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195.1

Legge federale
concernente persone e istituzioni svizzere all'estero

(Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst)

del 26 settembre 2014 (Stato 1° gennaio 2018)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 40, 54 capoverso 1 e 69 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1;
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio
degli Stati del 27 gennaio 20142;
visto il parere del Consiglio federale del 7 marzo 20143,

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente legge disciplina:

a.
le misure di assistenza, di messa in rete e di informazione degli Svizzeri all'estero, i loro diritti politici, l'aiuto sociale che può essere loro concesso nonché il sostegno a specifiche istituzioni;
b.
la protezione consolare accordata dalla Svizzera e gli altri servizi consolari.

2 La presente legge non disciplina la protezione diplomatica.

3 Sono fatte salve le disposizioni di trattati internazionali applicabili alla Svizzera.

Art. 2 Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende:

a.
disciplinare in modo uniforme e coerente i diritti e gli obblighi delle persone e delle istituzioni svizzere all'estero nonché i servizi che essa fornisce loro;
b.
promuovere le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera;
c.
agevolare la mobilità internazionale degli Svizzeri;
d.
promuovere la presenza della Svizzera all'estero e il suo inserimento nella rete di contatti internazionali.
Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

a.
Svizzeri all'estero: i cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera e iscritti al registro degli Svizzeri all'estero;
b.
registro degli Svizzeri all'estero: il sistema d'informazione «Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all'estero (E-VERA4)» del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e i documenti cartacei;
c.
Stato ospite: Stato estero nel quale è stabilita o riconosciuta una rappresentanza oppure nel quale soggiorna la persona in questione;
d.
rappresentanza: una missione diplomatica, un posto consolare o qualunque altra rappresentanza della Svizzera all'estero che può svolgere compiti consolari.

4 La designazione è stata adattata in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), in vigore dal 1° set. 2016.

Art. 6 Raccomandazioni

Il DFAE può pubblicare informazioni e raccomandazioni, segnatamente consigli di viaggio.

Art. 7 Sportello unico

1 Il DFAE è l'interlocutore principale delle persone e delle istituzioni svizzere all'estero.

2 Fornisce i servizi consolari avvalendosi di norma della propria rete di rappresentanze.

3 Coordina il trattamento delle domande con i competenti organi dell'Amministrazione federale e dei Cantoni ai quali sono assegnati compiti conformemente alla presente legge.

Art. 8 Strategia di politica estera

Nel definire la propria strategia di politica estera il Consiglio federale tiene conto degli interessi delle persone e delle istituzioni svizzere all'estero.

Titolo secondo: Svizzeri all'estero

Capitolo 1: Rete di contatti e informazione

Art. 9 Rete di contatti

1 Le rappresentanze curano le relazioni con la comunità degli Svizzeri all'estero e sfruttano la loro rete di contatti.

2 La Confederazione cura i contatti con le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera e che contribuiscono a migliorare l'assistenza a favore degli Svizzeri all'estero e il loro inserimento nella rete di contatti, segnatamente con l'Organizzazione degli Svizzeri all'estero.

3 La Confederazione promuove lo scambio dei giovani Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera.

Art. 10 Informazione

1 La Confederazione informa gli Svizzeri all'estero, in forma elettronica o cartacea, sui loro diritti e doveri nonché su tematiche legate alla presente legge.

2 Il DFAE può segnatamente mettere a disposizione degli Svizzeri all'estero una raccolta in forma elettronica delle basi legali che li riguardano, nonché fargli conoscere le istituzioni e la vita politica svizzere.

Capitolo 2: Registro degli Svizzeri all'estero

Art. 11 Iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero

1 I cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente al fine di farsi iscrivere nel registro degli Svizzeri all'estero.

2 L'iscrizione è il requisito per esercitare i diritti e gli obblighi degli Svizzeri all'estero e accedere ai servizi forniti dalle autorità svizzere conformemente al presente titolo. Sono fatti salvi i casi in cui è urgente fornire un aiuto sociale.

