(art. 2 par. 2)
La Svizzera applicherà il contenuto dei seguenti atti a partire dalla data stabilita dal Consiglio ai sensi dell'articolo 15.
Qualora, a tale data, una convenzione o un protocollo previsti da un atto contrassegnato qui sotto da un asterisco non siano ancora entrati in vigore per l'insieme degli Stati, membri dell'Unione europea al momento dell'adozione dell'atto stesso, la Svizzera applicherà il contenuto delle disposizioni pertinenti di tali strumenti solo a partire dalla data in cui la convenzione o il protocollo in questione sia in vigore per l'insieme dei suddetti Stati membri.
Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256, del 13.9.1991, pag. 51) e raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1993, relativa alla Carta europea d'arma da fuoco (GU L 93, del 17.4.1993, pag. 39) come modificata dalla raccomandazione 96/129/CE della Commissione del 12 gennaio 1996 (GU L 30, dell'8.2.1996, pag. 47)
Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164, del 14.7.1995, pag. 1) come modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7); decisione della Commissione del 7 febbraio 1996 e decisione della Commissione del 3 giugno 2002 che istituisce ulteriori specifiche tecniche per il modello uniforme di visti (non pubblicate)
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31)
Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea [disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione] (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1)*
Decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1)
Decisione 2000/645/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che rettifica l'acquis di Schengen contenuto nella decisione del Comitato esecutivo «Schengen» SCH/Com-ex (94) 15 REV. (GU L 272 del 25.10.2000, pag. 24)
Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1) come modificato dal regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio del 7 dicembre 2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1) e dal regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio del 6 marzo 2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10)
Decisione 2001/329/CE del Consiglio, del 24 aprile 2001, relativa all'aggiornamento della parte VI e degli allegati 3, 6 e 13 dell'istruzione consolare comune nonché degli allegati 5a), 6a) e 8 del manuale comune (GU L 116 del 26.4.2001, pag. 32)
Regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 4)
Decisione 2001/420/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'adeguamento delle parti V e VI e dell'allegato 13 dell'Istruzione consolare comune nonché dell'allegato 6 a) del Manuale comune per quanto riguarda i visti per soggiorno di lunga durata aventi altresì valore di visto per soggiorni di breve durata (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 47)
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34) e decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55)
Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45)
Atto del Consiglio, del 16 ottobre 2001, che stabilisce, a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea [disposizione di cui all'articolo 15 del protocollo] (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1)*
Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4)
Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1)
Decisione 2002/44/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la parte VII e l'allegato 12 dell'istruzione consolare comune nonché l'allegato 14a del manuale comune (GU L 20 del 23.1.2002, pag. 5)
Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4) e decisione della Commissione del 12 agosto 2002 relativa alle specifiche tecniche del modello uniforme per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (non pubblicata)
Decisione 2002/352/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 47)
Decisione 2002/354/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune (GU L 123 del 9.5.2002, pag. 50)
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1) e decisione della Commissione del 14 agosto 2002 relativa alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (non pubblicata)
Decisione 2002/585/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'adeguamento delle parti III e VIII dell'istruzione consolare comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 44)
Decisione 2002/586/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa all'adeguamento della parte VI dell'istruzione consolare comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 48)
Decisione 2002/587/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 50)
Decisione quadro 002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1)
Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17)
Regolamento (CE) n. 415/2003 del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in transito (GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1)
Le disposizioni della Convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 78 del 30.3.1995, pag. 2) e della Convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 313 del 23.10.1996, pag. 12) di cui alla decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che determina le disposizioni della convenzione del 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea e della convenzione del 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 25) 9
Decisione 2003/170/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativa all'utilizzo comune degli ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge [eccetto l'articolo 8] (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 27)
Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8)
Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15)
