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01.11.2015 - 28.02.2018
01.01.2015 - 31.10.2015
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.06.2012 - 30.09.2012
01.11.2011 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.10.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
15.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 14.07.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.11.2007 - 31.12.2007
01.09.2007 - 31.10.2007
01.01.2007 - 31.08.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
01.02.2004 - 31.12.2004
01.07.2003 - 31.01.2004
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172.213.1

Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale
di giustizia e polizia

(Org-DFGP)

del 17 novembre 1999 (Stato 1° maggio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
in esecuzione dell'articolo 28 dell'ordinanza del 25 novembre 19982
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Dipartimento

Art. 1 Obiettivi e campi di attività

1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti:

a.3
proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell'ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi legali nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni;
b.
creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giustizia;
c.4
creare basi legali e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli, tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche;
d.
sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell'asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera.

2 I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti:

a.
legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione;
b.
polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile;
c.
migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d'intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei;
d.5
...
e.6
ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)7, le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale;
f.8
metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull'esecuzione nei Cantoni.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133).

5 Abrogata dal n. I dell'O del 28 giu. 2000, con effetto dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849).

6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 2122).

7 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

8 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell'O del 10 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1089).

Art. 2 Principi che reggono le attività del Dipartimento

Oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell'esercizio delle sue attività il Dipartimento osserva in particolare i principi seguenti:

a.
nell'ambito delle sue attività principali, persegue l'armonizzazione sul piano nazionale e internazionale tenendo conto dei principi federalistici e delle esigenze dei Cantoni particolarmente interessati;
b.
collabora con le associazioni economiche, le parti sociali e le organizzazioni senza fini di lucro;
c.
nei suoi campi di attività, si adopera per instaurare una collaborazione efficace sul piano nazionale e internazionale.
Art. 3 Competenze speciali

Il Dipartimento decide in merito:

a.
al perseguimento giudiziario di reati politici; in casi concernenti le relazioni con l'estero, decide previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); può sottoporre al Consiglio federale casi di particolare importanza;
b.9
...

9 Abrogata dal n. I dell'O del 19 dic. 2003, con effetto dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

Capitolo 2: Uffici e altre unità dell'Amministrazione federale centrale

Sezione 1: Segreteria generale

Art. 4

1 La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume le funzioni centrali seguenti:

a.
sostiene il capo del Dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;
b.
avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento;
c.
provvede affinché le pianificazioni del Dipartimento siano integrate in quelle del Consiglio federale, rappresenta il Dipartimento presso gli organi competenti e assicura il coordinamento interdipartimentale;
d.
esercita la vigilanza sugli uffici secondo le istruzioni del capo del Dipartimento;
e.
elabora la politica del Dipartimento in materia di informazione e informa il pubblico e gli altri servizi federali, in modo veritiero e tempestivo e tenendo conto delle aspettative dei cittadini, circa gli affari del Dipartimento;
f.
organizza una logistica efficiente in seno al Dipartimento, mette a disposizione servizi logistici e fornisce prestazioni informatiche a livello dipartimentale e nazionale;
g.
istruisce i ricorsi interposti contro uffici del Dipartimento;
h.10
assicura la prontezza d'intervento del Comitato nazionale contro il terrorismo (CNAT).

2 ...11

3 ...12

4 Alla Segreteria generale è aggregata amministrativamente la Commissione per la prevenzione della tortura e la sua segreteria. I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese e a un'indennità. Per il loro calcolo si applica per analogia l'ordinanza del 3 giugno 199613 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione.14

10 Introdotta dall'all. dell'O del 23 nov. 2022 sul Comitato nazionale contro il terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 765).

11 Introdotto dall'art. 125 n. 2 dell'O del 23 feb. 2000 (RU 2000 766). Abrogato dal n. I dell'O del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5051).

12 Introdotto dal n. II 2 dell'O del 22 ago. 2007 (RU 2007 3967). Abrogato dal n. I dell'O del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5051).

13 [RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949. RU 2009 6137 n. II 1]. Vedi ora gli art. 8l - 8t dell'O del 25 nov. 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1).

