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412.101.221.49

Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Ceramista industriale con attestato federale di capacità (AFC)

del 19 ottobre 2021 (Stato 1° aprile 2024)

39508

Ceramista industriale AFC

Industriekeramikerin EFZ / Industriekeramiker EFZ

Céramiste industrielle CFC / Céramiste industriel CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),

visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr);
visto l'articolo 4a capoverso 13 dell'ordinanza del 28 settembre 20074 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),

ordina:

1 RS 412.10

2 RS 412.101

3 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

4 RS 822.115

Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata

Art. 1 Profilo professionale e orientamenti

1 I ceramisti industriali con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

a.
realizzano, a seconda dell'orientamento, prodotti in ceramica o in metallo duro di alta qualità, come per esempio camini, sanitari, mattoni, protesi, trapani o frese;
b.
controllano l'intero processo di produzione, dal ricevimento delle materie prime e ausiliarie alla realizzazione di pezzi grezzi e di verdi fino alla cottura e alla sinterizzazione dei prodotti finiti;
c.
assicurano il regolare svolgimento della produzione e il mantenimento di una qualità costante e collaborano all'interno dell'azienda con esperti dei settori ricerca e sviluppo, produzione, manutenzione tecnica, controllo di qualità e logistica;
d.
effettuano la manutenzione ordinaria di apparecchi, macchine e impianti e provvedono affinché eventuali riparazioni siano eseguite tempestivamente;
e.
soddisfano alti requisiti di qualità lavorando con precisione e attenzione alla sicurezza; in ogni fase di lavorazione mostrano senso di responsabilità, flessibilità e la capacità di trovare soluzioni.

2 La formazione di ceramista industriale AFC prevede gli orientamenti seguenti:

a.
ceramica da costruzione;
b.
ceramica raffinata;
c.
ceramica grezza;
d.
ceramica tecnica;
e.
creazione di modelli;
f.
produzione di metalli duri.

3 L'orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura tre anni.

2 L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

1 La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

a.
presa in consegna e preparazione delle materie prime e ausiliarie:
1.
prendere in consegna le materie prime e ausiliarie per la fabbricazione di prodotti in ceramica industriale,
2.
preparare le materie prime e ausiliarie per la trasformazione di prodotti in ceramica industriale;
b.
realizzazione di modelli, stampi di lavoro e prodotti:
1.
realizzare modelli e stampi per la fabbricazione di prodotti in ceramica industriale,
2.
realizzare strutture per la fabbricazione di prodotti in ceramica industriale,
3.
realizzare stampi di lavoro per la fabbricazione di prodotti in ceramica industriale,
4.
realizzare pezzi grezzi e verdi da masse e sospensioni in ceramica industriale,
5.
essiccare pezzi grezzi e verdi da masse in ceramica industriale,
6.
presinterizzare pezzi grezzi e verdi da masse in ceramica industriale,
7.
rifinire pezzi grezzi da masse in ceramica industriale,
8.
cuocere pezzi grezzi da masse in ceramica industriale fino a ottenere il prodotto finito,
9.
sinterizzare pezzi grezzi da masse in ceramica industriale fino a ottenere il prodotto finito;
c.
controllo dei processi di produzione:
1.
sorvegliare i processi di produzione di ceramica industriale,
2.
documentare i processi di produzione di ceramica industriale,
3.
riconoscere i difetti su apparecchi, macchine e impianti per la fabbricazione di prodotti in ceramica industriale e adottare le opportune misure,
4.
effettuare la manutenzione ordinaria di apparecchi, macchine e impianti per la fabbricazione di prodotti in ceramica industriale.

2 Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 lettere a e c le competenze operative sono obbligatorie per tutte le persone in formazione.

3 Nel campo di competenze operative di cui al capoverso 1 lettera b le competenze operative sono obbligatorie come segue:

a.
per l'orientamento «ceramica da costruzione»: 1-5 e 7-8;
b.
per l'orientamento «ceramica raffinata»: 2-5 e 7-8;
c.
per l'orientamento «ceramica grezza»: 3-5 e 7- 8;
d.
per l'orientamento «ceramica tecnica»: 1, 3-5 e 7-8;
e.
per l'orientamento «creazione di modelli»: 1-5 e 7-b8;
f.
per l'orientamento «produzione di metalli duri»: 4, 6 e 9.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 5

1 All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi).

2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

3 Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

4 In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4a capoverso 15 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

5 L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

5 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° apr. 2024 (vedi RU 2024 156).