Decisione 2003/454/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla modifica dell'allegato 12 dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 14a del manuale comune relativamente ai diritti per i visti (GU L 152 del 20.6.2003, pag. 82)
Regolamento (CE) n. 1295/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, recante misure volte ad agevolare le procedure per la domanda e il rilascio del visto per i membri della famiglia olimpica partecipanti ai Giochi olimpici o paraolimpici di Atene 2004 (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 1)
Decisione 2003/585/CE del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 2, inventario A, dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 5, inventario A, del manuale comune relativamente ai requisiti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici pachistani (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 13)
Decisione 2003/586/CE del Consiglio, del 28 luglio 2003, relativa alla modifica dell'allegato 3, parte I, dell'istruzione consolare comune e dell'allegato 5a, parte I, del manuale comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 15)
Decisione 2003/725/GAI del Consiglio, del 2 ottobre 2003, che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37)
Direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26)
Decisione 2004/14/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il terzo comma (Criteri di base per l'esame della domanda) della parte V dell'istruzione consolare comune (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 74)
Decisione 2004/15/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica il punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune e che introduce un nuovo allegato di detta istruzione (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 76)
Decisione 2004/17/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2, del manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 79)
Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1)
Decisione 2004/466/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 136)
Rettifica della decisione 2004/466/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il Manuale Comune per prevedere un controllo mirato anche dei minori accompagnati in frontiera (GU L 195 del 2.6.2004, pag. 44)
Regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29)
Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24)
Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28)
Decisione 2004/574/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante modifica del manuale comune (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 36)
Decisione 2004/581/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, che determina le indicazioni minime da usare sulla segnaletica usata presso i valichi di frontiera esterna (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 119)
Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell'8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5)
I plenipotenziari hanno adottato le dichiarazioni comuni seguenti accluse al presente atto finale:
- 1.
- Dichiarazione comune delle Parti contraenti sulla consultazione parlamentare.
- 2.
- Dichiarazione comune delle Parti contraenti concernente le relazioni esterne.
- 3.
- Dichiarazione comune delle Parti contraenti sull'articolo 23, paragrafo 7 della Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente atto finale:
- 1.
- Dichiarazione della Svizzera sull'assistenza giudiziaria in materia penale.
- 2.
- Dichiarazione della Svizzera relativa all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), sul termine di accettazione dei nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen.
- 3.
- Dichiarazione della Svizzera relativa all'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e della Convenzione europea di estradizione.
- 4.
- Dichiarazione della Commissione europea sulla trasmissione delle proposte.
- 5.
- Dichiarazione della Commissione europea sui comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.
|
Per la
Confederazione Svizzera:
Micheline Calmy-Rey
Joseph Deiss
|
Per
l'Unione europea:
Piet Hein Donner
Per la
Comunità europea:
Piet Hein Donner
António Vitorino
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Le Parti contraenti ritengono opportuno che le questioni attinenti al presente accordo siano discusse in occasione di riunioni interparlamentari Parlamento europeo-Svizzera.
Le Parti contraenti convengono che la Comunità europea si impegni a esortare gli Stati terzi o le organizzazioni internazionali con le quali essa conclude accordi in un settore connesso alla cooperazione Schengen a concludere accordi simili con la Svizzera, fatta salva la competenza di quest'ultima di concludere tali accordi.
Le Parti contraenti convengono che la Svizzera può, fatte salve le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, a seconda del caso di specie, esigere che, a meno che lo Stato membro interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata, i dati a carattere personale possano essere utilizzati ai fini previsti dall'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b) di tale convenzione solo previo accordo della Svizzera nell'ambito dei procedimenti per i quali essa avrebbe potuto rifiutare o limitare la trasmissione o l'utilizzazione dei dati personali conformemente alle disposizioni di tale convenzione o degli strumenti previsti dall'articolo 1 di quest'ultima.
Se, in un caso particolare, la Svizzera rifiuta di acconsentire a una richiesta di uno Stato membro in applicazione delle suddette disposizioni, essa deve motivare la sua decisione per iscritto.
La Svizzera dichiara che i reati fiscali nel settore dell'imposizione diretta, perseguiti dalle autorità svizzere, non possono dar luogo, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ad un ricorso davanti ad un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale.