Art. 12 Annuncio

1 L'iscrizione nel registro degli Svizzeri all'estero avviene annunciandosi presso la rappresentanza competente.

2 È competente la rappresentanza del luogo di domicilio dello Svizzero all'estero. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

3 Al raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero, la persona che era stata iscritta nel registro degli Svizzeri all'estero da minorenne è invitata dalla rappresentanza competente a confermare il suo annuncio.

4 I Comuni svizzeri notificano al DFAE tutti gli annunci di cittadini svizzeri che partono all'estero.

Art. 13 Comunicazione di cambiamenti

1 Gli iscritti al registro degli Svizzeri all'estero sono tenuti a comunicare alla rappresentanza competente ogni cambiamento o complemento da apportare ai dati che li riguardano.

2 Se in seguito a un cambiamento di domicilio all'estero o per altri motivi la competenza passa a una rappresentanza diversa, l'annuncio iniziale resta valido per la nuova rappresentanza competente.

3 I Comuni svizzeri notificano al DFAE tutti gli annunci di cittadini svizzeri che rimpatriano.

Art. 14 Radiazione dal registro e distruzione dei dati

1 L'iscrizione è radiata dal registro degli Svizzeri all'estero se la persona iscritta:

a.
ha eletto domicilio in Svizzera;
b.
non possiede più la cittadinanza svizzera;
c.
era stata iscritta da minorenne nel registro degli Svizzeri all'estero e, nonostante essere stata invitata a farlo, non ha confermato il suo annuncio entro 90 giorni dopo il raggiungimento della maggiore età secondo il diritto svizzero;
d.
è deceduta;
e.
non è o non è più raggiungibile all'indirizzo indicato;
f.
è dichiarata scomparsa.

2 La distruzione dei dati è disciplinata nelle disposizioni d'esecuzione.

Capitolo 3: Diritti politici

Art. 15 Diritto applicabile

1 Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all'estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria.

2 Per i diritti politici in materia cantonale e comunale è fatto salvo il diritto cantonale.

Art. 16 Estensione

1 Ogni Svizzero all'estero che ha compiuto i 18 anni di età può partecipare alle votazioni ed elezioni federali e firmare domande d'iniziativa e referendum federali.

2 L'eleggibilità è determinata secondo l'articolo 143 Cost.

Art. 17 Esclusione dal diritto di voto

Per persone interdette escluse dal diritto di voto ai sensi dell'articolo 136 capoverso 1 Cost. s'intendono gli Svizzeri all'estero che:

a.
secondo il diritto svizzero sono sottoposti a curatela generale, o rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale, a causa di durevole incapacità di discernimento; oppure
b.
secondo il diritto straniero sono sottoposti, a causa di durevole incapacità di discernimento, a una misura di protezione degli adulti che le priva dell'esercizio dei diritti civili, sempre che una tale misura possa essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.
Art. 18 Esercizio del diritto di voto

1 Gli Svizzeri all'estero esercitano il diritto di voto nel loro ultimo Comune di domicilio.

2 Se non hanno un Comune di domicilio, esercitano il diritto di voto nel loro Comune d'origine. Se hanno più di un Comune d'origine, lo esercitano in quello che hanno scelto al momento dell'annuncio di cui all'articolo 12.

3 Il voto può essere espresso deponendo personalmente la scheda nell'urna o per corrispondenza o, purché siano soddisfatte le condizioni previste, per via elettronica.

4 D'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale promuove la sperimentazione del voto elettronico per gli Svizzeri all'estero, conformemente all'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici.

Art. 19 Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione

1 Gli Svizzeri all'estero che intendono esercitare i loro diritti politici lo comunicano al Comune in cui esercitano il loro diritto di voto (Comune di voto) per il tramite della rappresentanza competente. Il Comune di voto li iscrive nel catalogo elettorale.

2 Gli Svizzeri all'estero che intendono rinunciare all'esercizio dei diritti politici lo comunicano al loro Comune di voto per il tramite della rappresentanza competente.

3 Se le condizioni per l'esercizio dei diritti politici non sono più soddisfatte, se lo Svizzero all'estero rinuncia a esercitare i propri diritti politici oppure se il materiale di voto è rinviato al mittente per tre volte consecutive perché non ha potuto essere consegnato al destinatario, il Comune di voto radia la persona in questione dal catalogo elettorale.