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione
e lingua d'insegnamento

Art. 7 Scuola professionale

1 L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento

1° anno

2° anno

3° anno

Totale

a.
Conoscenze professionali

-
presa in consegna e preparazione delle materie prime e ausiliarie

80

0

0

80

-
realizzazione di modelli, stampi di lavoro e prodotti

0

140

80

220

-
controllo dei processi di produzione

120

60

120

300

Totale conoscenze professionali

200

200

200

600

b.
Cultura generale

120

120

120

360

c.
Educazione fisica

40

40

40

120

Totale delle lezioni

360

360

360

1080

2 D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

4 La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

5 È raccomandato l'insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

1 Nel primo anno della formazione professionale di base ha luogo un corso interaziendale di quattro giornate di otto ore.

2 Il corso verte sulla competenza professionale «effettuare la manutenzione di apparecchi, macchine e impianti per la fabbricazione di prodotti in ceramica industriale».

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

1 All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione7 della competente organizzazione del mondo del lavoro.

2 Il piano di formazione:

a.
contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
1.
il profilo professionale,
2.
la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
3.
il livello richiesto per la professione;
b.
precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
c.
determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

3 Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

7 Il piano del 19 ott. 2021 è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A‒Z

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

a.
attestato federale di capacità di ceramista industriale AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
b.
attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo del ceramista industriale AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
c.
titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente;
d.
diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

5 In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nel corso interaziendale. Discute il rapporto con la persona in formazione.

2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 15 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

a.
secondo le disposizioni della presente ordinanza;
b.
in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
c.
al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
1.
ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
2.
ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del ceramista industriale AFC, e
3.
rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
Art. 16 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 17 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

a.
«lavoro pratico» sotto forma di lavoro pratico individuale, della durata da otto a 28 ore; vale quanto segue:
1.
l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
2.
la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3.
è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e del corso interaziendale,
4.
di norma, il campo di qualificazione comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con relativa ponderazione:

Voce

Descrizione

Ponderazione

1

Esecuzione e risultato del lavoro

40 %

2

Documentazione

20 %

3

Presentazione

20 %

4

Colloquio professionale

20 %

b.
«conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:
1.
l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
2.
il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Durata

Ponderazione

1

Presa in consegna e preparazione delle materie prime e ausiliarie

30 min.

20 %

2

Realizzazione di modelli, stampi di lavoro e prodotti

60 min.

30 %

3

Controllo dei processi di produzione

90 min.

50 %

c.
«cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 18 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a.
per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
b.
la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali; vale la seguente ponderazione:

a.
lavoro pratico: 40 per cento;
b.
conoscenze professionali: 20 per cento;
c.
cultura generale: 20 per cento;
d.
nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 20 per cento.

3 Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

Art. 19 Ripetizioni

1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 20 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare)

1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali.

2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

a.
lavoro pratico: 40 per cento;
b.
conoscenze professionali: 40 per cento;
c.
cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

2 L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «ceramista industriale AFC».

3 Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

a.
la nota complessiva;
b.
le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 20 capoverso 1, la nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei ceramisti industriali AFC

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei ceramisti industriali AFC è composta da:

a.
da sei a 12 rappresentanti dell'associazione professionale «Ziegelindustrie Schweiz»;
b.
da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
c.
almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

a.
si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
b.
le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate;
c.
gli orientamenti sono rappresentati.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

a.
verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
b.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all'organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
c.
se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all'organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
d.
esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
Art. 23 Organizzazione e responsabili del corso interaziendale

1 È responsabile del corso interaziendale: l'associazione professionale «Ziegelindustrie Schweiz».

2 In collaborazione con l'organizzazione del mondo del lavoro competente, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento del corso interaziendale, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento dello stesso.

3 I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento del corso interaziendale.

4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere al corso in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di ceramista industriale prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2026.

2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per ceramista industriale entro il 31 dicembre 2026 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 15-21) si applicano dal 1° gennaio 2025.