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415.1

Legge federale
sui sistemi d'informazione della Confederazione
nel campo dello sport

(LSISpo)

del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 68 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20142,

decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali (dati), compresi i dati personali degni di particolare protezione, nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:3

a.
autorità federali, cantonali e comunali;
b.
federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 20114 sulla promozione dello sport (LPSpo);
c.
terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

2 Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nel sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping.

3 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

4 RS 415.0

Sezione 2: Disposizioni generali per i sistemi d'informazione dell'UFSPO

Art. 2 Principi del trattamento dei dati

1 Per l'adempimento dei compiti necessari all'esecuzione della LPSpo5 gli enti e le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 possono:

a.
trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o unʼaltra legge federale lo preveda espressamente;
b.6
...
c.
comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro lʼaccesso e il trattamento non autorizzati.

2 Gli enti e le persone presso cui possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

3 I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

4 Lʼente o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

5 Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest'ultime.

5 RS 415.0

6 Abrogata dall'all. n. 10 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).

Art. 3 Responsabilità

LʼUFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi dʼinformazione e della legalità del trattamento dei dati.

Art. 5 Modifica dei sistemi dʼinformazione

Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi dʼinformazione, sempre che in tal modo non vengano ampliati l'entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.

Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

1 I dati dei sistemi dʼinformazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento.

2 I dati trattati nel sistema d'informazione per i dati medici sono conservati al massimo per dieci anni. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi d'informazione.

3 I dati non più necessari sono cancellati dal sistema d'informazione. Trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema dʼinformazione vengono cancellati in blocco.

4 I dati cancellati secondo il capoverso 3 e la relativa documentazione sono offerti all'Archivio federale. I dati e la documentazione che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

Sezione 3: Sistema nazionale dʼinformazione per lo sport

Art. 8 Scopo

Il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport serve alle autorità, alle organizzazioni e alle persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 per l'adempimento dei compiti secondo la LPSpo8, segnatamente negli ambiti seguenti:

a.
promozione generale dello sport e dellʼattività fisica;
b.
programma Gioventù e Sport;
c.
sport nella scuola;
d.
formazione degli allenatori;
e.
sport nell'esercito;
f.
correttezza e sicurezza nello sport.
Art. 9 Dati

Il sistema nazionale d'informazione per lo sport contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l'adempimento dei compiti negli ambiti di cui all'articolo 8, in particolare:9

a.
le generalità;
b.
il numero AVS10;
c.
indicazioni su attività, funzioni e appartenenza a gruppi di prestazione;
d.
le qualifiche e i riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o decadenza di tali riconoscimenti;
e.
i dati di cui allʼarticolo 10 LPSpo11, nella misura in cui siano necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport o di quadro del programma Sport per gli adulti Svizzera;
f.
indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per la correttezza e sicurezza nello sport;
g.
i dati forniti volontariamente.

9 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

10 Nuova espr. giusta l'all. 10 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

11 RS 415.0

Art. 10 Raccolta dei dati

LʼUFSPO raccoglie i dati presso:

a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
i docenti;
c.
le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;
d.
il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui allʼarticolo 9 lettera e;
e.
le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo12 o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti destinati a promuovere l'attività fisica e sportiva regolare;
f.
l'agenzia nazionale antidoping di cui all'articolo 19 LPSpo;
g.
l'Aggruppamento Difesa, per l'ambito dello sport nell'esercito.
Art. 11 Comunicazione dei dati

1 Mediante procedura di richiamo lʼUFSPO può rendere accessibili i dati:

a.
alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d nonché g;
b.
alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché ad altre organizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo13, o collaborino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport o a programmi destinati a promuovere l'attività fisica e sportiva in generale: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d nonché g;
c.
alle scuole, scuole universitarie o università nella misura in cui partecipino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d nonché g;
d.
allʼAggruppamento Difesa, per l'ambito dello sport nellʼesercito: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d nonché g;
e.14
...

1bis Esso trasmette i dati di cui all'articolo 9 lettere a-c all'Ufficio centrale di compensazione ai fini dell'esecuzione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.15

2 ... 16

3 Su richiesta, lʼUFSPO può comunicare i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d nonché g a enti e persone di cui al capoverso 1 nonché, in singoli casi, ad altri terzi sotto forma di raccolte di dati o elenchi in forma elettronica, nella misura in cui gli enti, le persone o i terzi svolgano compiti conformi agli scopi della LPSPo. I dati non possono essere utilizzati per scopi commerciali e non possono essere trasmessi.