Il termine massimo di due anni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b, riguarda sia l'approvazione sia l'attuazione dell'atto o del provvedimento. Esso comprende le seguenti fasi:
- -
- la fase preparatoria,
- -
- il procedimento parlamentare,
- -
- il termine per la proposizione del referendum (100 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto) e, se del caso,
- -
- il referendum (organizzazione e votazione).
Il Consiglio federale informa senza indugio il Consiglio e la Commissione dell'adempimento di ciascuna di tali fasi.
Il Consiglio federale si impegna ad utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per fare in modo che le varie fasi sopra citate si svolgano il più rapidamente possibile.
La Svizzera si impegna a rinunciare ad avvalersi delle riserve e dichiarazioni che accompagnano la ratifica della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 195710 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 195911 in quanto incompatibili con il presente accordo.
Quando trasmette al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo proposte che si riferiscono al presente accordo, la Commissione ne trasmette copia alla Svizzera.
Attualmente, oltre al comitato istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi nel settore dell'attuazione, dell'applicazione e dello sviluppo dell'acquis di Schengen sono:
- -
- il comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti («comitato visti»), e
- -
- il comitato istituito dall'articolo 5 della decisione del Consiglio del 6 dicembre 2001 (2001/886/GAI) e dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio del 6 dicembre 2001; entrambi gli strumenti si riferiscono allo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) («comitato SIS II»).
Le delegazioni partecipanti ai negoziati relativi all'accordo:
- -
- dichiarano, in relazione all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), che
- saranno istituiti contatti regolari e diretti tra il Segretariato generale del Consiglio e la Missione svizzera presso le Comunità europee al fine di tenere la Svizzera al corrente dello stato dei procedimenti relativi all'adozione degli atti e provvedimenti pertinenti dell'Unione europea, e ciò allo scopo di permettere alla Svizzera di intraprendere il più rapidamente possibile la procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis,
- -
- constatano, in relazione all'allegato B, direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, che
- la direttiva di cui sopra non si applica all'acquisto e alla detenzione, conformemente al diritto nazionale, di armi e munizioni da parte delle forze armate. Il sistema svizzero attualmente in vigore di prestito di armi militari nell'ambito dei corsi volontari per giovani tiratori, di prestito d'armi militari durante l'obbligo di leva, nonché della cessione dell'arma d'ordinanza (arma di servizio), una volta trasformata in arma da fuoco semi automatica, ai militari che lasciano l'esercito, rientra nell'ambito di tale eccezione e, di conseguenza, non è pregiudicato dall'acquis di Schengen, bensì disciplinato dalla pertinente legislazione svizzera,
- -
- rilevano, in relazione a Eurojust ed alla Rete giudiziaria europea:
- l'interesse a sviluppare la possibilità di una cooperazione della Svizzera ai lavori di Eurojust e, se possibile, della Rete giudiziaria europea.
- -
- Dichiarazione concernente l'articolo 55 paragrafi 1 e 2 CAS (eccezioni all'applicazione del principio «ne bis in idem»);
- -
- Comunicazione concernente l'articolo 57 paragrafo 3 CAS (autorità competente per le informazioni concernenti le sentenze definitive);
- -
- Dichiarazione concernente l'articolo 3 paragrafo 1 e l'articolo 6 paragrafo 6 in combinato disposto con l'articolo 24 paragrafo 1 lettere a e d della Convenzione sull'assistenza giudiziaria dell'UE (autorità amministrative competenti per la repressione di infrazioni alle prescrizioni legali);
- -
- Dichiarazione concernente l'articolo 6 e l'articolo 6 paragrafo 8 in combinato disposto con l'articolo 24 paragrafo 1 lettera b della Convenzione sull'assistenza giudiziaria dell'UE (autorità centrale per la trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria);
- -
- Dichiarazione concernente l'articolo 6 paragrafo 5 in combinato disposto con l'articolo 24 paragrafo 1 lettera c della Convenzione sull'assistenza giudiziaria dell'UE (autorità di polizia e doganali competenti per le consegne sorvegliate);
- -
- Dichiarazione concernente l'articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione sull'estradizione dell'UE (limitazione della consegna per reati fiscali);
- -
- Comunicazione concernente l'articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione sull'estradizione dell'UE (autorità centrale competente ai fini dell'estradizione);
