1 Alle persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 rimane applicabile il diritto anteriore.
2 Alle persone appartenenti al più tardi dal 30 aprile 2019 a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 e che non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, il diritto anteriore rimane applicabile fino al 31 dicembre 2019.
3 Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettere a e d che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 possono chiedere per scritto all'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 OPers37, entro il 30 novembre 2019, l'assoggettamento al nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2020.
4 Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettere a, b e d che non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati, come da allegato.
5 Le persone appartenenti a particolari categorie di personale che conformemente al capoverso 3 hanno richiesto l'assoggettamento al nuovo diritto ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati, come da allegato.
6 Gli anni di servizio calcolati in base ai capoversi 4 e 5 sono arrotondati al successivo anno intero.