14 Introdotto dal n. I dell'O del 21 ott. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5391).

Sezione 2: Disposizioni comuni a tutti gli uffici

Art. 5

1 Per le unità amministrative del Dipartimento, gli obiettivi di cui agli articoli 6, 9, 12, 15, 19 e 22 fungono da linee direttive per l'esercizio delle competenze e l'adempimento dei compiti loro conferiti dalla legislazione federale.15

2 Di principio, gli uffici elaborano gli atti16 nazionali e internazionali che rientrano nel loro campo di attività; in ambito internazionale lavorano d'intesa con il DFAE e il DEFR (economia esterna).

3 Nei relativi campi di attività, assolvono i compiti esecutivi loro assegnati dagli atti nazionali e internazionali di cui al capoverso 2.

4 Nell'ambito dei loro compiti e degli obiettivi di politica estera del Paese, rappresentano la Svizzera in seno a organizzazioni internazionali, d'intesa con il DFAE, il DEFR (economia esterna) e, se del caso, con altri dipartimenti e uffici federali, e partecipano ai lavori di gruppi di esperti nazionali e internazionali e all'elaborazione e all'esecuzione di trattati internazionali.

5 D'intesa con il DFAE, il Dipartimento stabilisce in quali campi di attività gli uffici sono autorizzati a comunicare con ambasciate e consolati svizzeri e con autorità e servizi esteri.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1849).

16 Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133). Di detta mod. é tenuto conto nelle disp. menzionate nella RU.

Sezione 3: Ufficio federale di giustizia

Art. 6 Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità competente e centro di prestazioni della Confederazione17 per le questioni giuridiche, tenuto conto delle competenze degli altri dipartimenti. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

a.
creare condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo sviluppo economico del Paese;
b.
rafforzare l'ordinamento federalistico, segnatamente per quanto concerne i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto in Svizzera;
c.
elaborare normative federali appropriate, comprensibili, prive di contraddizioni e conformi al diritto di rango superiore;
cbis.18
sviluppare il diritto tenendo conto dell'evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche;
d.
partecipare alla creazione di un ordine internazionale pacifico e all'armonizzazione dell'evoluzione del diritto in Europa;
e.
preservare e garantire le conoscenze giuridiche in seno all'Amministrazione federale e promuovere la comprensione del diritto.

2 Per conseguire tali obiettivi, l'UFG svolge le funzioni seguenti:

a.
vigila sulla legalità degli atti normativi, dei decreti e delle decisioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, segnatamente per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto, dell'ordinamento federalistico delle competenze e di altri principi costituzionali;
b.
segue l'evoluzione del diritto in Svizzera e all'estero, fornisce alle autorità competenti consulenze specialistiche in materia di diritto federale e di politica giuridica e propone soluzioni tempestive e appropriate.

17 Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 265).

18 Introdotta dal n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133).

Art. 719 Progetti legislativi dell'UFG

Nei settori elencati qui di seguito, l'UFG prepara gli atti in collaborazione con gli uffici cointeressati e partecipa alla loro esecuzione nonché all'elaborazione, all'approvazione e all'attuazione dei necessari strumenti internazionali:

a.
diritto costituzionale, segnatamente le norme fondamentali dello Stato di diritto, dello Stato federale e della democrazia, come pure ulteriori ambiti costituzionali che non competono ad altri uffici federali, incluso il settore del diritto internazionale in materia di diritti umani coinvolgendo il DFAE;
b.
diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, nonché le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario, escluso però il diritto dei beni immateriali;
c.
diritto penale e procedura penale, inclusi il diritto penale minorile e la procedura penale minorile, il diritto penale internazionale, il diritto penale amministrativo, il diritto sull'organizzazione delle autorità penali, il diritto in materia di casellario giudiziale nonché l'esecuzione delle pene e delle misure, esclusi però il diritto penale militare e il diritto penale accessorio;
d.
diritto pubblico, nella misura in cui non compete ad altri uffici federali, segnatamente il diritto in materia di organizzazione e procedura dei tribunali della Confederazione, la collaborazione con tribunali esteri e internazionali, la procedura amministrativa, la protezione dei dati, la trasparenza dell'amministrazione e le infrastrutture digitali per le comunicazioni giuridiche e il trattamento dei dati nel settore della giustizia, il diritto in materia di giochi in denaro, il diritto sull'avvocatura nonché le norme sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, l'aiuto alle vittime di reato e l'elaborazione delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari prima del 1981;
e.
assistenza internazionale in materia penale, segnatamente le norme in materia di assistenza giudiziaria accessoria, di estradizione, di trasferimento nonché di perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133).

