Art. 1 Obiettivi
1 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell'economicità, dell'efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.
2 Esso si impegna affinché l'aliquota d'imposizione, l'aliquota fiscale e la quota d'incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
3 In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti:
- a.
- finanze della Confederazione:
- 1.
- equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all'indebitamento sull'arco di un ciclo congiunturale,
- 2.
- verificare periodicamente la necessità dei sussidi;
- b.
- imposte:
- 1.
- conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell'universalità, dell'uguaglianza, della semplicità e dell'imposizione secondo la capacità economica,
- 2.
- migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale;
- c.
- politica della piazza finanziaria: contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera;
- d.
- dogane: all'atto della riscossione dei tributi e dell'adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente;
- e.
- alcol: conformare il controllo del mercato dell'alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica;
- f.
- gestione dell'Amministrazione:
- 1.
- rafforzare l'orientamento ai risultati nella gestione dell'Amministrazione,
- 2.
- coordinare la gestione dei rischi dell'Amministrazione federale,
- 3.
- garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d'impresa;
- g.
- personale federale:
- 1.
- condurre una politica del personale che sia all'avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi,
- 2.
- garantire una previdenza personale adeguata;
- h.
- prestazioni trasversali: soddisfare, all'insegna dell'economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell'Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;
- i.
- prestazioni relative al supporto: garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.
4 Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende - in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)3 (economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) - nei confronti dell'estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.
3 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.