti del fondo di garanzia, l'UFAE può esigere adeguate garanzie come compensazione.
1 Le imprese possono convenire con l'UFAE di costituire scorte, per quantitativi determinati e di qualità determinata, di beni d'importanza vitale per i quali il Consiglio federale non ha previsto la costituzione di scorte obbligatorie.
2 Gli articoli 10, 11 capoversi 1 e 2, 12 e 13 si applicano per analogia.
3 In caso di misure di intervento economico le imprese possono utilizzare almeno la metà di tali scorte per il proprio uso o per approvvigionare la loro clientela.
Se le imprese non sono in grado, o lo sono solo parzialmente, di costituire scorte di beni d'importanza vitale, la Confederazione può costituire scorte proprie.
1 Se un ramo economico costituisce un fondo di garanzia sotto forma di patrimonio separato privato a destinazione vincolata per coprire le spese di deposito e compensare le fluttuazioni di prezzo delle merci delle scorte obbligatorie, tale fondo deve essere amministrato da un ente privato, separatamente dal patrimonio di quest'ultimo.
2 La costituzione, l'amministrazione, l'adeguamento e lo scioglimento di un fondo di garanzia nonché gli statuti dell'ente privato incaricato di amministrarlo sono subordinati all'approvazione del DEFR.
3 Se il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie impone all'impresa di contribuire ad alimentare il fondo di garanzia e di diventare membro dell'ente che lo amministra, quest'ultimo è tenuto ad accettare l'impresa come membro.
4 Le imprese esonerate dall'obbligo di costituire scorte in virtù dell'articolo 8 capoverso 3 sono tenute ad alimentare il fondo di garanzia come le altre imprese.
5 La riscossione di contributi per alimentare il fondo di garanzia non è ammessa su derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale.
1 L'UFAE vigila sui fondi di garanzia e sugli enti incaricati di amministrarli.
2 Se i mezzi finanziari di un fondo di garanzia non sono usati conformemente al loro scopo o se i contributi riscossi non sono proporzionati al fabbisogno finanziario, l'UFAE ordina gli adeguamenti necessari.
Per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera, il Consiglio federale può stabilire un limite massimo per i contributi al fondo di garanzia riscossi all'importazione.
Se accordi internazionali o le regolamentazioni vigenti sul mercato impongono una riduzione dell'imposizione doganale, vanno in primo luogo ridotte le aliquote dei dazi doganali e soltanto in secondo luogo l'importo dei contributi al fondo di garanzia.
La Confederazione accorda alle banche mutuanti garanzie per finanziare le scorte obbligatorie e le scorte complementari.
1 Se i mezzi dei fondi di garanzia non sono sufficienti per coprire le spese di deposito e il deprezzamento delle merci delle scorte obbligatorie, gli enti privati incaricati di amministrare tali fondi (art. 16) adottano le misure necessarie. Non è ammesso riscuotere una tassa su derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale.
2 Se è dimostrato che i costi per la costituzione di scorte obbligatorie non possono essere coperti con le misure di cui al capoverso 1 nonché con le misure ordinate dall'UFAE secondo l'articolo 17 capoverso 2, la Confederazione assume, integralmente o in parte, i costi non coperti. Nel caso di derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale, la Confederazione assume integralmente i costi non coperti.
3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri per l'assunzione dei costi.
1 Nella tassazione per le imposte dirette riscosse dalla Confederazione e dai Cantoni sui beni oggetto di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie sono ammesse le seguenti rettifiche di valore:
2 Le riserve latenti risultanti dalle rettifiche di valore di cui al capoverso 1 sono imponibili al momento della liquidazione di queste ultime.
3 Se in seguito a una modifica del contratto per la costituzione di scorte obbligatorie effettuata dall'UFAE le merci depositate non sono più soggette alla costituzione di scorte obbligatorie, la liquidazione della rettifica di valore non più ammissibile può essere ripartita in modo lineare su tre periodi fiscali al massimo. Se liquida volontariamente la rettifica di valore, il proprietario della scorta obbligatoria non ha diritto di procedere alla ripartizione.
4 La costituzione di scorte obbligatorie non soggiace ad alcuna tassa di bollo.
1 Se la Confederazione ha promesso di prestare una garanzia per finanziare una scorta obbligatoria, quest'ultima e le pretese di risarcimento le servono quali garanzie. Se il quantitativo della scorta obbligatoria è inferiore a quanto stabilito, tutte le merci dello stesso genere appartenenti al proprietario sono considerate scorta obbligatoria.
