Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- il ruolo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) nell'ambito della LPAG;
- b.
- la procedura di presentazione e di trattamento delle richieste di aiuti finanziari nell'ambito della LPAG;
- c.
- le modalità di calcolo degli aiuti finanziari;
- d.
- le decisioni e la conclusione di contratti relativi agli aiuti finanziari;
- e.
- la collaborazione tra l'UFAS e gli attori della politica dell'infanzia e della gioventù nonché lo sviluppo di competenze nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù.
