Versione in vigore, stato 01.01.2017

01.01.2017 - * / In vigore
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2013 - 31.12.2016
01.01.2007 - 31.12.2012
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

446.1

Legge federale
sulla promozione delle attività extrascolastiche
di fanciulli e giovani

(Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG)

del 30 settembre 2011 (Stato 1° gennaio 2017) (Stato 1° gennaio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 67 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 20102,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

a.
il sostegno alle istituzioni private che si dedicano alle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani;
b.
il sostegno ai Cantoni e ai Comuni per progetti di durata limitata nel settore delle attività extrascolastiche;
c.
la collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù;
d.
la promozione dello scambio di informazioni e di esperienze, nonché dello sviluppo delle competenze nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù.
Art. 2 Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende promuovere le attività extrascolastiche al fine di:

a.
favorire il benessere psicofisico dei fanciulli e dei giovani;
b.
aiutare i fanciulli e i giovani a divenire persone capaci di assumersi le proprie responsabilità a livello personale e sociale;
c.
promuovere l'integrazione dei fanciulli e dei giovani a livello sociale, culturale e politico.
Art. 3 Accesso non discriminatorio alle attività extrascolastiche

Tutti i fanciulli e i giovani hanno libero accesso alle attività extrascolastiche, indipendentemente dal sesso, dall'appartenenza sociale, dallo statuto di soggiorno, dall'origine, dalla razza, dalle convinzioni religiose o politiche o da eventuali disabilità.

Art. 4 Gruppi destinatari

I gruppi destinatari della presente legge sono:

a.
tutti i fanciulli e i giovani residenti in Svizzera, a partire dall'età della scuola dell'infanzia fino al compimento dei 25 anni d'età;
b.
i giovani fino al compimento dei 30 anni d'età che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza in un'istituzione privata.
Art. 5 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

a.
attività extrascolastiche: attività associative e attività aperte a tutti i fanciulli e giovani, comprese le offerte a bassa soglia;
b.
istituzioni private: associazioni, organizzazioni o gruppi privati che propongono attività extrascolastiche;
c.
progetti d'importanza nazionale:
progetti:
1.
attuati a livello nazionale o in una determinata regione linguistica, oppure
2.
trasferibili localmente e attuabili indipendentemente dalla relativa struttura amministrativa cantonale o comunale.

Sezione 2: Concessione di aiuti finanziari a istituzioni private

Art. 6 Condizioni generali

1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private che:

a.
operano principalmente nel settore delle attività extrascolastiche o propongono regolarmente programmi in tale settore;
b.
non perseguono uno scopo lucrativo; e
c.
tengono conto del diritto a particolare protezione dell'incolumità e dello sviluppo di fanciulli e adolescenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 della Costituzione federale.

2 Non sono concessi aiuti finanziari per attività che danno diritto a prestazioni in virtù della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport.

Art. 7 Aiuti finanziari per la gestione delle strutture e per attività regolari

1 La Confederazione può concedere ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento che si dedicano a livello nazionale ad attività extrascolastiche aiuti finanziari per la gestione delle loro strutture e per attività regolari, sempre che:

a.
rappresentino un numero importante di istituzioni private o pubbliche;
b.
assumano compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale o internazionale; e
c.
si adoperino per sviluppare le attività extrascolastiche e per garantirne la qualità.

2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari anche a singole organizzazioni che:

a.
operano a livello nazionale o di una determinata regione linguistica;
b.
esistono da almeno tre anni;
c.
svolgono attività regolari in almeno uno dei seguenti settori:
1.
organizzazione di manifestazioni nell'ambito delle attività extrascolastiche,
2.
scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse,
3.
informazione e documentazione su questioni relative all'infanzia e alla gioventù,
4.
collaborazione e coordinamento con organizzazioni estere e internazionali a favore di fanciulli e giovani; e
d.
a seconda del loro tipo di organizzazione, soddisfano una delle seguenti condizioni:
1.
quali organizzazioni a carattere associativo, dispongono di un effettivo di membri attivi di almeno 500 fanciulli e giovani,
2.
quali organizzazioni a carattere non associativo, propongono attività regolari aperte incondizionatamente a tutti i fanciulli e giovani, raggiungendo un notevole numero di partecipanti,
3.
quali organizzazioni specializzate nello scambio di giovani, organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o linguistici destinati ai giovani nell'ambito dello scambio di giovani a livello internazionale o fra aree linguistiche diverse.
Art. 8 Aiuti finanziari per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani

1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che:

a.
fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche; o
b.
promuovono in modo particolare la partecipazione di fanciulli e giovani allo sviluppo e all'attuazione del progetto considerato.

2 Il Consiglio federale può vincolare a tematiche e obiettivi la concessione degli aiuti finanziari a favore di progetti modello e progetti di partecipazione attiva dei giovani.

Art. 94 Aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua

1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e la formazione continua di giovani che esercitano a titolo volontario funzioni direttive, consultive o di assistenza.

2 L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e le istituzioni private stabiliscono di comune accordo i contenuti dell'offerta di formazione e formazione continua.

4 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Art. 10 Partecipazione politica a livello federale

1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private per l'attuazione di progetti destinati a promuovere la partecipazione politica dei giovani a livello federale.

2 L'istituzione privata si adopera affinché i fanciulli e i giovani con un particolare bisogno di promozione partecipino adeguatamente alla preparazione e all'attuazione di simili progetti.

Sezione 3: Concessione di aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni

Art. 11

1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni per progetti di durata limitata d'importanza nazionale che fungono da modello per l'ulteriore sviluppo delle attività extrascolastiche.

