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30.05.2022 - 03.12.2023
01.01.2021 - 29.05.2022
07.09.2020 - 31.12.2020
04.05.2020 - 06.09.2020
02.12.2019 - 03.05.2020
26.11.2018 - 01.12.2019
01.01.2018 - 25.11.2018
30.11.2015 - 31.12.2017
02.03.2015 - 29.11.2015
24.11.2014 - 01.03.2015
25.11.2013 - 23.11.2014
05.12.2011 - 24.11.2013
28.02.2011 - 04.12.2011
29.11.2010 - 27.02.2011
02.03.2009 - 28.11.2010
01.03.2009 - 01.03.2009
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171.13

Regolamento del Consiglio nazionale

(RCN)

del 3 ottobre 2003 (Stato 4 dicembre 2023)

Il Consiglio nazionale,

visto l'articolo 36 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl);
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio
nazionale del 10 aprile 20032,

decreta:

Capitolo 1: Costituzione

Art. 1 Seduta costitutiva

1 Dopo il suo rinnovo integrale, la Camera del Consiglio nazionale (Camera) si riunisce in seduta costitutiva il giorno stabilito dalla legge.

2 I punti all'ordine del giorno della seduta costitutiva sono, nell'ordine:

a.
discorso del presidente decano e del deputato più giovane eletto per la prima volta;
b.
accertamento della costituzione della Camera;
c.
giuramento dei deputati presenti la cui elezione non è stata contestata o è stata dichiarata valida;
d.
accertamento di eventuali incompatibilità;
e.
elezione del presidente;
f.
elezione del primo vicepresidente;
g.
elezione del secondo vicepresidente;
h.
elezione in blocco degli scrutatori;
i.
elezione in blocco degli scrutatori supplenti.
Art. 2 Presidente decano

1 È presidente decano della costituenda Camera il deputato che da più lungo tempo è ininterrottamente in carica. In subordine, funge da presidente decano il deputato più anziano.

2 Il presidente decano è designato dall'ultimo Ufficio della precedente legislatura in base al rapporto del Consiglio federale concernente l'esito delle elezioni al Consiglio nazionale.

3 Se impedito, il presidente decano è sostituito secondo le norme del capoverso 1.

Art. 3 Compiti del presidente decano

1 Il presidente decano:

a.
nomina gli altri otto membri dell'Ufficio provvisorio, tenuto conto dell'articolo 43 capoverso 3 LParl;
b.
presiede l'Ufficio provvisorio;
c.
presiede la Camera fino all'elezione del nuovo presidente.

2 Fino all'elezione del nuovo presidente gli altri compiti presidenziali sono svolti dall'ultimo presidente della precedente legislatura.

Art. 4 Compiti dell'Ufficio provvisorio

1 L'Ufficio provvisorio:

a.
esamina se le elezioni della maggioranza dei deputati sono rimaste incontestate o sono state dichiarate valide e, se questo presupposto risulta adempiuto, propone alla Camera di proclamarsi costituita;
b.
esamina se per i deputati neoletti vi siano incompatibilità secondo l'articolo 14 lettere b-f LParl e in caso affermativo propone alla Camera di accertarlo;
c.
fino all'elezione del nuovo Ufficio, accerta l'esito di elezioni e votazioni nella Camera.

2 Fino all'elezione del nuovo Ufficio, gli altri compiti dell'Ufficio sono svolti dall'Ufficio della precedente legislatura.

Art. 5 Giuramento

1 All'atto del giuramento tutti i presenti in aula si alzano.

2 Il presidente invita il segretario generale a dar lettura della formula di giuramento o promessa solenne.

3 Chi presta giuramento pronuncia, levando tre dita della mano destra, le parole «lo giuro»; chi presta promessa solenne pronuncia le parole «lo prometto».

Capitolo 2: Organi

Sezione 1: Presidente e Consiglio di presidenza

Art. 6 Elezione

1 Nel primo anno della legislatura, i membri del Consiglio di presidenza sono eletti dalla Camera appena dopo la sua costituzione e, negli anni successivi, all'inizio della prima seduta.

2 Nell'elezione è tenuto adeguatamente conto della forza dei gruppi parlamentari e delle lingue ufficiali.

3 Se un seggio in seno al Consiglio di presidenza diventa vacante in corso di mandato, la Camera procede a un'elezione suppletiva per il periodo restante; per il seggio del presidente, l'elezione suppletiva ha luogo se il seggio è divenuto vacante prima dell'inizio della sessione estiva.

Art. 7 Compiti

1 Oltre ai compiti stabiliti dalla legge, il presidente:

a.
dirige i dibattiti della Camera;
b.
salvo decisione contraria della Camera, stabilisce l'ordine del giorno nell'ambito della programma della sessione elaborato dall'Ufficio;
c.
dirige il Consiglio di presidenza e l'Ufficio della Camera;
d.
rappresenta la Camera verso l'esterno.

2 Se il presidente è impedito o, eccezionalmente, interviene nel merito, la presidenza è assunta dal primo o, in subordine, dal secondo vicepresidente.

3 Se entrambi i vicepresidenti sono anch'essi impediti, la presidenza nella Camera è assunta, nell'ordine, da:

a.
un deputato ex presidente; se i deputati ex presidenti sono più d'uno, da quello che è stato presidente da ultimo;
b.
il deputato decano; in subordine, il deputato più anziano.

4 I due vicepresidenti:

a.
assistono il presidente;
b.
svolgono assieme al presidente i compiti che la legge assegna al Consiglio di presidenza.