4 Il Comune di voto e il DFAE si informano reciprocamente dei cambiamenti e delle radiazioni di dati rilevanti per il diritto di voto effettuati nel catalogo elettorale o nel registro degli Svizzeri all'estero.

Art. 20 Catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero

1 Il Cantone tiene il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero in modo centralizzato presso l'amministrazione cantonale o presso l'amministrazione della capitale cantonale.

2 Può tenere il catalogo elettorale degli Svizzeri all'estero in modo decentralizzato se i dati:

a.
sono armonizzati e informatizzati in tutto il Cantone; oppure
b.
sono periodicamente aggiornati su supporto elettronico presso un ufficio centrale.
Art. 21 Misure di promozione

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può prendere misure per facilitare l'esercizio dei diritti politici agli Svizzeri all'estero.

Capitolo 4: Aiuto sociale

Sezione 1: Principio e misure preventive

Art. 22 Principio

La Confederazione concede l'aiuto sociale agli Svizzeri all'estero che vivono in stato d'indigenza, alle condizioni previste nel presente capitolo.

Art. 23 Misure preventive

La Confederazione può, in casi speciali, prendere o sostenere misure atte a proteggere gli Svizzeri all'estero da un'indigenza imminente.

Sezione 2: Condizioni per ottenere l'aiuto sociale

Art. 24 Sussidiarietà

L'aiuto sociale è concesso soltanto agli Svizzeri all'estero che non possono provvedere sufficientemente alla loro sussistenza con mezzi propri, con contributi privati o con aiuti dello Stato ospite.

Art. 25 Pluricittadinanza

Agli Svizzeri all'estero che possiedono più nazionalità non è di norma concesso l'aiuto sociale se la nazionalità straniera è preponderante.

Art. 26 Motivi di esclusione

L'aiuto sociale può essere rifiutato o revocato se il richiedente:

a.
ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri;
b.
ottiene o tenta di ottenere prestazioni di aiuto sociale facendo scientemente dichiarazioni inesatte o incomplete;
c.
si rifiuta di informare gli organi di aiuto sociale sulla sua situazione personale o di autorizzarli a raccogliere informazioni;
d.
non adempie le condizioni o gli oneri impostigli, oppure non notifica le modificazioni essenziali della sua situazione;
e.
non fa manifestamente quanto si potrebbe ragionevolmente esigere per migliorare la propria situazione;
f.
utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale.

Sezione 3: Prestazioni di aiuto sociale

Art. 27 Genere ed entità

1 Il genere e l'entità dell'aiuto sociale sono determinati secondo le condizioni particolari dello Stato ospite, tenendo conto dei bisogni vitali di uno Svizzero che vi risiede.

2 La Confederazione può concedere un aiuto supplementare agli Svizzeri all'estero che percepiscono prestazioni di aiuto sociale dallo Stato ospite, nel rispetto del principio sancito al capoverso 1.

Art. 29 Cessione e costituzione in pegno

1 Le prestazioni di aiuto sociale della Confederazione che sono state garantite non possono essere né cedute né costituite in pegno.

2 Ogni cessione o costituzione in pegno di aiuti sociali della Confederazione è nulla.

Art. 30 Rimpatrio

1 La persona indigente può essere invitata a rimpatriare se tale provvedimento è nel suo interesse o in quello della sua famiglia. In questo caso la Confederazione non versa o cessa di versare prestazioni di aiuto sociale all'estero.

2 La Confederazione assume le spese di rimpatrio. Può assumere tali spese anche se l'indigente decide spontaneamente di rimpatriare.

Art. 31 Spese di sepoltura

La Confederazione può assumere le spese per una decorosa sepoltura degli Svizzeri all'estero indigenti deceduti fuori della Svizzera, per quanto non vi provvedano i parenti o lo Stato ospite.

Sezione 4: Procedura

Art. 32 Richiesta

1 Gli Svizzeri all'estero chiedono l'aiuto sociale della Confederazione rivolgendosi alla rappresentanza competente.

2 La rappresentanza esamina e completa la richiesta e la trasmette, con rapporto e proposta, alla Direzione consolare (DC) del DFAE.