13 RS 415.0

14 Abrogata dall'all. n 2 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681; FF 2023 2245).

15 Introdotto dall'all. n 2 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681; FF 2023 2245).

16 Abrogato dall'all. n 2 della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681; FF 2023 2245).

Art. 12 Partecipazione alle spese

Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo partecipino alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema.

Sezione 4: Sistema dʼinformazione per i dati medici

Art. 13 Scopo

Il sistema d'informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d'urgenza e l'assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell'UFSPO.

Art. 14 Dati

Il sistema d'informazione per i dati medici contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 13, in particolare:17

a.
le generalità;
b.
i dati relativi allo stato di salute;
c.
i certificati e le perizie di specialisti;
d.
i dati necessari per la gestione dei fascicoli;
e.
i dati forniti volontariamente.

17 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 15 Raccolta dei dati

LʼUFSPO raccoglie i dati presso:

a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
il personale medico curante o incaricato di una perizia;
c.
le persone di fiducia designate dalla persona interessata.
Art. 16 Comunicazione dei dati

1 LʼUFSPO comunica i dati del sistema:

a.
al personale medico curante;
b.
al personale medico che continua la cura, previo consenso della persona interessata.

2 LʼUFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni, previo consenso della persona interessata.

Sezione 5: Sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni

Art. 17 Scopo

Il sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni serve allo svolgimento di test ed esami nel campo delle scienze dello sport, segnatamente test ed esami di diagnostica delle prestazioni e di psicologia dello sport, come pure a fornire le prestazioni corrispondenti.

Art. 18 Dati

Il sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 17, in particolare:18

a.
le generalità;
b.
i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni;
c.
i dati psicologici, inclusi i dati relativi alla personalità, alla motivazione, allo stato d'animo e alla capacità di raccogliere le sfide;
d.
i dati relativi allo stato di salute;
e.
i dati forniti volontariamente.

18 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 19 Raccolta dei dati

L'UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso:

a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
il personale incaricato di una perizia;
c.
le persone di fiducia designate dalla persona interessata.
Art. 20 Comunicazione dei dati

1 L'UFSPO comunica i dati:

a.
agli sportivi interessati: i dati che li riguardano;
b.
a persone, autorità e organizzazioni che hanno dato l'incarico di svolgere test o esami;
c.
al personale medico curante previo consenso della persona interessata.

2 Su richiesta degli sportivi interessati, l'UFSPO può rendere accessibili mediante procedura di richiamo i seguenti dati:

a.
i dati che li riguardano;
b.
i dati riguardanti altre persone, previo consenso delle stesse.

Sezione 6: Sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

Art. 21 Scopo

Il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) serve all'UFSPO come sistema d'informazione e di documentazione:

a.
per organizzare e svolgere l'attività della SUFSM;
b.
per amministrare i diplomi.
Art. 22 Dati

Il sistema d'informazione della SUFSM contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 21, in particolare:19

a.
riguardo ai docenti e agli incaricati di corsi:
1.
le generalità,
2.
il numero AVS,
3.
i diplomi e i titoli,
4.
le competenze linguistiche,
5.
le funzioni,
6.
il piano delle attività;
b.
riguardo agli studenti:
1.
le generalità,
2.
il numero AVS,
3.
le fotografie,
4.
i diplomi e i titoli,
5.
le competenze linguistiche,
6.
i cicli di formazione e di formazione continua conclusi e il piano delle lezioni,
7.
i dati relativi a immatricolazione ed exmatricolazione,
8.
i provvedimenti disciplinari,
9.
le valutazioni delle competenze,
10.
le qualifiche finali.

19 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 24 Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

1 Per gestire l'impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema d'informazione della SUFSM può essere collegato al sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale e al sistema d'informazione finanziaria usato dall'UFSPO.

2 Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema può essere collegato al sistema d'informazione finanziaria usato dall'UFSPO.

Sezione 7: Sistema d'informazione per la valutazione dei corsi

Art. 25 Scopo

Il sistema d'informazione per la valutazione dei corsi serve all'UFSPO per la valutazione di corsi e attività didattiche:

a.
svolti dall'UFSPO o da terzi da esso incaricati;
b.
svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione.
Art. 26 Dati

Il sistema d'informazione per la valutazione dei corsi contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per la valutazione di corsi e attività didattiche, in particolare:20

a.
i dati relativi a singoli corsi e attività didattiche;
b.
le generalità di partecipanti, capicorso e docenti;
c.
informazioni e valutazioni:
1.
sul corso o sull'attività didattica in generale,
2.
sui capicorso e sui docenti;
d.
i dati su formazioni assolte e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti.