5 Le decisioni del Consiglio di presidenza richiedono il consenso di almeno due membri.

Sezione 2: Ufficio

Art. 8 Composizione e procedura

1 L'Ufficio consta:

a.
dei membri del Consiglio di presidenza;
b.
di quattro scrutatori;
c.
dei presidenti dei gruppi parlamentari.

2 In caso di impedimento, gli scrutatori possono farsi rappresentare dagli scrutatori supplenti e i presidenti dei gruppi da membri dei loro gruppi.

3 Per la ripartizione dei seggi degli scrutatori e degli scrutatori supplenti tra i gruppi parlamentari si applicano per analogia gli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici; alla durata del mandato si applica per analogia l'articolo 17 capoversi 1 e 4.

4 Il presidente partecipa alle votazioni nell'Ufficio. In caso di parità, il suo voto decide.

Art. 9 Compiti

1 L'Ufficio ha i compiti seguenti:

a.
pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, fermo restando che la Camera può decidere di aggiungere o stralciare singoli oggetti in deliberazione;
b.
determina i settori di attività delle commissioni permanenti e istituisce commissioni speciali;
c.
assegna alle commissioni gli oggetti in deliberazione impartendo loro un termine per l'esame preliminare, per la presentazione di un rapporto o per il disbrigo definitivo; può delegare questo compito al presidente;
d.
provvede a coordinare le attività delle commissioni e decide in caso di conflitti di competenza tra commissioni;
e.
stabilisce il piano annuale delle sedute delle commissioni;
f.
determina il numero dei membri delle commissioni;
g.
su proposta dei gruppi parlamentari elegge i presidenti e i membri delle commissioni;
h.
accerta il risultato di elezioni e votazioni; in caso di impedimento di scrutatori e loro supplenti, il presidente può avvalersi della collaborazione di altri deputati;
i.
esamina se vi siano o se siano sorte incompatibilità secondo l'articolo 14 LParl e se del caso propone alla Camera di accertarle;
j.
tratta le altre questioni concernenti l'organizzazione e la procedura della Camera.

2 Prima di prendere decisioni a tenore del capoverso 1 lettere b, c ed e, l'Ufficio sente i presidenti delle commissioni.

Sezione 3: Commissioni e delegazioni

Art. 10 Commissioni permanenti

La Camera dispone delle seguenti commissioni permanenti:

 1.
Commissione delle finanze (CdF);
 2.
Commissione della gestione (CdG);
 3.
Commissione della politica estera (CPE);
 4.
Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC);
 5.
Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS);
 6.
Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE);
 7.
Commissione della politica di sicurezza (CPS);
 8.
Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT);
 9.
Commissione dell'economia e dei tributi (CET);
10.
Commissione delle istituzioni politiche (CIP);
11.
Commissione degli affari giuridici (CAG).
12.4
Commissione dell'immunità (CdI).

4 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 30 set. 2011 (Commissione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4633; FF 2010 6497 6537).

Art. 11 Commissioni speciali

In casi eccezionali l'Ufficio può istituire commissioni speciali. Sente previamente i presidenti delle commissioni permanenti competenti per materia.

Art. 12 Delegazioni

Salvo diversa disposizione di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale, alle delegazioni, permanenti e no, si applicano per analogia le disposizioni sulle commissioni della legge sul Parlamento e del presente regolamento.

Art. 135 Commissione del programma di legislatura

Nella prima sessione di ogni legislatura è istituita una commissione speciale incaricata dell'esame preliminare del messaggio del Consiglio federale sul programma di legislatura.

5 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), in vigore dal 30 nov. 2015 (RU 2015 4485; FF 2015 5737).

Art. 14 Sottocommissioni

1 Ogni commissione può istituire sottocommissioni al proprio interno.7

2 La commissione definisce il mandato delle sue sottocommissioni precisandone i compiti e i termini entro cui riferire al plenum.

3 La Commissione delle finanze e la Commissione della gestione possono istituire sottocommissioni permanenti incaricate di trattare per loro singoli settori di compiti.

4 La Commissione della politica estera istituisce una sottocommissione permanente per le questioni europee. Quest'ultima si informa sugli sviluppi giuridici importanti per la Svizzera che vanno delineandosi nell'Unione europea e riferisce periodicamente al plenum.8

7 La mod. del 18 mar. 2022, in vigore dal 30 mag. 2022, concerne soltanto i testi tedesco e francese (RU 2022 295; FF 2022 301, 433).

8 Introdotto dal n. I del D del CN del 29 set. 2023 (Sottocommissione permanente per le questioni europee della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale), in vigore dal 4 dic. 2023 (RU 2023 673; FF 2023 1574, 1988)

Art. 15 Ripartizione dei seggi

1 I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 19769 sui diritti politici:

a.10
numero complessivo dei seggi nelle commissioni permanenti di cui all'articolo 10 numeri 1-11;
abis.11
seggi in singole altre commissioni;
b.
seggi spettanti al Consiglio nazionale in una commissione dell'Assemblea federale plenaria o in una commissione congiunta delle due Camere;
c.
seggi dei presidenti delle commissioni permanenti.

2 ...12

3 Di norma, un deputato non può appartenere contemporaneamente a più di due commissioni di cui all'articolo 10.13

9 RS 161.1

10 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 15 giu. 2018, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2018 3473; FF 2017 5807 5873).

11 Introdotta dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

12 Abrogato dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

13 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 1° ott. 2010, in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2010 4543; FF 2010 5241 5247).

Art. 16 Direzione dei lavori

1 Il presidente della commissione:

a.
pianifica i lavori della commissione;
b.
stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, salva restando una diversa disposizione della commissione;
c.
dirige le deliberazioni della commissione;
d.
rappresenta la commissione verso l'esterno.