Art. 7a20 Accompagnamento legislativo e legistica

1 L'UFG controlla tutti i progetti di atti normativi sotto il profilo della costituzionalità e della legalità, della conformità al diritto nazionale e internazionale vigente e della compatibilità con lo stesso, della correttezza materiale e, in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF), dell'adeguatezza dal punto di vista della tecnica legislativa e della redazione.

2 In collaborazione con il DFAE, coordina e sostiene gli uffici competenti nel processo legislativo nell'ambito dello sviluppo degli accordi di associazione a Schengen e Dublino.

3 Sviluppa strumenti metodologici per l'elaborazione di atti e la valutazione di misure statali, in particolare per quanto riguarda la loro efficacia ed economicità e tenendo conto della digitalizzazione. Provvede a un'offerta di formazione continua e a un'adeguata gestione del sapere.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133).

Art. 7b21 Assistenza alle autorità federali

1 Nei settori di cui all'articolo 7, l'UFG fornisce informazioni giuridiche ed elabora perizie giuridiche destinate all'Assemblea federale, al Consiglio federale e all'Amministrazione federale.

2 Elabora i messaggi sul conferimento della garanzia federale alle costituzioni cantonali e prepara l'approvazione di atti normativi cantonali nei settori di cui all'articolo 7.

3 Prepara i rapporti del Consiglio federale relativi alle domande di grazia di cui agli articoli 381 e 382 del Codice penale22 (CP).

4 Fornisce consulenza alle unità amministrative della Confederazione in vista dell'elaborazione di atti e in generale su questioni legislative in materia di digitalizzazione.

21 Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133).

22 RS 311.0

Art. 7c23 Compiti nelle procedure di ricorso e pregiudiziali

1 L'UFG istruisce i ricorsi su cui decide il Consiglio federale, fatti salvi i ricorsi contro il Dipartimento.

2 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile (art. 76 cpv. 2 della legge del 17 giugno 200524 sul Tribunale federale [LTF]), penale (art. 81 cpv. 3 LTF) e di diritto pubblico (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF).

3 Rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e ai Comitati delle Nazioni Unite contro la tortura, la discriminazione nei confronti della donna, la discriminazione razziale, le sparizioni forzate e per i diritti del fanciullo. A tal fine può far capo a consulenti.

4 In collaborazione con gli uffici competenti elabora e prepara i pareri della Svizzera all'indirizzo della Corte di giustizia dell'Unione europea. I pareri sono inoltrati in collaborazione con il DFAE.

23 Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133).

24 RS 173.110

Art. 7d25 Assistenza giudiziaria e cooperazione internazionali

1 L'UFG garantisce una rapida assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale e decide sulle domande d'assistenza giudiziaria, d'estradizione, di trasferimento nonché sul perseguimento e l'esecuzione penali in via sostitutiva. A tal fine può comunicare direttamente con rappresentanze e autorità straniere in Svizzera e all'estero, anche mediante note diplomatiche.

2 È competente per l'esecuzione dell'Accordo del 27 novembre 200826 tra la Svizzera e l'Eurojust.

3 È l'ufficio centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale secondo la legge federale del 22 giugno 200127 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale.

4 È l'autorità centrale della Confederazione in ambito di rapimenti internazionali di minori, protezione internazionale degli adulti e dei minori, adozioni internazionali, pratiche internazionali in materia di pensioni alimentari e assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.

25 Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133).

26 RS 0.351.6

27 RS 351.6

Art. 7e28 Altri compiti in materia di diritto civile e di procedura civile

1 L'UFG esegue le convenzioni in materia di diritto internazionale privato e di procedura civile, nella misura in cui non siano di competenza di altri uffici federali.

