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30.06.2020 - 19.03.2025
06.02.2019 - 29.06.2020
11.06.2014 - 05.02.2019
25.01.2012 - 10.06.2014
15.04.2009 - 24.01.2012
24.02.2006 - 14.04.2009
06.12.2000 - 23.02.2006
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0.311.11

RU 2002 2606; FF 1999 4611

Traduzione

Convenzione del 9 dicembre 1948
per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

Conclusa a New York il 9 dicembre 1948
Approvata dall'Assemblea federale il 9 marzo 20001
Ratificata con strumenti depositati il 7 settembre 2000
Entrata in vigore per la Svizzera il 6 dicembre 2000

(Stato 20 marzo 2025)

Le Alte Parti Contraenti,

considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella
Risoluzione 96 (1) dell'11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio
è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini
delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;

riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità;

convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare
l'umanità da un flagello così odioso,

convengono quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Art. II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

a)
uccisione di membri del gruppo;
b)
lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c)
il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d)
misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
e)
trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
Art. III

Saranno puniti i seguenti atti:

a)
il genocidio;
b)
l'intesa mirante a commettere genocidio;
c)
l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
d)
il tentativo di genocidio;
e)
la complicità nel genocidio.
Art. IV

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili2 o che siano funzionari pubblici o individui privati.

2 L'espr. «costituzionalmente responsabili» è ripresa dal testo inglese, ma non è invece contenuta nei testi francese e spagnolo, i quali, ai sensi dell'art. X della Conv., fanno egualmente fede insieme con il testo cinese, inglese e russo.

Art. V

Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III.

Art. VI

Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

Art. VII

Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell'estradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l'estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.

Art. VIII

Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite3 ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo III.

Art. IX

Le controversie tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.

Art. X

La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.

Art. XI

La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l'Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Dal 1° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l'invito sopra menzionato.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XII

Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l'estero.

Art. XIII

Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest'ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. XIV

La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.

In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l'avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XV

Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l'ultima di tali denunce avrà efficacia.

Art. XVI

Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale.

L'Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.

Art. XVII

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell'articolo XI:

a)
le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell'articolo XI;
b)
le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XII;
c)
la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XIII;
d)
le denunce ricevute in applicazione dell'articolo XIV;
e)
l'abrogazione della Convenzione, in applicazione dell'articolo XV;
f)
le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XVI.
Art. XVIII

L'originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

Art. XIX

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 20 marzo 20254

4 RU 2002 2606; 2006 1853; 2009 2545; 2012 621; 2014 1897; 2019 835; 2020 3327; 2025 210. Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

22 marzo

1956 A

20 giugno

1956

Albania*

12 maggio

1955 A

10 agosto

1955

Algeria*

31 ottobre

1963 A

29 gennaio

1964

Andorra

22 settembre

2006 A

21 dicembre

2006

Antigua e Barbuda

25 ottobre

1988 S

1° novembre

1981

Arabia Saudita

13 luglio

1950 A

12 gennaio

1951

Argentina*

5 giugno

1956 A

3 settembre

1956

Armenia

23 giugno

1993 A

19 settembre

1993

Australia a * **

8 luglio

1949

12 gennaio

1951

Austria

19 marzo

1958 A

17 giugno

1958

Azerbaigian

16 agosto

1996 A

14 novembre

1996

Bahamas

5 agosto

1975 S

10 luglio

1973

Bahrein*

27 marzo

1990 A

25 giugno

1990

Bangladesh*

5 ottobre

1998 A

3 gennaio

1999

Barbados

14 gennaio

1980 A

13 aprile

1980

Belarus*

11 agosto

1954

9 novembre

1954

Belgio**

5 settembre

1951

4 dicembre

1951

Belize

10 marzo

1998 A

8 giugno

1998

Benin

2 novembre

2017 A

31 gennaio

2018

Bolivia

14 giugno

2005

12 settembre

2005

Bosnia e Erzegovina

29 dicembre

1992 S

6 marzo

1992

Brasile**

15 aprile

1952

14 luglio

1952

Bulgaria*

21 luglio

1950 A

12 gennaio

1951

Burkina Faso

14 settembre

1965 A

13 dicembre

1965

Burundi

6 gennaio

1997 A

6 aprile

1997

Cambogia

14 ottobre

1950 A

12 gennaio

1951

Canada*

3 settembre

1952

2 dicembre

1952

Capo Verde

10 ottobre

2011 A

8 gennaio

2012

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Cile

3 giugno

1953

1° settembre

1963

Cina* **

18 aprile

1983

17 luglio

1983

Hong Kong b

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao c

17 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro**

29 marzo

1982 A

27 giugno

1982

Colombia

27 ottobre

1959

25 gennaio

1960

Comore

27 settembre

2004 A

26 dicembre

2004

Congo (Kinshasa)

