Art. 1 Obiettivi e campi di attività
1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti:
- a.3
- proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell'ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi legali nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni;
- b.
- creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giustizia;
- c.4
- creare basi legali e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche;
- d.
- sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell'asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera.
2 I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti:
- a.
- legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione;
- b.
- polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile;
- c.
- migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d'intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei;
- d.5
- ...
- e.6
- ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)7, le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale;
- f.8
- metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull'esecuzione nei Cantoni.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133).
5 Abrogata dal n. I dell'O del 28 giu. 2000, con effetto dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849).
6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 2122).
7 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
8 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 10 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1089).