Art. 1
1. La presente Convenzione si applica, nelle situazioni a carattere internazionale, alla protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi.
2. Essa si prefigge di:
- a)
- determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni dell'adulto;
- b)
- determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
- c)
- determinare la legge applicabile alla rappresentanza dell'adulto;
- d)
- assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
- e)
- stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.