2 ...29

3 In casi non controversi è competente per l'approvazione di progetti pilota cantonali secondo l'articolo 401 CPC.

4 Esercita la vigilanza sulla Centrale d'informazione per il credito al consumo secondo l'articolo 23 capoversi 2 e 4 della legge federale del 23 marzo 200130 sul credito al consumo; è fatta salva la competenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

28 Introdotto dal n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133).

29 In vigore il 1° gen. 2025.

30 RS 221.214.1

Art. 831 Servizi speciali

1 L'UFG dirige:

a.
l'Ufficio federale dello stato civile;
b.
l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, incluso l'Ufficio svizzero del registro del naviglio;
c.
l'Ufficio federale del registro di commercio;
d.
insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni, il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
e.
il servizio di alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.

2 Sono annesse al DFGP sul piano amministrativo:

a.
la commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita;
b.
la commissione consultiva per le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mar. 2024, in vigore dal 1° mag. 2024 (RU 2024 133).

Sezione 4:32 Ufficio federale di polizia

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004 (RU 2004 433).

Art. 9 Obiettivi e funzioni

1 L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è l'autorità competente della Confederazione in materia di polizia. Esso persegue, mediante provvedimenti preventivi, repressivi e collaterali, in particolare gli obiettivi seguenti:33

a.
proteggere lo Stato di diritto svizzero e i suoi fondamenti democratici;
b.
salvaguardare la sicurezza interna della Svizzera;
c.
lottare contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione;
d.34
proteggere le autorità e gli edifici della Confederazione nonché le persone e gli edifici per i quali sussiste un obbligo di protezione in virtù del diritto internazionale pubblico;
e.35
intrattenere e potenziare i contatti con le autorità di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale nazionali e internazionali.

2 Per conseguire tali obiettivi, fedpol svolge le funzioni seguenti:

a.36
...
b.37
elabora analisi sulla criminalità;
c.
è l'autorità di polizia giudiziaria della Confederazione;
d.
coordina e sostiene le indagini intercantonali e internazionali;
e.
dirige gli Uffici centrali di polizia criminale conformemente al diritto nazionale e internazionale;
f.
garantisce lo scambio di informazioni di polizia a livello internazionale con i partner esteri e gli organi internazionali;
g.
fornisce prestazioni a favore delle autorità federali e cantonali di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale e si adopera per l'ulteriore sviluppo di prestazioni di tal genere;
h.
garantisce una strategia cooperativa unitaria, partecipa a strumenti di polizia internazionali e promuove il loro sviluppo, rappresenta gli interessi di polizia del Paese in seno a organi nazionali, internazionali e sovranazionali e collabora sul piano tecnico, nei settori della formazione, dell'organizzazione e della tecnologia, con autorità svizzere ed estere di sicurezza e di polizia e sostiene tali autorità;
i.
valuta la minaccia a cui sono esposte le persone e gli edifici che ha l'incarico di proteggere e ordina le misure di protezione necessarie.38

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

36 Abrogata dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

Art. 10 Compiti speciali

1 Fedpol dirige:

a.
gli Uffici centrali seguenti:
1.39
armi,
2. e 3.40 ...
4.
esplosivi e pirotecnica;
b.41
...
c.
l'Ufficio centrale nazionale INTERPOL;
d.42
il centro nazionale di contatto con Europol;
e.43
la Centrale d'allarme per ricevere le comunicazioni e gli allarmi provenienti dagli edifici civili della Confederazione, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette;
f.44
il Centro audizioni della Confederazione;
g.45
l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
h.46
il servizio comune di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per la lotta contro la criminalità su Internet, l'individuazione dell'abuso punibile di Internet, la coordinazione delle procedure d'indagine e l'analisi della criminalità su Internet (SCOCI);
i.47
il Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione.

2 È il centro di competenza secondo l'articolo 29 paragrafo 2 della Convenzione del 16 maggio 200548 sulla lotta contro la tratta di esseri umani; adempie i compiti di cui all'articolo 15a dell'ordinanza del 23 ottobre 201349 contro la tratta di esseri umani e prende misure volte a prevenire e combattere il traffico di migranti.50

3 Fatte salve speciali disposizioni derogatorie, è il servizio federale competente in materia di documenti di legittimazione e dirige il Servizio di coordinazione nell'ambito dei documenti d'identità e di legittimazione.

