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363

Legge federale
sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale
e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse

(Legge sui profili del DNA)

del 20 giugno 2003 (Stato 1° settembre 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 119 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 novembre 20002,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 13 Oggetto e scopo

La presente legge disciplina:

a.
ai fini dell'utilizzo nel procedimento penale:
1.
l'allestimento del profilo del DNA a partire da campioni prelevati su persone o a partire da materiale biologico pertinente al reato (traccia),
2.
la ricerca di legami di parentela,
3.
la fenotipizzazione;
b.
l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante il confronto di profili del DNA, di persone sconosciute, scomparse o decedute;
c.
l'identificazione al di fuori del procedimento penale, mediante la fenotipizzazione, di persone decedute;
d.
il trattamento di profili del DNA in un sistema d'informazione della Confederazione.

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Art. 2 Profilo del DNA e uso previsto

1 Il profilo del DNA è il codice alfanumerico specifico di un individuo, allestito mediante tecniche di biologia molecolare a partire dal patrimonio genetico DNA al fine di identificare una persona.5

2 L'analisi del DNA non può essere utilizzata per accertare né lo stato di salute, né altre caratteristiche individuali della persona implicata, ad eccezione del sesso.

3 Il profilo del DNA e il relativo materiale d'analisi possono essere utilizzati soltanto per gli scopi previsti dal diritto processuale penale nonché per l'identificazione al di fuori del procedimento penale.6

5 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Art. 2a7 Ricerca di legami di parentela

Per ricerca di legami di parentela s'intende una ricerca effettuata, per far luce su un crimine, nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 al fine di reperire persone che, in virtù della somiglianza del loro profilo del DNA con quello del donatore della traccia, potrebbero essere imparentate con quest'ultimo.

7 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Art. 2b8 Fenotipizzazione

1 La fenotipizzazione è l'analisi di marcatori del DNA specifici che permettono di ottenere, a partire da una traccia, informazioni sulle caratteristiche fisiche esteriori del donatore della traccia.

2 La fenotipizzazione può essere utilizzata soltanto per determinare:

a.
il colore degli occhi, dei capelli e della pelle;
b.
l'origine biogeografica;
c.
l'età.

3 Non possono essere analizzate caratteristiche legate alla salute o personali, quali il carattere, il comportamento o l'intelligenza.

4 Il Consiglio federale può definire caratteristiche fisiche esteriori supplementari in funzione del progresso tecnico e purché sia assicurata l'affidabilità pratica dei nuovi metodi di determinazione di tali caratteristiche.

8 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Art. 39 Informazioni eccedenti

1 Nell'analizzare il DNA ai fini dell'allestimento di un profilo del DNA o della fenotipizzazione va evitata, per quanto possibile, la produzione di risultati che non sono necessari o non rientrano nelle caratteristiche personali consentite dall'articolo 2b.

2 Se tali informazioni sono tuttavia generate, devono essere conservate presso il laboratorio e non possono essere fornite all'autorità richiedente o ad altri terzi.

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Sezione 2: Prelievo di campioni e analisi del DNA11

11 Originario prima dell'art. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Art. 6 ...12

1 Al di fuori del procedimento penale, se l'identificazione non è altrimenti possibile, l'autorità cantonale o federale responsabile può ordinare l'allestimento del profilo del DNA di persone:13

a.
decedute:
b.
che non possono fornire informazioni sulla propria identità causa la loro età, un infortunio, una malattia permanente, un'invalidità, una turba psichica o una turba della coscienza.

2 Per identificare tali persone può essere analizzato anche loro materiale biologico.

2bis La fenotipizzazione di cui all'articolo 2b può essere ordinata per una persona deceduta se non è possibile identificarla in altro modo.14

3 Ai fini di un'identificazione a posteriori può essere analizzato materiale biologico di persone scomparse.

4 Il profilo del DNA di presunti parenti della persona da identificare può essere allestito a fini di confronto se essi vi acconsentono per scritto.

12 Abrogata dal n. I della LF del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

14 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Sezione 3: Organizzazione dell'analisi del DNA

Art. 8 Analisi del DNA

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) designa i laboratori abilitati a effettuare analisi del DNA secondo la presente legge.

2 L'autorità competente fa eseguire l'analisi da un laboratorio abilitato giusta il capoverso 1.

3 Il campione è reso anonimo mediante un numero di controllo che designa anche le generalità e gli altri dati segnaletici (foto, impronte digitali).

