Art. 1 Oggetto
(art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)
1 La presente ordinanza disciplina la libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.10
2 Essa regola anche la libera circolazione delle persone conformemente alle disposi-zioni dell'accordo sui diritti acquisiti.11
3 Disciplina anche la procedura di notificazione dei prestatori indipendenti di servizi contemplati dall'accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.12
10 Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 827).
11 Introdotto dalla cifra III n. 1 dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).
12 Introdotto dalla cifra I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6413).