2 La Confederazione e i Cantoni stabiliscono di comune accordo le tematiche e gli obiettivi degli aiuti finanziari.

3 Gli aiuti finanziari ai Comuni sono versati d'intesa con i Cantoni interessati.

Sezione 4: Concessione e calcolo degli aiuti finanziari

Art. 12 Principi

1 Gli aiuti finanziari secondo la presente legge sono concessi nei limiti dei crediti stanziati.

2 Il Consiglio federale può vincolare la concessione di aiuti finanziari all'adempimento di criteri di qualità.

Art. 14 Calcolo degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari sono calcolati segnatamente in base:

a.
alla struttura e alla grandezza dell'istituzione;
b.
al genere e all'importanza dell'attività o del progetto;
c.
alle possibilità di codecisione dei fanciulli e dei giovani;
d.
alla considerazione delle necessità dei fanciulli e dei giovani con un particolare bisogno di promozione;
e.
al grado di parità fra i sessi;
f.
alle prestazioni dell'istituzione medesima e ai contributi di terzi;
g.
alle misure adottate per garantire la qualità.

2 Il Consiglio federale stabilisce la ponderazione dei criteri di calcolo per ogni singolo settore della promozione e definisce il metodo di calcolo.

Sezione 5: Disposizioni procedurali

Art. 15 Procedura

1 La procedura di concessione degli aiuti finanziari è retta dalla legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi.

2 Gli aiuti finanziari ad associazioni mantello e piattaforme di coordinamento sono concessi mediante un contratto di prestazioni conformemente all'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.

Art. 17 Rifiuto e restituzione di aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari sono negati o vanno restituiti se:

a.
sono stati ottenuti con indicazioni inesatte o fallaci;
b.
le condizioni non sono adempiute o gli oneri non sono rispettati;
c.
non sono impiegati per attività extrascolastiche di fanciulli e giovani;
d.
gli obiettivi concordati nei contratti di prestazioni non sono raggiunti.

2 L'istituzione privata o pubblica in colpa può essere esclusa da ulteriori misure di promozione previste dalla presente legge.

3 Se un'istituzione privata si scioglie, è chiesta per l'anno in corso la restituzione pro rata temporis degli aiuti finanziari accordati per la gestione delle strutture e per le attività regolari di cui all'articolo 7.

Sezione 6: Collaborazione e sviluppo delle competenze

Art. 18 Scambio di informazioni e di esperienze

1 La Confederazione e i Cantoni collaborano in materia di politica dell'infanzia e della gioventù e s'informano reciprocamente sulle attività e sugli sviluppi in questo settore. Se necessario, sono coinvolti i Comuni.

2 La Confederazione promuove lo scambio di informazioni e di esperienze fra specialisti operanti nell'ambito della politica dell'infanzia e della gioventù.

3 La Confederazione mette a disposizione informazioni su forme collaudate di attività extrascolastiche.

Art. 20 Coordinamento a livello federale

L'UFAS coordina le misure della Confederazione nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù e assicura uno scambio costante di informazioni e di esperienze fra i servizi federali competenti.

Art. 21 Sviluppo delle competenze

L'UFAS può promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche nel settore della politica dell'infanzia e della gioventù, segnatamente coinvolgendo esperti e organizzando conferenze e convegni di portata nazionale e internazionale.

Sezione 7: Commissione federale per l'infanzia e la gioventù

Art. 22

1 Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (CFIG).

2 In occasione del rinnovo integrale della Commissione occorre provvedere affinché almeno un terzo dei membri abbia meno di 30 anni d'età. Se un membro che al momento della nomina aveva meno di 30 anni d'età lascia l'incarico prima della scadenza del mandato, va nominato per quanto possibile un sostituto che abbia meno di 30 anni d'età.

3 La CFIG ha i seguenti compiti:

a.
offrire consulenza al Consiglio federale in materia di politica dell'infanzia e della gioventù;
b.
osservare la situazione delle giovani generazioni in Svizzera evidenziandone gli sviluppi e proponendo, se necessario, eventuali misure;
c.
esaminare a scadenze regolari se la presente legge tiene in debito conto le condizioni di vita dei fanciulli e dei giovani;
d.
prima dell'adozione di importanti leggi federali e ordinanze in materia di politica dell'infanzia e della gioventù, esprimere il proprio parere circa le ripercussioni delle stesse sui fanciulli e sui giovani;
e.
sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esigenze dei fanciulli e dei giovani.

4 Nell'adempimento dei suoi compiti, la CFIG assicura un giusto equilibrio tra i bisogni di protezione, di promozione e di partecipazione dei fanciulli e dei giovani.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Consulta previamente le associazioni mantello attive a livello nazionale che rappresentano le organizzazioni dedite ad attività extrascolastiche di fanciulli e giovani.

2 Nell'esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può avvalersi della collaborazione delle associazioni mantello, nonché di altre organizzazioni di diritto privato o pubblico; è fatto salvo l'articolo 16.

Art. 24 Valutazione

L'UFAS verifica a scadenze regolari l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità degli aiuti finanziari concessi e delle misure adottate in virtù della presente legge.

Art. 26 Disposizione transitoria

1 Per un periodo di otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù.

2 Gli aiuti finanziari per i programmi cantonali sono convenuti contrattualmente. Tali accordi contemplano segnatamente gli obiettivi fissati di comune accordo dalla Confederazione e dal Cantone, nonché la partecipazione finanziaria della Confederazione.

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 20137

7 DCF del 17 ott. 2012.