- -
- Dichiarazione concernente l'articolo 7 paragrafo 4 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell'UE (revoca del consenso alla procedura semplificata e rinuncia alla regola della specialità);
- -
- Dichiarazione concernente l'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 13 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell'UE (rinuncia alla regola della specialità);
- -
- Dichiarazione concernente l'articolo 12 paragrafo 3 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell'UE (estradizione semplificata in caso di consenso da parte della persona interessata dopo la scadenza del termine o in altre circostanze);
- -
- Dichiarazione concernente l'articolo 15 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell'UE (autorità competente per la detenzione in caso di richieste di estradizione e per il transito dell'estradato);
- -
- Dichiarazione della Svizzera concernente l'articolo 41 paragrafo 9 della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS)
Secondo l'articolo 55 paragrafi 1 e 2 CAS, la Confederazione Svizzera dichiara di non essere vincolata dall'articolo 54 CAS nei seguenti casi:
- -
- quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti totalmente o in parte sul suo territorio; in quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente in cui la sentenza è stata pronunciata;
- -
- quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali della Svizzera; o
- -
- quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale della Confederazione Svizzera in violazione dei suoi doveri d'ufficio.
Per fatto che costituisce reato contro la sicurezza o contro altri interessi essenziali della Svizzera s'intendono in particolare:
- -
- i crimini o i delitti contro lo Stato e la difesa nazionale (art. 265-278 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; RS 311.0);
- -
- i reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86-107 del Codice penale militare svizzero del 13 giugno 1927; RS 321.0).
Secondo l'articolo 57 paragrafo 3 CAS, la Confederazione Svizzera dichiara che le autorità competenti a chiedere e ricevere le informazioni di cui all'articolo 57 paragrafo 1 CAS sono l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e le autorità di giustizia penale della Confederazione e dei Cantoni.
Secondo l'articolo 24 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell'UE, la Confederazione Svizzera dichiara che sono autorità amministrative svizzere secondo l'articolo 3 paragrafo 1 e l'articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell'UE le autorità della Confederazione e dei Cantoni che perseguono reati secondo il diritto cantonale o federale e che dopo la conclusione dell'istruzione possono chiedere l'apertura di una procedura giudiziaria che può portare a una condanna penale.
Secondo l'articolo 24 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell'UE, la Confederazione Svizzera dichiara che l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia è l'autorità centrale ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell'UE e l'autorità competente per il trattamento delle richieste secondo l'articolo 6 paragrafo 8 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell'UE.
Secondo l'articolo 24 in combinato disposto con l'articolo 6 paragrafo 5 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell'UE, la Confederazione Svizzera dichiara che per il disbrigo di richieste a norma dell'articolo 12 della Convenzione di assistenza giudiziaria dell'UE sono competenti le autorità seguenti:
- -
- le autorità di perseguimento penale della Confederazione;
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- le autorità di perseguimento penale del Cantone sul territorio del quale inizia il trasferimento.
Secondo l'articolo 6 paragrafo 3 della Convenzione di estradizione dell'UE, la Confederazione Svizzera dichiara di concedere l'estradizione per un reato fiscale soltanto per fatti che possono costituire un reato in materia di accise, di imposta sul valore aggiunto o di dogana.
Secondo l'articolo 13 paragrafi 1 e 2 della Convenzione di estradizione dell'UE, la Confederazione Svizzera dichiara che l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia è l'autorità centrale competente ai fini dell'estradizione.
Secondo l'articolo 7 paragrafo 4 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell'UE, la Confederazione Svizzera dichiara che la persona interessata, in conformità con il vigente diritto svizzero, può revocare il consenso alla procedura semplificata di estradizione e la rinuncia alla regola della specialità fintantoché l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia non abbia autorizzato la consegna di detta persona.