2 La supplenza in caso d'impedimento del presidente è retta per analogia dall'articolo 7 capoversi 2 e 3.

3 Il presidente partecipa alle votazioni nella commissione. In caso di parità, il suo voto decide.

Art. 17 Durata del mandato

1 La durata del mandato nelle commissioni permanenti è di quattro anni salvo diversa disposizione di una legge o di un'ordinanza dell'Assemblea federale. Il mandato termina in ogni caso con il rinnovo integrale delle commissioni nella prima sessione della nuova legislatura. La rielezione è possibile.

2 La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti delle commissioni permanenti è di due anni. Il mandato termina in ogni caso con il rinnovo integrale delle commissioni nella prima sessione della nuova legislatura. L'immediata rielezione alla stessa funzione è esclusa.

3 La durata del mandato dei membri di una commissione speciale corrisponde a quella dell'attività della commissione medesima.

4 In tutte le commissioni, i membri uscenti in corso di mandato sono immediatamente sostituiti.

5 Un rinnovo integrale straordinario delle commissioni per il resto del mandato ha luogo se:

a.
per una modifica del numero dei membri di un gruppo parlamentare, questo gruppo è sovrarappresentato o sottorappresentato di oltre un membro in una delle commissioni permanenti di cui all'articolo 10;
b.
è costituito un nuovo gruppo parlamentare.14

14 Introdotto dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore con l'inizio della sessione d'inverno 2011 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

Art. 18 Supplenza

1 Un membro può farsi sostituire a una seduta di commissione o di sottocommissione. Il sostituto è designato dal rispettivo gruppo parlamentare.

2 Se un membro di una commissione lascia la Camera, il suo gruppo parlamentare può designare un subentrante fino all'attribuzione definitiva del seggio da parte dell'Ufficio.

3 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2, il gruppo parlamentare annuncia senza indugio alla segreteria della commissione il nome del sostituto o subentrante.

3bis Tranne che nella Commissione delle finanze, un membro di una sottocommissione può farsi sostituire solo da un altro membro della medesima commissione.15

4 I membri della Commissione della gestione e delle commissioni parlamentari d'inchiesta e delle loro sottocommissioni non possono farsi sostituire.

15 Introdotto dal n. I del D del CN del 15 giu. 2018, in vigore dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3473; FF 2017 5807 5873).

Art. 19 Relazione alla Camera

1 Per ogni oggetto in deliberazione la commissione designa un relatore che riferirà alla Camera sulle sue deliberazioni e proposte. Essa può designare anche più relatori, di lingue diverse. Di norma, il presidente non funge da relatore.

2 I relatori si ripartiscono il lavoro per temi. Tranne per questioni particolarmente importanti o complesse, si astengono dal ripetere quanto già esposto in un'altra lingua ufficiale. La relazione d'entrata in materia si limita alle questioni fondamentali.

3 La commissione può presentare alla Camera un rapporto scritto. Un rapporto scritto va in ogni caso presentato quando un altro documento esplicativo ufficiale non sia disponibile, nonché quando per le deliberazioni sia prevista la procedura scritta (art. 49).

Art. 20 Informazione del pubblico

1 Il presidente o il membro incaricato dalla commissione informa la stampa per scritto o oralmente sui risultati sostanziali dei lavori della commissione.

2 L'informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni.

3 I partecipanti alla seduta devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni prima dell'informazione ufficiale da parte della commissione.

4 Rimangono confidenziali le informazioni sulla posizione assunta dai singoli partecipanti e su come essi hanno votato, eccetto ch'essi sottopongano alla Camera una proposta di minoranza.

Capitolo 3: Procedura

Sezione 1: Esame preliminare, assegnazione e verifica degli oggetti in deliberazione

Art. 21 Esame preliminare

1 Gli oggetti in deliberazione ai sensi dell'articolo 71 LParl sono esaminati preliminarmente dalle commissioni di merito; sono eccettuati:

a.
gli interventi parlamentari dei deputati e dei gruppi;
b.
le candidature;
c.
le mozioni d'ordine;
d.
le dichiarazioni del Consiglio federale;
e.
gli altri oggetti in deliberazione designati dalla legge o dal presente regolamento.

2 Un intervento parlamentare è sottoposto a esame preliminare soltanto se la commissione di merito o la Camera lo decide.

3 ...16

16 Abrogato dal n. I del D del CN del 30 set. 2011 (Commissione dell'immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4633; FF 2010 6497 6537).

Art. 22 Assegnazione

1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all'inizio di ogni sessione.

2 L'assegnazione ha luogo alla fine della sessione se l'oggetto in deliberazione dev'essere sottoposto a una commissione in seguito a una decisione di una Camera.

3 I rapporti del Consiglio federale possono essere assegnati per disbrigo diretto alla commissione di merito. La commissione può nondimeno proporre all'Ufficio di far iscrivere la trattazione del rapporto nel programma della sessione.

Art. 23 Verifica della legalità formale

1 Appena depositate, le iniziative parlamentari e gli interventi dei deputati o dei gruppi parlamentari sono verificati dal presidente della Camera sotto il profilo della legalità formale.

2 Per gli altri oggetti in deliberazione ai sensi dell'articolo 71 LParl tale verifica avviene soltanto a richiesta. Se la deliberazione concerne le due Camere, il presidente consulta il presidente del Consiglio degli Stati.

3 Se il presidente dichiara inammissibile un oggetto in deliberazione, l'autore può appellarsi all'Ufficio. La decisione dell'Ufficio è definitiva.

