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124

Ordinanza
sull'impiego da parte di autorità federali
di imprese di sicurezza private per l'esecuzione
di compiti di protezione

(Ordinanza sull'impiego di imprese di sicurezza, OIIS)

del 24 giugno 2015 (Stato 20 ottobre 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale1,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

1 La presente ordinanza si applica alle autorità federali (autorità committenti) che impiegano un'impresa di sicurezza privata (impresa) per l'esecuzione di compiti di protezione in Svizzera o all'estero.

2 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 27 settembre 20132 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero, se l'autorità committente impiega un'impresa per l'esecuzione di compiti di protezione in un ambiente complesso secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 giugno 20153 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero.

Art. 2 Base legale

L'autorità committente può delegare a un'impresa l'esecuzione di un compito di protezione soltanto se lo prevede una base legale.

Art. 3 Consultazione

1 L'autorità committente che impiega un'impresa per l'esecuzione di compiti di protezione in Svizzera consulta l'incaricato della sicurezza del suo dipartimento.

2 L'autorità committente che impiega un'impresa per l'esecuzione di compiti di protezione all'estero consulta il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Sezione 2: Requisiti

Art. 4 Requisiti dell'impresa

1 Prima di impiegare un'impresa, l'autorità committente deve assicurarsi che questa:

a.
offra le garanzie necessarie per quanto concerne il reclutamento, la formazione e il controllo del personale;
b.
abbia una buona reputazione e una pratica d'affari ineccepibile, comprovate in particolare:
1.
dall'applicazione di un codice di condotta,
2.
dalle esperienze maturate sul campo,
3.
dalle referenze, o
4.
dall'affiliazione a un'associazione professionale;
c.
sia solvibile;
d.
disponga di un meccanismo di controllo interno adeguato che garantisca il rispetto delle norme di comportamento da parte del personale e che preveda misure disciplinari in caso di violazione;
e.
sia autorizzata a esercitare un'attività nel campo della sicurezza privata conformemente al diritto applicabile;
f.
abbia stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per un importo corrispondente al rischio assunto.

2 Ai fini dell'esecuzione di un compito di protezione all'estero, l'autorità committente può eccezionalmente impiegare un'impresa che non ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile se:

a.
la conclusione di una simile assicurazione causerebbe spese sproporzionate all'impresa; e
b.
il rischio per la Confederazione di incorrere in una responsabilità e l'importo di eventuali risarcimenti dei danni sono considerati esigui.

3 Il capoverso 1 non si applica nel caso in cui la sorveglianza o la guardia delle opere militari è assicurata da persone assunte contrattualmente a tale scopo conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 2 maggio 19904 concernente la protezione delle opere militari.

Art. 5 Formazione del personale

1 L'autorità committente si assicura che il personale abbia ricevuto una formazione adeguata in considerazione del compito di protezione da svolgere e che comprenda in particolare i seguenti temi:

a.
diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale;
b.
uso della forza fisica e di armi in situazioni di legittima difesa o stato di necessità;
c.
comportamento con le persone che oppongono resistenza o inclini alla violenza;
d.
primi soccorsi;
e.
valutazione dei rischi per la salute insiti nell'uso della forza;
f.
lotta contro la corruzione.

2 Se il compito di protezione è eseguito all'estero, l'autorità committente si assicura inoltre che il personale abbia acquisito una formazione adeguata e conforme al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabile.

3 Ai fini dell'esecuzione di un compito di protezione all'estero, l'autorità committente può eccezionalmente impiegare un'impresa che non soddisfa completamente i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 qualora nel luogo di esecuzione della prestazione non vi siano imprese che adempiono detti requisiti e il compito di protezione non possa essere eseguito altrimenti.

4 Un contratto concluso in virtù del capoverso 3 può avere una durata massima di sei mesi. L'autorità committente prende misure per assicurarsi che l'impresa soddisfi quanto prima i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Essa prevede tali misure nel contratto.

