Art. 1 Oggetto e rapporto con il Codice penale
1 La presente legge:
- a.
- disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che hanno commesso, prima del compimento del 18° anno di età, un atto per cui il Codice penale3 (CP) o un'altra legge federale commina una pena;
- b.4
- ...
2 A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP:
- a.
- gli articoli 1-33 (Campo d'applicazione e punibilità), eccetto l'articolo 20 (Errore sull'illiceità);
- b.
- gli articoli 47, 48 e 51 (Commisurazione della pena);
- c.
- l'articolo 56 capoversi 2, 5 e 6 e l'articolo 56a (Principi applicabili alle misure);
- d.
- gli articoli 69-73 (Confisca e assegnamenti al danneggiato);
- e.
- l'articolo 74 (Principi dell'esecuzione);
- f.
- l'articolo 83 (Retribuzione);
- g.
- l'articolo 84 (Relazioni con il mondo esterno);
- h.
- l'articolo 85 (Controlli e ispezioni);
- i.
- l'articolo 92 (Interruzione dell'esecuzione);
- ibis.5
- l'articolo 92a (Diritto d'informazione);
- j.6
- gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 capoversi 1 lettere a‒d, 2 e 3 (Prescrizione);
- k.7
- gli articoli 103, 104 e 105 capoverso 2 (Contravvenzioni);
- l.
- l'articolo 110 (Definizioni);
- m.
- gli articoli 111-332 (Libro secondo: Disposizioni speciali);
- n.8
- gli articoli 333-392 (Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale), eccetto gli articoli 380 (Spese), 387 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 (Disposizioni completive del Consiglio federale) e 388 capoverso 3 (Esecuzione di sentenze anteriori);
- o.9
- ...
3 Nell'applicare le suddette disposizioni del CP vanno considerati i principi di cui all'articolo 2 nonché, nel suo interesse, l'età e il grado di sviluppo del minore.
4 Abrogata dall'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).
5 Introdotto dal n. I 2 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833 855).
6 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
8 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607).
9 Abrogato dall'all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929).