31 maggio

1962 S

30 giugno

1960

Corea (Nord)

31 gennaio

1989 A

1° maggio

1989

Corea (Sud)

14 ottobre

1950 A

12 gennaio

1951

Costa Rica

14 ottobre

1950 A

12 gennaio

1951

Côte d'Ivoire

18 dicembre

1995 A

17 marzo

1996

Croazia**

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

4 marzo

1953

2 giugno

1953

Danimarca**

15 giugno

1951

13 settembre

1951

Dominica

13 maggio

2019 A

11 agosto

2019

Ecuador**

21 dicembre

1949

12 gennaio

1951

Egitto

8 febbraio

1952

8 maggio

1952

El Salvador

28 settembre

1950

12 gennaio

1951

Emirati Arabi Uniti*

11 novembre

2005 A

9 febbraio

2006

Estonia**

21 ottobre

1991 A

19 gennaio

1992

Etiopia

1° luglio

1949

12 gennaio

1951

Figi

11 gennaio

1973 S

10 ottobre

1970

Filippine*

7 luglio

1950

12 gennaio

1951

Finlandia**

18 dicembre

1959 A

17 marzo

1959

Francia

14 ottobre

1950

12 gennaio

1951

Gabon

21 gennaio

1983 A

21 aprile

1983

Gambia

29 dicembre

1978 A

29 marzo

1979

Georgia

11 ottobre

1993 A

9 gennaio

1994

Germania

24 novembre

1954 A

22 febbraio

1955

Ghana

24 dicembre

1958 A

24 marzo

1959

Giamaica

23 settembre

1968 A

22 dicembre

1968

Giordania

3 aprile

1950 A

12 gennaio

1951

Grecia**

8 dicembre

1954

8 marzo

1955

Guatemala

13 gennaio

1950

12 gennaio

1951

Guinea

7 settembre

2000 A

6 dicembre

2000

Guinea-Bissau

24 settembre

2013 A

23 dicembre

2013

Haiti

14 ottobre

1950

12 gennaio

1951

Honduras

5 marzo

1952

3 giugno

1952

India*

27 agosto

1959

25 novembre

1959

Iran

14 agosto

1956

12 novembre

1956

Iraq

20 gennaio

1959 A

20 aprile

1959

Irlanda**

22 giugno

1976 A

20 settembre

1976

Islanda

29 agosto

1949

12 gennaio

1951

Israele*

9 marzo

1950

12 gennaio

1951

Italia**

4 giugno

1952 A

2 settembre

1952

Kazakstan

26 agosto

1998 A

24 novembre

1998

Kirghizistan

5 settembre

1997 A

4 dicembre

1997

Kuwait

7 marzo

1995 A

5 giugno

1995

Laos

8 dicembre

1950 A

8 marzo

1951

Lesotho

29 novembre

1974 A

27 febbraio

1975

Lettonia

14 aprile

1992 A

13 luglio

1992

Libano

17 dicembre

1953

7 marzo

1954

Liberia

9 giugno

1950

12 gennaio

1951

Libia

16 maggio

1989 A

14 agosto

1989

Liechtenstein

24 marzo

1994 A

22 giugno

1994

Lituania

1° febbraio

1996 A

1° maggio

1996

Lussemburgo

7 ottobre

1981 A

5 gennaio

1982

Macedonia del Nord

18 gennaio

1994 S

17 novembre

1991

Malawi

14 luglio

2017 A

12 ottobre

2017

Malaysia*

20 dicembre

1994 A

20 marzo

1995

Maldive

24 aprile

1984 A

23 luglio

1984

Mali

16 luglio

1974 A

14 ottobre

1974

Malta

6 giugno

2014 A

4 settembre

2014

Marocco*

24 gennaio

1958 A

24 aprile

1958

Maurizio

8 luglio

2019 A

6 ottobre

2019

Messico**

22 luglio

1952

20 ottobre

1952

Moldova

26 gennaio

1993 A

26 aprile

1993

Monaco

30 marzo

1950 A

12 gennaio

1951

Mongolia*

5 gennaio

1967 A

5 aprile

1967

Montenegro*

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

18 aprile

1983 A

17 luglio

1983

Myanmar*

14 marzo

1956

12 giugno

1956

Namibia

28 novembre

1994 A

26 febbraio

1995

Nepal

17 gennaio

1969 A

17 aprile

1969

Nicaragua

29 gennaio

1952 A

28 aprile

1952

Nigeria

27 luglio