Art. 24 Trasmissione alla Camera dei risultati dell'esame preliminare

1 I progetti di atti legislativi di una commissione e le proposte della commissione incaricata di esaminare preliminarmente un disegno di atto legislativo del Consiglio federale devono essere trasmessi ai deputati il più tardi quattordici giorni prima della trattazione in prima lettura nella Camera; sono eccettuati i progetti e disegni trattati dalle due Camere nella stessa sessione (art. 85 LParl).

2 Se i documenti di cui al capoverso 1 non pervengono per tempo ai deputati, l'Ufficio esamina se l'oggetto in deliberazione non debba essere tolto dal programma della sessione.

Art. 24a17

17 Introdotto dal n. I del D del CN del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CN non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU 2020 1601; FF 2020 3901).

Sezione 2: Oggetti in deliberazione e loro trattazione

a. Iniziative parlamentari e interventi

Art. 25 Presentazione

Un deputato o un gruppo parlamentare può presentare per scritto un'iniziativa o un intervento durante una seduta della Camera.

Art. 26 Motivazione

1 Il testo dell'iniziativa o dell'intervento non deve contenere una motivazione.

2 Per le iniziative, la motivazione dev'essere allegata; per le mozioni, i postulati e le interpellanze, può esserlo.

Art. 28 Trattazione nella Camera; disposizioni generali19

1 Almeno otto ore di ogni sessione ordinaria sono dedicate all'esame preliminare delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi parlamentari (senza le interpellanze dichiarate urgenti). Se, eccezionalmente, possono essere dedicate alla trattazione meno di otto ore di una sessione, il tempo è recuperato nella sessione successiva.20

2 Gli interventi di singoli deputati o gruppi parlamentari che concernono lo stesso o un analogo oggetto sono trattati nell'ordine in cui sono stati presentati. Gli interventi che il Consiglio federale propone di accogliere e che sono controversi in seno alla Camera sono trattati prima degli interventi che il Consiglio federale propone di respingere.21

3 Le iniziative parlamentari che in commissione sono state sostenute da meno di un quinto dei membri sono trattate nella Camera in procedura scritta (art. 49).

4 L'interpellante può dichiarare di essere o no soddisfatto della risposta data dal Consiglio federale anche se la Camera rifiuta di discutere l'interpellanza.

19 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

20 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

21 Per. introdotto dal n. I del D del CN del 12 dic. 2014 (Trattazione prioritaria degli interventi parlamentari controversi in seno alla Camera), in vigore dal 2 mar. 2015 (RU 2015 649; FF 2014 8145). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

Art. 28a22 Trattazione delle mozioni e dei postulati nella Camera

1 Le mozioni accolte dall'altra Camera e le mozioni e i postulati di commissione sono trattati definitivamente al più tardi nella seconda sessione ordinaria rispettivamente dopo il loro accoglimento e il parere del Consiglio federale.

2 ...23

22 Introdotto dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

23 Introdotto dal n. I del D del CN del 17 dic. 2010 (RU 2011 637; FF 2010 7133 7141). Abrogato dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), con effetto dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 6049 6085).

Art. 28b24 Esame preliminare delle iniziative parlamentari nella Camera

1 La commissione alla quale è stata assegnata per esame preliminare l'iniziativa parlamentare di un deputato o di un gruppo parlamentare decide entro un anno dall'assegnazione se dare seguito all'iniziativa o se proporre alla Camera di non darle seguito.

2 Se la commissione propone di dare seguito a un'iniziativa parlamentare, la Camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la presentazione della proposta della Commissione.

3 Se il Consiglio degli Stati dà seguito a un'iniziativa parlamentare, la camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la decisione del Consiglio degli Stati.

4 ...25

24 Introdotto dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

25 Abrogato dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), con effetto dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 6049 6085).

Art. 29 Cofirmatari

1 Le iniziative parlamentari e gli interventi possono essere firmati da più deputati. Ne è considerato autore il primo firmatario.

1bis ...26

2 L'autore può ritirare l'iniziativa o l'intervento anche senza il consenso dei cofirmatari.

26 Introdotto dal n. I del D del CN del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CN non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU 2020 1601; FF 2020 3901).

Art. 30 Trattazione urgente

1 Le interpellanze e le interrogazioni possono essere dichiarate urgenti.

2 La dichiarazione d'urgenza compete:

a.
all'Ufficio per le interpellanze, salvo decisione contraria della Camera;
b.
al presidente della Camera per le interrogazioni; se il presidente nega l'urgenza, l'Ufficio decide definitivamente.27

3 Le interpellanze urgenti e le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.28

4 L'Ufficio può, d'intesa con il suo autore, trasformare un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente.29

27 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

28 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 6049 6085).

29 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 6049 6085).

abis.30 Dibattito d'attualità

30 Introdotto dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 6049 6085).

Art. 30a

1 In una sessione di tre settimane, si procede a un dibattito d'attualità se 75 deputati ne fanno domanda il più tardi all'inizio della terza seduta della sessione.

2 La proposta di procedere a un dibattito d'attualità indica le interpellanze urgenti che devono essere trattate.

b. Ora delle domande

Art. 31

1 La seconda e la terza settimana della sessione iniziano con un'ora delle domande, dedicata a questioni d'attualità; essa può protrarsi fino a 90 minuti al massimo.

2 Le domande devono essere presentate per scritto, in termini succinti e senza motivazione, entro il mezzogiorno del mercoledì antecedente, prima della fine della seduta della Camera.31

3 Il testo delle domande è distribuito ai deputati prima dell'inizio della seduta; non ne è data lettura.

4 Se l'interrogante è presente in aula, il rappresentante del Consiglio federale risponde brevemente. L'interrogante può porre una pertinente domanda supplementare.