Art. 33 Decisione

1 La DC decide in merito alle richieste sottopostele e si fa garante dell'aiuto sociale che concede.

2 In casi urgenti l'aiuto indispensabile è concesso dalla rappresentanza; questa ne informa la DC.

3 La DC può autorizzare una rappresentanza a concedere direttamente ulteriori prestazioni di aiuto sociale.

Sezione 5: Restituzione

Art. 35 Obbligo di restituzione

1 Le prestazioni di aiuto sociale devono essere restituite se il beneficiario non ha più bisogno dell'aiuto sociale e se è garantito un adeguato sostentamento per sé e per la sua famiglia.

2 Le prestazioni di aiuto sociale ricevute prima del raggiungimento della maggiore età o in seguito a titolo d'aiuto all'istruzione non devono essere restituite.

3 Chiunque ha ottenuto per sé o per altri prestazioni di aiuto sociale fornendo scientemente indicazioni inesatte o incomplete è tenuto in tutti i casi a restituirle.

4 Gli eredi sono tenuti a restituire le prestazioni di aiuto sociale di cui ha beneficiato il defunto, nella misura in cui si trovano arricchiti dall'eredità.

5 La DC decide circa la restituzione. Se le circostanze lo giustificano, essa può rinunciare interamente o parzialmente alla restituzione.

Art. 36 Durata dell'obbligo di restituzione e crediti senza interessi

1 La restituzione di una prestazione di aiuto sociale può essere richiesta entro dieci anni dall'ultimo versamento, salvo che il credito sia stato stabilito contrattualmente o per decisione della DC.

2 I crediti derivanti dall'obbligo di restituzione non fruttano interessi.

Sezione 6: Ripartizione delle spese

Art. 37

1 La Confederazione assume le spese derivanti dalle prestazioni di aiuto sociale concesse in base al presente capitolo.

2 Le spese che la Svizzera deve rimborsare a un altro Stato in base a una convenzione d'assistenza sono a carico dell'ente pubblico competente del Cantone d'origine.

Capitolo 5: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero

Art. 38

1 La Confederazione può sostenere le istituzioni che promuovono le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera oppure che concedono aiuti agli Svizzeri all'estero.

2 Essa può in particolare concedere aiuti finanziari all'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, per tutelare gli interessi e assicurare l'informazione degli Svizzeri all'estero.

3 Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con le istituzioni di cui al capoverso 1; vi definisce i diritti e gli obblighi di tali istituzioni e il sostegno finanziario della Confederazione.

Titolo terzo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all'estero

Capitolo 1: Protezione consolare

Sezione 1: Condizioni

Art. 39 Persone fisiche

1 La protezione consolare può essere concessa alle seguenti persone fisiche:

a.
Svizzeri all'estero e cittadini svizzeri che soggiornano all'estero;
b.
persone per le quali la Svizzera assume funzioni di protezione.

2 Può essere concessa anche a cittadini svizzeri che possiedono più nazionalità, a condizione che non ricevano già aiuto da un altro Stato.

3 Una persona che oltre alla nazionalità svizzera possiede anche la nazionalità dello Stato ospite può beneficiare della protezione consolare svizzera se lo Stato ospite non vi si oppone.

Art. 40 Persone giuridiche

1 La protezione consolare può essere concessa a persone giuridiche:

a.
soggette al diritto svizzero e organizzate conformemente alle sue disposizioni; e
b.
il cui centro dell'amministrazione effettiva è situato in Svizzera.

2 A titolo sussidiario la protezione consolare può essere accordata anche alle persone giuridiche all'estero se queste sono controllate da un cittadino svizzero o da una persona giuridica ai sensi del capoverso 1 e se lo Stato ospite non vi si oppone.

3 Per controllo ai sensi del capoverso 2 si intende che la persona che lo detiene:

a.
dispone direttamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo;
b.
ha direttamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione; oppure
c.
può esercitare un'influenza dominante in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.
Art. 41 Protezione di interessi stranieri

1 La Confederazione può assumere la protezione degli interessi di persone fisiche o giuridiche di uno Stato straniero. La decisione in merito spetta al Consiglio federale.