2009 A

25 ottobre

2009

Norvegia**

22 luglio

1949

12 gennaio

1951

Nuova Zelanda

28 dicembre

1978

28 marzo

1979

Paesi Bassi**

20 giugno

1966 A

18 settembre

1966

Pakistan

12 ottobre

1957

10 gennaio

1958

Palestina

2 aprile

2014 A

1° luglio

2014

Panama

11 gennaio

1950

12 gennaio

1951

Papua Nuova Guinea

27 gennaio

1982 A

27 aprile

1982

Paraguay

3 ottobre

2001

1° gennaio

2002

Perù

24 febbraio

1960

14 maggio

1960

Polonia*

14 novembre

1950 A

12 febbraio

1951

Portogallo*

9 febbraio

1999 A

10 maggio

1999

Regno Unito* **

30 gennaio

1970 A

30 aprile

1970

Bermuda

30 gennaio

1970 A

30 aprile

1970

Gibelterra

30 gennaio

1970 A

30 aprile

1970

Isola di Man

30 gennaio

1970 A

30 aprile

1970

Isole Falkland

30 gennaio

1970 A

30 aprile

1970

Isole Turche e Caicos

30 gennaio

1970 A

30 aprile

1970

Isole Vergini britanniche

30 gennaio

1970 A

30 aprile

1970

Isole del Canale

30 gennaio

1970 A

30 aprile

1970

Sant'Elena

30 gennaio

1970 A

30 aprile

1970

gruppo Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn)

30 gennaio

1970 A

30 aprile

1970

Romania*

2 novembre

1950 A

31 gennaio

1951

Ruanda

16 aprile

1975 A

15 luglio

1975

Russia*

3 maggio

1954

1° agosto

1954

Saint Vincent e Grenadine

9 novembre

1981 A

7 febbraio

1982

San Marino

8 novembre

2013 A

6 febbraio

2014

Seicelle

5 maggio

1992 A

3 agosto

1992

Senegal

4 agosto

1983 A

2 novembre

1983

Serbia*

12 marzo

2001 A

10 giugno

2001

Singapore*

18 agosto

1995 A

16 novembre

1995

Siria

25 giugno

1955 A

23 settembre

1955

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna**

13 settembre

1968 A

12 dicembre

1968

Sri Lanka**

12 ottobre

1950 A

12 gennaio

1951

Stati Uniti*

25 novembre

1988

23 febbraio

1989

Sudafrica

10 dicembre

1998 A

10 marzo

1999

Sudan

13 ottobre

2003 A

11 gennaio

2004

Svezia**

27 maggio

1952

25 agosto

1952

Svizzera

7 settembre

2000 A

6 dicembre

2000

Tagikistan

3 novembre

2015 A

1° febbraio

2016

Taiwan (Taipei cinese)

19 luglio

1951

17 ottobre

1951

Tanzania

5 aprile

1984 A

4 luglio

1984

Togo

24 maggio

1984 A

22 agosto

1984

Tonga

16 febbraio

1972 A

16 maggio

1972

Trinidad e Tobago

13 dicembre

2002 A

13 marzo

2003

Tunisia

29 novembre

1956 A

27 febbraio

1957

Turchia

31 luglio

1950 A

12 gennaio

1951

Turkmenistan

26 dicembre

2018 A

26 marzo

2019

Ucraina*

15 novembre

1954

13 febbraio

1955

Uganda

14 novembre

1995 A

12 febbraio

1996

Ungheria*

7 gennaio

1952 A

6 aprile

1952

Uruguay

11 luglio

1967

9 ottobre

1967

Uzbekistan

9 settembre

1999 A

8 dicembre

1999

Venezuela*

12 luglio

1960 A

10 ottobre

1960

Vietnam*

9 giugno

1981 A

7 settembre

1981

Yemen*

9 febbraio

1987 A

10 maggio

1987

Zambia

20 aprile

2022 A

19 luglio

2022

Zimbabwe

13 maggio

1991 A

11 agosto

1991

*
Riserve e dichiarazioni.
**
Obiezioni.
Le riserve, dichiarazioni e obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Applicabile ai territori d'oltremare.
b
In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.
c
In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 17 dic. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.