4bis ...32

5 Alle domande di ugual tenore o tematicamente affini si risponde in blocco.

6 Alle domande cui non sia possibile rispondere per mancanza di tempo e alle domande o domande supplementari che richiedessero un esame più approfondito il Consiglio federale risponde per scritto, secondo la norma applicabile alle interrogazioni urgenti.

31 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

32 Introdotto dal n. I del D del CN del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CN non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU 2020 1601; FF 2020 3901).

c. Dichiarazioni

Art. 32 Dichiarazioni del Consiglio nazionale

1 Su proposta della maggioranza di una commissione, la Camera può fare dichiarazioni su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.

2 La Camera può decidere di aprire una discussione su un progetto di dichiarazione. Può accettare il progetto, respingerlo o rinviarlo alla commissione.

3 Il progetto di dichiarazione è tolto dal ruolo se non viene trattato nella sessione in corso o in quella successiva.

Art. 33 Dichiarazioni del Consiglio federale

1 Il Consiglio federale può fare dichiarazioni alla Camera su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna.

2 Su proposta di un deputato, la Camera può decidere d'aprire la discussione su una tale dichiarazione.

d.33 Programma di legislatura

33 Introdotto dal n. I del D del CN del 22 giu. 2007 (Programma di legislatura), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 3773 5231; FF 2006 1715 1735).

Art. 33b Proposte

1 Nel trattare il programma di legislatura, la Camera delibera soltanto sulle proposte, unanimi o di maggioranza e di minoranza, della commissione incaricata dell'esame preliminare.

2 Le altre proposte devono essere presentate alla commissione il più tardi 24 ore prima che questa inizi la deliberazione di dettaglio sul decreto federale.

3 Il termine per la presentazione delle proposte è comunicato ai gruppi parlamentari e ai deputati il più tardi tre settimane prima della scadenza.

4 ... 35

35 Abrogato dalla D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), in vigore dal 30 nov. 2015 (RU 2015 4485; FF 2015 5737).

Art. 33c Dibattito organizzato

1 Per la deliberazione sul programma di legislatura (pareri preliminari di carattere generale del rappresentante del Consiglio federale e dei portavoce dei gruppi parlamentari nonché deliberazione di dettaglio sulle proposte della commissione) si procede a un dibattito organizzato secondo l'articolo 47.36

2 Il tempo di parola complessivo e la sua ripartizione sono stabiliti prima che la commissione incaricata dell'esame preliminare inizi a deliberare sul decreto federale.

3 Per ogni gruppo parlamentare il tempo di parola è di almeno 10 minuti.

36 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), in vigore dal 30 nov. 2015 (RU 2015 4485; FF 2015 5737).

e. ...

f.38 Immunità relativa

38 Introdotto dal n. I del D del CN del 30 set. 2011 (Commissione dell'immunità), in vigore dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4633; FF 2010 6497 6537).

Art. 33cter

La Commissione dell'immunità è competente per trattare le richieste di soppressione dell'immunità di un deputato o di un magistrato e le altre richieste analoghe.

Sezione 3: Organizzazione delle sedute della Camera

Art. 33d39 Sessioni

1 Di norma, la Camera si riunisce:

a.
gli stessi giorni del Consiglio degli Stati, nelle quattro sessioni ordinarie di tre settimane dell'Assemblea federale;
b.
almeno una volta all'anno in una sessione speciale di al massimo una settimana, per quanto vi siano sufficienti oggetti pronti per essere trattati.

2 è fatta salva la convocazione di sessioni straordinarie (art. 2 LParl).

39 Introdotto dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

Art. 34 Orari

1 Di norma, la Camera si riunisce:

a.
il lunedì: dalle 14.30 alle 19.00;
b.
il martedì: dalle 08.00 alle 13.00; il martedì pomeriggio è riservato alle sedute dei gruppi parlamentari;
c.
il mercoledì: dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
d.
il giovedì: dalle 08.00 alle 13.00 e, nell'ultima settimana della sessione, dalle 15.00 alle 19.00;
e.
il venerdì dell'ultima settimana della sessione: dalle 08.00 alle 11.00.

2 Vengono indette sedute serali (dalle 19.00 alle 22.00) quando l'entità e l'urgenza degli affari lo richiedano.

Art. 35 Ordine del giorno

1 L'ordine del giorno è comunicato:

a.
per la prima seduta della sessione: assieme all'invio del programma della sessione;
b.
per le altre sedute: alla fine della seduta immediatamente precedente.

2 L'ordine del giorno elenca tutti gli oggetti in deliberazione. Le petizioni e gli interventi di deputati e gruppi parlamentari possono essere menzionati con un titolo iperonimo.

3 Il presidente può comunicare in anticipo il momento di elezioni e votazioni.

4 Durante la seduta, il presidente può altresì completare l'ordine del giorno, in particolare per trattare divergenze ovvero oggetti e interventi la cui deliberazione è stata differita.

Art. 36 Processo verbale

1 Per ogni seduta, il segretario della Camera redige un verbale nella lingua del presidente. Il verbale menziona:

a.
gli oggetti in deliberazione trattati o ritirati;
b.40
...
c.
le proposte;
d.
il risultato di votazioni ed elezioni;
e.41
i nomi dei deputati assenti; se un deputato è scusato ai sensi dell'articolo 57 capoverso 4 lettera e, lo si indica espressamente;
f.
le comunicazioni del presidente.