2 Le pretese di terzi, di natura civile o pubblica, contrattuali o legali non sono opponibili al diritto della Confederazione di separazione dalla massa fallimentare o al suo diritto di pegno. È fatto salvo il diritto di ritenzione di cui i possessori dei locali di deposito possono prevalersi per garantire i loro crediti ai sensi dell'articolo 485 del Codice delle obbligazioni4.
1 Se assume gli obblighi contratti dal proprietario della scorta obbligatoria per beneficiare di un mutuo garantito (art. 20), la Confederazione o l'impresa terza diventa direttamente proprietaria della scorta obbligatoria e subentra nelle eventuali pretese di risarcimento del proprietario di tale scorta nel caso in cui:
2 Se, dedotte tutte le spese, il controvalore delle scorte obbligatorie o delle pretese di risarcimento nel momento del ritiro effettivo o alla fine della realizzazione è superiore all'importo che la Confederazione o l'impresa terza può esigere per il mutuo assunto, la Confederazione o l'impresa terza deve innanzitutto adempiere gli obblighi del proprietario della scorta obbligatoria verso il fondo di garanzia. L'eccedenza dev'essere versata alla massa fallimentare oppure, in caso di differimento del fallimento o di moratoria concordataria o straordinaria, al debitore.
3 Se, dedotte tutte le spese, non è interamente tacitata con le merci che ha ritirato o realizzato in virtù del proprio diritto di separazione dalla massa fallimentare, la Confederazione o l'impresa terza partecipa al fallimento o al concordato. In caso di differimento del fallimento o di moratoria straordinaria, essa vanta nei confronti del debitore un credito imprescrittibile e rimunerato d'interesse.
1 Se contro il proprietario di una scorta obbligatoria è promossa l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno sulla scorta obbligatoria e sulle eventuali pretese di risarcimento, la Confederazione è creditore pignoratizio di primo grado, non partecipante all'esecuzione, per i propri crediti garantiti.
2 Le pretese contrattuali o legali di terzi sulla scorta obbligatoria succedono immediatamente a quelle della Confederazione e, se del caso, a quelle del fondo di garanzia.
3 Le pretese di terzi sulla scorta obbligatoria o su eventuali diritti del debitore possono essere esercitate unicamente mediante esecuzione.
Le pretese revocatorie fondate sugli articoli 285-292 della legge federale dell'11 aprile 18897 sulla esecuzione e sul fallimento che derivano da decisioni concernenti merci sulle quali la Confederazione o un'impresa terza ha un diritto di separazione dalla massa secondo l'articolo 24 o un diritto di pegno secondo l'articolo 25 della presente legge, possono essere cedute a un creditore unicamente se la Confederazione o l'impresa terza ha rinunciato a farle valere.
Il Consiglio federale prende le misure necessarie affinché in situazioni di grave penuria siano garantite sufficienti possibilità di trasporto, di informazione e di comunicazione, siano mantenute aperte le vie di trasporto, di informazione e di comunicazione e sia garantita la disponibilità di depositi per le scorte.
1 Il Consiglio federale può ordinare un maggior sfruttamento delle foreste per garantire l'approvvigionamento economico del Paese.
2 Se è istituito un fondo di compensazione per coprire le spese derivanti dal maggior sfruttamento, il Consiglio federale può prevedere che anche le aziende forestali che non partecipano al fondo versino contributi qualora il fondo:
3 I contributi di cui al capoverso 2 non possono servire a finanziare l'amministrazione del fondo.
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria.
In particolare mediante misure di pianificazione del territorio, la Confederazione provvede a conservare sufficienti superfici coltive idonee, segnatamente per l'avvicendamento delle colture, in modo da garantire una base sufficiente per l'approvvigionamento del Paese in situazioni di grave penuria.
1 In una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, il Consiglio federale può adottare misure d'intervento economico temporanee per garantire l'approvvigionamento in beni d'importanza vitale.
2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
3 Se necessario, il Consiglio federale può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.
1 In una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, il Consiglio federale può adottare misure d'intervento economico temporanee per garantire l'approvvigionamento in servizi d'importanza vitale.
2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:
3 Se necessario, il Consiglio federale può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.
1 Il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza dei prezzi per i beni e i servizi d'importanza vitale oggetto di misure d'intervento economico.
2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per limitare i margini di guadagno su tali beni e servizi.
