Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
- a.
- la competenza per l'esecuzione, nonché l'assunzione delle spese in caso di pene uniche, revoca di pene sospese condizionalmente e ripristino dell'esecuzione;
- b.
- il concorso di più sanzioni secondo il CP;
- bbis.6
- il concorso di sanzioni secondo il DPMin e il CP;
- c.
- il concorso, nell'ambito dell'esecuzione, di sanzioni pronunciate in diversi Cantoni;
- cbis.7
- l'inizio della durata dell'espulsione;
- d.
- le misure da prendere in caso di divieti di condurre, nonché l'ammontare e l'impiego della retribuzione dei detenuti;
- e.
- l'applicazione per analogia delle disposizioni della presente ordinanza all'esecuzione di sentenze dei tribunali militari o del Tribunale penale federale.
6 Introdotta dalla cifra I dell'O del 4 set. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2024 489).
7 Introdotta dalla cifra I n. 9 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).