2 La protezione di questi interessi non può andare al di là di quella prevista per le persone svizzere.

Sezione 2: Sussidiarietà, limitazione e responsabilità della Confederazione

Art. 42 Sussidiarietà

La Confederazione può sostenere persone fisiche e giuridiche all'estero che non sono in grado o non possono essere ragionevolmente tenute ad assumere la tutela dei propri interessi da sole o con l'aiuto di terzi.

Art. 43 Limitazione della protezione consolare

1 Non sussiste alcun diritto alla protezione consolare.

2 La Confederazione può rifiutare o limitare un aiuto segnatamente se:

a.
vi è il rischio che tale aiuto sia pregiudizievole agli interessi in materia di politica estera della Confederazione;
b.
tale aiuto mette in pericolo altre persone;
c.
la persona che richiede l'aiuto non osserva le raccomandazioni della Confederazione oppure ha in altro modo dato prova di negligenza;
d.
la persona che richiede l'aiuto ha abusato di precedenti aiuti.
3 Sono fatti salvi i casi in cui sia minacciata la vita o l'incolumità della persona che richiede l'aiuto.
Art. 44 Responsabilità della Confederazione

1 Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della Confederazione è disciplinata dalla legge del 14 marzo 19586 sulla responsabilità.

2 La Confederazione non risponde:

a.
delle raccomandazioni pubblicate e degli aiuti forniti;
b.
se la persona in questione non ha osservato raccomandazioni della Confederazione o ha in altro modo dato prova di negligenza.

Sezione 3: Aiuti

Art. 45 Assistenza generale all'estero

1 L'assistenza generale comprende segnatamente gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio oppure gli aiuti prestati alle vittime di un grave crimine.

2 In casi particolari la Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio.

3 Se nell'ambito della sua assistenza la Confederazione è informata dalle autorità dello Stato ospite del decesso di un cittadino svizzero con domicilio in Svizzera, lo comunica agli stretti congiunti.

4 Nei procedimenti giudiziari all'estero le rappresentanze possono raccomandare un patrocinatore legale sul posto, senza garanzia.

5 Le rappresentanze possono intervenire presso le autorità locali e centrali dello Stato ospite tramite i canali consolari e diplomatici.

Art. 46 Privazione della libertà

1 Se apprende che una persona è stata privata della libertà all'estero, la rappresentanza si informa presso le autorità dello Stato ospite sui motivi di tale provvedimento.

2 La rappresentanza si adopera in particolare per:

a.
mettersi in contatto con la persona in questione oppure visitarla, se è opportuno o la persona in questione lo chiede;
b.
garantire che siano rispettati il diritto a condizioni di detenzione dignitose, le garanzie procedurali e il diritto alla difesa della persona in questione.
Art. 47 Prestiti d'emergenza

La Confederazione può concedere prestiti senza interessi, con obbligo di rimborso, a persone fisiche in difficoltà che si trovano provvisoriamente all'estero:

a.
per finanziare il viaggio di ritorno;
b.
come aiuto transitorio;
c.
per pagare le spese ospedaliere e mediche.
Art. 48 Situazioni di crisi

1 Ogni rappresentanza dispone di un dispositivo di crisi, segnatamente in caso di conflitti armati, attacchi terroristici, disordini politici, incidenti della circolazione e catastrofi naturali.

2 Il DFAE e le rappresentanze informano le persone fisiche e i loro familiari in caso di una situazione di crisi e prestano loro tutta l'assistenza possibile.

3 Le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza devono essere osservate. Se la situazione di crisi perdura, il DFAE può raccomandare di lasciare la regione di crisi. Le persone coinvolte decidono di lasciare la regione di crisi liberamente, a proprio rischio e a proprie spese.

4 La Confederazione può partecipare a operazioni di ricerca e salvataggio condotte dallo Stato ospite o da altri Stati.

5 In determinate situazioni di crisi, segnatamente in caso di conflitti armati e di disordini politici, può consegnare lettere di protezione a persone fisiche e giuridiche per la loro sicurezza personale o per quella dei loro beni.

6 In caso di guerra o gravi disordini può concedere un aiuto finanziario limitato nel tempo a persone fisiche che hanno perso senza colpa i loro mezzi di sussistenza all'estero.