3 È fatta salva l'applicazione di prescrizioni sulla regolamentazione dei prezzi per determinati beni e servizi in virtù di altri atti normativi.
1 Per la durata di validità delle misure d'intervento economico, il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le disposizioni di altri atti normativi. Tali disposizioni sono elencate nell'allegato 1.
2 Le disposizioni possono essere dichiarate inapplicabili unicamente se sono contrarie a misure prese conformemente alla presente legge.
3 La dichiarazione di inapplicabilità non può avere alcun effetto irreversibile o che superi la durata delle misure prese.
4 Il Consiglio federale può completare l'elenco delle disposizioni di cui all'allegato 1 se una situazione di grave penuria è già sopraggiunta o è imminente.
1 La Confederazione può promuovere, nei limiti dei mezzi stanziati, misure prese da imprese di diritto privato o pubblico per garantire l'approvvigionamento economico del Paese, se tali misure:
2 Il Consiglio federale definisce le misure che possono essere promosse, l'importo degli aiuti finanziari e delle garanzie nonché le condizioni per la promozione. A tal fine tiene conto degli interessi dell'approvvigionamento del Paese, dell'efficacia delle singole misure rispetto ai costi e degli interessi delle imprese.
Il Consiglio federale può prestare garanzie limitate nel tempo per permettere alle aziende svizzere di trasporto e logistica di finanziare l'acquisto di mezzi di trasporto qualora:
1 Se la Confederazione ha promesso di prestare una garanzia per finanziare un mezzo di trasporto, quest'ultimo, compresi i relativi mezzi e documenti d'esercizio (accessori), nonché le pretese di risarcimento le servono quali garanzie. Se esiste un registro pubblico, il diritto reale a una garanzia della Confederazione sul mezzo di trasporto dev'esservi annotato d'ufficio.
2 Se adempie la sua promessa di garanzia, la Confederazione ha il diritto di separare dalla massa fallimentare il mezzo di trasporto e i suoi accessori nonché le pretese di risarcimento; in caso di pignoramento ha un diritto di pegno prioritario sino all'importo della garanzia.
3 Le disposizioni concernenti il diritto di separazione dalla massa fallimentare e il diritto di pegno sulle scorte obbligatorie (art. 24-26) si applicano per analogia.
4 L'UFAE può esigere garanzie supplementari se il valore del mezzo di trasporto e delle pretese di risarcimento è dubbio o insufficiente per coprire la garanzia.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti la prestazione di una garanzia e i requisiti tecnici dei mezzi di trasporto.
1 La Confederazione può accordare indennità alle imprese di diritto privato o pubblico per le misure di cui agli articoli 5 capoverso 4 e 31-33, se:
2 Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi e massimi delle indennità.
3 L'UFAE stabilisce, nel singolo caso, l'importo delle indennità e le condizioni cui queste sottostanno. A tale fine considera in particolare gli interessi delle imprese all'adozione delle misure e i vantaggi che esse ne traggono.
1 La Confederazione può accordare una copertura d'assicurazione e di riassicurazione nel caso in cui sul mercato assicurativo una simile copertura non sia disponibile o non sia offerta a condizioni accettabili. Può proporre una copertura per:
2 La Confederazione può accordare una copertura d'assicurazione contro i rischi di guerra e rischi analoghi quali pirateria, sommosse e terrorismo.
3 Il Consiglio federale disciplina l'estensione e il campo d'applicazione della copertura d'assicurazione e di riassicurazione e stabilisce il momento dell'entrata in vigore di queste assicurazioni e della concessione della copertura.
4 La Confederazione accorda una copertura secondo i principi in uso nelle assicurazioni private e contro pagamento di un premio. Può derogare a questi principi unicamente se rendono impossibile la copertura assicurativa necessaria per l'approvvigionamento economico del Paese.
5 L'UFAE stabilisce nel contratto d'assicurazione l'importo dei premi e le condizioni applicabili. Il premio è calcolato in particolare in funzione dei rischi, dell'estensione della copertura e della durata dell'assicurazione.
6 Per gli aspetti tecnici dell'assicurazione è possibile ricorrere a istituti d'assicurazione privati ammessi in Svizzera.
7 I premi riscossi e i proventi conseguiti sono iscritti nel conto annuale della Confederazione e impiegati in modo vincolato per la copertura dei danni. Sui mezzi a destinazione vincolata è corrisposto un interesse.
