1 Ogni rappresentanza dispone di un dispositivo di crisi, segnatamente in caso di conflitti armati, attacchi terroristici, disordini politici, incidenti della circolazione e catastrofi naturali.
2 Il DFAE e le rappresentanze informano le persone fisiche e i loro familiari in caso di una situazione di crisi e prestano loro tutta l'assistenza possibile.
3 Le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza devono essere osservate. Se la situazione di crisi perdura, il DFAE può raccomandare di lasciare la regione di crisi. Le persone coinvolte decidono di lasciare la regione di crisi liberamente, a proprio rischio e a proprie spese.
4 La Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio condotte dallo Stato ospite o da altri Stati.
5 In determinate situazioni di crisi, segnatamente in caso di conflitti armati e di disordini politici, può consegnare lettere di protezione a persone fisiche e giuridiche per la loro sicurezza personale o per quella dei loro beni.
6 In caso di guerra o gravi disordini può concedere un aiuto finanziario limitato nel tempo a persone fisiche che hanno perso senza colpa i loro mezzi di sussistenza all'estero.