4 Adempie i compiti in materia di diritto degli stranieri connessi alla sicurezza interna.51

5 Stabilisce i requisiti degli addetti alla sicurezza del traffico aereo, dirige la loro formazione ed è responsabile del loro impiego. Elabora rapporti di analisi sui rischi e sulle minacce che riguardano il loro impiego.52

6 ...53

7 Assicura la prontezza d'intervento permanente dello Stato maggiore Presa d'ostaggi e ricatto e, in caso d'intervento, ne dirige il nucleo operativo.

8 Gestisce i sistemi d'informazione nei settori della polizia e del perseguimento penale.54

9 Può mettere a disposizione delle autorità cantonali apparecchi tecnici speciali nonché programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (art. 269bis-269quater del Codice di procedura penale55; art. 35 cpv. 3 e 36 cpv. 2 della LF del 18 mar. 201656 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni).57

10 Tratta questioni e domande d'informazioni in materia di polizia, guida le relazioni internazionali di polizia e cura la collaborazione di polizia con i tribunali internazionali.

11 Dirige dal punto di vista amministrativo i centri comuni di cooperazione doganale e di polizia di Ginevra e Chiasso.58

12 D'intesa con il DFAE, è responsabile dell'invio, dell'impiego e della direzione degli addetti di polizia. È fatto salvo il potere d'impartire istruzioni del capomissione.59

13 ...60

14 Esercita la vigilanza sui laboratori forensi di analisi del DNA e sui laboratori che allestiscono profili del DNA in materia civile e amministrativa.61

15 D'intesa con il DFAE e le autorità cantonali, dirige e coordina gli interventi del Disaster Victim Identification Team (DVI) svizzero all'estero.62

16 Adempie i compiti secondo la legge federale del 25 settembre 202063 sui precursori di sostanze esplodenti, sempreché quest'ultima non designi un altro servizio competente.64

17 Fornisce sostegno al Dipartimento nella conduzione del CNAT, dirige l'organo consultivo e ne assicura la prontezza d'intervento.65

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

40 Abrogati dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

41 Abrogata dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

43 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

44 Originaria lett. e.

45 Originaria lett. f.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

47 Introdotta dal n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6731).

48 RS 0.311.543

49 RS 311.039.3

50 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 319).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

53 Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

55 RS 312.0

56 RS 780.1

57 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 981).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787). Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

61 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

63 RS 941.42

64 Introdotto dall'all. 2 n. 3 dell'O del 25 mag. 2022 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 353).

65 Introdotto dall'all. dell'O del 23 nov. 2022 sul Comitato nazionale contro il terrorismo, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 765, qui cpv. 16).

Art. 11 Competenze speciali

1 Fedpol è competente per pronunciare divieti d'entrata in Svizzera nei riguardi di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna del Paese; in questi casi esso consulta dapprima il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Previa consultazione del DFAE e del SIC, trasmette i casi politicamente rilevanti e le proposte di espulsione dalla Svizzera secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale66 al Dipartimento; quest'ultimo li può sottoporre per decisione al Consiglio federale.67

2 ...68

3 È l'autorità di decisione per i documenti d'identità richiesti all'estero secondo la legge del 22 giugno 200169 sui documenti d'identità.

4 Prende provvedimenti in collaborazione con i Cantoni per prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive.70

5 È responsabile, previa consultazione del SIC, del sequestro e della confisca del materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza.71

66 RS 101

67 Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 9 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

68 Abrogato dal n. I dell'O del 2 mar. 2018, con effetto dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1241).

69 RS 143.1

70 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4787).

71 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ott. 2007 (RU 2007 4787). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 9 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

Art. 11a72 Convenzioni con i Cantoni in materia di polizia

1 La Confederazione può collaborare con i Cantoni nell'ambito di organizzazioni che offrono consulenza e formazione in materia di polizia e gestire servizi comuni. Può fornire sostegno ai Cantoni sul piano operativo.

2 Il Consiglio federale concorda con i Cantoni le modalità della collaborazione di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne l'esecuzione dei compiti, l'organizzazione e il finanziamento.

3 Fedpol può concludere autonomamente convenzioni di natura operativa, tecnica e amministrativa con le autorità cantonali di perseguimento penale al fine di adempiere i suoi compiti legali.73

72 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1241).

73 Introdotta dal n. I 6 dell'O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).

Sezione 5:74 Segreteria di Stato della migrazione75

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4813).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4451).