Art. 49 Rapimenti e presa di ostaggi

1 La Confederazione può prestare assistenza a persone fisiche vittime di rapimenti o di prese d'ostaggi all'estero.

2 La rappresentanza venuta a conoscenza di un rapimento o di una presa d'ostaggi si adopera per trovare aiuti sul posto. In particolare invita le autorità competenti dello Stato ospite a prendere i provvedimenti necessari.

Capitolo 2: Altri servizi consolari

Sezione 1: Servizi consolari del DFAE

Art. 50 Servizi amministrativi

1 Il DFAE fornisce i servizi consolari di natura amministrativa che non sono disciplinati da altre leggi o forniti da altri servizi, segnatamente legalizzazioni, attestazioni, certificazioni da parte di una rappresentanza, depositi effettuati in una rappresentanza o atti trasmessi alle autorità svizzere tramite una rappresentanza.

2 Il Consiglio federale disciplina questi servizi mediante ordinanza.

Art. 51 Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio

1 Il DFAE offre un servizio d'informazione e di consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio in particolare ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19897 sul collocamento.

2 Il servizio di consulenza informa gli Svizzeri rimpatriati sulle prescrizioni d'entrata e sulle condizioni di vita in Svizzera.

Art. 52 Navigazione marittima

Le rappresentanze forniscono servizi consolari nelle questioni concernenti la navigazione marittima ai sensi degli articoli 43, 56, 57, 59, 65, 82, 119 e 120 della legge federale del 23 settembre 19538 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

Sezione 2: Servizi consolari di competenza di altri dipartimenti

Art. 53 Stato civile

1 Il DFAE assicura il coordinamento tra le rappresentanze e i servizi dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) competenti in materia di stato civile.

2 Le rappresentanze svolgono i compiti concernenti lo stato civile svizzero all'estero. A tale scopo collaborano con l'UFG e apportano le modifiche al registro degli Svizzeri all'estero.

Art. 54 Cittadinanza

1 Il DFAE coadiuva la Segreteria di Stato della migrazione9 nelle questioni relative alla cittadinanza.

2 Le rappresentanze cooperano in particolare agli accertamenti che devono essere condotti all'estero in virtù degli articoli 7, 21 capoversi 2 e 4, 26 e 27 della legge del 20 giugno 201410 sulla cittadinanza.11

9 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2015.

10 RS 141.0

11 Vedi art. 68 qui avanti.

Art. 55 Documenti d'identità

Il DFAE coadiuva l'Ufficio federale di polizia per il rilascio, il ritiro e la perdita di documenti d'identità all'estero secondo gli articoli 4-6, 7 e 8 della legge del 22 giugno 200112 sui documenti d'identità.

Art. 56 Notificazioni in materia militare

1 Il servizio militare degli Svizzeri all'estero e degli Svizzeri che possiedono più nazionalità è disciplinato dagli articoli 4, 5 e 27 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 199513.

2 Negli affari militari le rappresentanze forniscono segnatamente i seguenti servizi consolari:

a.
trasmissione di domande di congedo all'estero di cittadini svizzeri che hanno omesso di chiedere tale congedo al momento del loro espatrio;
b.
rilascio del foglio militare ai cittadini svizzeri che sono annunciati presso una rappresentanza e raggiungono la maggiore età;
c.
informazioni agli Svizzeri all'estero che scelgono di sostenere il reclutamento e svolgere la scuola reclute e i servizi d'istruzione in Svizzera;
d.
informazioni ai cittadini svizzeri che possiedono più nazionalità in merito al servizio militare e al riconoscimento dell'adempimento dell'obbligo militare nell'ambito di un accordo bilaterale.
Art. 57 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità

Il DFAE coadiuva la Cassa svizzera di compensazione e l'ufficio AI per gli assicurati all'estero per l'esecuzione dell'assicurazione facoltativa all'estero conformemente:

a.
all'articolo 2 (Assicurazione facoltativa) della legge federale del 20 dicembre 194614 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
b.
all'articolo 1b (Persone assicurate) della legge federale del 19 giugno 195915 su l'assicurazione per l'invalidità.