20 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 27 Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati presso:

a.
i partecipanti;
b.
i capicorso;
c.
i docenti;
d.
gli esperti incaricati della valutazione del corso;
e.
gli organizzatori dei corsi.
Art. 28 Comunicazione dei dati

L'UFSPO può comunicare i dati alle persone o alle organizzazioni che si occupano dell'organizzazione e dello svolgimento del corso o del ciclo formativo.

Art. 29 Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

Al fine di disporre dei dati relativi a corsi e attività didattiche nonché delle generalità delle persone interessate, il sistema può essere collegato al sistema nazionale d'informazione per lo sport e al sistema d'informazione della SUFSM.

Sezione 8: Sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping

Art. 30 Scopo

Il sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping serve all'adempimento dei compiti previsti dalla LPSpo21 nel campo della lotta al doping, segnatamente:

a.
formazione, consulenza, documentazione, ricerca e informazione;
b.
controllo e indagine;
c.
inflizione di sanzioni;
d.
amministrazione delle misure secondo l'articolo 20 capoverso 4 LPSpo;
e.
coordinamento a livello nazionale e internazionale.
Art. 31 Responsabilità e trattamento dei dati

1 L'agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza del sistema e della legalità del trattamento dei dati.

2 I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per raggiungere i medesimi scopi.

3 Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione del sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping possono trattare i dati contenuti nel sistema solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato.

4 I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

Art. 32 Dati

Il sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione, che sono necessari per la lotta contro il doping, in particolare:22

a.
le generalità dell'atleta e indicazioni sulla sua appartenenza a una federazione sportiva;
b.
indicazioni sul luogo di permanenza dell'atleta nella misura in cui questi sia assegnato a un pool di controllo dell'agenzia nazionale antidoping secondo l'articolo 19 capoverso 2 LPSpo23;
c.
informazioni su attività e funzioni dell'atleta e delle persone che lo accompagnano, lo allenano o lo sottopongono a trattamenti;
d.
i dati medici;
e.
i dati emersi dalle indagini o dall'analisi di campioni nei test antidoping;
f.
i certificati e le perizie di specialisti;
g.
le sanzioni inflitte per violazioni delle norme sul doping;
h.
i dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo;
i.
le misure di cui all'articolo 20 capoverso 4 LPSpo;
j.
i dati forniti volontariamente.

22 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 34 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

23 RS 415.0

Art. 33 Raccolta dei dati

1 L'agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:

a.
la persona interessata o il suo rappresentante legale;
b.
il personale curante o incaricato di una perizia;
c.
le organizzazioni sportive nazionali e internazionali;
d.
gli organi antidoping nazionali e internazionali;
e.
i laboratori di analisi;
f.
le autorità doganali;
g.
l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
h.
le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie;
i.
altri informatori.

2 Gli enti e le persone di cui al capoverso 1 lettere a-d ed f-i presso i quali possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

3 L'ente o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

Art. 34 Comunicazione dei dati

1 L'agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema:

a.
alla persona interessata: i dati che la riguardano;
b.
al personale curante o incaricato di una perizia;
c.
alle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure infliggere sanzioni contro persone che praticano il doping;
d.
agli organi antidoping esteri o internazionali nei limiti dell'articolo 25 LPSpo24;
e.
alle competenti autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie, in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 22 LPSpo.

2 Se lo ritiene necessario per lottare contro il doping, l'agenzia nazionale antidoping può rifiutare o ritardare la comunicazione di dati, in particolare di dati relativi a profili biologici, a perseguimenti penali secondo l'articolo 22 LPSpo e a sanzioni di diritto privato per violazioni delle norme antidoping.

3 Per la durata della squalifica, l'agenzia nazionale antidoping pubblica su Internet le generalità degli sportivi sospesi dalla partecipazione alle competizioni a titolo di sanzione.

Art. 35 Durata del periodo di conservazione

1 I dati del sistema possono essere conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento, al massimo tuttavia per i periodi seguenti:

a.
i dati di persone titolari di una licenza di una federazione sportiva per la partecipazione a competizioni sportive: dieci anni dal ritiro definitivo della licenza di competizione, al più tardi fino a quando la persona interessata ha compiuto i 70 anni;
b.
i dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo25 che sono stati cancellati dal registro penale: fino a quando la persona interessata ne richiede la distruzione;
c.
altri dati: dieci anni dal loro ultimo trattamento.

2 I dati non più necessari e la relativa documentazione sono offerti all'Archivio federale. I dati e la documentazione che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 36 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:

a.
alle responsabilità per il trattamento dei dati;
b.
ai dati trattati;
c.
ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento dei dati, segnatamente mediante procedura di richiamo;
d.
alla collaborazione con i Cantoni;
e.
alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 38 Entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina lʼentrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° novembre 201627

27 DCF del 12 ott. 2016.