2 Il verbale va sottoposto per approvazione al presidente.

40 Abrogata dal n. I del D del CN del 26 set. 2014 (Considerare il decesso di un parente come motivo d'impedimento), con effetto dal 24 nov. 2014 (RU 2014 3621; FF 2014 6193).

41 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 26 set. 2014 (Considerare il decesso di un parente come motivo d'impedimento), in vigore dal 24 nov. 2014 (RU 2014 3621; FF 2014 6193).

Art. 37 Traduzioni

1 Le comunicazioni del presidente e le mozioni d'ordine dei deputati sono tradotte in aula in una seconda lingua ufficiale dal traduttore della Camera.

2 I dibattiti sono tradotti in simultanea nelle tre lingue ufficiali.

Art. 38 Numero legale

Il presidente accerta se la Camera è in numero legale:

a.
prima che si proceda ad elezioni, votazioni sul complesso o votazioni finali nonché a votazioni per cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale42;
b.
a richiesta di un deputato.
Art. 39 Richiamo all'ordine

1 Il presidente richiama all'ordine i partecipanti alla seduta che:

a.
si esprimono in modo offensivo o fuori tema, oltrepassano il tempo di parola o violano altre norme procedurali;
b.
con il loro comportamento turbano i dibattiti parlamentari.

2 Se il richiamo è disatteso, il presidente può infliggere una misura disciplinare secondo l'articolo 13 capoverso 1 LParl.

3 Se l'interessato fa opposizione, la Camera decide senza discussione.

Art. 40 Assenze

1 Ogni giorno di sessione i deputati si iscrivono sulla lista delle presenze.

2 Se impediti di partecipare a una seduta, lo comunicano possibilmente in anticipo al segretario generale dell'Assemblea federale.

Sezione 4: Deliberazioni nella Camera

Art. 41 Domanda e concessione della parola

1 Nella Camera può parlare soltanto chi ha ricevuto la parola dal presidente.

2 Chi intende prendere la parola si annuncia per scritto al presidente.

3 Di norma, il presidente dà la parola nell'ordine in cui è stata chiesta. Può però raggruppare gli oratori per temi o provvedere a un adeguato avvicendamento delle lingue e delle opinioni.

4 I portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti parlano prima degli altri deputati.

5 Sullo stesso oggetto nessuno può prendere la parola più di due volte.

6 I relatori delle commissioni e il rappresentante del Consiglio federale ricevono la parola appena la chiedono.

Art. 42 Domanda interlocutoria

1 Al termine di un esposto, ogni deputato e il rappresentante del Consiglio federale possono porre all'oratore una breve e precisa domanda su un dato punto del suo intervento; non sono ammessi né commenti di merito né motivazioni.

2 Domande interlocutorie possono essere poste soltanto se l'oratore acconsente alla relativa richiesta del presidente.

3 L'oratore risponde immediatamente e con concisione.

Art. 43 Dichiarazioni personali e dichiarazioni dei gruppi parlamentari

1 Ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per rispondere a un'affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.

2 Alle dichiarazioni personali è data sempre la precedenza.

3 Prima della votazione finale i gruppi parlamentari possono fare una breve dichiarazione di voto.

Art. 44 Tempo di parola

1 Nel dibattito di entrata in materia il tempo di parola è di:

a.
20 minuti complessivi per i relatori delle commissioni;
b.
20 minuti per il rappresentante del Consiglio federale;
c.
10 minuti ciascuno per i portavoce dei gruppi parlamentari;
d.
5 minuti ciascuno per gli altri oratori.

2 Negli altri dibattiti, il tempo di parola è di 5 minuti per i portavoce dei gruppi parlamentari, per i proponenti, per gli autori di iniziative e interventi parlamentari, nonché per gli oratori che intervengono a titolo individuale; per i relatori delle commissioni e per il rappresentante del Consiglio federale il tempo di parola non è limitato.

3 Il tempo di parola di cui al capoverso 1 può essere eccezionalmente prolungato dal presidente. La Camera può, a richiesta, prolungare il tempo di parola di cui al capoverso 2.

Art. 45 Entrata in materia e deliberazione di dettaglio

1 La Camera può rinunciare al dibattito di entrata in materia qualora non sia stata presentata alcuna proposta di non entrata in materia.

2 Essa può decidere di discutere articolo per articolo, capitolo per capitolo o sull'insieme dell'oggetto in deliberazione.

Art. 46 Forme di discussione

1 Gli oggetti in deliberazione sono discussi in una delle seguenti forme:

I:
dibattito libero;
II:
dibattito organizzato;
IIIa:43
dibattito dei gruppi;
IIIb:44
dibattito dei gruppi breve;
IV:
dibattito breve;
V:
procedura scritta.

2 Contemporaneamente al programma della sessione l'Ufficio decide in quale forma saranno discussi gli oggetti in deliberazione.

3 Indipendentemente dalla forma della discussione, i relatori della commissione e il rappresentante del Consiglio federale possono chiedere la parola su ogni oggetto in deliberazione.

4 Indipendentemente dalla forma della discussione, le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Ha inoltre diritto di parola chi per primo ha proposto la reiezione dell'intervento. Gli interpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione.45

5 Indipendentemente dalla forma della discussione, in occasione dell'esame preliminare di un'iniziativa cantonale un deputato del Cantone che ha depositato l'iniziativa può motivarla oralmente a condizione che sia stato designato dalla maggioranza dei deputati del Cantone interessato.46

43 Originario n. III. Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

44 Introdotta n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

45 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 6049 6085).

46 Introdotto dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 6049 6085).

Art. 47 Dibattito organizzato

1 Si può procedere a un dibattito organizzato in particolare:

a.
per il dibattito d'entrata in materia;
b.
per deliberare su un'interpellanza o su un rapporto.