Art. 12 Obiettivi e funzioni

1 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è l'autorità competente della Confederazione in materia di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d'asilo e dei rifugiati nonché di cittadinanza svizzera. Essa persegue in particolare gli obiettivi seguenti:76

a.
garantire una politica degli stranieri coerente, segnatamente per quanto concerne:
1.
l'ammissione e la dimora di stranieri in esecuzione degli obblighi di diritto internazionale pubblico e tenuto conto di motivi umanitari e del ricongiungimento familiare,
2.
l'ammissione di manodopera straniera, tenuto conto degli interessi globali dell'economia, delle possibilità di integrazione professionale e sociale a lungo termine e delle esigenze scientifiche e culturali della Svizzera;
b.
attuare la politica svizzera in materia di asilo e di rifugiati secondo i principi definiti dalle Camere federali e dal Consiglio federale e garantire in particolare una politica coerente in materia di ammissione e di ritorno;
c.
creare condizioni quadro favorevoli all'integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera e a uno sviluppo demografico e sociale equilibrato.

2 Per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 nei settori degli stranieri e della cittadinanza svizzera, la SEM77 svolge le funzioni seguenti:

a.
in collaborazione con il DFAE e altri servizi federali interessati, elabora le basi della politica svizzera in materia di visti, sviluppa strategie di lotta contro gli abusi nel settore del diritto degli stranieri tenendo conto della situazione internazionale e attua tali strategie;
b.
in collaborazione con il DEFR, valuta gli interessi globali dell'economia nel settore della politica degli stranieri;
c.
esegue le misure in materia di diritto degli stranieri e pianifica il controllo degli stranieri ai valichi di frontiera;
d.
esercita la vigilanza sull'esecuzione del diritto degli stranieri nei Cantoni;
e.
tratta tutte le questioni concernenti la cittadinanza svizzera.

3 Per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 nei settori dell'asilo e dei rifugiati, la SEM svolge le funzioni seguenti:

a.
decide in merito alla concessione o al rifiuto dell'asilo, alla concessione di protezione, all'ammissione provvisoria e all'allontanamento dalla Svizzera;
b.
assicura la coordinazione in seno all'Amministrazione federale e con i Cantoni e le organizzazioni svizzere e internazionali in questioni concernenti l'asilo e i rifugiati;
c.
d'intesa con il DFAE, partecipa all'armonizzazione e all'attuazione della politica internazionale in materia di asilo e di rifugiati;
d.
applica le disposizioni concernenti il finanziamento delle spese amministra- tive e di assistenza, versa i sussidi corrispondenti e ne controlla l'utilizzazione;
e.
in collaborazione con il DFAE, prepara la definizione della politica in materia di ritorno, fornisce aiuto al ritorno e al reinserimento e sostiene i Cantoni nel finanziamento di progetti di aiuto al ritorno e di programmi occupazionali di utilità pubblica;
f.
sostiene i Cantoni nell'esecuzione di allontanamenti.

4 Congiuntamente con il DFAE, la SEM analizza l'evoluzione migratoria sul piano nazionale e internazionale ed elabora le basi decisionali per la politica del Consiglio federale in materia di migrazione.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4451).

77 Nuova epressione giusta il n. I dell'O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4451). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 13 Compiti speciali

1 La SEM istruisce i ricorsi interposti al Consiglio federale per violazione di trattati internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il domicilio.

2 Prepara, d'intesa con il DFAE, trattati internazionali sulla riammissione e il transito, sul versamento di sussidi secondo l'articolo 114 della legge del 26 giugno 199878 sull'asilo, nonché su partenariati in materia di migrazione e li esegue.79

3 Rilascia documenti di legittimazione per rifugiati, persone sprovviste di documenti e apolidi.

4 Gestisce un servizio di informazione e di consulenza per il collocamento di praticanti.80

78 RS 142.31

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4003).

80 Nuovo testo giusta l'art. 76 n. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sugli Svizzeri all'estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3879).

Art. 14 Competenze speciali

1 La SEM è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera.

2 È autorizzato a interporre ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza.81

3 È competente in materia di riconoscimento di apolidi.

81 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 6: ...

Sezione 7: ...

Sezione 8: ...

Art. 19 a 2184

84 Abrogati dall'all. n. 3 dell'O del 21 nov. 2012 sull'Istituto federale di metrologia, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6887).