8 Se il patrimonio del fondo non è sufficiente per coprire i danni, la Confederazione anticipa la somma mancante prelevandola dai suoi mezzi finanziari generali. L'anticipo è rimborsato con i premi riscossi.
In caso di violazione delle disposizioni della presente legge o delle sue ordinanze d'esecuzione, come pure delle relative decisioni o dei relativi contratti, l'UFAE può:
1 A prescindere dalla punibilità dell'atto, l'impresa può essere tenuta a restituire gli aiuti finanziari se questi le sono stati concessi a torto o se, nonostante diffida, essa disattende gli obblighi che le sono stati imposti.
2 A prescindere dalla punibilità dell'atto, le merci e i vantaggi pecuniari ottenuti o concessi in violazione della presente legge o delle sue disposizioni d'esecuzione, come pure delle relative decisioni o dei relativi contratti, sono devoluti alla Confederazione.
3 Se l'impresa non possiede più le merci o i valori patrimoniali dai quali ha conseguito l'indebito profitto, la Confederazione ha nei suoi confronti una pretesa di risarcimento equivalente al valore dell'indebito profitto.
4 I terzi che, senza colpa propria, sono stati lesi dal comportamento delle imprese tenute alla restituzione, possono esigere dall'UFAE la parte loro spettante delle merci e dei vantaggi pecuniari confiscati.
5 La restituzione e la devoluzione ai sensi della presente disposizione prevalgono sulla confisca ai sensi degli articoli 70-72 del Codice penale8.
1 L'UFAE adotta le misure previste negli articoli 40 e 41 mediante decisione.
2 I terzi lesi ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4 assumono le spese derivanti alla Confederazione da un'azione di restituzione di merci o vantaggi pecuniari da essa promossa in misura proporzionale a quanto è loro restituito. L'UFAE ne stabilisce l'importo mediante decisione.
1 L'UFAE stabilisce nel singolo caso l'importo della pena convenzionale da riscuotere entro i limiti previsti dal contratto.
2 Se il principio stesso della pena convenzionale o l'importo richiesto è contestato, l'UFAE sottopone la questione al Tribunale amministrativo federale.
3 L'inflizione di una pena convenzionale non libera dagli obblighi contrattuali.
1 Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 41 e 43 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui le autorità federali competenti ne hanno avuto conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui sono nate.
2 Se il fatto da cui deriva la pretesa della Confederazione commesso dall'obbligato costituisce un fatto punibile, la pretesa si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.
3 Le pretese di terzi lesi ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui questi hanno avuto conoscenza della confisca, da parte della Confederazione, delle merci o dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi in dieci anni dalla confisca.
9 Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
1 Le decisioni fondate sugli articoli 31-33 o sulle relative disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante opposizione.
2 L'opposizione deve essere inoltrata per scritto all'autorità di decisione entro cinque giorni dalla notifica della decisione. Deve indicare le conclusioni e i fatti a sostegno della motivazione.
1 Le decisioni prese dalle organizzazioni dell'economia (art. 60) possono essere impugnate mediante ricorso all'UFAE.
2 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
3 I ricorsi contro decisioni fondate sugli articoli 31-33 o sulle relative disposizioni d'esecuzione devono essere interposti entro cinque giorni. Non hanno effetto sospensivo.
4 Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
Il Tribunale amministrativo federale decide su azione in merito alle controversie opponenti:
I tribunali civili giudicano in merito alle controversie concernenti:
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
2 Se l'autore agisce per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque fornisce indicazioni inveritiere o incomplete nonostante sia tenuto a fornire informazioni ai sensi dell'articolo 64, di una sua disposizione d'esecuzione, di una decisione o di un contratto.
Gli articoli 14-16 della legge federale del 22 marzo 197410 sul diritto penale amministrativo si applicano alla truffa in materia di prestazioni e di tasse, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e alla soppressione di documenti. La pena è tuttavia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.
1 Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato ai sensi della presente legge, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
2 Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.
11 Nuovo testo giusta il n. I 19 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
Chiunque, in una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, esprime o divulga intenzionalmente, nell'intento di procurare a sé o a terzi un indebito profitto, affermazioni inveritiere o tendenziose riguardanti misure vigenti o imminenti nel settore dell'approvvigionamento economico del Paese, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1 I Cantoni perseguono e giudicano le infrazioni alla presente legge.