2 L'Ufficio stabilisce un tempo di parola complessivo per i gruppi parlamentari e lo ripartisce in funzione della loro forza all'interno della Camera.47

3 ...48

4 I gruppi comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta.

5 Ai deputati che non fanno parte di nessun gruppo è messa a disposizione una congrua parte del tempo di parola complessivo.

47 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), in vigore dal 30 nov. 2015 (RU 2015 4485; FF 2015 5737).

48 Abrogato dalla D del CN del 25 set. 2015 (Procedura relativa al programma di legislatura), con effetto dal 30 nov. 2015 (RU 2015 4485; FF 2015 5737).

Art. 48 Dibattito dei gruppi e dibattito breve49

1 Nel dibattito dei gruppi hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti. Nel dibattito dei gruppi ridotto il tempo di parola previsto per il dibattito di entrata in materia dall'articolo 44 è dimezzato, eccezion fatta per il tempo di parola assegnato agli altri oratori di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera d.50

2 Nel dibattito breve, hanno diritto di parola soltanto i relatori delle minoranze delle commissioni.

2bis Nel dibattito breve su mozioni e postulati di singoli deputati o di gruppi, ha diritto di parola il primo deputato che ha proposto la reiezione dell'intervento.51

3 Rimane salvo in ogni caso l'articolo 46 capoversi 3 e 4.

49 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

50 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

51 Introdotta dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

Art. 49 Procedura scritta

1 Nella procedura scritta non vi è diritto di chiedere la parola.

2 Rimane salvo in ogni caso l'articolo 46 capoversi 3 e 4.

Art. 50 Proposte

1 Le proposte vanno presentate per scritto al presidente, di norma prima della discussione dell'oggetto in deliberazione cui si riferiscono.

2 In caso di discussioni complesse e di una certa entità, il presidente può fissare un termine per l'inoltro delle proposte.

3 Il presidente verifica la legalità formale delle proposte pervenutegli.

4 Le proposte sono sottoposte all'esame preliminare della commissione di merito a richiesta della commissione medesima o se la Camera lo decide.

5 Le proposte concernenti oggetti in deliberazione discussi nelle forme I-III possono essere motivate oralmente. Quelle concernenti oggetti discussi nelle forme IV e V possono essere motivate soltanto per scritto. Rimane salvo l'articolo 46 capoversi 3 e 4.52

6 Se sono presentate più proposte di ugual tenore in merito ad oggetti in deliberazione discussi nelle forme I-III, è data la parola a chi ha presentato la prima proposta. Gli altri proponenti possono fare una breve dichiarazione supplementare.

52 Terzo per. introdotto dal n. I del D del CN del 21 giu. 2013 (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento), in vigore dal 25 nov. 2013 (RU 2013 3693; FF 2011 6049 6085).

Art. 51 Mozioni d'ordine

1 Le mozioni d'ordine sono trattate immediatamente dalla Camera.

2 Sulle proposte di rivenire su una deliberazione la Camera decide senza discussione dopo aver ascoltato una breve motivazione della proposta stessa e di un'eventuale controproposta.

3 Se la Camera accoglie la proposta, l'articolo o il capitolo di cui si tratta è sottoposto a una nuova deliberazione.

Art. 52 Chiusura della discussione

1 Il presidente dichiara chiusa la discussione quando non è più chiesta la parola o è trascorso il tempo di parola complessivo (art. 47).

2 Il presidente può proporre di chiudere la lista degli oratori dopo che si sono espressi i portavoce dei gruppi e dopo che tutte le proposte sono state motivate.

3 Esaurita la lista degli oratori, il rappresentante del Consiglio federale ed in seguito i relatori delle commissioni possono rispondere brevemente a chi è intervenuto nella discussione.

Art. 53 Seconda lettura

Sui progetti di modifica del presente regolamento si procede a una seconda lettura, a meno che non si tratti di modifiche di poco conto. Dopo l'esame da parte della Commissione di redazione, si procede alla votazione finale.

Art. 54 Messa a punto del testo

1 Se la commissione incaricata dell'esame preliminare lo richiede o se la Camera lo decide, gli oggetti in deliberazione che risultano fortemente modificati in seguito a proposte presentate in seno alla Camera sono rinviati alla commissione per controllo redazionale.

2 Il testo messo a punto è nuovamente sottoposto alla Camera per approvazione in blocco.

Sezione 5: Votazioni

Art. 55 Formulazione dei quesiti

Prima della votazione, il presidente riepiloga brevemente le proposte e propone alla Camera i quesiti e l'ordine delle votazioni secondo gli articoli 78 e 79 LParl.

Art. 56 Espressione del voto

1 Le votazioni si svolgono di norma mediante procedimento elettronico.

2 Nessun deputato è obbligato a votare.

3 Il voto per rappresentanza è escluso.

4 I relatori votano dal loro scanno; gli altri deputati dal loro banco.

Art. 57 Pubblicazione dei dati relativi alle votazioni

1 Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.

2 Il presidente comunica il risultato della votazione.

3 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.53

4 Sull'elenco nominativo si menziona per ogni deputato se:

a.
ha votato «sì»;
b.
ha votato «no»;
c.
si è astenuto;
d.
non ha partecipato al voto; o
e.54
è scusato; è considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l'intera durata della stessa a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl, a causa di un decesso avvenuto nella stretta cerchia familiare o a causa di maternità, paternità, infortunio o malattia.55

5 ...56

53 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 3 ott. 2008, in vigore dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

54 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 18 mar. 2022 (Miglioramenti del funzionamento del Parlamento, in particolare in situazioni di crisi), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2022 295; FF 2022 301, 433).

