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142.201.1

Ordinanza del DFGP
concernente i permessi e le decisioni preliminari
nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione

(Ordinanza del DFGP concernente l'approvazione, OA-DFGP)1

del 13 agosto 2015 (Stato 1° febbraio 2023)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4743).

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 30 capoverso 2 e 99 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)3;
visto l'articolo 85 dell'ordinanza del 24 ottobre 20074 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA),

ordina:

2 RS 142.20

3 Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

4 RS 142.201

Art. 15 Soggiorno con attività lucrativa

Sono sottoposte per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM):

a.
le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro riguardanti cittadini di Stati non membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) o del Regno Unito e vertenti su:
1.
l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente se sono adempiute le condizioni dell'articolo 19 LStrI,
2.
l'attività lucrativa di stranieri con diploma universitario svizzero se riveste un elevato interesse scientifico o economico (art. 21 cpv. 3 LStrI),
3.
l'attività lucrativa di persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo (art. 23 cpv. 3 lett. b LStrI),
4.
l'attività lucrativa di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrI),
5.
l'attività lucrativa dei membri dell'equipaggio di una nave della navigazione interna di un'impresa svizzera, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3. lett. c LStrI),
6.
la prestazione di servizi transfrontalieri temporanei se sono adempiute le condizioni dell'articolo 26 LStrI,
7.
l'attività lucrativa di consulenti o insegnanti religiosi oppure insegnanti di lingua e cultura del Paese d'origine se sono adempiute le condizioni dell'articolo 26a LStrI,
8.
i soggiorni con attività lucrativa nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica (art. 30 cpv. 1 lett. f LStrI), o
9.
i soggiorni di formazione degli impiegati alla pari collocati da un'organizzazione riconosciuta (art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI);
b.
le decisioni preliminari delle autorità cantonali vertenti su cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS che violano in modo grave o ripetuto o espongono a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661).

Art. 2 Soggiorno senza attività lucrativa di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS

È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi a cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS:

a.
il permesso di dimora per allievi, studenti, dottorandi, postdottorandi, ospiti accademici, persone che beneficiano di un congedo sabbatico e titolari di una borsa di studio della Confederazione, se cittadini di Paesi associati a un elevato rischio di compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera o di elusione delle prescrizioni legali in materia di soggiorno; la SEM stila l'elenco di tali Paesi e lo aggiorna regolarmente;
b.
il permesso di dimora per cura medica, se al momento della presentazione della domanda è presumibile che il soggiorno si protrarrà per un anno o più (art. 29 LStrI);
c.
il permesso di dimora per redditieri (art. 28 LStrI);
d.
il permesso di dimora per affiliati in vista d'adozione (art. 48 LStrI);
e.6
...

6 Abrogata dal n. I dell'O del DFGP del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661).

Art. 3 Rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio in casi particolari

Sono sottoposti per approvazione alla SEM:

a.
il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero privo di un passaporto nazionale valido;
b.7
il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero che ha violato in modo grave o ripetuto la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li espone a pericolo o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
c.
il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio dopo la revoca passata in giudicato della cittadinanza svizzera;
d.8
il rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell'articolo 34 capoverso 3 LStrI, salvo se riguarda un professore;
e.9
...
f.10
il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 195011 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
g.12
...

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661).

9 Abrogata dal n. I dell'O del DFGP del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661).

10 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

11 RS 0.101

12 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 28 ott. 2020 (RU 2020 4743). Abrogata dal n. I dell'O del DFGP del 6 apr. 2022, con effetto dal 1° mag. 2022 (RU 2022 238).