2 L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) persegue e giudica le infrazioni alle prescrizioni della presente legge concernenti l'obbligo di autorizzazione per l'importazione (art. 7 cpv. 3) e la limitazione delle importazioni (art. 31 cpv. 2 lett. i).12
3 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 e un'infrazione perseguibile dall'UDSC, si applica la pena comminata per l'infrazione più grave. L'UDSC può aumentare adeguatamente la pena.13
12 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
13 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
Nel procedimento, l'UFAE può assumere i diritti dell'accusatore privato e impugnare il decreto d'accusa con opposizione scritta. Il pubblico ministero comunica all'UFAE l'avvio di una procedura preliminare.
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e prende le misure necessarie.
2 Definisce i singoli settori specializzati. Essi possono disporre di segreterie a tempo pieno.
3 Per rimediare a situazioni di grave penuria, il Consiglio federale può delegare al DEFR a titolo cautelare la competenza di liberare le scorte obbligatorie.
4 Il Consiglio federale può autorizzare l'UFAE a emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 31-33.
5 Si adopera per informare in modo adeguato la popolazione, le imprese e le autorità sulla situazione dell'approvvigionamento ed emana raccomandazioni per accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento.
1 Il Consiglio federale nomina un delegato all'approvvigionamento economico del Paese. Il delegato è un esponente del mondo economico.
2 Il delegato dirige a titolo accessorio l'UFAE e i settori specializzati.
1 I Cantoni emanano le prescrizioni organizzative per l'esecuzione dei compiti loro delegati e istituiscono gli organi necessari.
2 Se un Cantone omette di emanare tempestivamente le necessarie disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale vi provvede, a titolo provvisorio, mediante ordinanza.
3 Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. Ove occorra, agisce in vece del Cantone negligente, a spese di quest'ultimo.
1 Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia compiti pubblici ai sensi della presente legge, in particolare:
2 Il Consiglio federale può delegare alcuni compiti d'esecuzione relativi alla costituzione di scorte agli enti privati incaricati di amministrare i fondi di garanzia. L'UFAE può concludere convenzioni sulle prestazioni con tali enti.
3 L'UFAE vigila sulle organizzazioni alle quali sono affidati tali compiti.
1 Per garantire l'approvvigionamento economico del Paese, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali riguardanti:
2 Per adempiere obblighi internazionali, il Consiglio federale può prendere misure di intervento economico anche se in Svizzera non è sopraggiunta o non è imminente alcuna situazione di grave penuria.
1 Il Consiglio federale osserva costantemente la situazione in materia di approvvigionamento e ordina le rilevazioni statistiche necessarie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese.
2 Al riguardo, si fonda sulle rilevazioni effettuate da altre autorità e dall'economia. Garantisce che la rilevazione e il trattamento dei dati statistici non provochino distorsioni della concorrenza.
Chi collabora all'esecuzione della presente legge è tenuto al segreto.
1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità competenti e alle organizzazioni dell'eco-nomia tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione i documenti necessari e a permettere loro l'accesso ai propri locali e fondi.
2 L'articolo 169 del Codice di procedura penale14 si applica per analogia.
3 Nonostante l'obbligo del segreto, l'UDSC mette gli atti e i dati a disposizione dell'UFAE, dei settori specializzati, degli enti incaricati di amministrare i fondi di garanzia e delle organizzazioni dell'economia, nella misura indispensabile per l'esecuzione della presente legge.15
15 Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O del 12 giu. 2020 sull'adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell'Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).
L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 2.
(art. 34 cpv. 1 e 4)
Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le seguenti disposizioni:
18 Introdotto dal n. I dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 24 set. 2022 al 31 mag. 2023 (RU 2022 528)
19 Introdotto dal n. I dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 24 set. 2022 al 31 mag. 2023 (RU 2022 528)
20 Introdotto dal n. I dell'O del 30 set. 2022, in vigore dal 1° ott. 2022 al 30 apr. 2023 (RU 2022 545).
21 Introdotto dal n. I dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 24 set. 2022 al 31 mag. 2023 (RU 2022 528)
22 Introdotto dal n. I dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 24 set. 2022 al 31 mag. 2023 (RU 2022 528)
23 Introdotto dal n. I dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 24 set. 2022 al 31 mag. 2023 (RU 2022 528)
24 Introdotto dal n. I dell'O del 30 set. 2022 (RU 2022 546). Abrogato dal n. I dell'O del 17 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 151).
25 Introdotto dal n. I dell'O del 30 set. 2022 (RU 2022 546). Abrogato dal n. I dell'O del 17 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 151).
(art. 65)