55 Nuovo testo giusta il n. I del D del CN del 1° ott. 2010 (Assenze giustificate dalle votazioni sugli elenchi nominativi), in vigore dal 29 nov. 2010 (RU 2011 1; FF 2010 5261 5271).

56 Abrogato dal n. I del D del CN del 3 ott. 2008, con effetto dal 2 mar. 2009 (RU 2009 733; FF 2008 1583 2665).

Art. 58a58

58 Introdotto dal n. I del D del CN del 4 mag. 2020 (Deliberazioni in una sede diversa dal Palazzo del Parlamento), in vigore dal 4 mag. 2020 sino a che il CN non tornerà a riunirsi nel Palazzo del Parlamento (7 set. 2020) (RU 2020 1601; FF 2020 3901).

Art. 60 Votazione per appello nominale

1 ... 60

2 Nella votazione per appello nominale i deputati, nominati in ordine alfabetico, rispondono dal loro banco con «sì» o «no» oppure con «astensione» al quesito posto dal presidente.

3 Dopo ogni risposta, il segretario dell'Assemblea federale comunica il risultato intermedio.

4 Contano soltanto i voti dei deputati che hanno risposto immediatamente dopo la loro chiamata.

60 Abrogato dal n. I del D del CN del 15 giu. 2018, con effetto dal 26 nov. 2018 (RU 2018 3473; FF 2017 5807 5873).

Capitolo 4: Polizia della Camera

Art. 61 Accesso all'aula della Camera e alle sale laterali

1 Durante la sessione hanno accesso all'aula della Camera e alle sale laterali (sala dei passi perduti e anticamera):

a.
i membri delle Camere federali;
b.
i consiglieri federali e il cancelliere della Confederazione;
c.
il membro del Tribunale federale che rappresenta i tribunali della Confederazione per gli oggetti in deliberazione secondo l'articolo 162 capoverso 2 LParl;
d.
i collaboratori dei Servizi del Parlamento, per quanto lo richieda la loro funzione;
e.
i collaboratori che accompagnano il consigliere federale, il cancelliere della Confederazione o il membro del Tribunale federale, per quanto lo richieda la loro funzione;
f.
i fotografi e i cameraman provvisti di una tessera di legittimazione rilasciata dai Servizi del Parlamento.

2 Durante la sessione hanno inoltre diritto di accedere alle sale laterali i giornalisti accreditati e le persone provviste di una tessera di libero accesso ai sensi dell'articolo 69 LParl.

3 Per il pubblico sono a disposizione apposite tribune; per i giornalisti accreditati, le tribune per la stampa.

4 In caso di deliberazione segreta (art. 4 cpv. 2 e 3 LParl) hanno accesso all'aula e alle sale laterali soltanto le persone di cui al capoverso 1 lettere a-d. Le tribune vengono fatte sgombrare.

5 Il presidente può prendere ulteriori disposizioni per regolare l'accesso all'aula, alle sale laterali e alle tribune; in particolare, può limitare temporaneamente il diritto di accedere alle tribune in caso di forte affollamento.

6 Il presidente può altresì disciplinare l'uso dei locali nei giorni fuori sessione.

Art. 62 Comportamento di terzi nell'aula della Camera

1 Il pubblico sulle tribune assiste ai lavori in silenzio. Si astiene in particolare da ogni segno di approvazione o disapprovazione. Riprese e registrazioni visive o sonore sono permesse soltanto con l'autorizzazione dei Servizi del Parlamento.

2 Il presidente fa allontanare dall'aula le persone non autorizzate ad accedervi.

3 Il presidente fa allontanare dall'aula o dalle tribune del pubblico anche le persone che, pur autorizzate ad accedervi benché non siano deputati, persistono, nonostante richiamo, a comportarsi in modo indecoroso o a turbare l'ordine.

4 Se l'ordine in aula o sulle tribune non può essere ripristinato immediatamente, il presidente sospende la seduta.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 64 Disposizioni transitorie per la verifica dei poteri

1 Fino all'entrata in vigore dell'articolo 189 capoverso 1 lettera f della Costituzione federale nel tenore del 12 marzo 200062, la Camera, su proposta dell'Ufficio provvisorio, decide sui ricorsi elettorali contro le decisioni di un governo cantonale concernenti la validità di un'elezione al Consiglio nazionale.

2 La Camera decide inoltre sui ricorsi:

a.
contro le elezioni per il rinnovo integrale, su proposta dell'Ufficio provvisorio prima che sia accertata la propria costituzione;
b.
contro un'elezione suppletiva, su proposta dell'Ufficio prima che il nuovo deputato presti giuramento.

3 Il deputato la cui elezione venga contestata si astiene dal partecipare ai lavori sia dell'Ufficio provvisorio sia della Camera durante l'esame del ricorso interposto contro la sua elezione.

62 RS 101. Questo art. è entrato in vigore il 1° gen. 2007.

Art. 65 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2003, simultaneamente alla legge sul Parlamento.

Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 200863

1. Disposizione transitoria dell'articolo 15

Un gruppo parlamentare che, secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera a, ha diritto a seggi supplementari nelle commissioni, li ottiene all'entrata in vigore della presente modifica per l'intera durata del mandato.

2. Disposizione transitoria degli articoli 28a e 28b

Gli articoli 28a e 28b si applicano alle iniziative parlamentari, alle mozioni e ai postulati non ancora presentati al momento dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008.

Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 201464

L'articolo 28 capoverso 2 secondo periodo si applica agli interventi che divengono controversi in seno alla Camera dopo l'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.