In merito all'art. 1 par. 2
Resta inteso che l'articolo 1 paragrafo 2 chiarisce il rapporto fra i diritti sui fonogrammi contemplati dal presente trattato e il diritto d'autore sulle opere fissate in fonogrammi. Qualora siano necessarie sia l'autorizzazione dell'autore di un'opera siffatta sia quella dell'artista interprete o esecutore o del produttore titolari di diritti sul fonogramma non viene meno la necessità dell'autorizzazione dell'autore per il solo fatto che è richiesta anche quella dell'interprete o esecutore o del produttore e viceversa.
È altesì inteso che l'articolo 1 paragrafo 2 non impedisce in alcun modo alle Parti contraenti di riconoscere agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi altri diritti esclusivi oltre a quelli già contemplati dal presente trattato.
In merito all'art. 2 lett. b
Resta inteso che la definizione di fonogramma di cui all'articolo 2 lettera b) non determina alcun pregiudizio dei diritti sui fonogrammi per effetto della loro fissazione in un'opera cinematografica o altra opera audiovisiva.
In merito all'art. 2 lett. e, 8, 9, 12 e 13
Per «esemplari» e «originale o esemplare degli stessi» oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi dei suddetti articoli si intendono esclusivamente copie fissate che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili.
In merito all'art. 3
Resta inteso che per «cittadino di un altro Stato contraente» di cui all'articolo 5 lettera a) e all'articolo 16 lettera a) punto iv) della Convenzione di Roma, si intende, nel caso di un'organizzazione intergovernativa che è Parte contraente del presente trattato, il cittadino di uno degli Stati membri di detta organizzazione.
In merito all'art. 3 par. 2
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 2, resta inteso che per fissazione si intende l'approntamento del nastro matrice («bande-mère», «master tape»).
In merito agli art. 7, 11 e 16
Il diritto di riproduzione sancito dagli articoli 7 e 11 e le eccezioni di cui all'articolo 16 si applicano di diritto all'ambiente digitale, in particolare all'utilizzazione di esecuzioni e fonogrammi in formato digitale. Resta inteso che il caricamento su supporto elettronico di esecuzioni o fonogrammi protetti in formato digitale costituisce riproduzione ai sensi degli articoli citati.
In merito all'art. 15
Resta inteso che l'articolo 15 non rappresenta la soluzione definitiva circa il livello di tutela dei diritti di radiodiffusione e comunicazione al pubblico di cui dovrebbero godere il produttore di fonogrammi e l'artista interprete o esecutore nell'epoca digitale. Le delegazioni non sono riuscite a pervenire a un consenso sulle diverse proposte in merito al riconoscimento di taluni diritti di esclusiva in determinate circostanze né sui diritti che devono essere riconosciuti senza possibilità di riserve e hanno pertanto lasciato aperta la questione in attesa di trovare una soluzione in futuro.
Resta inteso che l'articolo 15 non impedisce di conferire il diritto ivi sancito agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi di folclore, qualora detti fonogrammi non siano stati pubblicati a scopo di lucro.
In merito all'art. 16
La dichiarazione concordata in merito all'articolo 10 (Limitazioni e eccezioni) del trattato OMPI sul diritto d'autore si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 16 (Limitazioni e eccezioni) del presente trattato.
In merito all'art. 19
La dichiarazione concordata in merito all'articolo 12 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del trattato OMPI sul diritto d'autore si applica, in quanto compatibile, anche all'articolo 19 (Obblighi in materia di informazioni sulla gestione dei diritti) del presente trattato.