4 Insieme al campione, al laboratorio sono comunicati soltanto i dati necessari all'allestimento del profilo del DNA e alla valutazione del suo valore probatorio, segnatamente quelli concernenti il luogo del reato e il luogo di ritrovamento di tracce.16

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Art. 917 Distruzione dei campioni

1 L'autorità competente dispone la distruzione del campione prelevato su una persona:

a.
se è già stato allestito un profilo del DNA della persona implicata, salvo se tale profilo è stato allestito prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge e il relativo campione è già stato distrutto;
b.
sei mesi dopo il prelievo, se essa non ha disposto l'analisi del campione;
c.
se la persona implicata può essere scagionata;
d.
se la persona è stata identificata ai sensi dell'articolo 6.

2 Il laboratorio distrugge il campione prelevato su una persona 15 anni dopo averlo ricevuto.

3 Dopo la chiusura dell'istruzione, il laboratorio distrugge su ordine di chi dirige il procedimento i campioni prelevati nell'ambito di un'indagine a tappeto di cui all'articolo 256 del Codice di procedura penale (CPP)18 o all'articolo 73t della Procedura penale militare del 23 marzo 197919 (PPM).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

18 RS 312.0

19 RS 322.1

Art. 9a20 Nuova tipizzazione

Durante la sua conservazione, il campione può essere utilizzato unicamente per effettuare nuove tipizzazioni, nella misura in cui siano necessarie:

a.
per rafforzare il valore informativo di un profilo del DNA esistente, laddove la sua interpretazione o l'attuazione di nuovi requisiti in materia di analisi lo richiedano;
b.
per restringere ulteriormente la cerchia di persone il cui DNA deve essere analizzato nell'ambito di una ricerca di legami di parentela di cui all'articolo 258a CPP21 o all'articolo 73w PPM22.

20 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

21 RS 312.0

22 RS 322.1

Sezione 4: Sistema d'informazione basato sui profili del DNA

Art. 10 Principio

1 Il sistema d'informazione basato sui profili del DNA consente il confronto di profili del DNA ai fini del procedimento penale e dell'identificazione di persone ignote o scomparse.

2 Il sistema d'informazione è gestito esclusivamente dalla Confederazione. Il Consiglio federale può affidare la gestione operativa del sistema e i relativi compiti a uno dei laboratori riconosciuti (Ufficio di coordinamento). Per finanziare le proprie attività, quest'ultimo riscuote emolumenti.23

3 Il Consiglio federale stabilisce i compiti dell'Ufficio di coordinamento e l'importo degli emolumenti.24

23 Nuovo testo giusta l'all. n. II 1 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 537; FF 2017 4807).

24 Introdotto dall'all. n. II 1 della LF del 15 giu. 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 537; FF 2017 4807).

Art. 11 Registrazione nel sistema d'informazione

1 Nel sistema d'informazione sono registrati i profili del DNA concernenti:

a.
persone sospettate di essere gli autori di crimini o delitti oppure di avervi partecipato (art. 325);
b.
persone condannate (art. 526);
c.
tracce e persone defunte (art. 427).

2 Nel sistema d'informazione sono inoltre registrati i profili del DNA di:

a.
persone non identificate viventi o decedute (art. 6 cpv. 1);
b.
materiale biologico attribuibile a persone scomparse (art. 6 cpv. 3);
c.
parenti di persone decedute o scomparse che vanno identificate al di fuori di un procedimento penale (art. 6 cpv. 4).

3 Se risulta adempiuta una delle condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, nel sistema d'informazione sono registrati i profili del DNA trasmessi dall'estero nell'ambito della collaborazione internazionale e necessari in procedimenti svizzeri (art. 13).

3bis Nel sistema d'informazione possono essere registrati i profili del DNA del cromosoma Y allestiti giusta l'articolo 255 capoverso 3 CPP28.29

4 Non sono registrati nel sistema d'informazione i profili del DNA concernenti:

a.
vittime identificate (art. 3 cpv. 1 lett. b30);
b.
persone autorizzate ad accedere al luogo del reato e le cui tracce vanno distinte da quelle dell'autore del reato (art. 3 cpv. 1 lett. b31);
c.32
persone scagionate nell'ambito di un'indagine a tappeto di cui all'articolo 256 CPP o 73t PPM33;
d.
persone scagionate dal sospetto di aver commesso il crimine o il delitto in questione;
e.
persone che erano implicate in un procedimento che è stato abbandonato.

25 Ora: art. 255 cpv. 1 lett. a CPP o art. 73s cpv. 1 lett. a PPM

26 Ora: art. 257 CPP o art. 73u PPM

27 Ora: art. 255 cpv. 1 lett. c e d CPP o art. 73s cpv. 1 lett. c e d PPM

28 RS 312.0

29 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

30 Ora: art. 255 cpv. 1 lett. b CPP o art. 73s cpv. 1 lett. b PPM

31 Ora: art. 255 cpv. 1 lett. b CPP o art. 73s cpv. 1 lett. b PPM

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

33 RS 322.1

Art. 12 Autorità federale responsabile

1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile del sistema d'informazione di cui all'articolo 10.34

2 I laboratori riconosciuti possono essere collegati online al sistema d'informazione. La decisione in merito al collegamento spetta al Dipartimento.