Titolo quarto: Finanziamento, emolumenti e rimborso delle spese

Art. 58 Finanziamento

Mediante decreto federale semplice l'Assemblea federale stanzia il limite di spesa per un periodo pluriennale per finanziare i provvedimenti previsti:

a.
all'articolo 21 (Misure di promozione);
b.
all'articolo 37 capoverso 1 (Aiuto sociale);
c.
all'articolo 38 (Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all'estero);
d.
all'articolo 47 (Prestiti d'emergenza).
Art. 59 Emolumenti

Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti, ai sensi dell'articolo 46a capoversi 2-4 della legge del 21 marzo 199716 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, per le decisioni, le prestazioni e altri atti ufficiali ai sensi della presente legge.

Art. 60 Rimborso delle spese

1 La persona all'origine di un servizio consolare rimborsa le spese sostenute dalla Confederazione.

2 Le spese sono rimborsate anche se il servizio prestato dalla Confederazione non è stato fornito su richiesta della persona in questione, ma in base alla presunta volontà e nell'interesse di quest'ultima.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e le eccezioni.

Art. 61 Rinuncia agli emolumenti o al rimborso delle spese

In caso di indigenza della persona in questione o per altre importanti ragioni può essere concessa una dilazione oppure condonato parzialmente o totalmente il pagamento degli emolumenti o del rimborso spese. Se il pagamento dell'emolumento o del rimborso spese viene condonato parzialmente o totalmente è necessario considerare se la persona in questione ha dato prova di negligenza.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 62 Rimedi giuridici

La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 63 Esecuzione

1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2 Emana le disposizioni di esecuzione.

3 Per essere valide, le disposizioni cantonali di esecuzione richiedono l'approvazione della Confederazione.

Art. 64 Collaborazione e delega di attribuzioni

1 I servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni cooperano tra loro gratuitamente. Il DFAE può stipulare convenzioni di prestazioni con servizi cantonali per prestazioni straordinarie.

2 Gli uffici della Confederazione e le rappresentanze possono collaborare con autorità straniere nei limiti delle proprie competenze.

3 Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali sui servizi in ambito consolare.

4 Può incaricare persone giuridiche private attive su un determinato territorio del rilascio di visti o dell'adempimento di altri servizi consolari specifici, nel caso in cui la Svizzera non possieda per questo territorio alcuna rappresentanza diplomatica competente. A tale scopo può stipulare convenzioni di prestazioni.

Art. 65 Statistiche

Il Consiglio federale può ordinare i rilevamenti statistici necessari ai fini della presente legge e affidare l'analisi dei dati raccolti all'Ufficio federale di statistica o al DFAE conformemente all'articolo 4 della legge federale del 24 marzo 200017 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri, alla legge del 9 ottobre 199218 sulla statistica federale e all'articolo 15 capoverso 1 della legge del 23 giugno 200619 sull'armonizzazione dei registri .

Art. 67 Disposizione transitoria

Le prestazioni concesse dalla Confederazione in virtù del diritto anteriore continuano a essere versate anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 69 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° novembre 201522

22 DCF del 7 ott. 2015.

Allegato

(art. 66)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogati:

a.
la legge federale del 19 dicembre 197523 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero;
b.
la legge federale del 21 marzo 197324 sull'aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all'estero;
c.
il decreto federale del 22 giugno 196225 concernente la concessione di una garanzia sussidiaria alla Società cooperativa «Fondo di solidarietà degli Svizzeri all'estero».

II

La modifica del 17 giugno 201126 della legge federale del 19 dicembre 197527 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (Semplificazione del rinnovo dell'iscrizione nel catalogo elettorale) è priva di oggetto.

III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

28

23 [RU 1976 1805, 1991 2388, 2002 3193, 2007 4637 n. I 2, 2009 5685 n. I 1, 2011 725 all. n. 4]

24 [RU 1973 1976, 1995 1126 n. II 7, 2000 1915 all. n. 2, 2008 3437 n. II 48, 2009 5685 n. I 2, 2014 3789 n. I 5]

25 [RU 1962 1235]

26 FF 2011 4331

27 RU 1976 180

28 Le mod. possono essere consultate alla RU 2015 3857.