Art. 4 Proroga del permesso di dimora in casi particolari

Sono sottoposte per approvazione alla SEM:

a.
la proroga del permesso di dimora se lo straniero non è più in grado di ottenere la proroga del suo passaporto nazionale;
b.13
la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS ammesso provvisoriamente in Svizzera, in particolare in qualità di allievo, studente, dottorando, postdottorando, ospite accademico o beneficiario di un congedo sabbatico o di una borsa della Confederazione, se è presumibile che il soggiorno ai fini di formazione o formazione continua si protrarrà per oltre otto anni (art. 23 cpv. 3 OASA);
c.14
la proroga del permesso di dimora di uno straniero che attenta in modo grave o ripetuto alla sicurezza e all'ordine pubblici in Svizzera o all'estero, li mette in pericolo o rappresenta una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
d.15
la proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell'unione coniugale o dopo il decesso del coniuge svizzero o straniero (art. 50 LStrI; art. 77 OASA);
e.16
la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e dei membri della sua famiglia che hanno il diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 all. I dell'Acc. del 21 giu. 199917 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC]);
f.18
la proroga del permesso di dimora del figlio di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS che ha esercitato un'attività economica in Svizzera o del suo coniuge allo scopo di portare a termine la propria formazione (art. 3 par. 6 all. I ALC) nonché la proroga del permesso di dimora del genitore che ne ha effettivamente la custodia;
g.19
la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell'UE o dell'AELS, se questa persona fa parte di un'economia domestica che nel corso dei tre anni precedenti la scadenza del titolo di soggiorno ha ottenuto prestazioni di aiuto sociale per un importo pari o superiore a 50 000 franchi nel caso di un'economia domestica di una sola persona o a 80 000 franchi nel caso di un'economia domestica di più persone.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

16 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

17 RS 0.142.112.681

18 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

19 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 28 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4743).

Art. 5 Deroghe alle condizioni d'ammissione

(art. 30 cpv. 2 LStrI)

Sono sottoposti per approvazione alla SEM:

a.
il rilascio di un permesso di dimora ai figli stranieri di cittadini svizzeri (art. 29 OASA);
b.
il rilascio di un permesso di dimora a Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza (art. 30 OASA);
c.
il rilascio di un permesso di dimora a persone che soggiornano irregolarmente in Svizzera per acquisire una formazione professionale di base (art. 30a OASA);
d.
il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA);
e.
il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per tutelare importanti interessi pubblici (art. 32 OASA);
f.
il rilascio di un permesso di dimora a minori affiliati (art. 33 OASA);
g.
il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata alle vittime o ai testimoni della tratta di esseri umani (art. 36 OASA);
h.
il rilascio di un permesso di dimora nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni (art. 36a OASA);
i.
il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che erano già stati titolari di un permesso di dimora o di domicilio (riammissione di stranieri; art. 49 OASA);
j.
il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che tornano in Svizzera dopo aver assolto il servizio militare all'estero (art. 51 OASA);
k.
il rilascio di un permesso di dimora a corrispondenti e a giornalisti che lavorano per mass media con sede all'estero in virtù dell'articolo 43 capoverso 1 lettera f OASA.
Art. 6 Ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS

È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AELS:

a.20
il permesso di dimora o di domicilio dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare in virtù degli articoli 47 LStrI e 73 OASA;
b.
il permesso di dimora ai parenti in linea discendente maggiori di 18 anni di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI);
c.
il permesso di dimora ai parenti in linea ascendente di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI);
d.21
il permesso di dimora ai discendenti maggiori di 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC22);
e.23
...
f.
il permesso di dimora agli ascendenti di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. b all. I ALC);
g.24
il permesso di dimora ai genitori di un cittadino minorenne di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS se ne hanno effettivamente la custodia e dispongono di mezzi finanziari sufficienti (art. 24 par. 1 all. I ALC; ricongiungimento familiare rovesciato).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).

22 RS 0.142.112.681

23 Abrogata dal n. I dell'O del DFGP del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° feb. 2023 (RU 2022 661).

24 Introdotta dal n. I dell'O del DFGP del 19 mar. 2018, in vigore dal 15 apr. 2018 (RU 2018 1237).