34 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Art. 13 Collaborazione internazionale

1 Nell'ambito della collaborazione con Interpol e con Europol ai sensi, rispettivamente, degli articoli 350 e 352 nonché 355a del Codice penale (CP)35, fedpol può trasmettere richieste estere di esame di profili del DNA e presentare richieste svizzere ad autorità estere.36

2 La collaborazione internazionale presuppone che siano soddisfatte le condizioni del prelievo dei campioni giusta la presente legge e che sia garantita la possibilità di confrontare i profili del DNA.

35 RS 311.0

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Sezione 5: Trattamento di altri dati

Art. 14

1 L'autorità competente comunica a fedpol37 le generalità note e informazioni sul luogo del reato e del ritrovamento di tracce (altri dati).

2 Fedpol tratta tali altri dati in un sistema d'informazione separato dal sistema d'informazione basato sui profili del DNA.

3 I profili del DNA sono associati agli altri dati mediante un numero di controllo. Tale operazione può essere compiuta soltanto da fedpol.

37 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

Sezione 6: Protezione dei dati

Art. 15 Diritto all'informazione

1 Prima del prelievo dei campioni, l'autorità competente informa la persona implicata della registrazione del profilo del DNA nel sistema d'informazione, del suo diritto all'informazione e delle condizioni di cancellazione.

2 Ognuno ha il diritto di informarsi presso fedpol se nel sistema d'informazione è registrato sotto il suo nome un profilo del DNA.

3 Il diritto all'informazione nonché il rifiuto, la limitazione o il differimento della stessa sono disciplinati dagli articoli 25 e 26 della legge federale del 25 settembre 202038 sulla protezione dei dati.39

38 RS 235.1

39 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 31 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Art. 1640 Cancellazione dei profili del DNA

1 Fedpol cancella i profili del DNA allestiti giusta gli articoli 255 e 257 CPP41 o 73s e 73u PPM42:

a.
non appena, nel corso del procedimento, si è potuto scagionare la persona implicata;
b.
dieci anni dopo la morte della persona implicata;
c.
non appena il procedimento in corso si è concluso con una sentenza d'assoluzione passata in giudicato;
d.
un anno dopo il passaggio in giudicato di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.

2 Fedpol cancella il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM:

a.
in caso di condanna a una pena detentiva con la condizionale, a una pena pecuniaria con la condizionale o a un lavoro di pubblica utilità, dopo dieci anni;
b.
in caso di condanna a una pena detentiva sino a tre anni senza condizionale, a una pena detentiva sostitutiva o a una pena pecuniaria senza condizionale, dopo 20 anni;
c.
in caso di condanna a una pena detentiva superiore a tre anni ma non eccedente dieci anni, dopo 30 anni;
d.
in caso di condanna a una pena detentiva superiore a dieci anni, dopo 40 anni;
e.
in caso di misura protettiva ai sensi degli articoli 12-14 del diritto penale minorile del 20 giugno 200343 (DPMin), di ammonizione oppure di condanna a una prestazione personale o a una multa ai sensi degli articoli 22-24 DPMin, dopo cinque anni;
f.
in caso di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin o di collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin, dopo dieci anni;
g.
in caso di interdizione di esercitare un'attività o di divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 o 67b CP44, 50 o 50b del Codice penale militare del 13 giugno 192745 (CPM) oppure 16a DPMin, se non sono state inflitte altre sanzioni, dopo cinque anni;
h.
in caso di espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM, dopo 30 anni; se la misura è stata pronunciata a vita, dopo la morte della persona implicata.

3 I termini di cancellazione di cui al capoverso 2 decorrono dalla data della sentenza, sempre che quest'ultima sia passata in giudicato.

4 Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera c o d determinati fatti inducono a supporre che il profilo del DNA dell'imputato potrebbe servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tale profilo può essere conservato e utilizzato al massimo per dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di assoluzione, di abbandono o di non luogo a procedere.

5 Se le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e d derivano dalla non imputabilità dell'autore, il profilo del DNA viene cancellato 20 anni dopo la decisione.

6 In caso di internamento o di misure terapeutiche, il profilo del DNA allestito giusta gli articoli 255 e 257 CPP o 73s e 73u PPM è cancellato 20 anni dopo la liberazione definitiva dall'internamento o dopo che si sia conclusa l'esecuzione della misura terapeutica.

7 In tutti i casi non contemplati dai capoversi 2-6, il profilo del DNA è cancellato dopo dieci anni a partire dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato.

