513.1
Ordinanza dell'Assemblea federale
sull'organizzazione dell'esercito
(Organizzazione dell'esercito, OEs)
del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2023)
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 93 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 20142,
decreta:
1 L'esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare.
2 L'effettivo regolamentare e l'effettivo reale non comprendono:
- a.
- le reclute;
- b.
- il personale del Centro di competenza sport dell'esercito, della giustizia militare, del Servizio della Croce Rossa, degli stati maggiori del Consiglio federale e dei distaccamenti d'esercizio dei Cantoni;
- c.
- i militari che non sono né incorporati in una formazione né impiegati nella protezione civile o in altri settori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza;
- d.
- i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;
- e.
- il personale dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni.
L'esercito si articola in:
- a.
- capo dell'esercito, coadiuvato dallo Stato maggiore dell'esercito;
- b.
- Comando Operazioni, comprendente:
- 1.
- il Servizio informazioni militare,
- 2.3
- le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,
- 3.4
- le quattro divisioni territoriali,
- 4.
- il comando polizia militare,
- 5.5
- le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,
- 6.
- il Centro di competenza SWISSINT,
- 7.6
- il comando forze speciali;
- c.7
- Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
- cbis.8
- Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;
- d.
- Comando Istruzione, comprendente:
- 1.
- l'Istruzione superiore dei quadri,
- 2.
- cinque formazioni d'addestramento,
- 3.
- il personale dell'esercito.
1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all'autorità di comando dell'esercito.
2 I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari.
1 Il Consiglio federale determina la struttura dell'esercito entro i limiti della sua articolazione.
2 Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell'esercito e disciplina i compiti, l'organizzazione, l'istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori.
3 Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori.
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l'organizzazione dettagliata dell'esercito entro i limiti della sua struttura.
2 Disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell'esercito.
3 Provvede affinché le persone soggette all'obbligo di leva siano incorporate in funzioni adeguate.
Dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per un periodo transitorio massimo di cinque anni disciplina in particolare:
- a.
- il trasferimento delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell'esercito;
- b.
- i cambiamenti di incorporazione e le nuove incorporazioni che il passaggio rende necessari;
- c.
- l'articolazione dell'esercito.
Il Consiglio federale istituisce il Comando Ciber entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022.
L'organizzazione dell'esercito del 4 ottobre 200210 è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla modifica del 18 marzo 201611 della legge militare del 3 febbraio 1995.