1 Fermi restando i diritti del Popolo, il Gran Consiglio esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale14 conferisce ai Cantoni.
2 Esso esprime il proprio parere sulle pianificazioni fondamentali del Cantone, sempre che la legge non ne preveda l'approvazione. In tal ambito, può conferire mandati al Consiglio di Stato.
3 Stabilisce le rimunerazioni, le rendite e le pensioni.
4 Stabilisce altresì gli emolumenti cantonali e quelli degli istituti cantonali, sempre che la legge non ne dichiari competenti il Consiglio di Stato o gli organi dell'istituto interessato.
5 Conferisce la cittadinanza cantonale.
6 Esercita il diritto di grazia.
7 La legge può conferirgli ulteriori attribuzioni.