Art. 1
1 L'autorità competente, a domanda di tutte le parti contraenti, può, con una decisione particolare (conferimento del carattere obbligatorio generale), estendere il campo di applicazione di un contratto collettivo, conchiuso fra associazioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori, del ramo o della professione, che non sono vincolati da tale contratto.
2 Il carattere obbligatorio generale può essere conferito soltanto alle disposizioni che vincolano i datori di lavoro e i lavoratori, conformemente all'articolo 323 del Codice delle obbligazioni4, o che sono state oggetto di una stipulazione conformemente all'articolo 323ter di detto Codice5.
3 Il carattere obbligatorio generale non può essere conferito alle disposizioni che sottomettono le contestazioni al giudizio di tribunali arbitrali.
4 RS 220. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrispondono ora gli art. 357 e 341 cpv. 1, nel testo del 25 giu. 1971.
5 RS 220. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art. 357b, nel testo del 25 giu. 1971.