Secondo l'articolo 9 in combinato disposto con l'articolo 13 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell'UE, la Confederazione Svizzera dichiara che le disposizioni degli articoli 14 e 15 della Convenzione europea di estradizione non sono applicabili se la persona interessata, in virtù dell'articolo 7 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell'UE, ha acconsentito alla procedura semplificata di estradizione e rinunciato espressamente alla regola della specialità.
Secondo l'articolo 12 paragrafo 3 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell'UE, la Confederazione Svizzera dichiara che la procedura semplificata di estradizione può essere eseguita anche se il consenso della persona interessata giunge soltanto dopo la scadenza del termine per il consenso o dopo l'arrivo della richiesta formale di estradizione.
Secondo l'articolo 15 della Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione dell'UE, la Confederazione Svizzera dichiara che l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia è l'autorità competente per le questioni relative all'estradizione o al transito di un estradato.
Conformemente all'articolo 41 paragrafo 9 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 (CAS), la Confederazione Svizzera dichiara che le modalità per l'inseguimento sul proprio territorio nazionale ad opera degli Stati Schengen con cui ha una frontiera comune sono le seguenti:
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- per la Germania:
- in virtù dell'articolo 41 paragrafo 2 lettera b CAS, gli agenti tedeschi impegnati nell'inseguimento hanno diritto di fermare la persona inseguita. L'inseguimento è ammesso in presenza di un reato che può dare luogo ad estradizione secondo l'articolo 41 paragrafo 4 lettera b CAS. In virtù dell'articolo 41 paragrafo 3 lettera b CAS, l'inseguimento può essere effettuato senza limiti di spazio o di tempo. Questi diritti sono esercitati conformemente alle disposizioni dell'acquis di Schengen nonché all'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania; RS 0.360.136.1);
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- per la Francia:
- conformemente all'articolo 41 paragrafo 2 lettera a CAS, gli agenti francesi impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona inseguita. L'inseguimento è ammesso in presenza di uno dei reati di cui all'articolo 41 paragrafo 4 lettera a CAS. In virtù dell'articolo 41 paragrafo 3 lettera b CAS, l'inseguimento può essere effettuato senza limiti di spazio o di tempo;
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- per l'Italia:
- in virtù dell'articolo 41 paragrafo 2 lettera b CAS, gli agenti italiani impegnati nell'inseguimento hanno diritto di fermare la persona inseguita. L'inseguimento è ammesso in presenza di un reato che può dare luogo ad estradizione secondo l'articolo 41 paragrafo 4 lettera b CAS. L'inseguimento può essere effettuato senza limiti di tempo entro un raggio di 30 chilometri dalla frontiera italo-svizzera;
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- per l'Austria:
- in virtù dell'articolo 41 paragrafo 2 lettera b CAS, gli agenti austriaci impegnati nell'inseguimento hanno diritto di fermare la persona inseguita. L'inseguimento è ammesso in presenza di un reato che può dare luogo ad estradizione secondo l'articolo 41 paragrafo 4 lettera b CAS. In virtù dell'articolo 41 paragrafo 3 lettera b CAS, l'inseguimento può essere effettuato senza limiti di spazio o di tempo. Questi diritti sono esercitati conformemente alle disposizioni dell'acquis di Schengen nonché all'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana (RS 0.360.163.1).
Le delegazioni che rappresentano i Governi degli Stati membri dell'Unione europea,
La delegazione della Commissione europea,
Le delegazioni che rappresentano i Governi della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia,
La delegazione che rappresenta il Governo della Confederazione Svizzera,
hanno deciso di organizzare congiuntamente le riunioni dei comitati misti istituiti, da un lato, dall'accordo di associazione dell'Islanda e della Norvegia all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, e, dall'altro, dall'accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, indipendentemente dal livello della riunione;
rilevano che lo svolgimento congiunto di tali riunioni richiede una soluzione pragmatica per quanto riguarda l'ufficio di presidenza di tali riunioni quando la presidenza stessa è attribuita agli Stati associati ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen oppure dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
prendono atto del desiderio degli Stati associati di cedere, se necessario, l'esercizio della presidenza e di effettuare una rotazione fra loro in ordine alfabetico in base al nome a partire dall'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.