Sezione 9: ...

Capitolo 3: Unità dell'Amministrazione federale decentralizzata

Sezione 1:86 Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5051).

Art. 2587

Il servizio incaricato della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 18 marzo 201688 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale.

87 Nuovo testo giusta l'art. 73 n. 1 dell'O del 15 nov. 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 147).

88 RS 780.1

Sezione 2: Istituto svizzero di diritto comparato

Art. 28

1 Quale centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, di diritto estero e di diritto internazionale, l'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) rende accessibili ad autorità e privati informazioni sul diritto estero e redige perizie su questioni giuridiche che rientrano nel suo campo d'attività.

2 Il suo statuto, i suoi compiti e la sua organizzazione sono retti dalla legge federale del 6 ottobre 197889 sull'Istituto svizzero di diritto comparato.

89 [RU 1979 56, 1997 896, 2006 2197 all. n. 40. RU 2019 3199 art. 23 cpv. 1]. Vedi ora la LF del 28 set. 2018 (RS 425.1).

Sezione 3: Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 29

1 Conformemente alla legge federale del 24 marzo 199590 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), l'IPI è l'autorità competente della Confederazione in materia di diritto dei beni immateriali. Esso assolve i suoi compiti conformemente alle leggi e agli accordi internazionali vigenti91.

2 L'IPI assolve i compiti relativi a questioni economiche generali e gli altri compiti affidatigli dal Consiglio federale sotto la vigilanza del Dipartimento.

3 L'IPI è autorizzato, nella sua sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale federale.92

90 RS 172.010.31

91 RS 231.1-232.23, 0.231.0-0.232.163

92 Introdotto dal n. II 10 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 4:93 Autorità federale di sorveglianza dei revisori

93 Introdotta dall'all. n. II 2 dell'O del 22 ago. 2007 sui revisori, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3989).

Art. 29a

1 L'Autorità federale di sorveglianza dei revisori è l'autorità specializzata della Confederazione per l'abilitazione di persone fisiche e imprese di revisione a fornire servizi di revisione previsti dalla legge, per la sorveglianza degli organi di revisione di società con azioni quotate in borsa e per la concessione dell'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia di sorveglianza dei revisori.

2 Il suo statuto, i suoi compiti e le sue competenze nonché la sua organizzazione si basano sulla legge del 16 dicembre 200594 sui revisori, sull'ordinanza del 22 agosto 200795 sui revisori e sui pertinenti accordi internazionali.

Sezione 5:96 Commissione federale delle case da gioco

96 Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5051).

Art. 29b

1 L'organizzazione e i compiti della Commissione federale delle case da gioco sono retti dagli articoli 46-53 della legge del 18 dicembre 199897 sulle case da gioco.

2 La Commissione federale delle case da gioco e la sua segreteria sono aggregate amministrativamente alla Segreteria generale.

97 [RU 2000 677; 2006 2197 all. n. 133, 5599 I 15. RU 2018 5103 all. n. I 2 ]. Vedi ora la LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro (RS 935.51).

Sezione 6:98 Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini

98 Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5051).

Art. 29c

1 L'organizzazione e i compiti della Commissione federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini sono retti dagli articoli 55-60 della legge federale del 9 ottobre 199299 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini.

2 La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini e la sua segreteria sono aggregate amministrativamente alla Segreteria generale.

Sezione 7:100 Istituto federale di metrologia

100 Introdotta dall'all. n. 3 dell'O del 21 nov. 2012 sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6887).

Art. 29d

1 L'Istituto federale di metrologia (METAS) è l'autorità competente della Confederazione in materia di metrologia.

2 La sua organizzazione e i suoi compiti sono retti dalla legge del 17 giugno 2011101 sulla metrologia e dalla legge del 17 giugno 2011102 sull'Istituto federale di metrologia.

3 Nella sua sfera di competenze, il METAS ha diritto di ricorrere al Tribunale federale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Allegato

(art. 30)

Diritto vigente: abrogazione e modifica

I

L'atto normativo seguente è abrogato:

Ordinanza del 7 settembre 1977103 sulla rappresentanza del Consiglio federale davanti alla Corte e Commissione europee dei diritti dell'uomo

II

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

...104

103 [RU 1977 1549]

104 Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 291.