Art. 1 Dibattiti
(art. 13, 16 cpv. 1 e 4, 17 LOGA)
1 Le sedute del Consiglio federale si svolgono di massima una volta la settimana.
2 Gli affari preponderanti o di rilevanza politica sono discussi e decisi singolarmente. Le questioni di ampia importanza possono essere trattate in sedute speciali.
3 Se sono incontestati, gli altri affari possono essere evasi globalmente, senza dibattito singolo, o sbrigati in procedura scritta. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoverso 4 LOGA.
4 Se le circostanze lo esigono e non vi è tempo per una seduta, il Consiglio federale può anche dibattere singoli affari secondo il capoverso 2 per scritto o con altri mezzi. Queste decisioni sono parificate a quelle delle sedute. Sono fatte salve le decisioni presidenziali secondo l'articolo 26 capoversi 1 a 3 LOGA.
5 Le decisioni vengono messe per scritto separatamente per ogni affare.