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

41 RS 312.0

42 RS 322.1

43 RS 311.1

44 RS 311.0

45 RS 321.0

Art. 17 Proroga della durata di conservazione da parte dell'autorità giudicante46

1 Nei casi di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettere a-f e h e capoverso 6, il profilo del DNA può essere conservato, con il consenso della competente autorità giudicante, per una durata massima di dieci anni oltre la scadenza del termine di cancellazione se sussiste il sospetto concreto di un crimine o delitto non caduto in prescrizione o si teme una recidiva.47

2 Si può prescindere dal chiedere il consenso a un'autorità estera.

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Art. 17a48 Cancellazione del profilo del DNA del cromosoma Y

Se, oltre al profilo del DNA, in virtù dell'articolo 11 capoverso 3bis è stato registrato nel sistema d'informazione anche il profilo del DNA del cromosoma Y allestito a partire dalla traccia o dal campione di una persona, tale profilo è cancellato contemporaneamente al profilo del DNA.

48 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Art. 18 Cancellazione dei profili del DNA di tracce e di campioni di persone defunte

Fedpol cancella i profili del DNA ricavati secondo l'articolo 255 capoverso 1 lettere c e d CPP49 o 73s capoverso 1 lettere c e d PPM50 da campioni di persone defunte o da tracce:51

a.
su richiesta dell'autorità competente; questa chiede la cancellazione non appena la traccia può essere attribuita a una persona che non entra in linea di conto come autrice del reato;
b.
d'ufficio dopo 30 anni, eccetto in caso di reati imprescrittibili.

49 RS 312.0

50 RS 322.1

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Sezione 7: Finanziamento

Art. 20

1 La Confederazione sopperisce alle spese d'allestimento e di gestione del sistema d'informazione.

2 L'autorità competente sopperisce alle spese relative al rilevamento e alla trasmissione dei campioni nonché a quelle di analisi e di valutazione.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 20a52 Valutazione

1 Con il concorso di scienziati e ricercatori, fedpol valuta all'attenzione del Consiglio federale l'adeguatezza e l'efficacia della presente legge cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge.

2 Entro sei anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge, il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto concernente in particolare l'attuazione dell'articolo 2b.

52 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Art. 22 Esecuzione federale

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione; vi disciplina in particolare:

a.
il trattamento dei dati giusta la presente legge; in particolare l'inserimento di dati nel sistema d'informazione;
b.
le modalità d'identificazione di persone sconosciute viventi o decedute nonché di persone scomparse;
c.
l'organizzazione e le procedure di allestimento di profili del DNA;
d.
le condizioni e la procedura di riconoscimento dei laboratori;
e.
la comunicazione della conclusione del procedimento a fedpol;
f.
la registrazione dei profili del DNA allestiti all'estero;
g.53
la ricerca di legami di parentela di cui all'articolo 2a;
h.54
la fenotipizzazione di cui all'articolo 2b.

53 Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

54 Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

Art. 23 Disposizioni transitorie

1 La presente legge è parimenti applicabile ai profili del DNA già registrati nel sistema d'informazione in virtù dell'ordinanza del 31 maggio 200055 concernente il sistema d'informazione basato sui profili di DNA (ordinanza SIDNA).

2 Il riconoscimento provvisorio dei laboratori secondo l'articolo 20 dell'ordinanza SIDNA permane valido per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3 Nei confronti di persone che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono state condannate senza condizionale a una pena detentiva superiore a un anno o contro le quali è stata ordinata una misura privativa della libertà secondo gli articoli secondo gli articoli 59, 61 o 64 CP56, può essere prelevato un campione, nonché allestito e registrato nel sistema d'informazione un profilo del DNA, fintanto che dura la pena o la misura, ma comunque non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

55 [RU 2000 1715, 2002 111 art. 19 n. 1]

56 RS 311.0

Art. 23a57 Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021

1 Le disposizioni concernenti la cancellazione di cui agli articoli 16 e 17 si applicano anche ai profili del DNA allestiti prima dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge e la cui cancellazione non abbia a tale data ottenuto il consenso dell'autorità giudiziaria necessario secondo il diritto anteriore.

2 Per ogni profilo del DNA di una persona, i Cantoni e le autorità della Confederazione che fanno allestire profili del DNA giusta gli articoli 255 e 257 CPP58 o 73s e 73u PPM59 comunicano a fedpol entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della presente legge il nuovo termine di cancellazione risultante da tale modifica. In casi eccezionali debitamente motivati, il Dipartimento può concedere una proroga del termine.

57 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 309; FF 2021 44).

58 RS 312.0

59 RS 322.1

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 200560

60 DCF del 3 dic. 2004.