Art. 7 Equipaggiamento del personale in Svizzera

1 L'autorità committente disciplina contrattualmente se il personale debba portare un'arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità.

2 Essa si assicura che il personale disponga delle autorizzazioni necessarie.

3 Sono fatte salve le pertinenti disposizioni in materia di legittima difesa e stato di necessità.

Art. 8 Equipaggiamento del personale all'estero

1 In linea di principio il personale non è armato.

2 Se la situazione all'estero esige eccezionalmente che il personale porti un'arma per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità, l'autorità committente lo prevede nel contratto.

3 L'autorità committente si assicura che il personale disponga delle autorizzazioni necessarie secondo il diritto applicabile.

4 È fatta salva la legislazione sulle armi applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.

Art. 9 Coercizione di polizia e misure di polizia in Svizzera

1 L'autorità committente può prevedere nel contratto la possibilità per il personale incaricato del compito di protezione di impiegare la coercizione di polizia e le misure di polizia ai sensi della legge del 20 marzo 20085 sulla coercizione (LCoe) se lo prevede una base legale.

2 L'autorità committente si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria.

3 L'impiego della coercizione di polizia e delle misure di polizia è retto dalle disposizioni della LCoe.

Art. 10 Coercizione di polizia e misure di polizia all'estero

1 Se il compito di protezione non può essere eseguito altrimenti, il Consiglio federale può autorizzare l'impiego della coercizione di polizia e delle misure di polizia ai sensi della LCoe6 anche al di fuori di una situazione di legittima difesa o stato di necessità se lo prevede una base legale.

2 Il Consiglio federale si assicura che il personale abbia ricevuto la formazione necessaria.

3 È fatta salva la legislazione applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione.

Art. 11 Contenuto del contratto

1 Il contratto prevede che l'impresa debba in particolare:

a.
comunicare informazioni relative all'esecuzione del contratto su domanda dell'autorità committente;
b.
comunicare all'autorità committente l'identità del personale impiegato;
c.
allestire un rapporto d'attività indirizzato all'autorità committente;
d.
sostituire immediatamente il personale sprovvisto delle conoscenze necessarie o che ostacola l'esecuzione del contratto;
e.
comunicare immediatamente all'autorità committente ogni circostanza suscettibile di ostacolare l'esecuzione del contratto;
f.
comunicare immediatamente all'autorità committente i casi in cui il personale ha impiegato coercizione di polizia o misure di polizia oppure ha agito in una situazione di legittima difesa o stato di necessità;
g.
comunicare immediatamente all'autorità committente i casi in cui i requisiti dell'impresa o della formazione non sono più soddisfatti;
h.
ottenere un accordo scritto dell'autorità committente prima di subappaltare compiti di protezione.

2 Il contratto contiene inoltre:

a.
le indicazioni secondo gli articoli 7-10 della presente ordinanza;
b.
una clausola penale in caso di inadempimento dello stesso.
Art. 12 Contratto tipo

1 Per i contratti da eseguire in Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia allestisce un contratto tipo. Questo contratto è reperibile online.

2 Per i contratti da eseguire all'estero, il DFAE allestisce un contratto tipo secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 24 giugno 20157 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero.

Art. 138 Comunicazione

1 L'autorità committente trasmette all'incaricato della sicurezza del proprio dipartimento una copia del contratto concluso con l'impresa e lo informa su eventuali problemi in relazione all'esecuzione del contratto in Svizzera.

2 L'autorità committente trasmette al DFAE e all'incaricato della sicurezza del proprio dipartimento una copia del contratto concluso con l'impresa e li informa su eventuali problemi in relazione all'esecuzione del contratto all'estero.

8 La correzione del 20 ott. 2015 concerne solamente i testi tedesco e francese (RU 2015 3975).

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 15 Disposizione transitoria

Entro il 1° settembre 2018 l'autorità committente adegua i contratti in corso che non soddisfano le condizioni della presente ordinanza.