1 Il SIC esegue caso per caso una ponderazione tra gli interessi delle fonti da proteggere e gli interessi del servizio che ha presentato una domanda di informazioni; è fatto salvo l'articolo 35 LAIn.
2 Nei casi di cui al capoverso 1, il SIC protegge integralmente una fonte umana gestita dal SIC stesso o, su incarico di quest'ultimo, dalle autorità d'esecuzione cantonali, la cui integrità fisica o psichica sarebbe esposta a serio pericolo nel caso in cui fossero comunicate la sua identità o indicazioni che consentono di risalire alla sua identità. Ciò si applica per analogia alle persone vicine alla fonte umana.
3 È possibile rinunciare alla protezione integrale se la persona interessata acconsente alla comunicazione di cui sopra.
4 In singoli casi motivati il SIC può chiedere l'assistenza di fedpol per la protezione di una fonte umana gestita dal SIC stesso o, su incarico del SIC, dalle autorità d'esecuzione cantonali, o di una persona che le è vicina.
5 A livello di fonti tecniche devono essere protette tutte le indicazioni, salvo nei casi in cui la loro comunicazione non pregiudica né direttamente né indirettamente l'adempimento dei compiti del SIC.